Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 maggio 2024, n. 12701 - Concessione in uso di macchina non a norma 


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso 29780-2017 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

G.S.A. GESTIONE SUPERMERCATI ALIMENTARI Srl, A.A., B.B.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 669/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 523/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C.C. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato LETIZIA CRIPPA.

 

Fatto


1. Con sentenza del 29.6.17 la corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di GSA Srl e dichiarato la responsabilità civile di B.B. e A.A. per infortunio sul lavoro occorso a lavoratore D.D. il 2.3.01 e condannato i predetti in solido a pagare all'Inail 751.262 euro, oltre interessi.

2. In particolare, la corte ha ritenuto tempestiva l'azione di regresso proposta con ricorso 6.9.12 entro il termine triennale del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento per prescrizione; ha ritenuto il difetto di legittimazione della società che aveva concesso in uso macchinario non a norma perché la speciale azione di regresso è esperibile solo verso soggetti preposti ad attività lavorative e non per qualunque responsabilità civile; ha affermato la responsabilità del A.A. per inadempimento agli obblighi prevenzionali quale RSPP.

3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo, illustrato da memoria; le controparti sono rimaste intimate.

 

Diritto

4. Con l'unico motivo si deduce violazione dell'articolo 10 e 11 del testo unico infortuni sul lavoro e 6 decreto legislativo 626 del 1994, per avere la corte territoriale ritenuto il difetto di legittimazione passiva della GSA nonostante fosse soggetto gravato di specifici obblighi prevenzionali ed avesse concesso in uso macchina insicura priva del certificato di idoneità e difforme dalla normativa di sicurezza.

5. Il motivo è fondato.

6. Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Sentenza n. 36051 del 2023 e 4482 del 2012) che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva. Nel medesimo senso, Cass. 28 marzo 2008, n. 8136, ha affermato il principio richiamato, evidenziando che la responsabilità si estende ai detti soggetti diversi dal datore di lavoro "a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega" allo stesso. Si è altresì detto (Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015) che l'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n. 16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212).

7. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione.

Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2024.