Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 02/08/2010
Prot. 25 / II / 0013587 / MA003.A004


Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II

Alle Direzioni provinciali del lavoro

Alle Direzioni regionali del lavoro



LORO SEDI



OGGETTO: Quesiti settore autotrasporto: modalità dì calcolo delle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro e nozione di lavoro notturno.


Sono pervenute alla scrivente Direzione generale alcune richieste di chiarimenti da parte degli Uffici territoriali in materia di autotrasporto, concernenti in particolare i seguenti aspetti:
• modalità di calcolo delle sanzioni ex art. 174, comma 9, del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada);
• nozione di lavoro notturno ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 234/2007.
A tale proposito, al fine di uniformare l'azione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative.
Con riferimento alla prima problematica, si fa presente che l'art. 174, comma 9, C.d.s., introduce una responsabilità diretta del datore di lavoro per la violazione della normativa in materia di tempi di guida e di riposo, prevedendo la sanzione amministrativa del "pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce ".
In relazione a tale norma, sono diffuse tra il personale ispettivo degli Uffici due diverse interpretazioni a cui conseguono distinte modalità di calcolo della relativa sanzione amministrativa:
• un primo orientamento, secondo il quale la sanzione in questione deve essere parametrata non soltanto in relazione al numero dei lavoratori coinvolti ma anche al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi;
• una seconda tesi, in base alla quale la sanzione medesima deve essere calcolata esclusivamente con riferimento al numero dei dipendenti, in quanto l'inciso "cui la violazione si riferisce" andrebbe inteso alla solo tipologia di infrazione riscontrata (e non al numero stesso delle infrazioni pur rientranti nella medesima tipologia d'illecito).
A questo proposito, si ritiene condivisibile l'interpretazione secondo cui la sanzione amministrativa ex art. 174, comma 9, Cd.s, deve essere riferita ogni dipendente interessato e a ciascuna violazione rilevata, pur nell'ambito della medesima fattispecie di illecito maggiormente in linea con il tenore letterale della norma.
Questo orientamento risulta inoltre più rispondente al principio di proporzionalità della sanzione, in quanto permette di rapportare il trattamento sanzionatorio al numero di violazioni del precetto normativo commesse dal datore di lavoro.
La suddetta impostazione appare, altresì, conforme all'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 174, commi 4 e 5, per le violazioni commesse dai conducenti in materia di tempi di guida e di riposo, consentendo, pertanto, di evitare disparità di trattamento tra i soggetti responsabili di analoghe condotte illecite.
Per quanto concerne il secondo quesito, si precisa che l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 234/2007, nel caso di svolgimento di lavoro notturno, introduce il limite di dieci ore giornaliere, il cui superamento è sanzionato dal successivo art. 9, comma 4, del medesimo Decreto legislativo.
A tale proposito, si fa presente che la nozione di lavoro notturno, necessaria per la corretta applicazione della norma citata, deriva dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute nelle lett. h) e i) dell'art. 3, D.Lgs. n. 234/2007, concernenti le definizioni di "notte" ("periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00") e di "lavoro notturno" ("ogni prestazione espletata durante la notte").
Ne consegue che deve essere considerata irregolare - ai sensi dell'art. 7. D. Lgs. 234/2007 - la prestazione di lavoro che superi il limite delle dicci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore, qualora si protragga per almeno quattro ore consecutiva nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI