ANCE Milano-Lodi-Monza e Brianza
NOTA ILLUSTRATIVA
LEGGE 29 aprile 2024, n. 56
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19,
RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
LA PATENTE A CREDITI
È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 19/2024, c.d. “Decreto PNRR”, in vigore dal 1° maggio u.s.
Si riporta di seguito una sintesi della nuova disciplina della patente a crediti.
Nuovo art. 27, D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL)
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
AMBITO DI APPLICAZIONE |
A decorrere dal 1° ottobre 2024, è previsto il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. |
MODIFICHE ALL’ART. 90, TUSL |
Resta ferma la disposizione che modifica il comma 9, art. 90, TUSL, secondo cui il committente verifica il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, o dell’attestazione di qualificazione SOA.
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REQUISITI PER IL RILASCIO |
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati. Tale dichiarazione viene accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente può essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.
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PUNTEGGIO INIZIALE |
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. |
DECURTAZIONE DEI CREDITI |
La legge di conversione ha introdotto l’allegato I-bis che individua i casi e le misure per operare le decurtazioni dei crediti. Tali decurtazioni sono correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi.
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SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE |
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni da derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
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SANZIONI |
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano:
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INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLA PATENTE |
Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8, TUSL.
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ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PATENTE AD ALTRI AMBITI DI ATTIVITÀ |
L’applicazione della disciplina della patente può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. |
ALLEGATO I-BIS |
L’allegato I-bis individua 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente.
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fonte: assimpredilance.it