Tipologia: Ipotesi di accordo CCNL
Data firma: 19 dicembre 2018
Validità: 01.01.2027 - 31.12.2019
Parti: Anffas e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Servizi socio-assistenziali, Anffas
Fonte: fpcgil.it
Sommario:
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Premessa |
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Titolo VII - Orario di lavoro |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative aderenti alla rete Anffas 2014/ 2019
Ipotesi di accordo al 19.12.18
Premessa
Anffas, come appresso identificata, nella sua Unitaria Struttura Associativa:
- Anffas Nazionale;
- le Associazioni locali socie;
- gli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie;
- gli Enti a marchio Anffas e loro Consorzi;
- la Fondazione Nazionale Dopo di Noi Anffas
- il Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas La Rosa Blu
opera, quale Rete Associativa, nelle sue diverse articolazioni, come sopra identificate senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di interesse generale, nonché di solidarietà e di promozione sociale.
A titolo indicativo e non esaustivo, i principali campi di attività in cui Anffas opera sono: della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico- motorio, ricreativo, promozione della ricerca scientifica e sociale, formazione, tempo libero, promozione della fruizione del patrimonio culturale, prioritariamente in favore di persone con disabilità, prevalentemente intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie, nonché in condizione di svantaggio sociale, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
Anffas tutta si ispira al modello basato sui diritti umani e alla Qualità di Vita, con riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità. Nel rispetto dei propri statuti gli aderenti alla Rete Anffas perseguono, tra l'altro, i propri fini attraverso lo sviluppo di attività atte a:
- stabilire e mantenere rapporti con gli Organi governativi e legislativi a livello nazionale, regionale e e locale nonché Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, della solidarietà sociale e rientranti più in generale nell'ambito del Terzo Settore;
- promuovere e partecipare a iniziative in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario;
- promuovere ricerca, prevenzione, cura, abilitazione e riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o e/o disturbi del neurosviluppo, proponendo alle persone con disabilità e alle famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale e operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- promuovere il principio dell'inclusione sociale, a partire da quella scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;
- promuovere formazione, qualificazione e aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado da impiegare anche direttamente nelle attività gestite dalle realtà appartenenti alla Rete Anffas;
- promuovere lo sviluppo di strutture e gestire servizi: abilitativi, riabilitativi, socio-assistenziali, educativi, formativi, sportivi - ludico motori - pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto;
- promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la diffusione d'informazioni che trattano prioritariamente i temi afferenti alla disabilità;
assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, dei cittadini;
- promuovere l'autodeterminazione e l'autorappresentanza, nella massima misura possibile, delle persone con disabilità intellettiva e/o disturbi del neurosviluppo;
- assimilare, attuare, promuovere e diffondere i paradigmi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n.18/09;
- promuovere la formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola anche attraverso l'accreditamento Anffas Nazionale presso il MIUR;
- promuovere la Formazione Continua in Medicina (ECM) anche tramite il Consorzio Nazionale La Rosa Blu accreditato, a tal fine, quale provider;
- promuovere la formazione degli assistenti sociali, ciò in forza dell'accreditamento del medesimo Consorzio con il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Assistenti sociali.
Ciascun Ente aderente alla Rete Anffas può essere costituita da una o più unità produttive. Per unità produttiva, ai fini delle procedure di trasferimento, si intende l'entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati nel territorio del medesimo Comune, si caratterizza per condizioni di indipendenza tecnica, amministrativa tali che in essa si esaurisce per intero il ciclo relativo una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.
Tutto ciò premesso, Anffas, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e le OO.SS. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, confermano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto conforme a quanto previsto dall'Art. 16 del D. Lgs n.117/17 concorre, anche, a qualificare il rapporto tra soggetto pubblico ed Enti del Terzo Settore in tema di gestione dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività che le Strutture Associative Anffas espletano nel rispetto dei fini statutari.
Le parti sottolineano, inoltre, la necessità di attivare l'evoluzione di un modello contrattuale che garantisca tutele e diritti, qualità delle prestazioni e omogeneità salariale tra i diversi contratti del comparto, anche attraverso l'avvio di un processo di omogeneizzazione dei contratti stessi e di un progressivo avvicinamento delle condizioni normative, del riconoscimento della valorizzazione del capitale umano, ivi compresa la formazione, nella definizione di un sistema di riconoscimento del valore del lavoro ai fini della produttività. In tale contesto si inquadra il percorso di raccordo con gli altri CCNL del settore, volto a rendere coerenti i profili, le declaratorie, i salari e l'inquadramento di base. Tale percorso deve essere accompagnato da un sistema di verifica e controllo da parte delle Regioni, che permettano di superare logiche di dumping contrattuale e raggiungere il rispetto di standard di qualità dei servizi per i cittadini. In conseguenza di quanto sopra, le parti si impegnano a promuovere, ognuno per quanto di propria competenza, un coinvolgimento partecipativo per definire un percorso comune che sappia leggere la realtà del settore, individuare pregi e criticità, elencando le richieste di intervento più importanti e condivise tra le parti per portarle ad un confronto con le Istituzioni Nazionali e Regionali. A tal fine si potrà anche valutare di richiedere un diretto coinvolgimento del Forum del Terzo Settore.
In coerenza con ciò, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro diviene per Anffas e le OO.SS. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl anche uno strumento per il confronto con le pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato e/o accreditato. Tale confronto potrà coinvolgere tutte le parti interessate nel rispetto delle reciproche autonomie. Le parti ritengono, infatti, necessario consentire la gestione dei servizi convenzionati e/o accreditati solo ai soggetti in grado di offrire qualificanti caratteristiche, tra le quali anche quelle garantite dall'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro. In tale contesto va inquadrata la scelta di Anffas di dotarsi di una carta dei servizi contenente i livelli minimi di qualità, nonché di un codice etico.
Pertanto Anffas e le OO.SS. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl si sentono impegnate nei confronti degli Enti preposti, a fronte della critica situazione generale di evoluzione del sistema dei servizi alla persona, nella sua complessa articolazione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, socio-educative, etc., a richiedere di concertare meccanismi e regole nella programmazione e nella organizzazione dei servizi territoriali, che offrano certezza nella erogazione delle prestazioni e, al tempo stesso, qualità ed appropriatezza dei servizi e garanzia dei livelli occupazionali.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro infatti, offre uno strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per la definizione delle tariffe e degli accreditamenti e introduce strumenti di interventi paritetici per monitorare il settore, seguirne lo sviluppo ed assumere le iniziative formative e di riqualificazione, utili a sostenere il livello qualitativo delle prestazioni stesse. La realizzazione di questo risultato implica un auspicato confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali del settore che coinvolgano le associazioni e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare l'obiettivo di disporre di una normativa omogenea per tutti i servizi alla persona.
In tale contesto e con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le parti, nel regolare le relazioni di lavoro dell'intera comunità associativa, assumono, come prioritario, l'impegno di collegare il complesso e articolato universo dei servizi alla persona a regole e comportamenti capaci di affermare tanto la progettualità aziendale, quanto la valorizzazione e la responsabilizzazione delle esperienze professionali.
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dei singoli Enti aderenti alla Rete Anffas, come identificate in premessa ed operanti nel campo dei servizi sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi, nonché di ogni altra attività e servizio che tali Enti espletano nel rispetto dei fini statutari.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Il presente contratto è applicabile anche da enti non facenti parte della Rete Anffas, qualora gli stessi dichiarino espressamente di accettarne integralmente la disciplina e limitatamente ad enti del Terzo Settore iscritti al Registro nazionale.
Art. 2 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché dello Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto applicabili.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari, ove esistenti, emanate dalle Strutture Anffas, purché non siano in contrasto con il presente CCNL e/o con le norme di legge.
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì, uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando a livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
In particolare le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.
Le parti convengono, inoltre, circa la necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari alla continuità dei servizi ed al mantenimento dei livelli occupazionali ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale e locale.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti ed in apposita sessione le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore;
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
valutare lo stato di applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
promuovere iniziative, anche volte alla Pubblica Amministrazione, finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più efficace utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative Regionali;
assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, compresa l'ECM, per il personale delle realtà interessate dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, anche ai fini della destinazione di eventuali risorse.
C) Livello aziendale
Le singole Strutture Anffas garantiranno, ai titolari della contrattazione di secondo livello di cui all'Art. 7, informazione, consultazione e confronto sulle seguenti materie:
organizzazione del lavoro, funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamento con gli Enti Pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo;
trasferimento di azienda. Nel caso di processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi, o parti di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali firmatarie del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale;
avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di mobilità;
regolamenti aziendali, che in ogni caso non possono contenere norme in contrasto con quanto previsto dal CCNL;
programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM,
criteri e modalità per la definizione del piano ferie e la fruizione delle stesse di cui all'Art. 58 del presente CCNL;
i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario;
quant'altro espressamente demandato dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 7 Contrattazione
Il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto dei rispettivi ruoli, con l'obiettivo di contemperare le condizioni di lavoro, la crescita professionale e l'esigenza delle strutture associative di mantenere ed elevare la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati, articola la contrattazione su due livelli.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali:
contrattazione collettiva a livello nazionale,
contrattazione decentrata integrativa che si svolge a livello regionale e di singolo Ente sulle materie
indicate dal presente contratto.
Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.
Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU (relativamente al livello aziendale) congiuntamente ai rappresentanti territoriali dei sindacati che hanno sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, per la parte datoriale, le rispettive Strutture Associative per le materie di propria competenza dall'altra.
In caso di mancata costituzione delle RSU sono titolari della contrattazione le RSA congiuntamente alle Organizzazioni sindacali territoriali.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed in particolare:
- validità, rinnovo ed ambito di applicazione del contratto,
- relazioni sindacali,
- diritti sindacali,
- definizione del regolamento per la garanzia dei livelli minimi essenziali in caso di sciopero,
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro, norme comportamentali e disciplinari,
- ordinamento professionale, orario di lavoro, permessi, aspettative e congedi, trattamento economico tabellare.
Costituisce oggetto della contrattazione di secondo livello quanto espressamente demandato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché ogni intesa che abbia come obiettivo il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro.
Rientrano pertanto in questo ambito eventuali piani relativi ad innovazioni nell’organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi, finalizzati al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell’utenza.
Accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell’apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti ed al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati.
L'elemento retributivo di cui al precedente capoverso:
- avrà quindi le caratteristiche di determinabilità in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, dei criteri e delle modalità per la distribuzione preventivamente concordati;
- sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di esecuzione dei progetti.
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie,
a livello regionale:
- confronto in relazione all'impatto dei modelli dei Welfare a livello regionale;
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro a livello regionale;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- monitoraggio del livello di applicazione del CCNL a livello regionale;
- andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
a livello aziendale:
- modalità e criteri per i passaggi all'interno di ciascuna categoria in applicazione dell'Art. 46;
- elaborazione piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato;
- criteri disciplinanti le attività di soggiorni climatici;
- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
- criteri per l'accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio, nonché le modalità di fruizione degli stessi;
- definizione di criteri, principi, parametri e valori economici del premio di risultato, legato al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa che permettano l'applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa;
- modalità dell'uso del mezzo proprio per ragioni di servizio;
- criteri di definizione dei contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- criteri per attuazione di progetti obiettivi;
- criteri per l'espletamento dell'attività di volontariato;
- definizione di criteri, limiti e percentuali come espressamente demandati dall'Art. 22 del presente CCNL sui rapporti di lavoro a tempo parziale;
- regolamento della banca delle ore,
- criteri per l'espletamento del servizio di pronta disponibilità e reperibilità esterna di cui all'Art. 60 del presente CCNL,
- individuazione dei servizi e delle figure professionali tenute al servizio di obbligo di residenza nella struttura di cui all'Art. 61 del presente CCNL,
- in base all'accordo quadro definito a livello nazionale, l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori,
- le modalità e le clausole relative all'eventuale deroga dalle 11 ore di riposo giornaliero di cui all'Art. 56 del presente CCNL, nonché le eventuali misure compensative,
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Art. 9 Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del decreto legislativo 198 del 2006 e della legge 183 del 2010 e loro successive modifiche, è data facoltà alle parti di costituire a livello nazionale il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Lo stesso è composto da una/un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione. I componenti durano in carica quattro anni.
Il CUG sostituisce il comitato per le pari opportunità, ai sensi del Decreto Legislativo 183 del 2010 (collegato al lavoro), unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed il mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, o da altre disposizioni.
Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica; contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per le lavoratrici ed i lavoratori.
Inoltre, potranno essere istituiti CUG presso ogni realtà associativa regionale e strutture associative aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti.
La Struttura Associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente attraverso finanziamenti di cui all'Art. 44 del D.L.vo 198/2006 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in vigore.
Art. 10 Tutela lavoratrici e lavoratori in particolari condizioni psicofisiche
Alle lavoratrici ed ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da dipendenza ed a titolo esemplificativo e non esaustivo da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo di norma non superiore a tre anni.
L'assenza per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata ai fini normativi, economici e previdenziali come aspettativa senza assegno e regolata analogamente a quanto previsto all'Art. 66 del presente CCNL punto b-congedi non retribuiti per gravi motivi familiari.
A sostituire il lavoratore assente potrà essere chiamato altro lavoratore con contratto a tempo determinato.
Si conviene altresì che, durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative, non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.
Art. 11 Tutela della popolazione lavorativa anziana
Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa, anche per effetto dell'attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento delle proprie attività professionali e le conseguenti ricadute sull'organizzazione dei servizi.
In questo ambito, previo confronto Aziendale/territoriale fra le parti, saranno esaminate le diverse cause che concorrono all'insorgenza delle problematiche fisiche a carico del lavoratore al fine di individuare e concordare modalità di gestione dei servizi finalizzate alla rimozione delle stesse e alla prevenzione delle inidoneità lavorative. A titolo di esempio si propone lo sviluppo di progetti che prevedano un'organizzazione del lavoro con il sistema "job rotation", per consentire un'acquisizione di competenze trasversali e meno settoriali, permettendo una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e la previsione di strategie utili a far lavorare assieme gruppi multi generazionali, oltre che attività di sensibilizzazione finalizzate ad aumentare la consapevolezza dell'importanza di una sana alimentazione, promuovendo la filosofia "dello star bene" attraverso l'acquisizione di comportamenti salutari.
A livello di struttura, possono essere individuate, con accordo tra le parti, forme e modalità di agevolazioni, oltre a misure specifiche di prevenzione.
Titolo III Diritti sindacali
Art. 12 Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dalle lavoratrici e dai lavoratori nel rispetto delle vigenti normative o regolamento vigente.
In caso di non costituzione delle RSU, la rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa delle lavoratrici e dei lavoratori in ogni Struttura Associativa locale nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
[…]
Art. 14 Assemblea
Le RSU, le RSA o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di convocare nell'orario di lavoro e, nel limite di 11 ore annue, assemblee dei lavoratori fatte salve condizioni di miglior favore derivanti da accordi stipulati in sede aziendale.
Alle lavoratrici e ai lavoratori che partecipano effettivamente all'assemblea, verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'onere della comunicazione dell'elenco degli effettivi partecipanti è a carico della RSA RSU che ha convocato l'assemblea e sarà trasmesso alla direzione aziendale, per iscritto, entro i tre giorni successivi alla effettuazione dell'assemblea stessa.
La Struttura Associativa locale concederà, di volta in volta, l'uso di locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
Della convocazione dell'assemblea deve essere data, alla direzione aziendale, tempestiva comunicazione scritta, con preavviso entro la fine dell'orario di lavoro del 2° giorno prima dell'effettuazione dell'assemblea, indicando l'ordine del giorno.
Alle riunioni possono partecipare anche dirigenti esterne/i dei sindacati firmatari del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, previa comunicazione con congruo preavviso al datore di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie delle persone con disabilità ed alle loro famiglie, sulla scorta degli accordi definiti in sede locale. In carenza valgono le regole fissate nell'accordo di cui all'Art. 8 del vigente CCNL in tema di garanzia dei servizi essenziali.
Art. 16 Affissione
Le RSA e/o le RSU e/o le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutte le lavoratrici ed i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati, non anonimi, relativi a materie di interesse sindacale e del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 25 della legge n. 300/70.
Tale diritto spetta alle singole RSA costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché alle RSU, quale organismo unitario, e non a ciascuna delle sue componenti.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente inviate alla direzione aziendale. Qualora la struttura abbia in uso un servizio intranet aziendale, su richiesta da parte delle OO.SS. firmatarie e senza maggiori oneri, concederà l'istituzione di una sezione bacheca elettronica in cui pubblicare temi su materie sindacali, la cui gestione sarà in capo alle OO.SS. stesse, alle RSA/RSU. Tutto ciò nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia In caso di mancato rispetto di quanto sopra è diritto della direzione aziendale disporne o richiederne la rimozione.
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 Visite mediche
Prima dell’assunzione in servizio e comunque prima della presentazione in servizio della lavoratrice o del lavoratore la Struttura Associativa, con oneri a suo carico, sottoporrà la lavoratrice o il lavoratore a visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui sono destinati ed al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica. La visita medica sarà a cura del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione dell'ASL a scelta del datore di lavoro e secondo le modalità previste dal DLgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.
Successivamente all'assunzione, le lavoratrici ed i lavoratori saranno sottoposti, dal medico competente, a visita medica periodica per controllarne lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione saranno a carico della Struttura Associativa.
Art. 22 Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
Il rapporto a tempo parziale, quindi, sarà applicato nelle singole Strutture Associative secondo i seguenti principi:
- diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'Art. 8, comma 3 D.Lgs n. 81/2015, del lavoratore affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente. Al venir meno delle condizioni sopra indicate, a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
- priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, in caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente con disabilità a norma della Legge n. 104 del 1992.
- priorità nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni o per mansioni similari e di chi, già in forza alla struttura, aveva trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ma pur sempre nell'ambito delle attività della medesima Struttura Associativa.
[…]
Al di fuori dei casi di diritto e di priorità dei commi precedenti, la Struttura Associativa terrà inoltre in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
- assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
- assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
- assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni;
- situazione dei lavoratori dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
Dalla presentazione delle domande, la Struttura si pronuncerà entro 60 giorni.
[…]
Art. 23 Contratto di apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani.
Tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore ai 25 anni;
- contratto di apprendistato professionalizzante per i giovani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni;
- contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i giovani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni.
Requisiti:
Il contratto di assunzione deve essere in forma scritta e deve contenere:
- la prestazione oggetto del contratto
- il periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per la lavoratrice o il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello di inquadramento finale, durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso;
- il trattamento economico
- la qualifica e la posizione economica che potrà acquisire al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato.
Dovrà inoltre essere redatto da parte del datore di lavoro un piano formativo individuale, definito e consegnato alla lavoratrice o al lavoratore entro trenta giorni dalla stipula del contratto.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori e lavoratrici di acquisire le competenze per le quali occorre un percorso di formazione professionale.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e le mansioni previste nella classificazione del personale di cui all'Art. 48 del CCNL e comprese:
- nelle categorie A, B, C alle posizioni 1 e 2,
- nella categoria D, E, F alla posizione 1 e con esclusione delle professioni sanitarie o richiedenti lauree abilitanti e delle funzioni di medico e di psicologo
Limiti numerici - Conferme
Il numero di apprendisti non potrà superare (3 a 2) quello delle lavoratrici e dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la Struttura Associativa. La Struttura Associativa che non ha alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori qualificati o specializzati, o comunque ne ha in numero inferiore a tre, potrà assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Obblighi del datore di lavoro
La Struttura Associativa ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'interno della sua organizzazione, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratrice o lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti al ruolo o funzione per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna all'azienda finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
e) registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
La Struttura Associativa darà comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni della Struttura Associativa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
Le ore di insegnamento di cui alla precedente lettera c), sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D. Lgs 151/2001.
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/03, pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
[…]
Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:
A 18 mesi
B - C 24 mesi
D - E - F 36 mesi
La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (C2) viene ridotta a 18 mesi
[…]
Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
La "formazione interna"
In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex Art. 4 comma 2 D.Lgs. n.167/2011, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - come previsto dai successivi commi in tema di durata della formazione - e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali definiti a livello nazionale.
Tutor aziendale
All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor individuato dalla Struttura Associativa.
Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna alla Struttura Associativa e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
Nelle realtà lavorative con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle realtà lavorative fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'Art. 2, comma 1 lett d) del D.lgs. n.167/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
Durata della formazione
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, OSS, Animatore, ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.
Formazione: contenuti e modalità di erogazione
Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro.
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l'offerta formativa di cui sopra, è facoltà della Struttura Associativa procedere direttamente alla erogazione della formazione.
Contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere le attività, la mission, i servizi del settore ed il contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale
- conoscere le innovazioni di processo, di contesto e di risultato.
Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per la cui concreta determinazione si rinvia all'Art. 48.
La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.
Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
Art. 24 Rapporti di lavoro a termine
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Strutture Associative è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs 81/2015 e s.m.i, nel rispetto delle successive norme contrattuali:
[…]
2 Divieti
Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- Da parte delle Strutture Associative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 4 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
6 Esclusioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a tempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
i contratti di somministrazione a tempo determinato;
i contratti di apprendistato le attività di stage e tirocinio.
[…]
Art. 25 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potranno superare il 15% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nella Struttura Associativa al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
Annualmente, la Struttura Associativa che utilizza il contratto di somministrazione di lavoro è tenuta a comunicare alle RSA ovvero alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno di essi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione nelle Strutture Associative:
[…]
• che non abbiano fatto la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.
Art. 26 Percentuali complessive di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Struttura Associativa che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine ex Art. 24, in somministrazione ex Art. 25 del presente CCNL, non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, in forza nell'organizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Art. 27 Telelavoro
Si definisce come telelavoro l'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio della lavoratrice o del lavoratore o in altra sede, posta al di fuori dei locali del datore di lavoro, con l'ausilio di tecnologie dell'informazione che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo, in sede di prima assunzione, oppure possono derivare da una trasformazione dei rapporti in essere svolti sino a quel momento nei locali fisici della Struttura Associativa.
La telelavoratrice o il telelavoratore resterà in organico presso l'unità produttiva di origine o, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: - volontarietà delle parti;
- reversibilità della decisione di passare al telelavoro, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
- parità di accesso alla formazione e allo sviluppo di carriera e, in generale, parità dei diritti individuali e collettivi previsti a livello di legge e di contratto per i lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa, fatte salve le previsioni di specifici accordi integrativi a livello aziendale o individuale che tengano conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro;
- individuazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
- informativa scritta in relazione al contratto collettivo applicabile, alla descrizione della prestazione lavorativa, all'unità lavorativa di assegnazione, all'individuazione del superiore diretto o delle altre persone alle quali il telelavoratore o la telelavoratrice può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale nonché le modalità cui fare riferimento.
La lavoratrice o il lavoratore, le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o in sua assenza dalla RSA o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro, concordate tra le parti, dovranno risultare da atto scritto costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
Relativamente alle modalità di espletamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia.
Art. 28 Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone con disabilità
L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone con disabilità, viene promosso per tutte le attività svolte dalle strutture Associative e correlate alle capacità lavorative dei medesimi in conformità alle vigenti norme in materia, in particolare alla legge 12 marzo 1999 n. 68 ed al DPR. n. 333/2000 e D.Lgs. n.151/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
In applicazione della vigente normativa in materia, il computo, ai fini della determinazione della quota di riserva, viene effettuato con riferimento alle figure inquadrate nelle categorie A, B e C, limitatamente al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
Art. 31 Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro e visita medica
[…]
Alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza della salute (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) la lavoratrice o il lavoratore verranno sottoposti a visita medica a cura del medico competente che consegnerà copia del certificato medico redatto.
Titolo V Norme comportamentali e disciplinari
Art. 38 Doveri del personale
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti a svolgere la propria prestazione lavorativa, conformemente alle mansioni assegnate, secondo l'orario di lavoro concordato e nel luogo stabilito.
Sono altresì considerati, nel rispetto negli artt. 2104 e 2105 c.c., obblighi della lavoratrice e del lavoratore:
- la particolare diligenza richiesta dalla specificità delle mansioni assegnate, dalla natura della prestazione e dalla particolare tipologia di persone a cui il servizio è rivolto, nonché dei fini e scopi della Struttura Associativa Anffas;
- l'osservanza ed il rispetto delle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori;
il rispetto delle normative e procedure interne relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e regolamento sulla privacy;
[…]
Le lavoratrici ed i lavoratori, nel rispetto della subordinazione gerarchica e dell'organizzazione del lavoro, devono improntare i loro comportamenti verso le persone con disabilità e loro congiunti, i rappresentanti della Struttura Associativa, la dirigenza, il pubblico ed i colleghi al massimo rispetto ed educazione.
La dirigenza, nel rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, impronterà a sua volta i rapporti con loro alla massima collaborazione, educazione e rispetto.
È vietato ai lavoratori ritornare nei locali di lavoro ed intrattenersi oltre l'orario di lavoro prescritto, introdurre estranei, salvo che per ragioni autorizzate dall'Amministrazione.
Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
Art. 39 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal datore di lavoro in conformità all’Art. 7 della legge n. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni.
[…]
Le mancanze della lavoratrice o del lavoratore possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1. richiamo verbale,
2. richiamo scritto,
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione,
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni,
5. licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra la lavoratrice o il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e adeguata giustificazione ai sensi dell'Art. 37 o abbandoni, anche temporaneamente, il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non esegua le mansioni connesse alla qualifica posseduta ed ai compiti assegnati dalla Amministrazione;
[…]
f. compia insubordinazione nei confronti di superiori gerarchici;
g. esegua i compiti affidatigli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
[…]
i. tenga un contegno scorretto od offensivo verso le persone con disabilità e i loro rappresentanti, le altre o altri prestatori di lavoro ed ogni terzo con il quale venga in contatto;
[…]
m. fumi nei locali nonostante l'espresso divieto;
n. attenda durante l'espletamento del servizio ad attività diverse da quelle dovute, con particolare riferimento all'uso di strumenti informatici per telefonare, chattare e navigare per fini privati ed in misura da incidere significativamente sulla qualità della prestazione lavorativa individuale e complessiva;
o. si presenti al lavoro e presti servizio in stato di accertata ubriachezza o di accertata alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
[…]
q. violi, o non osservi le norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dalla Struttura Associativa;
[…]
Ove si configuri un notevole inadempimento, comportante l'irrogazione della sanzione della sospensione, con il rispetto delle norme della legge n. 604/1966 e successive modifiche, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per assenza ingiustificata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente o seguente alle festività ed alle ferie;
c) per recidiva in qualunque mancanza che comporti la sospensione, quando siano stati comminati due provvedimenti disciplinare nell'arco di un anno;
d) per assenza per simulata malattia o infortunio;
e) per introduzione di persone estranee nell'azienda stessa senza permesso dell'Amministrazione;
f) per abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro;
[…]
ih) per l'utilizzo di mezzi, attrezzature, beni, ecc. della Struttura Associativa a fini personali;
[…]
l) per tolleranza di abusi commessi da parte del personale che opera a vario titolo nella struttura;
m) per compimento di atti, violenze fisico-verbali o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi della dignità della persona, con particolare riferimento alle persone con disabilità;
n) per aver assistito o essendo venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, di circostanze di cui al punto precedente, non abbia tempestivamente informato la Struttura Associativa o si sia sottratto nel rendere testimonianza;
[…]
Art. 42 Infrazioni al codice della strada
[…]
È considerata mancanza gravissima ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 39:
[…]
la guida di automezzi delle Strutture Associative in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge previste in materia (DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 51 Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
L'idoneità fisica su richiesta della lavoratrice o del lavoratore o su iniziativa della struttura Associativa è certificata da parte del medico competente. Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche, esprime per iscritto, dando copia del medesimo referto, al datore di lavoro e al lavoratore uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- inidoneità anche parziale, temporanea o permanente con prescrizioni e limitazioni; inidoneità temporanea (con la precisazione dei limiti temporanei) o permanente.
Il datore di lavoro, anche in considerazione delle norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge. N 68/99 e successive integrazioni e modificazioni) attua le misure indicate dal medico competente e, se le stesse prevedono, l'inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, se possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.
Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dal giudizio medesimo, all'Organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica, revoca del giudizio stesso.
Ove esperite, con esito negativo, tutte le previste azioni per il recupero a servizio attivo e proficuo lavoro, come sopra indicate, il rapporto di lavoro può essere risolto.
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 52 Orario normale
L'orario "normale" di lavoro è contrattualmente fissato in 38 ore settimanali di lavoro effettivo per tutto il personale inquadrato nelle categorie da A a F.
Le lavoratrici e i lavoratori che alla data del 21 settembre 2012 risultavano in forza nelle strutture associative con contratto a tempo indeterminato mantengono:
36 ore settimanali se inquadrate nella posizione da A, B, C, D
38 ore settimanali se inquadrate nella posizione E e F.
Le lavoratrici e i lavoratori che in virtù della nuova classificazione prevista dall'Art. 48 si sono collocati nel contratto precedente in categoria E o F, mantengono l'orario di 36 ore settimanali, quale condizione di miglior favore, se già in atto al momento della stipula del Contratto Collettivo di Lavoro 2002-2005.
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a mesi sei.
È espressamente escluso dalla computabilità il tempo impiegato per recarsi al lavoro e quello di vestizione e svestizione, laddove non sia fatto obbligo da parte della struttura associativa di indossare specifici abiti di servizio. Laddove sia fatto obbligo dalla struttura associativa di specifici abiti di servizio esclusi i D.P.I. singoli, il tempo di vestizione e svestizione, non superiore a 15 minuti complessivi, è computato quale normale orario di servizio. In sede di confronto aziendale saranno definite le modalità applicative.
All'interno della medesima struttura associativa e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità dei servizi, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del ripenso settimanale di legge.
Articolazioni diverse, da quelle previste, dell'orario normale di lavoro settimanale, fermo restando la facoltà di articolarlo su 5 o 6 giornate lavorative, potranno essere definite dalle Strutture Associative, in accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 53 Durata massima orario di lavoro
Con riferimento al D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore ed include sia le ore di lavoro supplementare che straordinario.
La durata media settimanale dell'orario non potrà in alcun caso superare le 48 ore comprese le ore di lavoro supplementare e straordinario e al netto delle ore di lavoro supplementare o straordinario per le quali il lavoratore beneficia di un riposo compensativo o banca ore, in alternativa alla retribuzione fatte salve le maggiorazioni laddove dovute.
In considerazione delle particolari finalità ed attività esercitate, senza fine di lucro, dalle Strutture Associative Anffas, il computo viene effettuato con riferimento ad un periodo non superiore all'anno e con esclusione dei periodi di ferie e di assenze per malattia.
Ai fini dell'obbligo di comunicazione di superamento delle 48 ore settimanali alla I.T.L. competente per territorio, i termini della comunicazione decorreranno dalla scadenza del termine di riferimento come stabilito dal presente contratto.
Art. 54 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come fissato dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 180 ore annue per far fronte ad effettive esigenze di servizio, su indicazione del datore di lavoro, di norma, in forma scritta.
Il personale non in servizio può essere chiamato a prestare lavoro straordinario dietro richiesta motivata.
Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore di ordinaria programmazione del lavoro, il tetto annuo di ore straordinarie è utilizzabile, secondo criteri definiti, nell'ambito del confronto tra le parti in sede aziendale.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è comunque disposto, in relazione a:
casi eccezionali, esigenze tecnico organizzative ed impossibilità a fronteggiarle attraverso l'assunzione di altre lavoratrici o lavoratori;
casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave o immediato ovvero un danno alle persone o ai servizi; eventi particolari come manifestazioni collegate alle attività associative.
[…]
A richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, riposi compensativi. I riposi compensativi dovranno essere goduti entro 90 giorni computati dal primo giorno del mese successivo alla prestazione.
I riposi compensativi non si computano ai fini della media di cui all'Art. 4 del D. Lgs n. 66/03.
Art. 55 Lavoro notturno, festivo
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende la prestazione lavorativa ordinaria di almeno 7 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 24 e le ore 5 del mattino.
È vietato adibire al lavoro notturno:
le donne dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Non sono, altresì, obbligati a prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con lo stesso;
la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore e/o genitore co-affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che assista una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/92 articolo 3 comma 3.
[…]
Art. 56 Riposi e pause
Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Per il personale impegnato in turni continuativi ed avvicendati sulle 24 ore, è possibile in via eccezionale derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero, con periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a 9 ore consecutive. Le modalità e le clausole per poter accedere a detta deroga, così come le misure compensative, devono essere oggetto di accordo in contrattazione aziendale, ai sensi dell'Art. 7.
Art. 57 Banca ore
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementari e straordinarie che, mensilmente su richiesta della lavoratrice e del lavoratore, saranno accumulate e resteranno a loro disposizione per l'anno in corso di maturazione. In via eccezionale le stesse potranno essere fruite entro il semestre successivo.
Le ore accantonate, oltre che essere fruite come riposo compensativo, potranno essere utilizzate, su richiesta del lavoratore e della lavoratrice, per compensare eventuali permessi od ore non prestate in debito orario. […]
Art. 58 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie, trattandosi di diritto irrinunciabile e non monetizzabile.
[…]
Art. 60 Pronta disponibilità - Reperibilità esterna
Il servizio di pronta disponibilità esterna è del tutto eccezionale ed è caratterizzato dalla immediata reperibilità della dipendente o del dipendente e dall'obbligo di intervenire secondo le indicazioni ricevute nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo intese da definirsi in ambito aziendale. Tale istituto è da intendersi come strumento teso ad incrementare l'efficienza delle strutture e l'efficacia dell'intervento sulle persone con disabilità a fronte di esigenze straordinarie atte a garantire un servizio di continuità e qualità con professionalità interne al servizio stesso.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'Art. 59 del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata massima di 12 ore e minima di 4 ore, dà diritto ad un compenso di euro 21,00 lordi per ogni 12 ore. L'erogazione per il contenuto e le modalità, assolve ai criteri di incremento di produttività e qualità del servizio.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minor durata la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
In caso di chiamata l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata con recupero orario, ferme restando le eventuali maggiorazioni, in relazione alle esigenze di servizio ed a richiesta dell'interessata o dell'interessato.
Non possono essere previste per ciascun dipendente più di 8 turni di pronta disponibilità al mese.
Art. 61 Servizio con obbligo di residenza nella struttura
Nei casi di servizi residenziali continuativi, alle lavoratrici ed ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura, secondo un'apposita programmazione verrà riconosciuta un'indennità notturna […]
Laddove per esigenze di servizio la reperibilità dovesse convertirsi in servizio effettivo, le ore lavorate verranno computate come ore straordinarie e retribuite come previsto dall'Art. 54.
L'individuazione dei Servizi e le figure professionali con l'obbligo di residenza in struttura vengono definite in sede locale, previo accordo tra le parti favorendo un equo meccanismo di rotazione.
Titolo VIII Permessi, aspettative e congedi
Art. 64 Tutela della maternità e paternità
Per la tutela accordata dalla legge alle lavoratrici madri, o in alternativa al lavoratore padre, si fa riferimento al D. Lgs. n. 151/2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla generalità delle norme e provvedimenti in quanto applicabili.
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato:
a) per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;
c) quando la lavoratrice svolge un'attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non può essere spostata ad altre mansioni.
In presenza di tali condizioni, l'organo competente dispone l'interdizione dal lavoro fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
[…]
Per poter usufruire dell'anticipazione dell'astensione dal lavoro è necessario che la lavoratrice ottenga un apposito provvedimento dell'ASL o dell'ITL.
In mancanza di tale provvedimento la struttura associativa non può disporre autonomamente l'interdizione della lavoratrice.
L'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericoli, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.
Il provvedimento è adottato dall'ITL anche su richiesta della lavoratrice.
[…]
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia
Art. 67 Permessi a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità
Le lavoratrici e i lavoratori con disabilità riconosciuti tali per tramite della commissione medica dell'ASL, ai sensi dell'Art. 3 comma 1 e 3 della legge n.104/92 e successive modifiche ed integrazioni ivi incluso il nuovo collegato lavoro 11/2010, hanno diritto alla fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'Art. 33 della stessa legge senza che la stessa comporti una riduzione delle ferie e della tredicesima.
[…]
Titolo IX Trattamento delle assenze per motivi di salute, ambiente di lavoro
Art. 80 Assicurazioni ed infortuni sul lavoro
Nel rispetto della vigente legislazione in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro, T.U. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la Struttura Associativa è tenuta ad assicurare le lavoratrici o i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
In caso di infortunio occorso alla lavoratrice o al lavoratore con prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all'INAIL, corredata da certificato medico e su apposito modulo, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ed indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indennizzabilità.
L'infortunio dal quale sia dipesa la morte o il pericolo di morte deve essere denunciato entro 24 ore dall'evento.
La lavoratrice ed il lavoratore sono obbligati a:
- dare, al proprio datore di lavoro, immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all'indennità di legge per i giorni antecedenti alla comunicazione;
- produrre idonea certificazione;
- sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'Istituto assicuratore.
La simulazione dell'infortunio o l'aggravamento doloso delle sue conseguenze comporta la perdita del diritto ad ogni prestazione e l'applicazione delle pene di cui all'Art. 65 DPR. n. 1124/65.
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve effettuare denuncia all'INAIL, corredata da certificato medico e su apposito modulo, entro i cinque giorni successivi a quello in cui il lavoratore gli ha comunicato la manifestazione della malattia.
La lavoratrice ed il lavoratore sono obbligati:
- a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dal suo manifestarsi inteso come conoscenza della stessa, altrimenti perde il diritto all'indennizzo per tutto il periodo antecedente la denuncia;
- a sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall'istituto assicuratore.
[…]
Art. 81 Tutela della salute ed ambiente di lavoro (nota *2)
Le parti si impegnano a promuovere la cultura e la consapevolezza della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
La tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori è garantita dalla Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41) come principio assoluto e - per gli aspetti di interesse generale - dal Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Tutti i soggetti che operano nel luogo di lavoro sono coinvolti nell'organizzazione aziendale finalizzata all'individuazione e all'attuazione delle misure di sicurezza idonee a salvaguardare la salute e la integrità fisica dei lavoratori e delle lavoratrici.
Nota 2*;
Ai fini della determinazione delle dimensioni occupazionali, occorre considerare tutti i lavoratori inforza, compresi i lavoratori stagionali (DPR 1525/63 e successive modifiche ed integrazioni), a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato. Dal computo del limite occupazionale sono esclusi i:
- collaboratori coordinati e continuativi, se la loro attività non è svolta informa esclusiva a favore del committente;
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto;
- soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori in prova;
- volontari.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori e delle lavoratrici.
Fatta eccezione per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, nonché per la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che sono a carico esclusivo del datore di lavoro, gli stessi obblighi del datore di lavoro sorgono in capo anche al dirigente, che organizza e dirige l'attività secondo le attribuzioni e competenze che gli sono state conferite.
Gli obblighi datoriali sono:
a) adozione di misure di prevenzione adeguate alla realtà aziendale e aggiornamento delle stesse;
b) richiesta ai lavoratori dell'osservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali connesse;
c) informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
d) affidamento di compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
e) adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
f) con riguardo alla sorveglianza sanitaria:
- nomina del medico competente;
- invio dei lavoratori alla visita medica;
- richiesta al medico dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro;
- vigilanza affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione specifica senza il giudizio di idoneità;
g) per la gestione delle emergenze:
- designazione degli addetti;
- adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio;
- fornitura di specifiche istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informazione tempestiva ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astensione, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in caso di pericolo grave e immediato;
h) fornitura ai lavoratori dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e verifica dell'osservanza da parte dei lavoratori delle relative regole di utilizzo;
i) adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
1) convocazione della riunione periodica;
m) con riguardo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (d'ora in poi RLS):
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare il DVR al rappresentante;
- consultazione del rappresentante quando prescritto.
La compiuta attuazione di tutto quanto previsto dalla vigente normativa - alla quale per tutto quanto qui non riportato si fa espresso rinvio e rimando - prevede un puntuale attività di programmazione.
In particolare, la programmazione comporta le seguenti attività:
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- programmazione dell'informazione e formazione dei lavoratori;
- informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
A tal fine le parti si danno atto che le strutture associative Anffas per la loro particolare natura, possono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione che, attraverso l'individuazione di precisi ruoli, responsabilità, procedure e controlli periodici garantisce il regolare adempimento di tutte le misure di prevenzione. L'adozione di tale modello, nel rispetto delle vigenti normative e procedure in materia, consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo di vigilanza ed esime dalla responsabilità amministrativa sia la persona giuridica che l'associazione anche priva di personalità giuridica (Art. 30 D.Lgs. 81/2008).
In ragione delle dimensioni della struttura associativa interessata e/o dei rischi legati alle attività svolte, la programmazione della prevenzione e protezione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro o essere affidata ad un apposito servizio di prevenzione e protezione (di seguito SPP) istituito dal datore di lavoro.
In generale:
- nelle strutture associative che occupano fino a 200 lavoratori, la programmazione della prevenzione e protezione può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro. Per le strutture di ricovero e cura il limite numerico è fissato in n. 50 lavoratori;
- nelle strutture associative che occupano oltre 200 lavoratori, il datore di lavoro non può effettuare la programmazione direttamente, ma deve obbligatoriamente istituire un apposito SPP.
Nelle strutture associative e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite TSPP, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (se presente) e il RLS.
Nel corso di tale incontro vengono esaminati il DVR, l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e i programmi di informazione e formazione.
Tra le finalità della riunione vi è quella di individuare i codici di comportamento e le soluzioni organizzative o procedurali per migliorare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Detto incontro deve avere luogo in ogni caso qualora intervengano significative variazioni delle condizioni dell'esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza. Solo in questa ipotesi, nelle strutture che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Tutti i lavoratori in forza nell’azienda devono:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ed eventualmente dai suoi delegati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai propri superiori gerarchici le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; questi ultimi, in particolare, non possono essere rimossi o modificati senza autorizzazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal TU o comunque disposti dal medico competente;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi ai controlli sanitari necessari.
In caso di urgenza, i lavoratori possono adoperarsi direttamente, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS, astenendosi, tuttavia, dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Titolo X Retribuzione
Art. 89 Mensa e vitto
Le Strutture Associative, ove possibile, potranno istituire il servizio di mensa o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva.
[…]
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e l'interruzione deve essere rilevata con i normali mezzi di controllo.
I lavoratori e le lavoratrici che sono addetti all'assistenza per il consumo del pasto da parte delle persone con disabilità e che consumano il pasto contestualmente alle stesse, non sono tenute a registrare l'interruzione dell'orario di lavoro né alla contribuzione.
Diverse modalità possono essere definite in sede di contrattazione aziendale.
Art. 90 Abiti di servizio
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
Ai lavoratori cui sono assegnati particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni (DPI), tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro così come indicato dalla D. Lgs. n.81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009.
La fornitura dei DPI è a cura e spese dell'amministrazione.
Le divise, gli indumenti di lavoro in genere ed i DPI devono essere utilizzati esclusivamente durante il servizio e tenuti con proprietà e decoro nel rispetto delle disposizioni di legge a cura delle lavoratrici e dei lavoratori a cui sono affidati.
Note congiunte:
Nota congiunta 5 - tutela lavoratrici /lavoratori vittime di violenza: Le parti convengono, fermo restando l'applicazione della vigente normativa in materia, di definire entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL, uno specifico accordo per disciplinare l'istituto.