Cassazione Penale, Sez. 4, 05 settembre 2024, n. 33698 - Mancanza di protezioni in corrispondenza delle parti taglienti del materiale trasportato e caduta del carico sul lavoratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. MICCICHÈ Loredana - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Relatore
Dott. CENCI Daniele - Consigliere
Dott. CIRESE Marina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.Fa nato a C il (Omissis)
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
lette la memoria e le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Asti in data 29/11/2021, con la quale A.A., legale rappresentante della Cuneo Inox Srl, veniva dichiarato responsabile del reato di lesioni colpose in danno di B.B., e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituita parte civile.
Il fatto è stato cosi ricostruito: nella tarda mattinata del 24/05/17, il camion della ditta Cuneo Inox, targato (Omissis), condotto dall'autista C.C., era giunto presso la sede della D.D. Srl, alla quale doveva consegnare una fornitura di trafilati metallici.
Il veicolo era entrato nello stabilimento della ricevente per effettuare la consegna; l'autista dell'automezzo, salito sul pianale dello stesso, aveva collegato la braca che avvolgeva il carico al gancio del carroponte guidato da E.E., il quale, mediante l'uso di un telecomando, aveva iniziato le operazioni di scarico; improvvisamente, la braca che avvolgeva il materiale trasportato si era rotta e il carico aveva investito B.B., intento a seguire le operazioni vicino all'automezzo, provocando al medesimo un gravissimo trauma da schiacciamento, con sub-amputazione traumatica dell'arto inferiore sinistro.
In particolare, il carico, predisposto ed assemblato dalla Cuneo Inox, era composto da tubolari avvolti nel cellophan e contenuti da reggette in ferro, a cui erano stati aggiunti 10 piatti trafilati, suddivisi in due sezioni, con spigoli taglienti, i quali risultavano posizionati ai fianchi del fascio che avvolgeva i tubolari; l'assenza di protezioni intorno ai piatti aveva determinato l'incisione e la rottura della braca, con la quale erano venuti a diretto contatto.
Elementi di colpa sono stati ravvisati nel fatto che non erano state previste ed imposte, dal legale rappresentante della Cuneo Inox, protezioni idonee ad evitare che gli spigoli dei trafilati trasportati potessero danneggiare la braca, determinandone la rottura, come in effetti era avvenuto.
Quanto ai soggetti, è stato ritenuto che A.A., legale rappresentante della Cuneo Inox, dove il carico veniva preassemblato e munito di braca da utilizzare al momento del successivo scarico presso la sede dell'acquirente, rivestiva una posizione di garanzia, essendo tenuto a prevedere che le parti spigolose e taglienti del carico, durante la movimentazione, avrebbero potuto determinare la rottura della braca e provocare la caduta del materiale.
Per la Corte distrettuale, il rischio di contatto e di rottura della braca era prevedibile, essendo possibile uno spostamento del materiale tagliente verso i lati dell'intero carico, anche in fase di trasporto e movimentazione.
In relazione al nesso di causalità, premesso che il venditore-vettore aveva preparato il carico e messo a disposizione dell'acquirente la braca che avrebbe dovuto continuare a svolgere la sua funzione di accessorio anche durante la movimentazione allo scarico, da effettuarsi in presenza e con l'intervento di un lavoratore della Cuneo Inox Srl, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che, se fossero state predisposte, già alla partenza, misure tecniche idonee a coprire gli spigoli dei profilati, o se la braca avesse avuto protezioni proprie, la stessa non sarebbe stata tagliata e, nel caso di specie, il carico non sarebbe caduto addosso ad B.B. al momento dello scarico.
Sempre ad avviso della Corte di merito, la condotta imprudente di B.B. che, nel seguire lo scarico si era posizionato al di sotto, in tal modo concorrendo in maniera significativa al verificarsi dell'infortunio, non si era posta come causa sopravvenuta, abnorme ed imprevedibile, da sola in grado di determinare l'evento, o interruttiva del nesso eziologico.
2.Avverso la predetta sentenza propone ricorso A.A., deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, in relazione all'articolo 521 cod. proc. pen., atteso che la contestazione richiamava espressamente l'art. 71 del D.Lgs. 81/08, riferibile al divieto, per i soggetti interessati alla lavorazione, di sostare al di sotto dei carichi sospesi, laddove invece la Corte ha individuato la responsabilità del A.A. nella mancata procedimentalizzazione della fase di preparazione del carico. Il riferimento alle norme UNI non sarebbe pertinente, riguardando soltanto la marcatura delle brache, perciò non destinate ad imporre misure cautelari.
La valutazione dei rischi, per mancata protezione del carico, rientra nel quadro normativo di cui all'articolo 28 del testo unico, non riconducibile alla norma contestata; così pure, eventuali interferenze nello scarico, sarebbero riconducibili alla regola contenuta nell'articolo 26 del testo unico, riferita inevitabilmente al soggetto che avrebbe dovuto ricevere la merce.
2.2 Con il secondo motivo, eccepisce che la Corte sarebbe incorsa in manifesta illogicità, avendo ritenuto implicitamente assorbito l'articolo 71 TU nell'articolo 2087 del codice civile.
2.3 Con il terzo, censura le decisioni di merito per illogicità della motivazione, avendo queste attribuito ingiustificatamente la responsabilità dell'evento al venditore-trasportatore, e trascurato completamente il ruolo fondamentale del committente, destinatario della merce, tenuto a predisporre misure per la gestione dei rischi relativi alle operazioni di scarico, al fine di tutelare la sicurezza dei propri lavoratori e dei terzi.
Le sentenze impugnate hanno esteso la responsabilità del trasportatore dalla mera preparazione del carico sino alla movimentazione finale, senza tener conto dei doveri del ricevente dello scarico, attribuendo prevalenza alle carenze organizzative nella preparazione del carico rispetto alla fase di scarico, benché entrambe le fasi siano essenziali per la sicurezza dei lavoratori; anzi, la fase preminente è proprio quella dello scarico, perché l'unica cautela volta ad evitare l'evento è quella di non sostare sotto il carico sospeso, essendo prevedibile la rottura della fune.
2.4 Con il quarto motivo, deduce contraddittorietà della motivazione, atteso che, a fronte della ritenuta inidoneità della braca, risultava dimostrato che quella utilizzata in concreto aveva una portata di gran lunga superiore al peso del carico, dovendosi perciò ritenere che si rotta a causa dello sfregamento dei trafilati, ma non per il peso del carico. In tal caso il giudice di merito ha confuso l'inidoneità della braca con l'inosservanza delle buone prassi operative di protezione del carico da parte di chi ha preparato la spedizione, disattendendo le regole aziendali e non proteggendo adeguatamente gli spigoli del carico supplementare.
2.5 Con il quinto motivo, eccepisce manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte distrettuale considerato, come unica causa dell'infortunio, la condotta della persona offesa che sostava sotto il carico, violando la regola prevenzionistica di segno contrario.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
5. La parte civile ha depositato memoria e conclusioni scritte.
6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, in cui ha riassunto i motivi di ricorso, evidenziando che le argomentazioni poste a fondamento della decisione avrebbero irragionevolmente esteso la posizione di garanzia dell'imputato, fino a comprendere in essa misure di protezione e prevenzione proprie del destinatario della merce, unico soggetto tenuto a gestire le operazioni di scarico.
Diritto
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Giova rammentare che, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto, con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione (Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133).
In linea generale si osserva che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità debbono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Esso, oltre ad essere conforme all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a una decisione differente (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Rv. 254585).
1.2 Nel caso in esame, i motivi di ricorso, già proposti con l'atto di appello e riprodotti in questa sede, non contengono una specifica censura argomentata alle principali ragioni contenute nella decisione impugnata.
La Corte di merito, confermando la precedente decisione, ha ben descritto la regola cautelare violata dal A.A.
In proposito, ha richiamato le deposizioni testimoniali dalle quali emergeva solo una generica ed insufficiente informazione data al magazziniere sulle modalità di predisposizione del carico (il dipendente S. ha spiegato che, di regola, si procedeva con la formazione del carico, mediante posizionamento a piramide dei tubolari, con la cautela di non mettere mai materiale affilato all'esterno).
Sul punto, la Corte di appello ha disatteso le osservazioni del consulente della difesa, ing. F.F., il quale aveva sostenuto che, nel caso concreto, dato il posizionamento del materiale tagliente al centro della parte superiore del carico, non era apparso necessario l'uso paraspigoli, e che la rottura della braca era stata provocata dallo spostamento laterale dello stesso materiale durante il viaggio.
Ed infatti, per la Corte, anche con il posizionamento al centro ed in alto, non sarebbe stato scongiurato il rischio del contatto della braca con lo spigolo vivo perché il carico aggiunto, non fissato con le reggette, avrebbe potuto spostarsi durante la movimentazione, come in effetti era avvenuto, traslando verso la fiancata e così venendo a contatto con la braca; pertanto, la misura organizzativa imputabile al A.A., riferita al posizionamento dei carichi a piramide, non era adeguata alla particolare condizione di movimentazione di materiale con spigoli vivi non coperti o mediante l'uso di braca non protetta.
La lineare ricostruzione dell'addebito colposo così dettagliatamente argomentata, non è stata attaccata da alcuna censura idonea a disarticolarla, non essendo stata superata l'osservazione secondo cui il suddetto posizionamento a piramide indicato nelle informazioni riferibili al legale rappresentante della Cuneo Inox, era sicuramente inidoneo, anche con giudizio ex ante, a prevenire il rischio concretizzatosi, al quale bisognava invece opporre la previsione di protezioni, da inserire in corrispondenza delle parti taglienti dei trafilati oggetto di trasporto.
3. Non coglie nel segno il motivo afferente al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che, non solo nell'editto imputativo, si è fatta menzione della necessità - già a livello di misure tecniche organizzative - di prevedere l'impiego di protezioni in corrispondenza dei bordi taglienti dei carichi, al fine di evitare l'abrasione della braca; inoltre, anche nel corpo della motivazione, si dà atto che la circostanza sia stata oggetto di confronto tra le parti.
La questione relativa ad una erronea valutazione, in termini di assorbimento dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008 nell'art. 2087 c.c., appare assolutamente generica e non supera il corretto inquadramento delle due norme in ambiti distinti.
Il riferimento nell'imputazione alla colpa generica, infatti, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché il medesimo ha potuto difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento e descritto in imputazione, di cui è stato chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (cf. sul tema della contestazione, Sez. 4, n. 27851 del 4 marzo 2004, Del Bono, Rv. 229071; Sez. 4, n. 35666 del 19 giugno 2007, Lanzellotti, Rv. 237469; Sez. 4, n. 38818 del 4 maggio 2005, De Bona, Rv. 232427).
E, certamente, la mancata predisposizione da parte del legale rappresentante della Cuneo Inox, già a livello organizzativo, di adeguate misure e presidi idonei a scongiurare il rischio poi concretizzato, riguardanti operazioni frequentemente svolte nell'attività della ditta, costituisce violazione degli obblighi di sicurezza a garanzia della salute e della incolumità dei lavoratori e dei terzi che vengono necessariamente in contatto con essi.
4. I restanti motivi, riguardanti rispettivamente la condotta dell'acquirente, l'idoneità della braca a sostenere il peso del carico, la rilevanza esclusiva, a livello di nesso eziologico, del comportamento imprevedibile del danneggiato, poggiano su considerazioni di merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Va rammentato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Rv. 255542).
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni impedirebbero alla Corte di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei giudici di merito a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza rispettino uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Nel caso di specie, la motivazione della Corte d'Appello, sui punti indicati, risulta immune da vizi logici, dovendosi richiamare quanto osservato a proposito della ritenuta concausalità della condotta del titolare della ditta che ha ricevuto il carico, coincidente con il soggetto danneggiato, di cui si è tenuto conto, pur escludendo la sua inidoneità ad interrompere il nesso causale con la condotta ascritta all'imputato.
È stata data risposta al fatto che l'inidoneità dei sistemi di contenimento del carico non fosse riferita alla capacità di portata della braca, ma alla mancanza di protezioni in corrispondenza delle parti taglienti del materiale trasportato.
È stata altresì logicamente esclusa l'ipotesi della abnormità ed imprevedibilità del comportamento del danneggiato; la Corte, pur avendo evidenziato che la persona offesa ha concorso in maniera significativa al verificarsi dell'infortunio, ha affermato che la stessa non ha tuttavia determinato l'insorgenza di un nuovo rischio, atteso che non può considerarsi imprevedibile la condotta di chi, seppur colposamente, si è posto al di sotto del carico, facendo ragionevole affidamento nella tenuta dell'imbracatura.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile D.D. Srl, in persona del legale rappresentante B.B., che liquida in Euro tremila, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2024.