Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2017, n. 32101 - Infortunio durante la movimentazione di fusti contenenti sostanze pericolose. Omessa valutazione del rischio chimico e dell'uso dell'accessorio utilizzato per il sollevamento di due fusti contemporaneamente


 



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente -
Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. TANGA Antonio Leonard - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 

sul ricorso proposto da:
M.M., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 267/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/06/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 



Fatto



1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di M.M. dal Tribunale di La Spezia, con la quale questi era stato giudicato responsabile dell'infortunio patito dal lavoratore S.S. (art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3) e delle contravvenzioni consistenti nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, commi 3 e 4 (capo b), nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 225, comma 1 (capo c), nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 226, commi 1 e 2 (capo d) e nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 36, 37, 77 e art. 227, commi 1 e 2 (capo d).

La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto di dover assolvere l'imputato dai reati sub b) e c) perchè il fatto non sussiste e di dover dichiarare l'estinzione dei reati sub d) ed e) per prescrizione degli stessi; peraltro, ha confermato nel resto la sentenza di condanna.

Secondo quanto emerge dalla sentenze di merito, il S. stava movimentando con un carrello elevatore dei fusti metallici quando uno di questi subiva uno schiacciamento, che provocava la fuoriuscita del liquido in esso contenuto, il quale colpiva al corpo e al volto il lavoratore, che riportava lesioni personali gravissime, consistite in un indebolimento permanente dell'apparato respiratorio e dell'organo deputato alle funzioni digestive (fegato).

Al M., nella qualità di datore di lavoro dell'infortunato, siccome amministratore delegato e legale rappresentante della Spe.De.Mar., veniva ascritto dal Tribunale di aver omesso la valutazione del rischio chimico connesso al trasporto di sostanze pericolose e la valutazione dell'uso dell'accessorio utilizzato per il sollevamento di due fusti contemporaneamente, posto che l'abbinamento di esso con i vari carrelli presenti in azienda non era stata prevista dal produttore; di aver posto a disposizione del lavoratore un carrello elevatore privo di vetri; di non aver formato ed informato il personale dipendente sulle attività da compiersi ed i connessi rischi; di aver negligentemente gestito l'infortunio, non avendo fornito al lavoratore ed ai medici che lo presero in carico notizie circa le operazioni da compiersi, pur descritte nella scheda tecnica del prodotto (lavare le parti del corpo colpite, togliere gli indumenti contaminati, mantenere l'infortunato sotto controllo medico per più giorni).

La Corte di Appello, dal canto suo, ha rilevato che non era stato accertato alcunchè in merito alle modalità di funzionamento del carrello e alla funzionalità dell'accessorio di sollevamento utilizzato per movimentare due fusti contemporaneamente; che non era stata verificata la (in)stabilità dello stesso nel trasportare il bidone; che, in conclusione, non era stato provato alcun spostamento del baricentro del complesso carrello - accessorio - bidone, tale da causare l'incidente e per tale ragione ha assolto l'imputato dai reati sub b) e c) per insussistenza del fatto.

La corte territoriale, per contro, ha ritenuto sussistenti le violazioni descritte ai capi d) ed e), ovvero la mancata informazione del lavoratore e la mancata adozione di procedure specifiche di soccorso in caso di incidente; ma ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione e quindi dichiarato non doversi procedere in ordine alle indicate contravvenzioni perchè estinte, mantenendo ferma la condanna per il delitto.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Corradino Andrea, e con un solo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 41, 43 e 590 c.p. e contraddittorietà della motivazione.

Rileva l'esponente che avendo la Corte di Appello ritenuto l'insussistenza delle violazioni sub capi b) e c) risultano venute meno le condotte che nella sentenza di primo grado fondavano la pronuncia di condanna, la quale faceva perno sulla ritenuta inadeguatezza dell'accessorio di sollevamento. Di qui la manifesta illogicità della sentenza impugnata e la violazione delle menzionate norme, risultando affermata la responsabilità dell'imputato per le lesioni patite dal lavoratore nonostante non sia stato accertata la dinamica del sinistro.
 

Diritto



3. Il ricorso è infondato.

Come si è già esposto nella superiore parte narrativa, il Tribunale aveva fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato su una pluralità di condotte colpose: dall'omessa valutazione dei rischi alla mancata formazione ed informazione del lavoratore, sino alla negligente gestione dell'infortunio.

Erra quindi il ricorrente quando afferma che il Tribunale aveva fondato il proprio giudizio (soltanto) sulla inadeguatezza dell'accessorio di sollevamento.

Da qui la formulazione di un'ulteriore affermazione, pure essa infondata; ovvero che la Corte di Appello abbia confermato il giudizio di responsabilità del M. nonostante l'assenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro e la mancata identificazione delle cause del medesimo.

In realtà non è in discussione che il sinistro si sia determinato nel corso dell'esecuzione da parte del S. dell'attività di movimentazione dei fusti contenenti sostanza pericolosa; e che la stessa Corte di Appello abbia radicato l'affermazione di responsabilità nella gestione dell'infortunio gravemente negligente, ma anche nella omessa informazione sui pericoli connessi alla movimentazione dei fusti in argomento e del loro contenuto, nonchè nell'omessa predisposizione di un idoneo protocollo di movimentazione dei medesimi. Da tali condotte era derivato il sinistro e l'aggravamento delle lesioni che aveva riportato il S..

Ne consegue l'infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente, che muovendo da una lettura quanto meno frammentaria delle decisioni di merito perviene alla formulazione di rilievi che non si connettono alla reale portata di quelle pronunce.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
 


P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2017