Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 maggio 2004
Parti: Agci, Ancpl-Legacoop, Ferderlavoro e servizi Confcooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Coop
Fonte: CNEL


Protocollo sugli organismi bilaterali

Le Parti riconfermano integralmente l'obiettivo strategico di unicità dei sistemi di Casse Edili e degli altri Enti Paritetici del settore, con il riconoscimento dell'autonomia contrattuale e la partecipazione di tutte le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL applicati nel settore delle costruzioni, così come affermato nella dichiarazione a verbale dell'art. 73 del CCNL 9/02/2000.
Conseguentemente a quanto sopra, tutti i riferimenti alla CNCE e le attribuzioni ad essa affidate nel presente Protocollo, si intendono operative solo se ed in quanto riferite ad una CNCE che veda la partecipazione delle Associazioni Cooperative firmatarie del Protocollo. Ove, entro il 31 dicembre 2004, non sia intervenuto un accordo per rendere operativo quanto definito nel comma precedente, le Parti firmatarie il presente Protocollo si incontreranno per verificare le esigenze di coordinamento degli Enti Paritetici a partecipazione cooperativa.
1. Al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali, tali da rendere automatica l'adozione di direttive che pervengono dal livello nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.
2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il 31/12/2004 un protocollo contenente l'elenco delle prestazioni nazionali da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme l'applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello territoriale e finanziate nell'ambito del contributo istituzionale di cui all'art. 73 CCNL 9 Febbraio 2000.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere rivolte esclusivamente all'assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE sarà affidata la funzione di vigilare, anche attraverso l'attività di controllo e l'ausilio di Società di revisione, sulla corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali eventuali anomalie.
3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:
- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite per prestazioni e alla gestione dell'Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti regole:
a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare la misura massima percentuale dell'imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del CCNL 9 Febbraio 2000;
b) i fondi relativi alle gestioni autonome (APE ordinaria, oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del CCNL 9 febbraio 2000;
c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le percentuali contributive in vigore così da riportare l'ammontare del patrimonio netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni successivi alla stipula del verbale di rinnovo del CCNL, la nuova misura percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30 giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a dame immediata attuazione e comunicazione alle imprese iscritte.
In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE saranno demandati i compiti di:
- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale riscontrate attraverso l'analisi dei bilanci delle Casse Edili;
- verificare che le singole Casse Edili interessate predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali anomalie, intervenendo all'occorrenza;
- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale relativo all'evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni.
Fermo restando che le decisioni sono di competenza delle parti sociali, viene affidato apposito incarico ad una qualificata Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall'accordo di rinnovo del CCNL, proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le relative decorrenze per riportare le riserve nell'ambito individuato dalle lettere a) e b).
4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione che documenti l'adeguamento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio sindacale. La Cassa Edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE la situazione dell'andamento economico e finanziario della gestione con evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
5. I criteri e le regole individuati per l'individuazione delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.
6. Le parti nazionali confermano l'obiettivo di realizzare un sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall'uniformità degli Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. Per le modalità operative si rinviano alle definizioni che saranno stabilite dal Comitato Tecnico di cui all'art. 7 della Convenzione tra Parti Sociali, Inps e Inail del 15 Aprile 2004.
b) A far data dal mese di ottobre 2005 le denunce mensili alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica. Le Casse Edili sono tenute a predispone tempestivamente gli adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del suddetto obbligo.
7. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere improntata ad omogeneità ed unitarietà.
A tal fine, le parti convengono di dare attuazione alla convenzione del 15/04/04 con Inps e Inail necessaria per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 266/02 e dell'art. 86 del Decreto Legislativo n. 276/03.
A questo proposito le Parti si rimettono sin d'ora alle determinazioni che saranno assunte dal Comitato Tecnico di cui all'art. 7 della Convenzione tra Parti Sociali, Inps e Inail del 15 Aprile 2004.
Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai rispettivi organismi paritetici nazionali.
Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili con i Comitati Tecnici Paritetici.

Roma, 24 maggio 2004