Accordo attuativo tra Inail Direzione regionale per la Puglia e Inps Direzione regionale Puglia, per la realizzazione di iniziative progettuali in materia di welfare, destinate agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado


L’Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale Puglia, in seguito denominato “INAIL Puglia”, con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore regionale Dott. Giuseppe Gigante, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione regionale,

e

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione regionale Puglia, nel seguito indicato “INPS Puglia”, con sede legale in Via Putignani, n. 108, Bari, rappresentato dal Dott. Vincenzo Tedesco, nella qualità di Direttore regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione regionale,
 

premesso che

- l'art. 38 della Costituzione italiana stabilisce "i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato";
- su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie legate al mondo del lavoro a cui provvedono INPS e INAIL, secondo le proprie specifiche missioni istituzionali;
- la Legge attribuisce all’Inps il compito di:
- garantire le prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori in caso di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro;
- assicurare sostegno economico in favore delle fasce di popolazione più deboli, attraverso prestazioni di natura assistenziale;
- erogare indennità a vario titolo nei casi previsti dalla legge;
- curare l’acquisizione dei contributi previdenziali dovuti alle diverse gestioni da parte di lavoratori e datori di lavoro;
- l’INAIL tutela i lavoratori del settore privato e pubblico contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, garantendo sia un sostegno in caso di infortunio occorso ai lavoratori dipendenti che svolgono attività sottoposte a tale rischio che il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzando attività di ricerca e sviluppando metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- l’INAIL, in attuazione del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e ha compiti specifici di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e compartecipa nel “sistema” di prevenzione con tutti i Soggetti istituzionali impegnati su tale versante;
- INPS e INAIL, orientati alla tutela globale del lavoratore nelle diverse declinazioni, hanno assunto un ruolo di crescente importanza nel welfare, dotandosi di strutture organizzative e ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane, risorse strumentali, risorse ambientali, risorse intangibili e immateriali (quali informazioni, conoscenze, ecc.) in continua evoluzione e miglioramento, al fine di erogare servizi di qualità ai propri clienti;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, regolamenta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che

- in data 23/02/2024 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra le direzioni regionali INAIL e INPS, allo scopo di attivare sinergie istituzionali e organizzative volte al soddisfacimento condiviso di esigenze operative;
- in attuazione degli obiettivi generali prefissati dal Protocollo d’intesa citato in premessa, lo sviluppo delle attività congiunte deve essere disciplinato attraverso specifici Accordi attuativi (cfr. artt. 5 e 6 del Protocollo d’intesa);
- è obiettivo comune delle Parti lo svolgimento di azioni finalizzate alla realizzazione di progetti formativi di educazione al welfare da inserire nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019), ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05;
- le Linee guida pubblicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 08/10/2019 prevedono, tra l’altro, che nell’attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento siano integrate in un percorso unitario la dimensione curriculare, la dimensione esperienzale e la dimensione orientativa;
- i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento costituiscono, pertanto, una modalità per assicurare agli studenti impegnati nel secondo ciclo d'istruzione e formazione l’acquisizione e lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
 

Art. 1 Finalità

Con il presente Accordo attuativo, si intende sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di un programma di iniziative formative, relative ai temi del Welfare e della salute e sicurezza sul lavoro, destinato in via sperimentale agli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Bari, e successivamente da estendere a tutta la regione, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la cultura previdenziale e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di vita e di studio, nei confronti degli studenti, futuri lavoratori attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
b) stimolare la creatività e le capacità degli studenti sui temi legati alla previdenza, al tema del Welfare e della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro.
 

Art. 2 Oggetto della collaborazione

Per il perseguimento delle predette finalità si intende realizzare un percorso formativo integrato Inps-Inail, destinato agli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.
In particolare, le Parti si impegnano a realizzare in via sperimentale per l’anno scolastico 2024/2025 il progetto “Articolo 38: sulla via del welfare” destinato a classi, o gruppi di studenti, sino ad un massimo di nn. 40 di studenti per classe o gruppo delle Scuole Secondarie di secondo grado della provincia di Bari, così come articolato e definito nell’allegato regolamento che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Saranno realizzati sino ad un massimo di 3 percorsi formativi.
Per la realizzazione dei progetti, l’Inail e l’Inps si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse amministrative e tecnico professionali per la realizzazione delle attività previste;
Gli aspetti gestionali legati alla realizzazione dei progetti sono disciplinati e articolati nel regolamento allegato.
 

Art. 3 Tavolo di governance e gestione

Per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione delle fasi progettuali è costituito il “Tavolo di governance e gestione” che sarà composto dai componenti del Comitato paritetico di Coordinamento, di cui all’art. 4) del Protocollo d’intesa, coadiuvati dai rappresentanti dei soggetti partner che collaboreranno alle iniziative.
Il Tavolo avrà compiti di:
a) coordinamento delle fasi progettuali;
b) verifica intermedia e finale delle attività progettuali;
c) modifica ed integrazione del presente atto, a seguito della evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Protocollo;
d) definizione degli sviluppi dei progetti nel caso sopraggiungano eventi o situazioni tali da impedire il corretto svolgimento delle attività previste;
e) verifica finale degli obiettivi previsti;
f) definizione di tutti gli aspetti legati ai progetti che alla data della sottoscrizione del presente Accordo non possono essere previsti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Tavolo di governance e gestione di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
 

Art. 4 Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse. 
 

Art. 5 Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune e le Parti potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
 

Art. 6 Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine delle attività progettuali disciplinate.
 

Art. 7 Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi rispettivamente di Inail Puglia e Inps Puglia saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni, oggetto del Protocollo e del presente Accordo attuativo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata. Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8 Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.
 

Art. 9 Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso e il presente Accordo operativo già stipulato alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente e diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10 Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Bari.
 

Art. 11 Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
 

Il presente atto si compone di sei pagine. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990. La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.