Circolare n. 34/ 2024

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche
                         Direzione Generale
 

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili
delle Strutture/Uffici/Unità del CNR
Loro Sedi
Ai Dipendenti


Oggetto: Pubblicazione del nuovo “Regolamento per il lavoro da remoto” e attivazione della piattaforma per la richiesta del telelavoro domiciliare.

Gentili Colleghe e Colleghi,
come noto con la delibera n. 398/2023 il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato il “Regolamento per il lavoro da remoto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”. Successivamente, a seguito di verifiche effettuate dall’Amministrazione con l’ARAN, lo stesso Consiglio ha modificato il suddetto Regolamento, la cui emanazione è stata disposta con la delibera n. 273 del 30 luglio 2024.
Dalla data del 5 agosto 2024, dunque, sarà possibile inoltrare la domanda di telelavoro domiciliare sulla base del Regolamento sopra citato seguendo le indicazioni relative agli applicativi informatici presenti sulla piattaforma Siper.cnr.
Facendo seguito alla circolare n. 18/2024, con la presente si illustrano le ulteriori disposizioni relative al suddetto Regolamento nonché le ulteriori modalità per la richiesta di attivazione del telelavoro domiciliare.

Modalità di presentazione della richiesta di attivazione del telelavoro domiciliare - ulteriori specifiche
Dal 5 agosto 2024 il personale dipendente del CNR, nelle condizioni previste dall’art. 4 e dall’art. 6 del Regolamento, interessato a svolgere la prestazione lavorativa in telelavoro domiciliare, dovrà compilare l’apposita istanza tramite l’applicativo SiPer accedendovi con le proprie credenziali CNR, compilando la richiesta nella Sezione “TELELAVORO”, in particolare selezionando la funzione “Domanda telelavoro domiciliare”, e seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Operativo per la presentazione della domanda, disponibile online dall’apertura della piattaforma.
Ferme restando le indicazioni già riportate nella circolare n. 18/2024, con riferimento all’attestazione di avvenuta formazione (ex art. 37 del D.lgs. 81/08) sui rischi correlati alle attività con utilizzazione di videoterminali, si precisa che questo attestato è elemento dirimente per tutti i lavoratori CNR per l’accesso al suddetto istituto, così come indicato all’art. 15 del CCNL del 2024.
Tuttavia, la partecipazione ad una delle edizioni del corso in parola, o il completamento del corso in modalità e-learning “Basso rischio” disponibile all’indirizzo https://moodle2.bo.cnr.it/moodle372/, è obbligatoria per tutti i lavoratori che non abbiano già partecipato a corsi analoghi negli ultimi 5 anni. I dipendenti che hanno partecipato ad eventi formativi equivalenti negli ultimi 5 anni potranno indicare nella domanda di telelavoro domiciliare gli estremi dell'attestato già in loro possesso.
In relazione alle giornate mensili di rientro in sede, queste dovranno essere specificatamente indicate nell’Accordo individuale e, come disposto all’art 8 del Regolamento, dovranno essere almeno numero 4 o 6 (in base ai requisiti soggettivi), da concordare e individuare preventivamente in accordo tra il Responsabile di struttura e il dipendente, in base alle esigenze della struttura medesima e le esigenze del dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del Regolamento relative alle eventuali deroghe.
Le parti si impegnano a rispettare le giornate mensili di rientro considerando, tuttavia, la possibilità di adeguare la calendarizzazione alle esigenze operative che di volta in volta possono presentarsi: la modifica delle giornate di rientro dovrà essere comunicata almeno 48 h prima, salvo impreviste e sopravvenute esigenze.
Nella programmazione si dovrà tener conto che:
a) l’eventuale coincidenza delle giornate già programmate con ferie, congedi, malattia non dà diritto a usufruire di giornate di telelavoro domiciliare compensative;
b) nelle giornate di attività in telelavoro domiciliare non è riconosciuto il buono pasto;
c) il telelavoro domiciliare deve essere svolto nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
d) alla/al lavoratrice/lavoratore in telelavoro domiciliare è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche;
e) i dipendenti in possesso di un cellulare di servizio sono tenuti a deviare su questo le chiamate in entrata al proprio telefono fisso di ufficio;

Incompatibilità smartworking - telelavoro domiciliare
L’art. 4 del Regolamento individua il personale che potrà accedere al telelavoro domiciliare, come anche specificato nella circolare 18/2024.
Il comma 3 dell’art. 4 specifica, inoltre, che il dipendente non potrà usufruire contemporaneamente dello smartworking (o lavoro agile) e del telelavoro domiciliare.
Si specifica, dunque, che nel caso in cui un dipendente, che già fruisca dello smartworking, richieda l’attivazione del telelavoro domiciliare - e solo una volta sottoscritto l’accordo di telelavoro e riconosciuta questa diversa modalità di lavoro da remoto - la procedura telematica provvederà a fare decadere l’accesso allo smartworking.
Al fine di rendere più evidente questa decadenza, al momento della domanda di telelavoro il dipendente dovrà flaggare l’opzione “decadenza dallo smartworking in caso di attivazione del telelavoro domiciliare”. Inoltre, nell’accordo individuale sarà specificata l’incompatibilità tra i due istituti e l’eventuale decadenza.

Verifica postazione di lavoro da parte del RSPP
L’art. 11 del Regolamento prevede che, in caso di accettazione della domanda, il Responsabile di struttura dovrà provvedere alla verifica dell’idoneità della postazione di lavoro presso il domicilio indicato dal dipendente e della sua conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. A tal fine la richiesta viene inviata in automatico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Struttura.
Le modalità di verifica sono specificate allo stesso art. 11 nonché nella circolare 18/2024 a cui si rinvia.
Si precisa, tuttavia, che coloro che già fruiscono del telelavoro, e che quindi sono già in possesso della certificazione dei luoghi di lavoro, potranno allegare la suddetta certificazione che, ove vigente, potrà essere utilizzata dallo stesso RSPP evitando così ulteriori sopralluoghi.
Si evidenzia che la postazione di lavoro, certificata dal RSPP, non potrà essere modificata successivamente alla certificazione, pena decadenza dall’istituto.
Tale decadenza sarà indicata anche nell’accordo individuale.
In relazione alle visite mediche periodiche, si specifica che queste sono un obbligo di legge e non un’attività lavorativa. Dunque, non devono essere necessariamente svolte nei giorni di rientro in sede ma nel giorno di effettiva convocazione da parte del medico competente.

Diverse modalità di telelavoro domiciliare
Si precisa che è possibile attivare il telelavoro domiciliare all’interno del territorio nazionale, come indicato all’art. 6 del Regolamento.
Eventuali richieste di carattere straordinario, correlate da comprovate esigenze, saranno valutate singolarmente dal Direttore Generale.
A tal fine, quindi, i dipendenti interessati all’attivazione del telelavoro domiciliare all’esterno dovranno inviare apposita richiesta all’indirizzo di posta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. esplicitando le motivazioni e la documentazione utile per la sua valutazione da parte del Direttore Generale che valuterà sentito anche il Responsabile della struttura di appartenenza e le esigenze funzionali della struttura stessa.
Restano ferme le disposizioni relative agli accertamenti sulla valutazione positiva della postazione di lavoro presso il domicilio prescelto da parte del RSPP e quelle per i successivi controlli.
Da ultimo, con riguardo al cd. Telelavoro domiciliare temporaneo (art. 18 del Regolamento), a breve sarà pubblicata una circolare specifica per dettagliare le modalità di richiesta e l’iter di approvazione che dovrà essere, necessariamente, più veloce e fluido attesa la specialità delle circostanze che ne giustificano l’attivazione. Anche in questo caso, tuttavia, restano ferme le disposizioni relative agli accertamenti sulla valutazione positiva della postazione di lavoro presso il domicilio prescelto da parte del RSPP, e successivi controlli.
 

IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COLPANI