00144 Roma, data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI - Ufficio 2° - Sezione 1
ª

 

Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Serie Generale: n. 174/2024


Argomento: Mantenimento delle condizioni dopo le visite

Con la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n.124/2016 questo Comando Generale, nell’ambito del Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione, ha disciplinato la gestione delle deficienze rilevate durante l’attività propedeutica al rilascio della certificazione statutaria emessa dall’Autorità marittima o dagli Organismi riconosciuti in regime di delega di autorizzazione.
Con la presente Circolare si intende integrare tale fattispecie - mutuandone l’approccio - disciplinando le ipotesi che ricadono, invece, nel concetto di “avaria o danno accidentale”, tra cui, a titolo di esempio:
1. alla Regola I/11 della SOLAS, che al punto (c) prevede: “Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto, interessante la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi mezzi di salvataggio o altre dotazioni, il comandante o l'armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'Amministrazione, o all'ispettore nominato, o all'organismo riconosciuto, che deve rilasciare il relativo certificato, che provvederanno a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita come richiesto dalle Regole 7, 8, 9 o 10. Se la nave si trova in un porto di un altro Governo Contraente, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le competenti autorità dello Stato del Porto, e l'ispettore nominato o l'ente riconosciuto deve accertarsi che tale informazione sia stata data”; e
2. all’Articolo 15 della Load Lines 1966 che recita: “Dopo che qualsiasi visita della nave ai sensi dell'articolo 14 è stata completata, nessun cambiamento deve essere apportato alla struttura, all'equipaggiamento, alle disposizioni, al materiale o ai componenti coperti dalla visita, senza l'approvazione dell'Amministrazione”.
Ciò posto, lo scrivente Reparto - su conforme parere del citato Gruppo di lavoro in materia di sicurezza della navigazione - ritiene necessario esplicitare il processo, anche per gli aspetti amministrativi, preordinato ad una efficace implementazione delle citate norme.
Richiamando, pertanto, i punti in premessa:
1. Qualora la nave in esercizio subisca un'avaria o venga scoperto un di-fetto, interessante la sicurezza della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi mezzi di salvataggio o altre dotazioni ovvero viene apportato un cambiamento alla struttura, all'equipaggiamento, alle disposizioni, al materiale o ai componenti coperti dalle disposizioni del bordo libero
1.
La valutazione preliminare della carenza o del cambiamento è compito dell’Organismo riconosciuto attraverso il suo giudizio tecnico-professionale e, quando ritenuto necessario dallo stesso, sulla scorta di oggettivo riscontro a valle di una verifica a bordo.
In tale contesto sono considerate:
- deficienze minori (minor deficiencies), le carenze che - pur non eliminate - non impediscono alla nave, nell’arco temporale stabilito per la loro rettifica, di operare in sicurezza, poiché non costituiscono un pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, l'ambiente marino o il carico;
- deficienze maggiori (major or detainable deficiencies), le carenze che, se non gestite nell’immediato, impediscono alla nave di operare in sicurezza, in quanto costituiscono un pericolo per la nave stessa, le persone a bordo l’ambiente marino o il carico.
A tal riguardo l’Organismo riconosciuto sarà guidato anche dall’elenco, non esaustivo, delle carenze - che possono giustificare il fermo della nave - elencate al punto 3 dell’Allegato X della Direttiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sul “port State control”.
2. ...il comandante o l'armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'Amministrazione, o all'ispettore nominato, o all'organismo ri-conosciuto, che deve rilasciare il relativo certificato, che provvederanno a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita come richiesto dalle Regole 7, 8, 9 o 10 della SOLAS ovvero all’Articolo 13 della Load Lines.
a. Al riguardo si ritiene che l’informativa - prodotta dal Comando nave - avvenga attraverso l’armatore/Società di gestione che deve dare immediata comunicazione dell’evento sia all’Amministrazione (definita al successivo punto b.) che all’Organismo riconosciuto specificando le misure adottate o pianificate per la risoluzione dell’evento (es. acquisto ricambi, service programmato). Nel caso di avarie agli apparati GMDSS l’informativa sarà inviata anche al Ministero delle imprese e del made in Italy (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
b. per Amministrazione deve intendersi il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
2 se la nave è all’estero e l’Autorità Marittima del luogo in cui si trova la nave se in Italia.
Qualora l’evento occorso in porto all’estero o in navigazione verso un porto estero prosegua su territorio nazionale, al fine del mantenimento della continuità dell’azione amministrativa, lo stesso è gestito, fino alla risoluzione, dal Comando generale. Il Comando generale si riserva di coinvolgere l’Autorità Marittima del luogo di approdo dell’unità nel caso ne ricorrano i presupposti di opportunità e/o necessità.
Diversamente, qualora l’evento (avaria, anomalia, danno, evento straordinario etc.) si verifichi in un porto nazionale o nel corso di navigazione da un porto estero ad un porto italiano, l’evento è gestito, nelle varie fasi e fino all’emissione del provvedimento finale, dall’Autorità Marittima del porto di primo approdo dell’unità. Questo Comando generale si riserva la possibilità di dettare istruzioni od avocare a sé la gestione dell’avaria.
c. l’Organismo riconosciuto è obbligato a consultare l’Amministrazione in presenza di deficienze maggiori al fine di proporre e, quindi, congiunta-mente determinare:
- le azioni correttive più appropriate per la risoluzione dell’avaria/deficienza ovvero del suo declassamento (c.d. down-grading) da maggiore a minore ed identificare le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza ritenuto equivalente; e
- la gestione della relativa certificazione.
Le deficienze declassate devono essere opportunamente circostanziate mediante l’emissione di una scheda deficienza che contenga almeno i se-guenti elementi: descrizione della deficienza, riferimento(i) normativo(i) applicabile(i), azioni correttive o misure alternative - ritenute equivalenti - individuate, data entro la quale eliminare la deficienza (stabilita e concordata con l’Amministrazione). L’eliminazione deve essere verificata da parte dell’Organismo riconosciuto attraverso l’esecuzione di una visita addizionale. Rinvii alla chiusura dell’avaria non sono ammessi salvo giustificazioni concrete ed oggettive che saranno valutate - caso per caso - dall’Amministrazione.
d. L’Organismo riconosciuto gestisce autonomamente le deficienze minori che non necessitano di un provvedimento da parte dell’Amministrazione. Qualora sia necessario l’emissione di un provvedimento (es. equipaggiamenti Capitolo V SOLAS) l’Organismo riconosciuto è tenuto a consultare l’Amministrazione.
3. Se la nave si trova o è diretta in un porto di un altro Governo Contraente, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le competenti autorità dello Stato di approdo, e l'ispettore nominato o l'Organismo riconosciuto deve accertarsi che tale informazione sia stata data.
a. Il comandante della nave o l’armatore/società di gestione deve dare immediata comunicazione dell’evento all’Autorità dello Stato di approdo (port State control) tenendo in copia sia il Comando generale che l’Organismo riconosciuto;
b. A tal riguardo si richiamano le previsioni dell’Allegato X alla direttiva 2009/16/CE come emendata che nell’introduzione stabilisce i presupposti per qualificare una deficienza “avaria o danno accidentale” subita dalla nave durante il viaggio verso un porto
3 e le condizioni, di seguito riportate, che devono essere soddisfatte per evitare la detenzione della nave:
- sia stato tenuto in debito conto l’obbligo di cui alla Regola I/11, lettera (c), della SOLAS e Articolo 15 della Load Line concernente la notifica alla competente Autorità del proprio Stato di bandiera, all’ispettore nominato o all’Organismo riconosciuto competente al rilascio del certificato pertinente (punti 1 e 2 della presente Circolare);
- prima dell’ingresso nel porto, il Comandante/Armatore/Società di ge-stione abbia trasmesso alla competente Autorità dello Stato di ap-prodo (port State control) informazioni sia sulle circostanze dell’avaria accidentale e del danno subito sia sull’avvenuta notifica dell’evento all’Autorità dello Stato di bandiera (punto 3 della presente Circolare);
- sia stata intrapresa dal Comando di bordo un’idonea azione intesa ad ovviare alla carenza e sufficiente a soddisfare la competente Au-torità dello Stato di approdo (port State control);
- sia stato notificato a detta Autorità, che le carenze chiaramente pe-ricolose per la sicurezza, la salute state trattate secondo le disposi-zioni dell’Amministrazione e dell’Organismo riconosciuto competente.
Le succitate disposizioni - si applicano per le avarie o danni rientranti nella certificazione statutaria ricadente negli ambiti delle Convenzioni SOLAS e Load Line e Codici associati, di competenza di questo Reparto ivi incluse quelle riferite alle unità di bandiera nazionale a cui si applicano le norme della legge 616/62. Pertanto, la Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione - Serie generale n.35 del 2 agosto 2002 è abrogata.
La presente è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, sezione “Sicurezza della Navigazione”
4, e viene considerata pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009.


IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. Capo (CP) aus. rich. Luigi GIARDINO

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1 I cambiamenti alla struttura da considerarsi, sono quelli richiamati all’Art. 14 LL, e che nello specifico influenzano il calcolo e la determinazione della posizione della Marca di Bordo Libero
2 Con riferimento alla Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di serie: n. 26/2021 e s.m.i. dovrà essere contattato l’Ufficio competente per materia dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Fuori dai predetti orari e nei giorni non lavorativi dovrà essere contattato il Punto di contatto dell’Amministrazione di bandiera (+39.338.6707786).

3 Il testo del Memorandum di Parigi non specifica il momento in cui il danno debba verificarsi estendendo di fatto tale previsione anche al danno verificatosi ad una nave in porto (cfr. 3.5 Where the ground for a detention is the result of accidental damage suffered to a ship, no detention order will be issued, provided that:..”).

4 https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione