Tipologia: CCNL
Data firma: 28 luglio 2010
Validità: Triennale
Parti: Agci-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative, Legapesca-Legacoop e Fai-Cisl, Flai-Cgil, UilaPesca-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca, Cooperative
Fonte: FEDERCOOPESCA-CONFCOOPERATIVE

Sommario:

Norma di condizionalità
Articolo 1 Unicità del contratto
Articolo 2 Premessa
Articolo 3 Relazioni sindacali
Articolo 4 Decorrenza e durata - Procedure di rinnovo del CCNL
Articolo 5 Applicazione del contratto
Articolo 6 Applicazione graduale del MMG per i soci lavoratori
Articolo 7 Tipi di contratto d'imbarco
Articolo 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca
Articolo 9 Sicurezza sul lavoro
Articolo 10 Politiche attive del lavoro
Articolo 11 Formazione permanente e continua
Articolo 12 Congedi parentali e permessi brevi
Articolo 13 Infrazioni disciplinari e sanzioni
Articolo 14 Reclami dei marittimi
Articolo 15 Riposo settimanale
Articolo 16 Riposo giornaliero
Articolo 17 Orario di lavoro a terra
Articolo 18 Lavori per fa manutenzione e pulizia della nave
Articolo 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
Articolo 20 Servizi merci e provviste
Articolo 21 Retribuzioni
• Contrattualizzazione della bilateralità
Articolo 22 Istituzione di una qualifica contrattuale
Articolo 23 Aiuti al settore
Articolo 24 Premio di produzione
Articolo 25 Secondo livello di contrattazione
• Norma transitoria
Articolo 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Articolo 27 13ma e 14ma mensilità
Articolo 28 Qualità e quantità dei viveri
Articolo 29 Panatica sostitutiva e convenzionale
Articolo 30 Giorni festivi
Articolo 31 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Articolo 32 Ferie
Articolo 33 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "alla parte "
Articolo 34 Termini e modalità di corresponsione della retribuzione "fissa "
Articolo 35 Assicurazioni
Articolo 36 Risoluzione del rapporto di lavoro
Articolo 37 Assegno per il nucleo familiare
Articolo 38 Trattamento di fine rapporto
Articolo 39 Previdenza complementare
Articolo 40 Trattamento economico nei casi di malattia/infortunio sui lavoro
Articolo 41 Rientro del marittimo al porto di imbarco
Articolo 42 Vestiario
Articolo 43 Affissione dei contratto a bordo
Articolo 44 Riscossione deleghe sindacali
Articolo 45 Controversie sindacali
Articolo 46 Commissioni di lavoro
Articolo 47 Commissione paritetica nazionale
Articolo 48 Contributo per l'assistenza contrattuale
Articolo 49 Agevolazioni allo studio
Articolo 50 Trattamento di miglior favore
Articolo 51 Convenzioni di imbarco
• Fac-simile
Articolo 52 Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare.
Articolo 53 Indennità in caso di morte
Articolo 54 Servizio militare
Articolo 55 Rappresentanze e diritti sindacali
Articolo 56 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Articolo 57 Sostituzioni
Articolo 58 Prelazione nella riassunzione.
Allegato
Tabella 1
Tabella 2
Tabella 3

Roma 28 luglio 2010

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca tra Agci-Agrital, Federcoopesca-Confcooperative, Legapesca-Legacoop e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la UilaPesca

Norma di condizionalità
a) Anche ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 del decreto legislativo 154/2004, Agci-Agrital, Confcooperative-Federcoopesca, Legapesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil- Uilapesca, si danno reciprocamente atto che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, le cooperative di pesca sono tenute ad applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le leggi sociali e quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.
b) Nei confronti dei soci lavoratori imbarcati di cooperative della piccola pesca, il presente contratto decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della soppressione dell'articolo 3, comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
c) La norma di cui al punto b) esplicherà i suoi effetti a partire dal 1 aprile 2011.

Articolo 2 Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume come proprio lo spirito del protocollo d'intesa del 10 gennaio 2008, nonché quello riportato in allegato al presente contratto, in materia di armonizzazione contrattuale e della normativa previdenziale nel settore cooperativo della pesca marittima al fine di poter assicurare minimi retributivi garantiti a favore di tutti gli addetti del settore, tenendo conto delle esigenze e peculiarità del comparto, attraverso un percorso che garantisca da una parte certezza normativa e retributiva a tutti i lavoratori della filiera, compresi i soci di cooperative della piccola pesca e, dall'altra, la sostenibilità economica di tale cambiamento da parte delle cooperative del comparto.
A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente contratto.
Le parti, inoltre, si impegnano ad intervenire affinché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole individuate e riportate di seguito nell'articolato contrattuale.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, le parti concordano di proseguire il sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti nell'apposito articolato "Relazioni Sindacali".
Inoltre, le parti firmatarie del presente contratto concordano, sempre nelle rispettive autonomie, di sviluppare opzioni ed indirizzi comuni da indicare in occasioni di scelte d'intervento quali, ad esempio il programma triennale della pesca, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni (DD.LLgs. n. 271/99, n. 272/99, n. 298/99).
Le parti concordano altresì di attivare ogni utile confronto al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni ai problemi di più immediata rilevanza per il settore quali, ad esempio, lo sviluppo dell'occupazione, le agevolazioni per il lavoro giovanile, la formazione professionale, la fiscalizzazione, la previdenza integrativa, gli ammortizzatori sociali, ecc..
Più in generale, le parti si impegnano ad un lavoro congiunto, anche attraverso gli opportuni strumenti contrattuali previsti al fine di contribuire a realizzare una gestione del settore che consenta la tutela delle risorse, del lavoro e delle imprese, anche attraverso l'introduzione di elementi innovativi finalizzati alla crescita generale del comparto.
[...]
Le parti si impegnano a promuovere e garantire l'applicazione del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti in tal senso.
Le parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore per la soluzione dei problemi di interesse della categoria.
La firma del presente contratto costituisce, pertanto, un significativo momento di una più ampia intesa con la quale le parti assumono l'impegno di concorrere, con'spirito unitario, alla definizione di una valida politica di settore, incentrata sulla costruzione di un sistema ittico adeguato ai tempi, componente essenziale, sul piano nazionale, di quello alimentare.

Articolo 3 Relazioni sindacali
Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra il movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali, le parti convengono di stabilire procedure di relazioni sindacali basate su un adeguato sistema di reciproca informazione e consultazione.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità le parti intendono, nell'ambito di quanto sopra espresso, sperimentare e sviluppare un sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa, al fine di favorire l'implementazione di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e, più in generale, dagli indirizzi della politica comune della pesca.
In particolare, le associazioni cooperative stipulanti si impegnano a fornire alle organizzazioni sindacali informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito, e nei termini più generali, l'informazione riguarderà anche gii impegni relativi ai contratti di filiera, laddove intervengano costituzioni di nuove aziende, concentrazioni, fusioni, processi di sviluppo, ristrutturazioni, con particolare riferimento a programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività, ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente ed almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto o di grandi settori, a livello regionale o subregionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.

Articolo 5 Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica:
1) ai lavoratori dipendenti imbarcati da cooperative di pesca;
2) al personale imbarcato su natanti assicurati ai sensi della legge 250/53 armati da soci di cooperative di pesca.
A tal fine l'attività di pesca professionale viene suddivisa in due comparti:
I) pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate
II) pesca professionale esercitata con natanti di stazza lorda pari o inferiore a 10 tonnellate
Ai fini del presente contratto l'attività di pesca di cui al comparto n viene suddivisa in categorie omogenee per redditività, sulla base del sistema di pesca e della lunghezza fuori tutto della nave, come segue:
- A) strascico, volante e draga idraulica;
- B) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, superiore a 12 metri;
- C) altri sistemi di pesca esercitati con l'utilizzo di navi aventi lunghezza fuori tutto (lft), come risultante dalla licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, pari o inferiore ai 12 metri e pesca professionale in acque interne e lagunari.
Ai fini del presente contratto, sono definite le seguenti attività di pesca:
- pesca costiera locale entro le sei miglia e pesca in acque interne e lagunari;
- pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia;
- pesca mediterranea o d'altura oltre le 20 miglia.

Articolo 7 Tipi di contratto d'imbarco
Il contratto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato ma è data facoltà di stipulare anche convenzioni per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.
Le parti concordano sulla possibilità di ricercare a livello nazionale, su richiesta delle organizzazioni sindacali, altri tipi di convenzione a tempo determinato per raccordare eventuali esigenze collegabili alle stagionalità di specifici ed identificati ambienti territoriali.
Gli avvicendamenti sono effettuati direttamente dall'armatore nel rispetto delle norme di carattere generale.
La convenzione di imbarco, da stipularsi davanti all'Autorità marittima o consolare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è redatta in conformità al modello allegato al presente contratto.
Copia delle convenzioni d'imbarco devono essere depositate, a cura degli armatori, presso le Autorità marittime competenti: Capitanerie di porto e/o Autorità marittime preposte, a disposizione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e/o di Enti ed Istituti da esse costituiti.

Articolo 8 Tabella di armamento per la sicurezza della vita umana in mare e per l'esercizio dell'attività di pesca
Le tabelle minime di armamento della pesca, predisposte dall'armatore sono adottate dall'Autorità Marittima a conclusione della procedura di consultazione in ambito locale con le parti sociali interessate (rappresentanti dell'armatore e rappresentanti dei lavoratori marittimi), tenendo conto delle norme sulla sicurezza della navigazione, del tipo di pesca, delle quantità/qualità del pescato e delle zone ove si esercita con carattere di prevalenza la pesca medesima ai sensi dell'art. 317 del C.N. e dell'art. 426 relativo al regolamento attuativo.
Nota a verbale
Eventuali controversie a livello locale, se non risolte, su richiesta di una delle parti, sono demandate in sede nazionale al tavolo congiunto di cui al successivo articolo 54 al fine di trovare le opportune ed idonee soluzioni del caso.

Articolo 9 Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, gli armatori provvedono alla nomina dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno, qualora imbarcati su navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza superiore a 24 metri e con equipaggio con più di sei unità di armamento. In caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 metri o con equipaggio fino a sei unità di armamento, il rappresentante della sicurezza di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della struttura territoriale.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni e devono comunicare al datore di lavoro con 48 are di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente alla svolgimento delle proprie funzioni che non può essere superiore alle 32 ore annue.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante e lavoratori si rinvia agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 271/1999.
In particolare, gli armatori assolvono ai loro obblighi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi in via preferenziale degli enti bilaterali previsti dai presente contratto.
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che dovessero nel frattempo intervenire in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008, al fine di darne applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99 e 298/99.

Articolo 10 Politiche attive del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di perseguire l'inserimento, anche nel settore della pesca marittima, degli strumenti consentiti dall'ordinamento per la promozione delle "politiche attive del lavoro", allo scopo di modernizzare l'occupazione e renderla fruibile per tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi al settore.
Nel contesto più generale della modifica dell'articolo 318 del Codice della navigazione, le parti contraenti prevedono percorsi formativi specifici per lavoratori provenienti da paesi terzi.
In altre parole, si attiveranno azioni sia a favore delle politiche dell'occupazione, finalizzate ad incrementare, la domanda di lavoro, che delle politiche per l'occupabilità, rivolte all'aumento delle capacità di inserimento sociale degli individui.
In particolare, per individuare le opportunità necessarie al rilancio del settore (contratti di apprendistato, stage formativi, ecc.), si rende necessario utilizzare gli strumenti già previsti (decreto legislativo 154/2004) e prevedere ulteriori misure, attraverso il tavolo congiunto di cui all'art. 56.

Articolo 11 Formazione permanente e continua
In virtù del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, nonché per la crescita individuale e collettiva dei lavoratori, le parti si impegnano a rispettare il diritto dei lavoratori a "proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali' (cfr. articolo 6, legge n. 52/2000) e a promuovere e sostenere percorsi e programmi di formazione continua e permanente, sia per i lavoratori a tempo determinato che a tempo indeterminato, in base a progetti bilaterali presentati a livello aziendale, di filiera, di settore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.
Le Parti, ai fini della formazione permanente e continua, riconoscono in Foncoop lo strumento a tal fine istituito.

Articolo 14 Reclami dei marittimi
Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione normativa ed economica del presente contratto debbono essere presentati, di regola, al loro insorgere, direttamente o tramite la rappresentanza sindacale, al comandante che li prende in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 33.

Articolo 15 Riposo settimanale
Il riposo non può essere inferiore alle 48 ore settimanali e coincide prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e deve essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.
Per particolari esigenze e tipi di pesca, e qualora nel corso della settimana cause di forza maggiore (condizioni meteomarine avverse, avarie, ecc.) non consentano l'esercizio dell'attività di pesca per almeno 48 ore consecutive, vengono concordati tra le parti, a livello territoriale, i possibili recuperi e una diversa fruizione del riposo settimanale previsto per il sabato e la domenica, anche al fine di recuperare l'efficienza complessiva dell'operatività aziendale.
Per le unità da pesca che intendono esercitare l'attività di pescaturismo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti; una diversa determinazione del periodo di riposo settimanale è demandata alla contrattazione integrativa.

Articolo 16 Riposo giornaliero
Nel settore della pesca, per la natura specifica delle attività (aleatorietà della cattura, sistemazione del pescato e dell'attrezzatura, ecc.), l'orario di lavoro è regolato in funzione delle esigenze specifiche del momento contingente di pesca.
Tuttavia, tenuto conto del contratto alla parte e della necessità del personale, deve essere previsto un riposo giornaliero per il quale si rinvia alla norma di legge.

Articolo 17 Orario di lavoro a terra
Se l'equipaggio viene chiamato a prestare la sua opera a terra, durante i lavori in cantiere l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con l'interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Se la durata dei lavori è inferiore a 8 giorni, tutto l'equipaggio resta imbarcato a tutti gli effetti.
In caso di durata dei lavori superiore ad 8 giorni, rimane a discrezione dell'impresa la valutazione se procedere o meno allo sbarco.
[...]
I pasti, durante la permanenza dei lavori, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Articolo 18 Lavori per fa manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio deve eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che vengono ordinati durante l'orario di lavoro.

Articolo 19 Lavori inerenti la pulizia degli alloggi
L'equipaggio, fuori dal normale orario di lavoro, deve mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia.
Deve altresì mantenere ed utilizzare con la massima cura i DPI (dispositivi di protezione individuale) nonché ogni dotazione necessaria e/o utile ai fini della sicurezza statica (sicurezza della vita in mare) ovvero dinamica (sicurezza sul lavoro) e le pubblicazioni ricevute.

Articolo 20 Servizi merci e provviste
Per i marittimi con contratto a compartecipazione, rimbarco, lo sbarco, lo stivaggio delle provviste, degli imballaggi, delle attrezzature da pesca, ecc., sono normalmente effettuati dagli stessi.

Articolo 25 Secondo livello di contrattazione
La contrattazione di secondo livello verrà svolta, in ambito territoriale, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.
L'accordo, che ha durata non superiore a quella del presente contratto, deve riguardare solo le materie delegale dal contratto medesimo e non può prevedere una regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal contratto collettivo stesso.
[...]
Le parti concordano inoltre di effettuare contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:
- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e deterioramento di attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro.
Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula o il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le parti stipulanti il CCNL nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.
[...]

Norma transitoria
Le parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvedono ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti. Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento ed armonizzazione.

Articolo 26 Lavoro straordinario a terra per la pesca entro il Mediterraneo
Il lavoro eseguito a terra dopo l'orario normale di lavoro, di cui al precedente articolo 16, è considerato lavoro straordinario.
[...]

Articolo 28 Qualità e quantità dei viveri
I viveri da consumare a bordo sono determinati nella qualità e nella quantità sufficiente per una sana e giusta alimentazione.
Il vitto deve essere confezionato e consumato a bordo e i generi alimentari devono essere di buona qualità.
L'armatore provvede a fornire all'equipaggio le stoviglie in terraglia e le posate in alpacca o in metallo inossidabile.

Articolo 31 Giorni festivi trascorsi in navigazione
Durante la navigazione, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi - domeniche e festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) - secondo l'orario normale di lavoro.
Ai marittimi sono riconosciuti tanti giorni pari al numero delle domeniche e dei giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in navigazione.
Nei giorni semifestivi è riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.

Articolo 32 Ferie
A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito di 30 giorni di calendario.
[...]

Articolo 35 Assicurazioni
Tutti i componenti dell'equipaggio, a seconda delle normative loro applicabili, sono assicurati a norma di legge per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, gli infortuni sul lavoro e le malattie.
[...]

Articolo 42 Vestiario
Data la particolare caratteristica del lavoro di pesca, l'armatore fornisce ad ogni membro dell'equipaggio il vestiario necessario come: stivali, impermeabili, tute ecc., previa riconsegna dei capi deteriorati, fatte salve le perdite dovute a causa di forza maggiore.

Articolo 43 Affissione dei contratto a bordo
Il comandante cura che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resta permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione prescritta dall'Autorità nonché, su richiesta delle organizzazioni sindacali stipulanti, comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.
Se ciò non è possibile a causa delle caratteristiche della nave, limitatamente alla categoria C, detti documenti potranno essere conservati presso la sede della cooperativa.

Articolo 45 Controversie sindacali
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali tra aziende e lavoratori, quando riguardano l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, sono esaminate tra le organizzazioni locali delle parti firmatarie del presente contratto.
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale alta quale è iscritta ed ha conferito mandato.
L'organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, denunciare la controversia all'organizzazione datoriale, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ricevuta la segnalazione, la parte ricevente si rende disponibile entro 10 giorni alla convocazione della parte denuncianti fissando il giorno e l'ora in cui viene esperito il tentativo di conciliazione di cui è redatto apposito verbale.
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto sono esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale mediante apposita commissione paritetica.
Essa esamina, entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza, le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancala convocazione, le parti si ritengono libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Articolo 46 Commissioni di lavoro
Le organizzazioni sindacali, firmatarie del presente contratto, territoriali e nazionali, fanno parte, inoltre, in rappresentanza del settore della pesca, di tutte le commissioni istituite presso le capitanerie di porto, delegazioni di spiaggia, commissioni provinciali e regionali, nonché quelle istituite presso i relativi Ministeri competenti e presso l'Unione europea, per la disciplina delle normative nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alle iniziative promozionali intese al finanziamento per lo sviluppo ed il rilancio del settore.

Articolo 47 Commissione paritetica nazionale
La presente regolamentazione viene convenuta tra le parti al fine di consentire l'esercizio delle funzioni previste al precedente articolo 43.
Composizione della commissione paritetica
La commissione è composta da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti di cui 3 nominati dalle parti datoriali cooperative e 1 ciascuno da Fai-Cisl, Flai-Cgil e UilaPesca.
Rappresentanti
I componenti della commissione sono nominati dalle rispettive organizzazioni con lettera inviata alle altre organizzazioni; detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione dei propri rappresentanti da parte dell'organizzazione che li ha nominati.
In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri della commissione, i dirigenti delle rispettive organizzazioni si sostituiscono temporaneamente ad essi.
Presidenza
La presidenza della commissione è assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante della parte datoriale e da un rappresentante della parte sindacale dei lavoratori.
Spetta al presidente la convocazione della commissione.
Segreteria
La segreteria della commissione è assunta a turno da un rappresentante della parte datoriale, se la presidenza è affidata al rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e viceversa in caso contrario.
Sede
La commissione ha sede e si riunisce presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146 - 00184 Roma.
Operatività della commissione
La commissione è presieduta dal presidente.
La commissione è regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti.
Le deliberazioni sono valide se approvate da tutti i presenti.

Articolo 51 Convenzioni di imbarco
Nel caso in cui le convenzioni d'imbarco vengono stipulate non in conformità al presente contratto, il rapporto di lavoro è regolato comunque dalle presenti condizioni generali.
Una copia della predetta convenzione deve essere consegnata, subito dopo la stipula presso l'Autorità marittima, in attesa della registrazione, al marittimo entrato a far parte dell'equipaggio, anche in adempimento e in sostituzione della lettera d'assunzione.

Articolo 52 Comunicazione obbligatoria agli uffici di collocamento della gente di mare.
Fermo restando l'osservanza del termine disposto dall'articolo 40, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, copia della convenzione di arruolamento vistata dall'Autorità marittima e, all'estero, dall'Autorità consolare, viene contestualmente consegnata al marittimo e da tale momento decorrono, in capo all'armatore ed al marittimo stesso, tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla legge e dal contratto medesimo.

Articolo 55 Rappresentanze e diritti sindacali
Le parti si danno atto che i diritti sindacali sono disciplinati dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché, per i soci lavoratori dalla legge 142/01.
In sede di tavolo congiunto, tenuto conto delle caratteristiche del settore, possono essere individuate modalità di rappresentanza unitaria di compartimento o intercompartimentali.

Articolo 56 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto
Le parti, tenuto conto delle problematiche presenti nel settore, convengono sulla opportunità di istituire un tavolo di lavoro permanente, finalizzato alla ricerca di soluzioni anche attraverso interventi congiunti nei confronti dei ministeri di volta in volta interessati, nonché per procedere alla stipulazione degli accordi necessari a regolare le seguenti materie facenti parte del presente contratto:
1. istituzione e funzionamento di enti bilaterali;
[...]
4. applicazione al settore dell'apprendistato, tenuto conto della legge di orientamento della pesca (decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 6; legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 16), tenuto conto delle caratteristiche del settore correlate con le norme del codice della navigazione;
5. Rendere operativi gli accordi sulla sicurezza del lavoro adottati ai sensi dell'articolo 9 del presente CCNL;
6. monitoraggio delle conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti;
7. modalità e contenuti della attività di formazione e riqualificazione ritenute utili e necessarie per gli addetti al settore;
[...]
9. ricerca delle soluzioni relativamente alle norme già rinviate dai singoli articoli del presente contratto.

Articolo 57 Sostituzioni
In caso di assenza non prevedibile e breve del marittimo, che determini il mancato raggiungimento del numero minimo previsto dalla tabella di cui ai precedente articolo 8, fermo restando la conservazione del rapporto di lavoro dello stesso, l'armatore provvede alla sostituzione annotando tale circostanza nel registro di cui all'articolo 11, indicando il nome del sostituto e del sostituito.
Inoltre, l'armatore, o un suo rappresentante, e il marittimo sottoscrivono una specifica convenzione d'imbarco; copia di tale convenzione è consegnata al marittimo interessato, seconda quanto previsto dagli articoli 49 e 50.
La sostituzione non può superare i cinque giorni.
La lista dei marittimi disponibili alla sostituzione, riportante l'eventuale titolo professionale posseduto ed il numero di contatto telefonico, è affissa all'albo dell'Autorità marittima.
Tale lista viene definita a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto.
[...]

Articolo 58 Prelazione nella riassunzione.
I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni vantano prelazione nella riassunzione.
A tal fine il lavoratore che vuole avvalersi della prelazione presenta all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato domanda di riassunzione, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori, pena la decadenza dalla prelazione.
La prelazione scatta nel caso in cui l'armatore, nel termine di 30 giorni dalla data della riacquisita abilità del lavoratore, deve procedere all'imbarco di una unità lavorativa in possesso, rispetto alla tabella di armamento, degli stessi requisiti professionali dell'unità lavorativa sbarcata (titolo professionale marittimo e qualifica di imbarco).