Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2024, n. 13470 - Sindrome del tunnel carpale bilaterale del dipendente di Poste Italiane


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25505-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO MORO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 589/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2019 R.G.N.606/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. la Corte di appello di Venezia ha riformato la decisione di primo grado e, per l'effetto, ha rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale in relazione alla patologia (sindrome del tunnel carpale bilaterale) sofferta dal ricorrente, dipendente di Poste Italiane, con mansioni di portalettere;

2. la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi di lavorazione tabellata (in particolare di quella di cui alla voce 78, lett. i), del DM 9 aprile 2008: "Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo"), avuto riguardo alla dedotta attività di portalettere, svolta con l'ausilio di motomezzi;

3. a tale convincimento, la Corte territoriale è pervenuta sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, rinnovata in sede di appello e condivisa "siccome (fondata) su dati oggettivi adeguatamente sviluppati sulla base di considerazioni scientificamente corrette";

4. conseguentemente, la Corte distrettuale, chiarito il diverso carico allegatorio e probatorio in presenza di situazioni che esulano dal sistema tabellare, ha ritenuto che il lavoratore non avesse provato l'origine professionale della malattia (v. pag. 13), peraltro ad eziopatogenesi multifattoriale, con ogni conseguenza in termini di rigetto della domanda;

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, con sei motivi;

6. l'INAIL ha resistito con controricorso;

7. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.

 

Diritto

8. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; in alternativa - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di appello escluso l'esposizione del ricorrente a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio durante la lavorazione e negato un apporto anche solo concausale all'attività di servizio, svolta con utilizzo di ciclomotori;

9. il motivo è inammissibile;

10. le pur corpose argomentazioni sviluppate in ricorso mirano, in realtà, a sovvertire il giudizio espresso dalla Corte di appello, da un lato, attraverso il richiamo non pertinente di alcune norme di legge (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), dall'altro, senza enucleare il fatto decisivo, omesso dai giudici di merito;

11. nell'intera articolazione del motivo non è svolta alcuna effettiva e puntuale attività dimostrativa di come e perché la Corte territoriale avrebbe violato le disposizioni indicate in rubrica nell'escludere l'origine professionale della malattia anche in termini di (mera) probabilità (v. pag. 19 della decisione impugnata);

12. i rilievi, inoltre, non considerano i limiti di sindacabilità segnati dal nuovo testo dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. È escluso che la parte ricorrente possa semplicemente sostenere una diversa combinazione dei dati fattuali ovvero attribuire a ciascuno di essi di un diverso peso specifico (cfr. Cass. nr. 18715 del 2016), con censure meramente contrappositive rispetto al giudizio operato in sede di merito;

13. quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la Corte di appello ha ritenuto non raggiunta la prova dell'esposizione a rischio del lavoratore e, quindi, il nesso di causa tra la lavorazione e la patologia;

14. in particolare, la Corte di merito ha escluso che operasse il cd. "sistema tabellare", in base al quale il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. Come noto, perché operi la cosiddetta "presunzione legale d'origine", superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell'Inail - che la malattia sia stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro, è necessario che il lavoratore non solo abbia contratto una malattia tabellata ma, altresì, che sia adibito a lavorazione tabellata (o comunque sia esposto al rischio ambientale provocato da quella lavorazione);

15. nella specie, i giudici territoriali, sulla base degli elementi istruttori, hanno escluso la ricorrenza della seconda situazione; pertanto, correttamente hanno caricato il lavoratore dell'onere di provare il nesso eziologico tra la malattia e la condizione lavorativa (ex plurimis, Cass. nr. 5816 del 2021) e tratto le coerenti conclusioni in difetto della relativa dimostrazione;

16. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione artt. 115, 416 e 442 cod. proc. civ.;

17. si assume che la Corte di Appello avrebbe fondato la decisione su un documento - il riferimento è in particolare al Documento di Valutazione dei Rischi redatto da Poste Italiane - non introdotto dalle parti e neppure acquisito ex art. 421 cod. proc. civ. L'atto risulterebbe utilizzato dall'ausiliario delle conclusioni, poi condivise dalla Corte di merito;

18. il motivo va respinto;

19. dalla complessiva lettura della sentenza impugnata, emerge che, ai fini del decisum, il documento in oggetto non ha valore determinante nel senso che viene utilizzato a mero conforto di una ricostruzione che poggia su altri e decisivi elementi. In ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 3086 del 2022, hanno affermato il principio di diritto per cui "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio"; in particolare il consulente "può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". In questa ottica, il "D.V.D", dimostrativo dei livelli, in generale, di esposizione a rischio dei dipendenti delle Poste, poteva essere acquisito dall'ausiliario, non sconfinando dal mandato conferito;

20. con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. poroc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. nr. 1124 del 1965 e dell'allegato 4 del medesimo D.P.R. nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte di appello ritenuto che le lavorazioni alle quali era addetto il ricorrente rientrassero tra quelle tabellate;

21. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. poroc. civ. - è dedotta, in via subordinata, violazione e falsa applicazione del D.P.R. nr. 1124 del 1965, art. 1, art.3, e art. 10 del D.Lgs. nr. 38 del 2000; violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di appello escluso l'indennizzabilità della patologia del ricorrente;

22. le censure di cui al terzo e quarto motivo vanno congiuntamente esaminate;

23. esse presentano infatti gli stessi limiti di ammissibilità già indicati in relazione allo scrutinio del primo motivo;

24. sub specie di violazione di legge, i rilievi mirano a sovvertire l'accertamento di merito senza illustrare il fatto storico e decisivo, non esaminato (Cass., sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014 e successive plurime conformi);

25. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ. In ogni caso - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. - - è dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

26. la sentenza impugnata viene altresì censurata per manifesta illogicità motivazionale, quanto alla denegata ammissione delle prove richieste, nella parte in cui, da un lato, rigetta l'istanza perché i capitoli di prova sarebbero generici e valutativi e, dall'altro, dichiara le medesime istanze istruttorie inammissibili in quanto irrilevanti;

27. il motivo è, nel complesso, infondato;

28. il sindacato motivazionale consentito ad oggi è quello rapportato al c.d. "minimo costituzionale". È attribuito rilievo solo all'anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez. Un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez. Un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez. Un., nr. 19881 del 2014; ex multis: Cass. nr. 2889 del 2023);

29. nel caso di specie, in base a quanto riportato nell'illustrazione del motivo, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato, non evidenziandosi argomentazioni obiettivamente inconciliabili: per i giudici territoriali, le richieste istruttorie, vertendo su circostanze generiche, risultavano inidonee alla dimostrazione dei fatti essenziali;

30. la correttezza o meno della decisione resa non riguarda il piano motivazionale, come investito dalle censure, ma piuttosto l'attività processuale del giudice. Tuttavia, ogni controllo è, al riguardo, impedito dall'omessa specificazione dei mezzi istruttori richiesti e disattesi (per tutte, v. Cass. nr. 13539 del 2014);

31. con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello per avere posto le spese di consulenza a suo carico nonostante la dichiarazione di esenzione in calce al ricorso che esonerava la parte dal pagamento delle spese processuali;

32. anche l'ultimo motivo non soddisfa il necessario requisito di autosufficienza; in particolare, il ricorrente non deduce specificamente che la dichiarazione in calce all'atto introduttivo del giudizio, riportata nel ricorso, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente né localizza, negli atti di merito, altra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

33. vale il principio per cui "Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore (...)" (Cass. nr. 22952 del 2016; v. anche Cass. nr. 40400 del 2021);

34. sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va pertanto complessivamente rigettato;

35. nulla deve provvedersi, invece, in ordine alle spese del presente giudizio; in questa sede, la dichiarazione resa in calce al ricorso - pur non sottoscritta dalla parte personalmente - è integrata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (doc. L), comprovante le condizioni di legge;

36. sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2025.