CONFIMI
INDUSTRIA
Confederazione dell'industria
Manifatturiera italiana e dell'impresa Privata


Tavolo di confronto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in merito alle disposizioni art 29 e ss. del DL 19/2024 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il contributo di Confimi Industria Confederazione dell’industria manifatturiera italiana e dell’impresa privata


Roma, 12 aprile 2024

PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI
Confimi Industria fin dal primo appuntamento di confronto avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha espresso il pieno consenso e la propria disponibilità per accrescere le buone pratiche e la cultura della sicurezza presso le aziende e i loro collaboratori.
Una sensibilità dimostrata ulteriormente nel proficuo rapporto di stretta collaborazione con l’INAIL, Istituto con il quale la nostra Confederazione ha di recente sottoscritto il secondo protocollo triennale e la cui sinergia ha già dato vita a tre documenti tecnici sui temi della nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, della sanificazione nel post pandemia e della segnalazione e analisi dei near miss.
Premessa necessaria per ribadire che Confimi Industria condivide l’urgenza e la necessità di contrastare gli infortuni, le malattie professionali e le morti sui luoghi di lavoro. Venendo all’oggetto delle osservazioni del tavolo in questione, Confimi Industria vede con perplessità il meccanismo di questa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Governo in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro nero.
Le perplessità sono dovute a diversi fattori: l’articolazione del decreto stesso, le tempistiche di applicazione ma soprattutto le zone d’ombra legate ai soggetti a cui si estende il decreto, le modalità e le responsabilità con cui avverrebbe l’eventuale fermo aziendale cautelativo da parte dell’INL in attesa di accertamenti dovuti alla reale responsabilità imprenditoriale che mettono in discussione la stabilità delle imprese che operano direttamente o a cascata nei cantieri permanenti e mobili.
Confimi Industria condivide che le imprese in possesso dell’attestazione SOA siano esenti dal possesso della patente a crediti.
Relativamente alle aziende tenute al possesso della patente la Confederazione chiede siano effettuate alcune modifiche in termini di esenzione:
- siano escluse dal possesso della patente tutte le aziende e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei per occasioni di mera fornitura;
- siano escluse dal possesso dalla patente tutte le aziende e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei per prestazioni intellettuali;
- siano escluse dal possesso della patente tutte le aziende in possesso della certificazione ISO 45001 o di Modelli di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Relativamente a quest’ultimo aspetto, Confimi Industria individua nella 45001 e nei MOG degli strumenti direttamente riconducibili a buone pratiche in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di strumenti di certificazioni e modelli a misura di pmi e/o di azienda non direttamente interessata ad operare nel settore pubblico tanto da attestazione SOA.
Al contempo, Confimi Industria auspica che, qualora la SOA fosse l'unica opzione di verifica che esenti dalla patente a crediti - perché ritenuta strategica ai fini dei lavori strutturali del PNRR - sia definito un incentivo economico per il suo ottenimento.
Esiste di fatto già un precedente operato a livello provinciale da alcune CCIAA: sia l’incentivo organizzato in maniera strutturale e su base nazionale.
In termini di qualificazione delle imprese, inoltre, per quanto riguarda i criteri, si faccia ritorno alla prima stesura dell'Art. 27 comma 1 del decreto 81: ovvero si consideri il novero di dipendenti e il possesso di macchinari di cantiere propri.
In relazione a quanto disciplinato per il recupero dei crediti, come disposto all’Art. 29 comma 19 - in relazione alle modifiche all’Art. «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) - comma 7, si ritiene che l’iter di recupero dei crediti persi non sia affatto proporzionale al meccanismo di decurtazione.
Se il fine, come dichiarato dal Governo, è quello di responsabilizzare tutti i soggetti che a diverso titolo intervengono sui cantieri, Confimi Industria crede sia necessario introdurre un sistema premiale nei confronti delle aziende “virtuose” o per le quali in sede di ispezione e controlli non si accertino violazioni in materia di sicurezza.
Si richiede inoltre di prevedere un coefficiente diverso per la decurtazione dei crediti, in particolare nel caso di infortuni, di cui all’Art. 29, co 19 - in relazione alle modifiche all’Art. «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) comma 4 lett. d) tenendo conto, ad esempio, delle dimensioni aziendali e della storicità della stessa.
Va a nostro avviso rivista a 5 crediti la decurtazione dei crediti per la riconosciuta responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
Si richiede inoltre un chiarimento in merito alla modalità di “tempi e modalità di decurtazione nonché sospensione della patente”.
Occorre fornire infatti maggiori precisazioni e tempistiche in relazione alla “definizione dei criteri, procedure e i termini del provvedimento di sospensione” che riteniamo una zona grigia da dirimere dopo un attento confronto con le parti sociale e già all’interno di questo stesso decreto.
Nel novero delle preoccupazioni quelle relative alle ipotesi più gravi - ossia i casi in cui si sia verificata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale - in cui viene rimandata alla competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro di valutare le circostanze del caso concreto e alla quale viene data facoltà di sospendere in via cautelativa la patente fino a un massimo di dodici mesi.
Ciò significa che, ancor prima dell'accertamento in via definitiva della responsabilità datoriale, l'impresa o il lavoratore autonomo sarà nella sostanza inibito lo svolgimento di qualsivoglia attività.
Inoltre, qualora sia adottata la sospensione e dopo i tre gradi di giudizio penale per il reato di lesioni colpose per inosservanza delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro venga assolto, chi risarcirà l’azienda dal danno economico della sospensione?
Esisteranno ancora quell’impresa o quel lavoratore al termine di un annoso iter giudiziario dovendo sottostare a un fermo fino a 12 mesi?
Considerazioni che riguardano anche le imprese e i lavoratori autonomi in possesso di una patente con una dotazione inferiore a 15 crediti che quindi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili con tempi di recupero crediti non ancora acquisiti o determinati.
Inoltre, non risulta chiaro quali siano i cantieri che possano essere portati a compimento, chiediamo sia meglio specificato infatti cosa intenda il legislatore per “cantieri avviati”. A nostro avviso, sono da considerarsi avviati tutti i cantieri contrattualizzati.
Si riscontra inoltre il timore che - seppure in attesa che l’INL definisca criteri e procedure - assegnare tali insindacabili responsabilità alla soggettività di un ispettore possa indurre lo stesso a adottare un atteggiamento di tutela della sua professione adducendo il massimo delle sanzioni.
Si ricorda inoltre che le inchieste penali sugli infortuni sono condotte dalle ASL/ATS e non dall’Ispettorato che comunque si ritroverà a prendere la decisione di sospensione senza aver partecipato alle indagini.
A tal proposito nel Decreto non si fa accenno con quale meccanismo dialogheranno l’INL e le ASL/ATS le quali potrebbero contestare violazioni che implicano la decurtazione che è compito dell’INL.
Rimane invece insoluto il problema del coordinamento dell’attività ispettiva: l’auspicio è quello che si dia realmente il via a un sistema integrato di banche dati e di programmazione delle attività ispettive. Nell’ottica di istituire un meccanismo premiale e non vessatorio nei confronti delle imprese si ribadisce l’esigenza di un collegamento tra banche dati INPS, INAIL e Camere di Commercio in cui far convergere tutte le informazioni utili sul lavoratore e sull’impresa affinché una unica ispezione possa essere efficace alla verifica contestuale degli aspetti contributivi, assicurativi, di salute e sicurezza, di nature fiscale.
In merito all’art. 31 si dispone il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio attraverso nuove assunzioni a T.I. per gli anni 2024-2025-2026;
All’ultimo capoverso del comma 11 dell’art. 31, non si comprende chiaramente se si intendono destinare percentuali delle sanzioni a integrazione del corrispettivo del personale Ispettivo. “Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo”.
Confimi Industria auspica che tali somme accantonate dalle sanzioni ritornino alle imprese per progetti di prevenzione come già avviene in INAIL.
In conclusione, e senza riferimento al testo quanto piuttosto a quanto emerso a valle degli ultimi tavoli di confronto, vorremmo soffermarci su due scenari che, a nostro avviso, potrebbero essere non solo critici ma piuttosto verosimili.
Nello specifico:
■ aziende micro e piccole che, pur di non essere soggette alla patente a crediti, decidano di non operare all’interno dei cantieri (mobili o temporanei) mettendo in difficoltà da una parte la filiera dall’altra i fornitori che li hanno già contrattualizzati in data precedente all’entrata in vigore del provvedimento in questione;
■ la capacità di tenuta delle pmi del comparto. Pur riconoscendo la tragicità degli eventi dovuti agli infortuni gravi e/o mortali e condividendo la volontà di contrasto agli stressi, crediamo che interdire in toto un’impresa dalla sua attività già in fase di accertamenti giudiziari vuol dire condannarla non solo da un punto di vista economico ma anche di credibilità tra i partner decretandone in qualsiasi caso la fine dell’attività.

RAZIONALE DELLA PROPOSTA EMENDATIVA
L’attuale D.Lgs. 81/08 prevede già, per le violazioni dell’Allegato I, la sospensione dell’attività che viene revocata solo a seguito dell’eliminazione della condizione di pericolo e al pagamento della sanzione già prevista per il reato specifico aggravata da una sanzione aggiuntiva che varia tra € 2500,00 e € 3000,00 (le sanzioni aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione).
Agganciare alle violazioni dell’allegato I anche la decurtazione drastica dei punti è percepita come norma “vessatoria” nei confronti dell’Impresa fermo restando il diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
Si condivide tramite il testo emendato qui di seguito un sistema di decurtazione più “equilibrato” tenuto conto della sospensione per questi reati già vigente con l’art. 14 del D.Lgs. 81/08
Pertanto, si avrà la sospensione della patente se si verifica:
■ due ispezioni con decurtazioni che possono portare i punti al di sotto di 15 (tranne se dopo la prima decurtazione non ho provveduto a recuperare i crediti con i corsi);
■ ispezione con violazioni dell’Allegato I in fasi lavorative con rischi dell’allegato XI e con lavoratore in “nero”;
■ condanna per infortunio mortale
 

Proposta emendativa
D.Lgs. 19/2024
Art 29

Al comma 19 apportare le seguenti modifiche:
a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).
1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all’esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). Sono esclusi dal possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi prestatori di mere forniture di materiali o attrezzature e di servizi di natura intellettuali come da Art. 26 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d) possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.
3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
a) accertamento delle singole violazioni di cui all’Allegato I fino ad un massimo di dieci crediti cumulativi;
 

NUOVO ALLEGATO I

 

Fattispecie

Importo somma aggiuntiva

Decurtazione crediti

1.

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

2.500 €

5

2.

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

2.500 €

3

3.

Mancata formazione ed addestramento

300 € per ciascun lavoratore interessato

2 per ciascun lavoratore interessato sino ad un max di 10 crediti

4.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

3.000 €

5

5.

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

2.500 €

5

6.

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

300 € per ciascun lavoratore interessato

10

7.

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3.000 €

5

8.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

3.000 €

5

9.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni

organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 €

5

10.

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 €

5

11.

Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

3.000 €

10

12.

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

3.000 €

3

12bis

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

3.000 €

3

 

b) accertamento delle singole violazioni di cui all’allegato I incrementate di tre crediti se espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI fino ad un massimo di quindici crediti cumulativi;
c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
1) la morte: venti crediti;
2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale superiore al 50%: quindici crediti;
3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: cinque crediti.

5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui al comma 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 (L’accordo Conferenza Stato-Regioni che regolamenta i corsi a cui fa riferimento il comma 7 dell’art. 37 previsto entro il 30 giugno 2022 non è stato ancora emanato). Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti decurtati possono essere reintegrati anche a seguito della frequenza dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7 dei soli Preposti e/o Dirigenti.
I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
7bis. I crediti decurtati al Lavoratore Autonomo possono essere reintegrati nel seguente modo: a) dieci crediti a seguito della frequenza dei corsi di cui all’articolo 37 comma 8;
b) quindici crediti a seguito della frequenza dei corsi di cui all’articolo 34 comma 2;

8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso, ovvero già contrattualizzate al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto ovvero già contrattualizzate in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301 -bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese:
a) in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
b) che adottano modelli di organizzazione e digestione di cui all’articolo 30; ovvero certificate ai sensi della norma UNI ISO 45001;

b) all’articolo 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b -bis ) verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA o dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30;»;
2) alla lettera c) , le parole: «alle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a) , b) e b -bis );»;
c) all’articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b -bis ) e c) , e 101, comma 1, primo periodo.».


fonte: confimi.it