Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 maggio 2024, n. 12013 - Malattie professionali di operai Enel addetti alla costruzione e manutenzione degli elettrodotti 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere-Rel.

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Sul ricorso 6663-2021 proposto da:

E-Distribuzione Spa (già Enel Distribuzione Spa), società con socio unico Enel Italia Spa, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo Da Carpi 6, presso lo studio dell'avvocato Tartaglia Furio, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mattei Stefano;

- ricorrente principale -

Contro

A.A., elettivamente domiciliato presso gli indirizzi pec degli avvocati Inella Gabriele, De Santis Maria Antonietta, De Corso Gianfranco, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

Nonché contro

E-Distribuzione Spa (già Enel Distribuzione Spa), società con socio unico Enel Italia Spa, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel Spa;

- ricorrente principale e controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 98/2020 della Corte D'appello di Campobasso, depositata il 9 settembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024 dal Consigliere Dott. Riverso Roberto.

 

Fatto


La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in atti, pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti rispettivamente da E-Distribuzione Spa (già Enel Distribuzione Spa, in seguito anche Enel) e da A.A. ha accolto l'appello principale e quello incidentale, per quanto di ragione, ed in parziale riforma della impugnata sentenza, che nel resto confermava, liquidava in Euro 62.363,13 la somma al cui pagamento era tenuta l'appellante principale in favore di A.A. per la malattia professionale dedotta in giudizio, oltre accessori compensando per metà le spese processuali, liquidate come da sentenza.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel con sette motivi a cui ha resistito A.A. con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo; Enel ha depositato controricorso a ricorso incidentale. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

 

Diritto


Preliminarmente occorre rilevare che questa Corte di legittimità si è già pronunciata sullo stesso contenzioso relativo a malattie professionali di natura osteoarticolare e neurotendinee degli operai Enel addetti alla costruzione e manutenzione degli elettrodotti aerei e sotterranei, come quella lamentata dal lavoratore in questo procedimento; in particolare, con le sentenze nn. 31048/ 2022, 31957/22, 31919/22; 7058/22, 9309/22, 10115/22 ed altre, che hanno esaminato motivi di ricorso per molti aspetti simili a quelli sollevati nella presente causa.

Alle ragioni poste a base di tali sentenze, che vengono integralmente condivise dal Collegio, ci si riporta per quanto di ragione anche nella decisione di questa causa ed esse devono ritenersi pertanto qui richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c.

Ricorso principale

1. - Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 1219 codice civile, in relazione all'articolo 2943 c.c., nonché degli articoli 1362 e seguenti c.c. per quanto applicabili ex articolo 1324 c.c., in relazione alla lettera dell'avvocato Inella del 27/5/2010 ex articolo 360 numero 3 c.p.c.

1.1. Il motivo è infondato avendo la Corte d'appello correttamente statuito in merito alla decorrenza della prescrizione dalla data in cui l'origine professionale della malattia può ritenersi conoscibile dal danneggiato indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello stesso.

Tale accertamento devo essere letto in conformità con l'orientamento espresso di recente da questa Corte con la sentenza n. 13806 del 19/05/2023 che, procedendo ad alcune essenziali puntualizzazioni ed in discontinuità rispetto al filone giurisprudenziale c.d. oggettivista - che ammetteva cioè la decorrenza della prescrizione in base all'oggettiva possibilità di conoscibilità scientifica dell'eziologia professionale sulla scorta della mera manifestazione della malattia in quanto tale - ha affermato che in materia di malattia professionale non può esservi decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento (come dell'indennizzo INAIL) senza la possibilità di conoscenza dell'origine professionale della malattia in base a presunzioni riferite alla stessa vittima (o al suo erede); non essendo allo scopo sufficiente la diagnosi dell'esistenza della malattia ed essendo invece necessaria la conoscenza o la conoscibilità ragionevole, probabile, della sua eziologia professionale desumibile da presunzioni ovvero da fatti esterni al soggetto ma certi, che secondo il modello delle presunzioni possano fungere da dati gravi, precisi e concordanti dello stesso presupposto, in quanto riferibili alla stessa vittima (come appunto la diagnosi di eziologia professionale e/o la domanda di prestazione assicurativa).

1.2. La Corte di appello di Campobasso ha inoltre accertato l'efficacia interruttiva della lettera di messa in mora dell'avv. Inella del 27/5/2010 in quanto contenente – in base al suo oggetto ed al suo contenuto - l'espressa manifestazione della volontà del lavoratore di far valere la sua pretesa, non vanificata dalla contestuale richiesta di formulare un'offerta risarcitoria, secondo una esegesi che è stata suffragata anche dal richiamo della giurisprudenza di questa Corte (di cui alla ordinanza n. 16465/ 2017) atteso che un atto per avere efficacia interruttiva deve contenere oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richiede all'uso di formule solenne, né l'osservanza di particolare adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza.

Non si intuisce dunque in che cosa la tesi motivatamente sostenuta dalla Corte d'appello non si conformi alle norme di diritto indicate ed alla giurisprudenza di questa Corte; laddove, piuttosto, l'interpretazione alternativa della lettera in questione pretesa dalla ricorrente va ritenuta puramente contrappositiva ed in quanto tale inammissibile, traducendosi in una contestazione di mero fatto non deducibile in questa sede di legittimità.

2. - Col secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.p.r. 1124/ 65 per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità del datore di lavoro per il danno differenziale richiamando gli artt. 10 dpr cit. e 2087 c.c. omettendo di considerare e di pronunciarsi sul presupposto, richiesto dall'art. 10 citato, di una "condanna penale" a carico del datore ovvero di un accertamento del fatto reato come richiesto dalla Corte costituzionale.

Il motivo è privo di fondamento atteso che la Corte d'appello ha accertato in concreto la responsabilità del datore di lavoro nella causazione della malattia professionale del lavoratore per violazione degli obblighi di sicurezza con una percentuale del 20% di invalidità permanente e tutto questo deve ritenersi certamente configurare anche implicitamente i presupposti richiesti per l'esistenza di una fattispecie oggettiva di responsabilità penale che è l'unico presupposto, da valutarsi in via incidentale, richiesto oggi per la risarcibilità del c.d. danno differenziale, non richiedendosi certamente quello della condanna penale.

La Corte d'appello ha ricordato che la responsabilità del datore di lavoro deve fondarsi su specifici profili di colpa, che possono attenere o alla violazione di norme antinfortunistiche o all'inosservanza delle misure più genericamente previste dall'articolo 2087 c.c. Inoltre, avendo altresì la Corte d'appello affermato pure l'esistenza del nesso causale, la condotta accertata come commessa dall'Enel integra certamente anche l'accertamento incidentale della fattispecie oggettiva e soggettiva di un reato perseguibile d'ufficio ed integra perciò il profilo della valutazione incidentale della responsabilità penale, ancorché non espressamente declinata.

In tali termini questa Corte si è pronunciata ripetutamente; ad es. con l'ordinanza n. 17655 del 25/08/2020 è stato precisato che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allegazione nel ricorso introduttivo proposto dai congiunti dell'assicurato di un fatto integrante, in astratto, un reato perseguibile d'ufficio è sufficiente ad incardinare validamente la causa di danno nei confronti del datore di lavoro, così radicando, nel giudice, il potere-dovere di dar corso all'istruttoria attraverso l'accertamento del fatto-reato e poi, superato positivamente tale accertamento, del danno "differenziale" e "complementare".

Inoltre, va soprattutto considerato a tale fine che, con sentenza n. 12041 del 19/06/2020, questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.

E quindi in materia opera la presunzione di colpa tipica della responsabilità contrattuale secondo il modello degli artt. 1218 e 2087 c.c. sicché spetta al datore dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di detto danno (con l'ulteriore importante corollario che, nel caso in cui si discorra, come sovente avviene, di misure di sicurezza innominate ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore risulta generalmente correlata alla misura di diligenza ritenuta esigibile, dovendo egli provare di aver adottato comportamenti specifici e concreti che, ancorché non prescritti o tipizzati dalle fonti normative, siano tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche o dagli standard di sicurezza normalmente osservati, senza che il lavorate che adduca la nocività dell'ambiente di lavoro debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere assunte in prevenzione).

Quanto all'elemento soggettivo della colpa, opera quindi il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno la prova liberatoria della responsabilità contrattuale (onde occorrerà dimostrare che il danno è dipeso da causa non imputabile alla condotta datoriale, commissiva od omissiva, essendo stato adempiuto l'obbligo di sicurezza con l'apprestamento di tutte le misure necessarie e disponibili allo stato delle conoscenze tecniche); e quanto al nesso causale, vale la regola propria dei giudizi civili (del "più probabile che non") e non quella applicabile nell'accertamento penale ("al di là di ogni ragionevole dubbio").

Pertanto, quanto alla richiamata sentenza della Cassazione n. 9166/2017, essa deve ritenersi oramai superata dalla successiva giurisprudenza indicata supra nel senso che non occorra più accertare in via incidentale l'autonoma sussistenza dell'illecito penale con le regole penalistiche; dovendo il presupposto dell'illiceità penale del fatto darsi per accertato quando il giudice valuti positivamente l'esistenza del nesso di causalità e la responsabilità contrattuale, anche presunta, attraverso le regole civilistiche.

3. - Col terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2087 e 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. ; violazione falsa applicazione del d.p.r. 164 del 7 gennaio 1956 ex art. 360 n. 3 c.p.c. , violazione falsa applicazione degli artt. 4, 24, 33, 34 e tabella d.p.r. 303/1956, nonché degli articoli 4, 16, 21 e 22 D.Lgs. 626/1994 in relazione all'imputata omissione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi specifici ex articolo 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 44 D.Lgs. 626/1994, 2087 c.c. art. 11 disp. legge in generale in relazione al profilo della omessa considerazione della movimentazione manuale dei carichi da parte del DVR Enel (ex articolo 360 numero 3 c.p.c.); per avere la Corte d'appello ritenuto di poter configurare una responsabilità ex art.2087 c.c. sulla sola base dell'omessa sorveglianza sanitaria sul lavoratore, in correlazione con la mancata considerazione del DVR dei rischi di movimentazione manuale di carichi.

3.1. Il terzo motivo è privo di fondamento perché la Corte d'appello ha accertato, da un lato, che nel corso dell'intero periodo lavorativo A.A. ha subito una costante esposizione a molteplici fattori morbosi, susseguitisi tra loro senza soluzione di continuità, in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa da lui svolta; e, dall'altro lato, che la società non ha apprestato sufficienti ed adeguate misure idonee per evitare e per contenere i predetti rischi.

Si tratta di una premessa assorbente e sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità, che va oltre la stessa mancata considerazione nel DVR dei rischi e/o l'omessa sorveglianza del lavoratore.

4. - Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 2697 c.c., 115, 132 comma 2 n. 4 c.p.c. art. 118 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. per l'omessa dimostrazione da parte dell'Enel di aver adottato tutte le cautele possibili per l'attenuazione dei rischi specifici; nullità del procedimento art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato in contrasto con l'art. 10 d.p.r. 1124/65 e con l'art. 2087 c.c. il giudizio di imputabilità delle patologie e quindi la responsabilità della datrice di lavoro per il danno differenziale sulla natura intrinsecamente nociva delle mansioni e sulla gravosità di alcune tipologie di interventi richieste agli operai; ciò che ovviamente poteva essere sufficiente in un giudizio per il riconoscimento della malattia professionale nei confronti dell'Inail ma non certamente nella fattispecie, dovendosi necessariamente fondare una

responsabilità dell'Enel su specifiche negligenze e carenze sotto il profilo della tutela dei lavoratori.

4.1. Si tratta di un motivo parimenti infondato avendo la Corte di merito accertato la colpa in concreto di Enel e comunque, versandosi in una fattispecie di responsabilità contrattuale, l'onere della prova di aver osservato ogni misura prescritta dalla legge per la prevenzione del rischio, nei termini prima indicati, era a carico del datore di lavoro.

Per altro verso, il motivo mira a contestare l'accertamento effettuato dalla Corte sulla stessa esistenza della colpa datoriale e si rivela per tali profili del tutto inammissibile.

Neppure può ritenersi esistente un vizio di motivazione, posto che la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste solo allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico alla base del decisum e di percepire, quindi, il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), oppure perché il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, quanto rechi argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non consentire la individuazione delle ragioni giustificative del decisum (Cass. n. 20112 del 2009)

Nel caso di specie la Corte d'appello ha invero accertato che il lavoratore è stato adibito costantemente a lavori pesanti, nocivi e pericolosi partitamente descritti nella sentenza. Ed ha affermato che Enel nulla ha dimostrato nella causa di aver adempiuto quanto all'attività di formazione/informazione dei lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, essendo emerso soprattutto dai documenti prodotti che la stessa prevenzione avesse riguardato per lo più, se non è esclusivamente, il pericolo elettrico e quello di caduta dall'alto degli operai e del materiale. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che l'Enel alcunché ha dimostrato in ordine all'adozione di cautele dirette a prevenire, eliminare o quantomeno ridurre i rischi specifici connessi alle vibrazioni al sistema mano-braccia ed al corpo intero, alla movimentazione manuale dei carichi, al sovraccarico biomeccanico, alle posture prolungate coatte per i lavori in altezza, nonostante i predetti rischi specifici fossero conosciuti comunque certamente conoscibili dal datore di lavoro.

Sicché deve ritenersi appunto acclarato dai giudici di merito che nell'intero periodo lavorativo A.A. ha subito una costante esposizione a molteplici fattori morbosi (specificamente individuati e descritti dalla sentenza) in quanto presenti in ciascuna fase lavorativa; mentre Enel non ha prestato sufficienti ed adeguate misure idonee per evitare i rischi a cui aveva esposto il lavoratore.

5. - Con il quinto motivo si sostiene la falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e violazione degli artt. 2697,115 e 116 c.p.c. in relazione al profilo della omessa sorveglianza (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)

Il motivo è inammissibile atteso che la Corte d'appello ha enunciato ulteriori rationes decidendi correlate a presupposti più ampi di quelli legati alla mera omissione della sorveglianza sanitaria; e ciascuna delle quali sufficiente a sorreggere la conclusione della sentenza in quanto non fatta oggetto di alcuna censura. Oltretutto che, come già ricordato, è il datore di lavoro a dover dimostrare l'assenza di colpa come correttamente affermato dalla Corte d'appello, senza che sia stato frapposto alcun motivo di censura su questo dirimente punto di diritto.

6. - Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112,100 13,100 15,132, comma 2 n.4 c.p.c. e 118 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla ctu medico legale in appello quanto al nesso eziologico fra le attività lavorative e all'insorgenza delle patologie e sulla stima della percentuale di inabilità. Nullità del procedimento ex art.360 n. 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 38/2000 quanto alle tabelle delle menomazioni ex art.360 n. 3 c.p.c. Ciò in quanto la Corte d'appello avrebbe sostanzialmente recepito in maniera acritica le conclusioni della c.t.u. di primo grado non considerando affatto nella motivazione le specifiche critiche che erano state sollevate dall'Enel nel proprio atto di appello. Nessuna motivazione ha dato la Corte rispetto a tali critiche. Infatti a fronte della molteplicità delle patologie nella specie non poteva applicarsi una sommatoria a spanne delle percentuali di inabilità delle varie patologie riscontrate ma doveva trovare applicazione la formula riduzionistico di Balthazard che si adopera per valutare le invalidità plurime e coesistenti.

Il motivo è inammissibile perché si risolve in una contestazione del merito dell'accertamento peritale (c.d. dissenso diagnostico). La Corte territoriale ha infatti richiamato in modo esteso le conclusioni del CTU nominato nel corso del primo grado di giudizio (le modalità operative descritte e richieste nello svolgimento delle numerose mansioni di competenza di un operaio di squadra ENEL addetto all'attività di palificazione/elettrificazione comportavano innegabili sollecitazioni anche a carico del rachide e degli arti superiori sia a) sia movimentazione manuale dei carichi; b. per il sovraccarico biomeccanico dovuto al sollevamento e trasporto....), quanto alla diagnosi ed al nesso di causalità in termini di apporto concorsuale; ha inoltre richiamato gli esiti del giudizio del riconoscimento di malattia professionale di cui alla sentenza n. 86/2014 del tribunale di Isernia all'esito del giudizio intentato dal A.A. nei confronti dell'Inail.

La sentenza è altresì motivata riguardo alla quantificazione dell'invalidità permanente residuata in capo al lavoratore in relazione alla natura ed alla pluralità delle patologie riscontrate che risulta proporzionata e coerente con le limitazioni funzionali riscontrate sulla persona del lavoratore ed in linea con le conclusioni cui era pervenuta la ctu nel giudizio promosso nei confronti dell'Inail.

Per contro il motivo censura in maniera piuttosto confusa la decisione della Corte di appello di adesione alle risultanze peritali. Questa Suprema Corte, al riguardo, ha in più occasioni chiarito che il giudice di merito può legittimamente fare richiamo alle risultanze emergenti dalla CTU, non essendo necessario che vengano fornite ulteriori motivazioni in ordine all'adesione all'elaborato peritale (Cass. n. 282/2009; Cass. n. 1815/2015), né al rigetto delle tesi contrarie. Inoltre in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di un'esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (Cass. n. 9379/2011; Cass. n. 17693/2013; Cass. 22799/2017). Conseguentemente, non può, nel caso concreto, ravvisarsi un'ipotesi di motivazione solo apparente, non essendo la Corte territoriale tenuta a esplicitare le ragioni per le quali ha rigettato le diverse valutazioni sostenute dalla ricorrente.

7.- Col settimo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli articoli 10 DPR n.1124/65, art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 quanto alla quota di danno risarcibile in via differenziale ex art. 360 n. 3 c.p.c., perché, in primo luogo, si sostiene che il datore di lavoro può essere tenuto a risarcire il danno differenziale esclusivamente nei limiti e nella percentuale di danno già riconosciuto al lavoratore in sede Inail; ed in secondo luogo perché il danno differenziale è soltanto quello che corrisponde al grado di invalidità riconosciuto in sede Inail.

Il motivo è privo di fondamento essendo già stato accertato da questa Corte che il concetto di danno biologico previdenziale è diverso da quello che vale in sede in sede civilistica. Non conta nella fattispecie la sentenza n. 166 del 2017 dal momento che nel caso di specie Inail ha già liquidato l'indennizzo; in ogni caso, in mancanza di richiesta di indennizzo all'Inail, si sarebbe comunque dovuto detrarre l'indennizzo che sarebbe stato erogabile dall'Istituto potendosi ottenere dal datore di lavoro sempre e soltanto il danno differenziale.

In secondo luogo non è corretto affermare che la determinazione del danno biologico, risultante dalla causa Inail potesse restare ferma nella causa risarcitoria perché, in ogni caso, la determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al DM 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art.13 D.Lgs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano barèmes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica.

In effetti il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 1, ha stabilito che "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato".

In caso di danno biologico, per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'Inail nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, comma 1, n. 2), del Testo Unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle apposite disposizioni. In particolare, secondo l'art.13, 2° comma lett. a) del D.Lgs. n. 38 le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".

In definitiva, la liquidazione degli indennizzi operata dall'Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all'art. 38 Cost. (in questi termini Cass. 8243/16; e più di recente Ordinanza n. 24474 del 04/11/2020: In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'indennizzo Inail non copre l'intero danno biologico - diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale od aquiliano - e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima, dovendo siffatta menomazione, per assumere rilievo in ambito previdenziale, essere valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Pertanto, va escluso a carico dell'INAIL l'indennizzo per il danno da "perdita del diritto alla vita", atteso che, venendo in questione un bene, quale la vita, diverso dalla salute, non ricorre la nozione di danno biologico recepita dal citato art. 13. Tuttavia per il ristoro del danno biologico cd. differenziale, vale a dire di quella parte del danno biologico non coperta dall'assicurazione obbligatoria, si può proporre azione risarcitoria autonoma e distinta nei confronti del datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni di legge).

Ricorso incidentale

8. - Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione 3 falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 10/3/2014 ex articolo 13, comma sei della legge 31/12/2012 n. 247 e della tabella allegata al Dm 55/14 posto che la Corte d'appello territoriale dopo aver integralmente accolto la domanda quantificata in misura di Euro 62.000 liquidava le spese del giudizio nella misura di Euro 900 con compensazione della metà vale a dire in misura largamente inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014.

Il motivo è parzialmente fondato.

E' infondato laddove si sostiene che non esistesse la soccombenza perché si trattava di correggere un errore del giudice con l'appello di Enel; posto che al contrario il criterio della soccombenza opera oggettivamente rispetto all'esito del giudizio a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalla stessa parte soccombente. Pertanto, in presenza del presupposto della soccombenza anche parziale la disposta compensazione non può essere censurata da parte di questa Corte di cassazione, salvo appunto nel caso in cui essa fosse stata disposta nei confronti di una parte risultata integralmente vittoriosa. Questa Corte non può nemmeno sindacare la misura della compensazione nel caso di reciproca soccombenza, trattandosi di un potere discrezionale conferito al giudice di merito.

Tuttavia nel caso di specie risulta una evidente violazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, sicché il motivo deve essere accolto in parte qua avendo la sentenza impugnata quantificato le spese di lite in Euro 1800 con compensazione al 50% e liquidato perciò i compensi professionali riferiti al giudizio di appello in Euro 900 in favore del lavoratore.

Premesso il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della L. n. 794 del 1942, si osserva che a mente dell'art. 4 d.m. n. 55/2014 nella liquidazione dei compensi il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola fino all'80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento con la precisazione che per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione fino al 70 per cento.

Nello specifico, in applicazione del criterio del "decisum" sancito dall'art. 5, comma primo, terzo periodo, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la individuazione dei valori di riferimento avrebbe dovuto essere effettuata in ragione dell'importo in concreto liquidato dal giudice di secondo grado, pari ad Euro 62.363,13, oltre accessori in relazione a quanto previsto dalla tabella allegata al d.m. per le cause di lavoro di valore compreso tra Euro 52.001 a Euro 260.000,00.

La Corte di merito non si è attenuta a tale parametro ma ha liquidato le spese di lite in misura largamente inferiore.

A tanto consegue la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; pertanto le spese di lite dei gradi di merito, determinate in applicazione di quanto previsto dalla tabella allegata al d.m. per le cause di lavoro di valore compreso tra 52.001 a 260.000,00 con la riduzione dei valori medi in considerazione della natura seriale della controversia e della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del 50% per cento di compensazione per la fase di appello.

Le spese di lite del giudizio di legittimità sono liquidate secondo soccombenza.

Va dichiarata la distrazione delle complessive spese di lite liquidate in favore delle avv.te Inella Gabriella e De Santis Maria Antonietta, distrattatarie.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art. 13 D.P.R. n. 115/2002;

 

P.Q.M.


La Corte accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ridetermina le spese processuali del giudizio di appello in favore di A.A. in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre Euro 200 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Condanna E- Distribuzione Spa alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità che liquida in favore di A.A. in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi , spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione delle complessive spese di lite liquidate in favore delle avv.te Inella Gabriella e De Santis Maria Antonietta.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 febbraio 2024

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2024.