Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 maggio 2024, n. 13023 - Azione di regresso o surroga in relazione ad un infortunio occorso al lavoratore autonomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere
Dott. BUFFA Francesco - Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 26645-2018 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE COLUCCIO;
- controricorrente -
nonchè contro
ALLIANZA Spa in persona dei legali rappresentanti pro tempore, A.A. in proprio e quale legale rappresentante del BISCOTTIFICIO ALAI Srl, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 17/A, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CLEMENTE, che li rappresenta e difende;
- controricorrenti -
nonchè contro
B.B. in proprio e quale legale rappresentante di COPRISOL Srl, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIBOTY N. 23, presso lo studio dell'Avvocato PIETRO ANTONUCCIO, rappresentati e difesi dall'Avvocato CLAUDIO SILVESTRI;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/03/2018 R.G.N. 790/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONÀ che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LETIZIA CRIPPA.
Fatto
1. Con sentenza del 22.3.18 la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato inammissibile il regresso esercitato dall'Inail (che aveva erogato l'indennizzo per infortunio ad artigiano edile e aveva quindi convenuto il committente e l'impresa appaltatrice ed i relativi legali rappresentanti).
2. In particolare, la corte territoriale ha escluso l'esperibilità dell'azione di regresso, essendo esperibile la sola surroga in relazione ad un infortunio occorso al lavoratore autonomo, essendo questi titolare degli obblighi assicurativi.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per un motivo; le compagnie di assicurazione, nonché l'appaltatrice ed il suo legale rappresentante in proprio resistono, ciascuno con proprio controricorso, illustrato per UnipolSai con memoria; il committente e il suo legale rappresentante sono rimasti intimati.
Diritto
4. Il motivo di ricorso deduce violazione degli articoli 10 e 11 del testo unico infortuni, per avere escluso l'esperibilità dell'azione di regresso per infortunio a lavoratore autonomo.
5. Il motivo è infondato.
6. Questa Corte è consapevole (cfr. Sez. L, Sentenza n. 36051 del 2023 e 4482 del 2012) che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva, e che (cfr. Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015) l'azione esercitata dall'I.N.A.I.L. nei confronti delle "persone civilmente responsabili", per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n. 16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212).
7. Tuttavia, presupposto essenziale per l'esercizio del regresso è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto allo stesso equiparabile secondo la giurisprudenza), nella specie pacificamente non ricorrente.
8. Vi sono infatti diverse ragioni che militano nel senso dell'esclusione dell'azione di regresso in relazione ad infortunio occorso a lavoratore subordinato.
9. In primo luogo, va richiamato il dato letterale delle norme degli articoli 10 e 11 t.u.i.l.m.p., inseriti nel capo intitolato "datori di lavoro", che disciplinano l'azione in questione come azione contro un "datore di lavoro" e come azione contro "responsabili civili" in quanto "incaricati della direzione o sorveglianza sul lavoro" e dunque operanti in relazione a lavoratori subordinati.
10. Il riferimento al rapporto di lavoro subordinato (o a rapporti per vari profili assimilabili) è rimasto anche seguito dell'estensione operata in giurisprudenza dell'azione di regresso, all'esito di Corte costituzionale n. 22 del 1967 (azione verso altri dipendenti), Cass. S.U. n. Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503735 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 01/04/1999, Rv. 524807 - 01 (azione nei confronti dei compagni di lavoro e dei preposti), Cass. Sez. Lav. n. 11426 del 2006 (azioni verso soci o amministratori), Cass. Sez. Lav. n. Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, Rv. 644498 01) (azione verso i soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza).
11. In secondo luogo, occorre evidenziare l'incongruità dell'estensione del regresso in relazione a situazione che non riguarda la sfera organizzativa (e la correlativa responsabilità) di un datore di lavoro rispetto alla quale il lavoratore sia tenuto ad operare, laddove nella fattispecie l'attività del lavoratore è autonoma: un conto è invero tutelare il lavoratore autonomo sul piano previdenziale, altra cosa è estendere la responsabilità in regresso a soggetto appaltatore o, addirittura, al committente del lavoro nel cui ambito il lavoratore autonomo è chiamato ad operare (un lavoratore dunque con immanente facoltà di rifiutare di operare in condizioni prive di adeguata sicurezza e, all'opposto, di operare comunque secondo scelte autonome).
12. In altri termini, l'estensione del regresso nei confronti di soggetti tenuti ad un "debito di scurezza" (ossia dei soggetti che, in ragione dell'attività svolta, sono gravati da specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio) postula sempre un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale il lavoratore sia tenuto al rispetto delle disposizioni altrui e dell'etero-organizzazione della sua prestazione lavorativa. Un argomento in favore di questa lettura deriva altresì dall'art. 7 co. 2 punto 3 della legge n. 626/1994, secondo il quale l'obbligo del committente non si estende ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
13. In terzo luogo, rileva il carattere di specialità dell'azione di regresso rispetto alla generale azione di surroga possibile in relazione all'infortunio, atteso che l'invocata estensione giurisprudenziale del regresso al lavoro autonomo non lascerebbe rilevante spazio di operatività residuo alla surroga (al di fuori della materia dell'infortunistica stradale).
14. L'esclusione del regresso, per converso, lascia aperta la strada della surroga, al ricorrere dei requisiti relativi (cfr. Sez. L -, Sentenza n. 21961 del 10/09/2018, Rv. 650495 - 01), sicché non esclude la tutela dell'ente previdenziale.
15. La giurisprudenza ha del resto chiarito la differenza tra i due istituti evidenziando la operatività generale della surroga ex art. 2916 c.c. dell'ente assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e la specialità dell'azione di regresso quale azione con la quale l'ente fa valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019, Rv. 655759 - 01), con le correlative conseguenze - evidenziate da copiosa giurisprudenza - sul piano sia processuale (competenza, onere della prova) che sostanziale (diversità dei fatti costitutivi del diritto, determinazione del quantum secondo apposite tariffe, regime della prescrizione).
16. Il ricorso, pertanto, va rigettato. La novità della questione dà ragione della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
17. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2024.