Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 3 agosto 2010
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2012
Parti: Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative e consorzi agricoli
Fonte: FLAI-CGIL
Sommario:
Premessa Art. 2 Decorrenza, durata, procedure di rinnovo a) Decorrenza e durata b) Procedure di rinnovo Art. 3 Struttura ed assetto del contratto a) Il contratto nazionale b) Contrattazione decentrata di 2° livello c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello • Impegno delle parti Art. 4-bis Appalti (nuovo) Art. 8 Diritti sindacali Art. 9 Formazione professionale Art. 12 Previdenza complementare e fondi integrativi • Previdenza complementare B) Fondi integrativi sanitari Art. 15-bis Trasferimenti (nuovo) Art. 19 Classificazione |
Art. 20 bis Indennità di cassa (nuovo) Art. 30 Congedo matrimoniale e permessi straordinari Art. 45 Quadri • Indennità di funzione Art. 48 Trasferimenti Arti. 50 Indennità di cassa Art. 52 Malattia e infortunio Art. 56 Assunzione Art. 59 Riassunzione Art. 60 Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni • Operai agricoli • Operai florovivaisti • Impegno a verbale Art. 62 Trasferimenti Art. 65 Malattia ed infortunio Tabella aumenti retributivi • Importo forfettario Tabella minimi retributivi nazionali conglobati mensili |
CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli
Ipotesi di accordo
Il giorno 3 agosto 2010 in Roma tra Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil si è concordato di rinnovare il CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli scaduto il 31-12-2009 alle condizioni e con le modifiche previste nel testo allegato.
Le parti si impegnano a definire la stesura del CCNL aggiornando il testo e gli allegati anche in base alle modifiche di legge intervenute. Tra gli allegati le parti concordano di inserire l'art. 4 della legge n. 53/00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Art. 3 Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed integrativo decentrato.
a) Il contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[...]
b) Contrattazione decentrata di 2° livello
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche ed occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio. Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al primo comma.
[...]
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale
[...]
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di 2° livello, reperibili anche attraverso l'esercizio del sistema di informazione previsto dal presente CCNL, le parti valuteranno le condizioni del settore merceologico o dell'impresa, del lavoro e le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
[...]
e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di secondo livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di II livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:
1) Individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema di informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di Il livello - confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
2) individuazione nel contratto di II livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della commissione aziendale di pari opportunità (art. 5);
3) esame a livello territoriale o aziendale di programmi di assunzione - convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);
4) a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7;
5) definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8b);
6) esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali (art. 10);
[...]
9) verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine alla istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);
[...]
10) individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali - maggiorazione per incarico di capo);
[...]
12) definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3° dell'art. 22 - modalità utilizzo permessi;
13) costituzione commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);
14) individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);
[...]
18) individuazione nel contratto di II livello delle fasi lavorative (art. 56);
[...]
24) disciplina mediante norme del contratto di II livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 61);
[...]
26) definizione al 2° livello contrattuale della possibilità di istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e le relative modalità di utilizzazione.
[...]
29) determinazione di possibili norme specifiche per i lavoratori stranieri in materia di orario di lavoro sia per favorire il temporaneo rientro nel paese di origine per motivi familiari, e sia per l'acquisizione/fruizione delle informazioni.
Impegno delle parti
In caso di modifica degli assetti contrattuali, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalla intesa interconfederale sulle modifiche.
Art. 4-bis Appalti (nuovo)
A fronte di esigenze di significativi processi di decentramento e terziarizzazione verranno attivati appositi incontri preventivi di informazione/consultazione nell'ambito del sistema di relazioni di cui all'articolo 4 lettera C-1) del presente CCNL al fine di valutare gli obiettivi dei suddetti processi, l'impatto sull'organizzazione del lavoro e le eventuali conseguenze sull'occupazione.
Le aziende appaltanti devono inserire nei contratti con le aziende appaltatoci norme per il rispetto delle leggi vigenti nonché per garantire l'applicazione di contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza delle stesse aziende appaltatrici e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. Alle imprese cooperative sarà richiesto il rispetto della Legge 142/2001 nonché, per quanto riguarda il regolamento interno di cui all'articolo 6 della stessa Legge, dell'articolo 7 comma 4 della Legge 31/2008.
Le aziende appaltanti inoltre opereranno controlli per verificare il rispetto delle norme da parte delle imprese appaltatrici.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda potranno usufruire dei servizi previsti per i lavoratori dell'azienda appaltante con opportune intese tra azienda appaltante ed azienda appaltatrice. In occasione degli incontri previsti dall'articolo 4 lettera C-1 del presente CCNL, le aziende forniranno, a consuntivo, i dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto ed il dato medio del numero dei lavoratori che hanno prestato la propria attività all'interno delle aziende.
Art. 8 Diritti sindacali
inserire alla fine della dichiarazione a verbale il seguente paragrafo:
le parti concordano di effettuare una apposita verifica sulla regolamentazione derivante dall'accordo di settore di cui al precedente comma entro un anno dalla stipula del presente rinnovo contrattuale.
Art. 9 Formazione professionale
Le parti condividono e riaffermano indirizzi, orientamenti ed impegni assunti dalle Centrali cooperative e da Cgil, Cisl, Uil nel protocollo d'intesa del 1994 in materia di formazione professionale affinché essa possa svolgere il ruolo di primo piano che le spetta nella modernizzazione del Paese considerando la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
Sia per quanto concerne formazione in alternanza che formazione continua, a livello nazionale e nelle regioni a particolare rilevanza cooperativa saranno costituite apposite commissioni consultive per una valutazione dei fabbisogni e degli indirizzi formativi per il settore della cooperazione agricola ed agroalimentare.
Per l'analisi dei bisogni formativi e del mercato del lavoro, il sistema dei Coop-form si raccorderà anche con gli enti e/o gli organismi bilaterali del settore della cooperazione agricola.
Le indicazioni che emergeranno dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative all'Ente Bilaterale Nazionale - Coop-form e/o ai Coop-form regionali, come previsto dal succitato protocollo d'intesa interconfederale.
Le parti individuano nel Fondo interprofessionale Foncoop lo strumento per effettuare interventi formativi nel settore agricolo e pertanto si impegnano a sostenere i progetti territoriali, settoriali e aziendali che saranno presentati in tale ambito.
Art. 15-bis Trasferimenti (nuovo)
La comunicazione del trasferimento deve essere fatta per iscritto al lavoratore, ed inviata per conoscenza alle RSU/RSA, con il massimo anticipo possibile rispetto alla data del trasferimento medesimo. Il trasferimento deve basarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive o per altre ragioni previste dalla legge.
[...]
Art. 60 Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni
Operai agricoli
Nel primo periodo viene aggiunta la seguente lettera:
e) lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
Operai florovivaisti
Nel primo periodo viene aggiunta la seguente lettera:
e) lavoro a turni, qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.