Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO l'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 1187, il quale ha previsto che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali siano definite le tipologie dei benefici concessi nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 luglio 2007, con il quale sono state individuate le tipologie dei benefici concessi e i requisiti e le modalità di accesso agli stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'INAIL "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.";
VISTO altresì l'articolo 9, comma 7, lettera e), del medesimo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il quale dispone che l'IPSEMA "eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo" e che "le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 3 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 147), con il quale si è provveduto alla ridefinizione delle tipologie dei benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso agli stessi;
VISTA la circolare n. 5/2009, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'IPSEMA, contenente le indicazioni operative in merito ai requisiti e alle modalità di accesso alla prestazione prevista all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il quale ha disposto la soppressione dell'IPSEMA e trasferito le relative funzioni all'INAIL;
VISTO l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che individua i beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo;
VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" e, in particolare, la tabella 4, dalla quale risulta un'assegnazione di risorse, per l'esercizio finanziario 2024, sul pertinente capitolo di spesa 5063, pari ad euro 10.479.421,00 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la comunicazione U.INAIL.60104.17/01/2024.0000265 con la quale l'INAIL, nel trasmettere la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale contenente la definizione dei criteri di riparto dello stanziamento disponibile per l'erogazione della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 per l'esercizio finanziario 2024, distinti per numerosità del nucleo familiare superstite, ha altresì, comunicato di aver provveduto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 1.888.465,00, quale economia di gestione del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro riferita agli anni 2007-2019;
TENUTO CONTO che, a seguito di specifica richiesta di riassegnazione di risorse, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 37650 del 21 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti l'8 aprile 2024, al numero 325, è stata disposta una variazione in termini di competenza e cassa, pari ad euro 1.888.465,00, sul capitolo 5063 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio 2024;
CONSIDERATO, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 2024 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato alle finalità innanzi richiamate, ammontano complessivamente ad euro 12.367.886,00;
CONSIDERATO, altresì, che occorre provvedere - così come previsto all'articolo 1, comma 2 del sopra citato decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008 - alla determinazione, per l'esercizio finanziario 2024, dell'importo delle prestazioni del Fondo in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento;
TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 

DECRETA

Articolo 1

1. Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, individuati con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, richiamato in premessa, e tenuto conto della nota tecnica elaborata dall'INAIL, per gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l'importo della prestazione di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 19 novembre 2008 è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:
 

Tipologia

N. superstiti

Importo per nucleo superstiti (euro)

A

1

10.265,35

B

2

16.449,29

C

3

22.633,23

D

Più di 3

28.817,17


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per le verifiche di competenza e pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo : www.lavoro.gov.it.

Roma, 12 aprile 2024

Marina Elvira Calderone