Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2024, n. 20795 - Violento scoppio all'interno di un ristorante cinese: esplosione di uno dei due boiler per scaldare l'acqua


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato il (Omissis)

avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

uditi i Difensori: è presente l'Avv. Giovanni NICOLINI, del Foro di BOLOGNA, in difesa della parte civile B.B., che deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione e chiede il rigetto del ricorso; è presente l'Avv.ssa Lorenza SECOLI, del Foro di Treviso, in difesa della parte civile NEXT FASHION SCHOOL, che domanda il rigetto del ricorso e chiede la liquidazione degli onorari, come da nota che deposita;

è presente l'Avv. Salvatore BUCCHERI, del Foro di BOLOGNA ,in difesa di A.A., che, all'esito della discussione, chiede l'accoglimento del ricorso dell'imputato.
 

Fatto


1.La Corte di appello di Bologna, il 14 marzo 2023, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato e da una parte civile, sentenza con cui il Tribunale di Bologna, il 14 dicembre 2021, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A.A. responsabile, in cooperazione colposa con altri, dei reati di disastro colposo (capo A) e di lesioni colpose in danno di nove persone (capo B), fatti commessi il 16 giugno 2016, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con l'aumento ex art. 81 cod. pen., alla pena di giustizia, oltre che, in solido con la società a responsabilità limitata "Oriente", responsabile civile, alla refusione dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separata sede, respinto l'appello dell'imputato, ha rideterminato in aumento le spese legali di primo grado in favore della sola parte civile appellante B.B.e ha condannato l'imputato alla refusione delle spese di tutte le parti civili in grado di appello, cioè B.B., C.C., D.D. e società Next Fashion School; con conferma quanto al resto.

2.I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.

2.1.Il 16 giugno 2016 si è verificato un violento scoppio in Bologna all'interno di un ristorante cinese di proprietà e gestito dalla Srl "Oriente", il cui legale rappresentante era l'odierno imputato. A causa della deflagrazione è crollato il pavimento e hanno riportato lesioni i camerieri che erano già presenti nel locale, essendo le 18.15, mentre ancora non era aperto al pubblico.

La causa di quanto accaduto è stata individuata, prima, dai Vigili del fuoco intervenuti e, poi, dai tecnici nella esplosione di uno dei due boiler per scaldare l'acqua che erano installati al servizio del ristorante nel seminterrato immediatamente sottostante il piano crollato.

Lo scoppio era avvenuto, come accertato dai consulenti ing. E.E., F.F.e G.G., perché la valvola di sicurezza, così come in concreto installata, peraltro "intercettabile", non poteva garantire che il valore della pressione all'interno degli apparecchi non superasse il limite di guardia; ed è stato notato dagli esperti che l'incidente già avvenuto il 22 marzo 2016, vero e proprio segno premonitore, non aveva determinato il committente, l'idraulico e l'elettricista a mettere in sicurezza l'impianto.

2.2.Sono stati rinviati a giudizio l'odierno imputato, nella qualità suindicata, in quanto committente "alla buona" dei lavori per la installazione di un nuovo impianto per la produzione di acqua calda, comprensivo di due serbatoi da 500 litri ciascuno e del relativo impianto elettrico, il titolare dell'impresa idraulica "H.H." e il titolare dell'impresa di impianti elettrici "I.I.", che avevano realizzato, nel settembre 2015, l'opera non a regola d'arte ed in difformità dalle regole di sicurezza: il primo (l'idraulico), tra l'altro, apponendo una valvola non sicura perché "intercettabiile" tramite manopola, come è in concreto avvenuto, non prevedendo determinate valvole di sicurezza ne un secondo termostato di sicurezza; il secondo (l'elettricista), tra l'altro, non redigendo o non facendo redigere il progetto dell'intervento, non rilasciando la dichiarazione di conformità né lo schema elettrico e non intervenendo, benché telefonicamente sollecitato, dopo l'episodio del 22 marzo 2016. Infatti - si è sottolineato nell'editto - un incidente già avvenuto il 22 marzo del 2016, con surriscaldamento di uno dei boiler, superamento della temperatura massima consentita e fuoriuscita di fumo sino alla strada, che aveva provocato l'intervento dei Vigili del fuoco, non era servito da "campanello di allarme" né al gestore del locale né all'idraulico, chiamato e in effetti intervenuto, mentre l'elettricista, benché chiamato, non era accorso per mettere in sicurezza l'impianto, che risultava pericoloso e che, in effetti, nemmeno tre mesi dopo, è esploso.

Appare opportuno precisare che, essendo deceduti nel corso del processo di primo grado i coimputati I.I. ed H.H., le relative posizioni sono state separate e le dichiarazioni rese dai due nel corso delle indagini acquisite per sopravvenuta irripetibilità (pp. 1 e 7 della sentenza di primo grado).

2.3. A.A.è stato ritenuto responsabile, in estrema sintesi, per avere affidato i lavori, come accennato, "alla buona", ad artigiani scelti personalmente senza nominare un direttore dei lavori competente professionalmente, senza farsi consegnare la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, senza richiedere e senza pretendere da entrambi il collaudo sia al momento della installazione sia dopo il guasto del 22 marzo 2016, chiedendo all'idraulico, che la realizzava, una pericolosa manopola per intercettare il circuito dell'acqua calda del boiler per risparmiare sui consumi, proseguendo imprudentemente nell'utilizzo dell'impianto pur dopo il guasto, che non era stato risolto e che denotava concreto pericolo.

3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. Con il primo motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta da parte dell'imputato, con violazione degli artt. 603, 495, comma 2, 468, 507 e 125 cod. proc. pen., ed inoltre illogicità della motivazione.

Si richiama la circostanza che nell'atto di appello, con il primo motivo (pp. 1-3), si era chiesto di escutere nuovamente il testimone J.J.e di autorizzare l'escussione dei testi K.K.e L.L..

Si rammenta che la sentenza di primo grado aveva ritenuto non provato in alcun modo che l'imputato avesse affidato la direzione dei lavori al geom. J.J.(alle pp. 5-6) e che quella di appello ha valutato che "in assenza di documentazione che comprovi il conferimento della direzione dei lavori ai predetto tecnico con riferimento all'impianto oggetto di causa, tale non potendosi considerare quella prodotta dalla Difesa dell'imputato in quanto priva di data e di sottoscrizione, la rinnovazione di detta prova non potrebbe fornire elementi per esonerare da penale responsabilità l'imputato. Con riferimento all'audizione del geom. J.J. deve anche osservarsi che il medesimo è stato già escusso in dibattimento, e che nessuna domanda relativa all'assunzione dell'incarico di direttore dei lavori con riferimento all'impianto oggetto di processo è stata formulata dalla Difesa del A.A." (pp. 9-10).

Al riguardo si afferma che la Difesa non aveva posto domande al geometra nel dibattimento di primo grado poiché non ritenuto necessario, dato che nessuno aveva sollevato la questione della mancanza di data e di firma nella copia prodotta dall'imputato, e si sottolinea che il giudice ha il dovere di ricercare la verità anche di ufficio, senza incontrare limiti nel potere dispositivo delle Parti, come puntualizzato - anche - da Sez. 5, n. 556 del 22/11/2018, dep. 2019.

Ad avviso del ricorrente, appare illogico affermare, come si legge alla p. 10 della sentenza impugnata, che l'imputato avrebbe dovuto affidare il lavoro di modifica dell'impianto di produzione dell'acqua calda ad un esperto ma che non risulta avere affidato l'incarico al geom. J.J., in quanto sicuramente l'eventuale affermazione da parte di J.J., soggetto tecnicamente competente, a differenza dell'imputato, di essere stato incaricato avrebbe radicalmente mutato il quadro probatorio.

Peraltro, la presenza del geom. J.J. sarebbe confermata dall'interrogatorio del coimputato H.H. del 10 marzo 2017, acquisito in atti nonostante l'opposizione difensiva, ove prova ritenuta utilizzabile (si rinvia al secondo motivo di ricorso).

Quanto alla richiesta di escutere K.K.e L.L., si legge alla p. 9 della sentenza di appello che non sussistono i presupposti di cui all'art. 603 cod. proc. pen., poiché "le prove dichiarative offerte non risultano necessarie al fine di decidere, quanto alle testimonianze della moglie e del socio non potendo le stesse, anche in caso di esito positivo dell'escussione per la Parte che ne ha chiesto la citazione, dimostrare che l'imputato abbia assolto agli obblighi su di lui incombenti quale gestore del ristorante e titolare di posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti e degli avventori". Anche tale passaggio motivazionale sarebbe, ad avviso del ricorrente, illogico e contraddittorio poiché l'eventuale risposta affermativa circa l'incarico affidato al geom. J.J. avrebbe mutato il quadro probatorio a vantaggio dell'imputato.

3.2. Con il secondo motivo censura violazione degli arti:. 512, 513 e 526 cod. proc. pen. e carenza e/o assenza di motivazione in merito alla acquisizione ed al vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coimputati deceduti H.H. (idraulico) ed I.I.(elettricista).

Si rammenta che, con il secondo motivo di appello (p. 3-7 dell'impugnazione di merito), si era chiesto di ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese dai coimputati H.H. e I.I., entrambe acquisite all'udienza del 30 novembre 2021 nonostante l'opposizione della Difesa di A.A., poiché prove formate al di fuori del contraddittorio.

Avendo la Corte di appello disatteso la questione richiamando l'art. 513 cod. proc. pen., essendo i dichiaranti deceduti, si segnala la avvenuta violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nella formazione della prova, peraltro mancando qualsiasi principio di motivazione circa la prevedibilità o meno del decesso, ignorandosi se fossero soggetti malati o anziani aut similia.

La Difesa, inoltre, eccepisce "l'incostituzionalità dell'applicazione del combinato disposto dalle norme citate (artt. 513, comma 2, 500, comma 4, e 526 cod. proc. pen.) laddove si ritiene utilizzabile l'interrogatorio reso dal coimputato deceduto mentre risulta inutilizzabile in caso di assenza ovvero silenzio del coimputato. Secondo il principio del favor rei le due situazioni andrebbero valutate analogicamente poiché, seppur vero che la morte rientra nei casi di impossibilità oggettiva sopravvenuta, è altrettanto vero che trattasi di soggetto (il coimputato) ben differente dal mero testimone, poiché sappiamo essere parte del processo che, per diritto, può anche mentire ovvero ricostruire i fatti a proprio vantaggio e difesa".

In ogni caso, i decidenti avrebbero fatto un uso indiscriminato delle dichiarazioni rese dai coimputati in interrogatorio, non sottoposte al necessario vaglio critico di attendibilità.

4. Con memorie, rispettivamente, in data 19 gennaio e 5 febbraio 2024 le parti civili B.B.e Fashion School hanno chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso, ritenendo entrambi i motivi di impugnazione infondati, e la liquidazione a proprio favore delle spese sostenute.

 

Diritto


1. Premesso che la prescrizione maturerà - la più breve - non prima del 14 febbraio 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Il primo motivo (con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva) è meramente reiterativo del primo motivo di appello, cui ha fornito risposta idonea e non illogica la sentenza alle p. 9-10, affermando, come peraltro già il Tribunale (pp. 5-6), che la documentazione scritta prodotta dalla Difesa è priva di data e di firma e che nessuno ha chiesto lumi, pur potendolo fare, al geom. J.J., escusso nel corso dell'esame dibattimentale in primo grado.

Inoltre, alla p. 6 della sentenza di primo grado si afferma che dall'esame del testimone J.J. non è emerso che lo stesso fosse stato incaricato della direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto idraulico poi interessato dallo scoppio e alla p. 14 che i documenti, non firmati né datati, sono inaffidabili.

Quanto ai due testi cinesi, K.K.e L.L., rispettivamente moglie e socio dell'imputato, la prospettazione circa la risposta affermativa da parte dei due su chi fosse il direttore dei lavori risulta essere meramente ipotetica e subordinata alla ammissione da parte del geom. J.J. di essere stato direttore dei lavori; in ogni caso, la censura svolta al riguardo nel ricorso è strutturata in maniera estremamente vaga.

3.Quanto al secondo motivo (con oggetto la omessa valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese dai coimputati deceduti ed acquisite agli atti), alla p. 10 della sentenza impugnata si spiega che, essendo i coimputati deceduti e, dunque, essendo divenuta impossibile la ripetizione dell'atto, l'acquisizione è avvenuta in applicazione testuale degli artt. 513, comma 2, e 512 cod. proc. pen.

Non si apprezza la paventata disparità di trattamento e/o la segnalata illogicità tra dichiarazioni rese da chi si è sottratto volontariamente al contraddittorio e chi, invece, vi si è sottratto perché deceduto.

In ogni caso, il ricorso omette il doveroso confronto con la circostanza che la responsabilità dell'imputato è stata accertata non soltanto in base alle dichiarazioni dei coimputati ma anche in base alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato A.A., all'esito delle consulenze tecniche e al contenuto della documentazione acquisita all'incarto processuale e, dunque, risulta in definitiva aspecifico.

4. Essendo, quindi, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

5. Infine, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili B.B., Next Fashion School, C.C.e D.D., spese che, lette le notule ed alla stregua delle tariffe in vigore, si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile Srl Oriente, delle spese di giudizio sostenute dalle parti civili liquidate come segue: euro tremila in favore di B.B., euro 4.800,00 complessivi in favore di Next Fashion School, C.C.e D.D., per tutti oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2024.