Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 maggio 2024, n. 13505 - Risarcimento del danno differenziale. Prescrizione  



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



sul ricorso 28311-2022 proposto da:

E -DISTRIBUZIONE Spa, (già ENEL DISTRIBUZIONE Spa), società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENEL Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MATTEI;

- ricorrente -

contro

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELE INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 451/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 1213/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dalla Consigliera CARLA PONTERIO.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello di e-distribuzione Spa (già Enel Distribuzione Spa), confermando la pronuncia di primo grado, di condanna della società al risarcimento del danno differenziale in favore di A.A.

2. La Corte territoriale ha escluso che fosse maturata la prescrizione eccepita dalla società, individuando quale dies a quo della stessa la denuncia di malattia professionale fatta all'Inail dal lavoratore il 13.1.2009 oppure la lettera del 16.12.2008 con cui il medesimo aveva manifestato di essere a conoscenza della nocività delle lavorazioni svolte; ha ritenuto che le prove raccolte dimostrassero l'esposizione del lavoratore, in ragione del carattere gravoso delle mansioni svolte, ai rischi per la salute, in assenza della adozione delle necessarie misure di prevenzione, tra cui l'avvicendamento dei dipendenti, la sottoposizione a sorveglianza sanitaria, l'adeguata formazione e informazione e la valutazione dei rischi connessi all'attività di palificazione/elettrificazione.

3. Avverso tale sentenza la società e-distribuzione Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. A.A. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

 

Diritto


5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione alla efficacia interruttiva della prescrizione attribuita dalla Corte d'appello alla lettera del 16.12.008, assumendosi che già nel 1980 (o al più nel 1987) si era manifestato il danno in quanto erano state diagnosticate al lavoratore le patologie muscolo-scheletriche, delle quali era possibile presumere l'origine professionale. La società contesta, inoltre, la idoneità della lettera del 2008 a interrompere la prescrizione rilevando come la stessa non contenesse alcuna specifica costituzione in mora né precise pretese economiche.

6. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per avere la Corte d'appello riconosciuto il danno differenziale pur in assenza di condanne penali a carico del datore di lavoro ovvero di accertamento di fatti di reato.

7. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., falsa applicazione dell'art. 37 c.c.n.l. Enel 1973, degli artt. 4, 24, 33 e 34 e tabella d.p.r. 303 del 1956 nonché degli artt. 4, 16, 21 e 22 D.Lgs. 626 del 1994, in relazione alla imputata omissione della sorveglianza sanitaria.

8. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente.

9. Con il quinto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al profilo della omessa sorveglianza sanitaria; violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per vizio di motivazione apparente.

10. Il ricorso non è fondato, richiamandosi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di legittimità che si sono pronunciati su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (v. Cass. n. 31957 del 2022; n. 31955 del 2022; n. 31919 del 2022; n. 31852 del 2022; n. 28968 del 2022; n. 28946 del 2022; n. 7385 del 2022).

11. Il primo motivo di ricorso è infondato.

12. L'assetto della giurisprudenza di legittimità, sia in tema di danno extracontrattuale (Cass. 2 luglio 2013, n. 16550; Cass. 3 maggio 2016, n. 8645; Cass. 22 settembre 2017, n. 22045; Cass. 31 maggio 2018, n. 13745 sul danno da emotrasfusione) e sia in materia di malattia professionale (Cass. 31919 del 2022; Cass. 34377 del 2022; Cass. n. 7850 del 2019; Cass. n. 32376 del 2018; Cass. 13284 del 2010) è nel senso che la prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo abbia determinato la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si sia manifestata all'esterno, bensì da quello in cui essa venga percepita o possa essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (v. da ultimo, Cass. n. 13806 del 2023). A tale indirizzo si è attenuta la sentenza d'appello che si sottrae, pertanto, alle censure di violazione di legge, là dove le critiche sulla idoneità della lettera a interrompere la prescrizione si rivelano inammissibili, atteso che la censura involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito (v. Cass. n. 15140 del 2021; n. 1166 del 2018).

13. Il secondo motivo è infondato avendo la sentenza d'appello accertato la responsabilità del datore di lavoro con criteri di tipo civilistico, conformemente all'orientamento consolidato espresso da questa Suprema Corte (v. Cass. 7385 del 2022; n. 7471 del 2022; n. 31852 del 2022; n. 31919 del 2022; n. 12041 del 2020; n. 9166 del 2017; n. 27699 del 2017).

14. Anche i motivi dal terzo al quinto, da trattare congiuntamente, sono da respingere avendo la Corte di merito ritenuto applicabili, alla fattispecie oggetto di causa, le disposizioni del d.P.R. n. 303/1956 e del D.Lgs. n. 626/1994 sull'obbligo di sorveglianza sanitaria, in base agli accertamenti eseguiti e alle prove raccolte sul concreto contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore. Le critiche mosse dalla società, in quanto denunciano la violazione di legge contestando il contenuto di tale accertamento fattuale, non possono trovare accoglimento. Difatti, parte ricorrente, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, incentra le proprie censure sulla ricognizione della concreta fattispecie a mezzo delle risultanze di causa, ponendo quindi sostanzialmente una quaestio facti che nel giudizio di cassazione può essere validamente veicolata solo attraverso la deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, nei limiti di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., la cui applicazione è, nella specie, preclusa dalla disciplina cd. della doppia conforme dettata dall'art. 348 ter c.p.c. Né vi è spazio per ritenere sussistenti le anomalie motivazionali idonee ad integrare violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., come delineate dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, in quanto le ragioni esposte a sostegno del decisum risultano agevolmente percepibili nei loro presupposti fattuali e logico-giuridici. La Corte di merito, infatti, una volta accertata l'attività in concreto espletata dal dipendente ed il nesso causale con le patologie riscontrate, ha posto la concreta fattispecie in relazione con la disciplina antiinfortunistica rilevando una serie di violazioni al dovere di sicurezza gravante ex art. 2087 cod. civ. sulla parte datoriale.

15. Inoltre, le censure in oggetto non si confrontano con le ragioni della decisione, avendo la Corte di merito espressamente ritenuto provato il nesso di causalità tra la violazione del dovere di sicurezza, gravante ex art. 2087 cod. civ. sulla parte datoriale, e le patologie accertate, anche in base agli esiti della consulenza tecnica di ufficio. La verifica del nesso di causalità costituisce accertamento di fatto istituzionalmente demandato al giudice di merito e pertanto incrinabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo, nel caso di specie neppure formalmente dedotto dalla odierna ricorrente. Nei termini in cui sono formulate, le censure mirano a contrastare il nesso di causalità tra la mancata adozione delle misure di prevenzione e l'insorgere della patologia accertata ma in tal modo esprimono un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni a cui è giunta la Corte di merito e, in quanto tali, sono inidonee a sollecitare il sindacato di legittimità.

16. Le residue censure risultano assorbite dalle considerazioni finora svolte.

17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto e le spese di lite regolate secondo soccombenza.

18. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Gabriele Inella, Maria Antonietta De Santis, antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso nell'adunanza camerale del 28 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2024.