Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2024, n. 13467 - Operaio addetto alla giostra di stampaggio e sindrome del tunnel carpale monolaterale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 14341-2019 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LARA PETRACCI;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 192/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto


1. la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale in relazione alla patologia sofferta dal lavoratore (sindrome del tunnel carpale monolaterale), operaio addetto allo stampaggio;

2. in particolare, la Corte di appello ha escluso che il lavoratore fosse stato esposto a movimentazione manuale dei carichi pesanti e ad attività ripetitive e continuative in condizioni di ergonomia sfavorevole e, quindi, ha escluso la ricorrenza di una malattia professionale tabellata;

3. a tale giudizio (di esclusione, in particolare, di una lavorazione tabellata o più esattamente di non ricorrenza, nell'attività svolta dal lavoratore, dei tratti caratterizzanti la lavorazione tabellata: v., in particolare Par. 3.1. della sentenza impugnata) la Corte di appello è pervenuta sulla base delle risultanze istruttorie (testimoni, consulenza tecnica);

4. conseguentemente, ha ritenuto che il lavoratore non avesse provato l'origine professionale della malattia (v. pag. 13), peraltro ad eziopatogenesi multifattoriale, con ogni conseguenza in termini di rigetto della domanda;

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte indicata in epigrafe, con due motivi;

6. l'INAIL ha resistito con controricorso;

7. il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio.
 

Diritto


8. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e del DM 9 aprile 2008;

9. per il ricorrente, la Corte di appello avrebbe parcellizzato gli elementi di prova. Avrebbe errato nel richiedere la "continuità" dell'attività, risultando, secondo la tabella, sufficiente lo svolgimento di un'attività non occasionale che comporta movimenti ripetuti a carico della spalla;

10. il motivo è inammissibile;

11. la violazione di legge è, infatti, argomentata, contestando essenzialmente l'accertamento del concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa che, come operato dai giudici territoriali, avrebbe comportato, secondo l'istante, la sottovalutazione del rischio professionale; il ricorrente illustra le modalità di esecuzione della prestazione, svolta presso il macchinario denominato "giostra di stampaggio"; evidenzia la ripetitività di determinati movimenti e assume la sussunzione della lavorazione tra quelle tabellate;

12. in questo modo, però, le censure esulano dal vizio di "sussunzione" ovvero di non corretta applicazione della legge e investono piuttosto valutazioni di merito, inibite al giudice di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;

13. la Corte di appello, infatti, ha correttamente considerato le "lavorazioni tabellate" rilevanti in ragione della patologia riscontrata (nello specifico: "lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue" e "tendinopatia della cuffia dei rotatori" cui si sostanziano le patologie elencate ai numeri a, b), c) e d) dell'art. 78 della tabella di cui al D.M. 9 aprile 2008) ed escluso che l'attività espletata abbia avuto le caratteristiche della lavorazione indicata in tabella;

14. il giudizio reso, veicolato attraverso le risultanze di causa, configura un tipico accertamento di merito, non censurabile in questa sede, in presenza, anche, di c.d. "doppia conforme";

15. con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell'art. 111 Cost. per motivazione incomprensibile circa le ragioni del mancato rinnovo di una CTU;

16. come argomentate le censure sono infondate;

17. la Corte di appello chiarisce le ragioni per cui non ha reputato necessario disporre una nuova consulenza: ha giudicato esaustiva la consulenza di primo grado e ha ritenuto che la stessa resistesse anche alle critiche espresse dalla relazione di parte;

18. le ragioni della decisione sono, dunque, chiaramente espresse. Si rammenta che il sindacato motivazionale consentito ad oggi è quello rapportato al c.d. "minimo costituzionale". È attribuito rilievo solo all'anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez. Un. n. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez. Un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez. Un., n. 19881 del 2014; ex multis: Cass. n. 2889 del 2023);

19. in ogni caso, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile nel giudizio di legittimità, se non per il tramite del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

L'obbligo del rinnovo degli accertamenti peritali è, infatti, ipotizzabile solo nel caso in cui la pregressa consulenza ometta la valutazione di un "fatto storico" che abbia costituito oggetto di discussione e sia "decisivo" in quanto idoneo a determinare un esito diverso della decisione. Fuori da tale perimetro, nessun obbligo di rinnovo della CTU può essere affermato dalla Corte, poiché "il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU (...)" e neppure è necessaria una "espressa pronunzia sul punto" (Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 2103 del 2019; Cass. n. 28953 del 2021; Cass. n. 30786 del 2022, punto 15);

20. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 111 Cost. per mancanza di motivazione in ordine alla statuizione sulle spese. Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 per avere il Giudice di appello ritenuto corretta la condanna alle spese da parte del Tribunale;

21. il motivo è infondato;

22. in presenza di una soccombenza, non può essere sindacato il mancato esercizio del potere di compensazione da parte del Giudice (in argomento, tra le tante, n. 15317 del 2013; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 7060 del 2019);

23. la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda del ricorrente. Il controllo sulle spese, pur in presenza di un motivo di appello, pertanto, non poteva, come preteso, estendersi fino a comprendere la valutazione dell'opportunità o meno di compensare in tutto o in parte le spese in relazione al giudizio di primo grado;

24. sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va complessivamente rigettato;

25. nulla deve provvedersi, invece, in ordine alle spese del presente giudizio, sussistendo le condizioni per l'esenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.;

26. sussistono, viceversa, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti provvedimento di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio).
 


P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2024.