Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 18 dicembre 2015
Parti: Università degli studi Torino e RSU, Cisl Università, Csa-Cisal, Fed Nazionale Consal-Snals-Cisapuni*, Flc-Cgil, Uil-Rua, Usb-Pi*
Comparti: P.A., Università degli studi Torino
Fonte: unito.it
Protocollo d’intesa
Il giorno 18 dicembre 2015 presso la sala riunioni della Direzione Tecnica, Palazzo degli Stemmi, via Po 31 la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione Sindacale
Visto l’Accordo Quadro Nazionale sul Telelavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 comma 3 della L. 16 giugno 1998, n. 191, del 23 marzo 2000 ed in particolare l’art. 3; ,
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008 ed in particolare l’art. 23;
considerato che
- la L. 7/8/2015 n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - nell’art. 14 Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche al comma 1 prevede che “Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.”;
- la sperimentazione, avvenuta nel periodo dal 28 maggio al 27 dicembre 2014, attraverso il cd progetto UNITO TEL - Bando regionale DD n. 508 del 17/09/2013, ammissione al contributo per l’azione 2 (realizzazione di formule organizzative di lavoro decentrato per introdurre e/o rafforzare modelli flessibili di telelavoro (es.: domiciliare, presso telecentri, postazioni mobili) - si è conclusa con positive ricadute sia per i/le singoli/e lavoratori/lavoratrici sia per l’Amministrazione;
- l’Università degli Studi di Torino in attuazione del P.A.P. 2013/2015, del Contratto Collettivo Integrativo 2011/2012, in raccordo con il C.U.G. e la Consigliera di Fiducia dell'Ateneo, intende introdurre a regime, modelli flessibili di telelavoro domiciliare e presso tele centri al fine di venire incontro al personale tecnico-amministrativo con esigenze di cura, e/o con difficoltà di conciliazione vita-lavoro e, inoltre, al personale che risiede fuori sede;
convengono che:
con riferimento all’art. 3 Accordo Quadro Nazionale citato e in particolare al comma 5,
Lettera a) - con il termine “telelavoro” s’intende la prestazione di lavoro eseguita dal personale dipendente in un luogo diverso dalla sede di lavoro (dove sia tecnicamente possibile svolgere l’attività) con il supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento, anche differito, fatte salve le fasce giornaliere di reperibilità, con l’Amministrazione. L’Amministrazione può attivare, in sinergia con altri Enti e/o Associazioni, una o più sedi di telecentro in località particolarmente distanti dalle sedi dell’Ateneo o poco servite dal trasporto pubblico, al fine di gestire in modo flessibile il personale dipendente residente sul territorio, riducendone in maniera considerevole gli spostamenti.
Lettera b) - la persona che telelavora può liberamente distribuire la propria attività lavorativa nell’arco della giornata, nel rispetto del monte ore settimanale dovuto (es. 36 ore per il tempo pieno e riproporzionato per il part-time) e, comunque, con un tetto massimo di 9 ore giornaliere.
La fascia oraria giornaliera nella quale svolgere l’attività lavorativa in telelavoro va dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Sono previsti rientri presso la struttura di appartenenza pianificati con il proprio o la propria responsabile sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento, con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo contratto individuale.
Durante il periodo di rientro la persona che telelavora deve garantire almeno 7,12 ore giornaliere per il regime di lavoro a tempo pieno. Per coloro che prestano servizio a tempo parziale (50 o 75 per cento) l’orario giornaliero, da garantire nella giornata di rientro, viene ridotto in proporzione.
Chi telelavora dovrà essere reperibile alla sua postazione di lavoro in periodi della giornata determinati in accordo con la persona responsabile della struttura di appartenenza. La fascia oraria per la reperibilità è di norma dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o dalle ore 13,00 alle ore 15,00, fatta salva la possibilità di concordare una diversa fascia in relazione all’attività da svolgere in regime di telelavoro.
La persona che telelavora è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell’impossibilità di rendersi reperibile o delle eventuali variazioni alla reperibilità alla o al responsabile della struttura, via mail o telefono.
Durante le giornate di telelavoro la persona non ha diritto al buono pasto, la cui erogazione, ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura cui la persona afferisce, secondo le modalità di attribuzione del buono pasto previste dall’Ateneo. Il personale che presta la propria attività presso il telecentro può usufruire del buono pasto nei locali convenzionati nella sede del comune in cui è ubicato il telecentro. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, nei giorni di telelavoro non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive e compensi per reperibilità. L’attività di telelavoro in telecentro non esclude lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario e festivo. Resta immutata la disciplina delle ferie e festività soppresse, della malattia, della maternità e della paternità, assenze e permessi previsti da specifiche disposizioni di legge.
Lettera c) - L’Amministrazione garantisce, anche per l’attività svolta in telelavoro, sia la copertura assicurativa già in essere per l'attività svolta in sede, per danni materiali o responsabilità civile, sia la copertura dell'assicurazione INAIL.
Lettera d) - Prima dell’avvio delle attività di telelavoro l’Amministrazione organizza un apposito percorso formativo finalizzato a fornire al personale che telelavora una formazione adeguata in merito agli aspetti normativi e contrattuali, all’utilizzo degli strumenti informatici e agli aspetti organizzativi e relazionali. Chi ha un rapporto di responsabilità o di collaborazione con il personale che telelavora verrà coinvolto nelle attività formative inerenti l’organizzazione del lavoro e la gestione dei contatti con la struttura. L’Amministrazione garantisce alle persone che telelavorano le stesse opportunità di carriera e partecipazione a iniziative formative previste per il resto del personale. Attraverso i sistemi di comunicazione telematica viene garantito il livello di informazione e di comunicazione istituzionale previsto per tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
* non firmato