DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 1553


Attuazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Istituzione dell’Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l’effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e.....

(B.U.R. Puglia14 luglio 2010, n. 120)


L’Assessore Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che:
La Direttiva 96/82/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, individua quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti l’adozione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, di un sistema di gestione della sicurezza e l’effettuazione, in carico alla parte pubblica, di misure di controllo.
L’art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
L’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., nel disciplinare le misure di controllo, dispone che le misure di controllo consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. Le verifiche ispettive sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell’ultimo rapporto di sicurezza presentato.

Inoltre con riguardo alle competenze, lo stesso art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che le verifiche ispettive sono effettuate dalla Regione nelle more della piena attuazione del procedimento previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e che quelle relative agli stabilimenti di cui all’articolo 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente 5 novembre 1997.
L’art. 29 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevede che gli oneri relativi ai controlli siano posti a carico dei soggetti gestori.
La Legge Regionale 7 maggio 2008 n. 6 “Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” disciplina, secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall’articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, secondo quanto previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale Legge ha efficacia a decorrere dalla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 dello stesso decreto.
La Legge Regionale n. 6/1999 “Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)”, così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n.27/2006, all’art. 3 c. 1 prevede che la Regione, le Province, gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di rispettiva competenza, si avvalgano dell’Arpa. Inoltre la citata Legge regionale istitutiva dell’Arpa all’art. 4 individua i compiti dell’Agenzia prevedendo in particolare, all’art. 4 comma 1 lett n) che l’Arpa fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.

Considerato che:
- nelle more della sottoscrizione dell’accordo di programma tra Stato e Regione Puglia di cui al citato articolo 72 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, la Regione è chiamata a svolgere le attività di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- la Regione Puglia ha chiesto la definizione dell’accordo di programma previsto tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro;
- ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., la Regione Puglia deve provvedere a svolgere le attività di controllo degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. al fine di conseguire la necessaria protezione e prevenzione in materia sul proprio territorio.
- la LR 6/99 prevede che la Regione si avvalga dell’Arpa per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di competenza con riferimento particolare al il supporto tecnico-scientifico ai fini della valutazione ed della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive
- l’art. 18 comma c-bis) del D.Lgs. 334/99 e smi prevede che la Regione fornisca al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all’articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonche’ per l’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Considerato inoltre che:
- con DGR 801 del 23 marzo 2010 è stato stabilito

- di dare avvio alle attività di controllo consistenti ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

- che le verifiche ispettive siano effettuate dall’ARPA Puglia;

- che le verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza abbiano luogo a decorrere dal 1° giugno 2010 e che siano completate, per la prima verifica, entro il 31 dicembre 2011 e che dette verifiche siano successivamente ripetute con cadenza almeno biennale;

- che gli oneri relativi ai controlli, da definirsi con successivo provvedimento nelle more dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 29 del D-.Lgs. 334/99 e s.m.i., siano posti a carico dei soggetti gestori;

- che con successivo provvedimento, da adottarsi entro maggio 2010, previa concertazione con le Province e con l’ARPA Puglia, siano emanate le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;

- in data 4 giugno 2010 si è tenuto il tavolo di concertazione tra Regione, Province e ARPA volto a concordare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive

Ritenuto necessario:
- istituire l’Elenco regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- definire le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza
- disciplinare, nelle more dell’emanazione del Decreto di cui all’art. 29 c. 2 del D.Lgs. 334/99, le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ai controlli di competenza della regione
- individuare le articolazioni regionali responsabili degli adempimenti in capo alla Regione previsti dall’art. 18 comma c-bis) del D.Lgs. 334/99

Si propone di:
- istituire l’Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- demandare all’Ufficio Inquinamento e grandi impianti la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- approvare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive condotte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza; di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- demandare all’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti l’adozione dei provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive svolte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- stabilire, nelle more dello specifico decreto ministeriale, in Euro 5.000 (cinquemila) la tariffa che i soggetti gestori dovranno versare contestualmente all’avvio delle verifiche ispettive a titolo di acconto per le spese istruttorie e di controllo con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello stato, mediante versamento sul c/c 60225323 - Cod. 3120 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali;
- stabilire che i versamenti di dette tariffe confluiscano sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 “Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali”;
- stabilire che l’ARPA comunichi alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e smi, tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d’istituto;
- demandare all’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti la predisposizione delle informazioni di cui all’art. 18 comma c-bis) dell’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e smi

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale ma comporta maggiori entrate sul bilancio regionale riferite ai versamenti a carico dei soggetti gestori da imputarsi sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 “Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali”
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall’art. 44 - comma 4 della L.R. 7/2004, ai sensi della lett. a) c.4 art. 4 della LR 7/1997 nonché ai sensi dell’art. 4 della LR 17/2000


LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia e del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge


DELIBERA

- di istituire l’Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;

- di demandare all’Ufficio Inquinamento e grandi impianti la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;

- di approvare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive condotte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza; di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

- di demandare all’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti l’adozione dei provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive svolte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- di stabilire, nelle more dello specifico decreto ministeriale, in Euro 5.000 (cinquemila) la tariffa che i soggetti gestori dovranno versare contestualmente all’avvio delle verifiche ispettive a titolo di acconto per le spese istruttorie e di controllo con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello stato, mediante versamento sul c/c 60225323 - Cod. 3120 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali;

- di stabilire che i versamenti di dette tariffe confluiscano sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 “Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali”;

- di stabilire che l’ARPA comunichi alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e smi, tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d’istituto;

- di demandare all’Ufficio Inquinamento e Grandi impianti la predisposizione delle informazioni di cui all’art. 18 comma c-bis) dell’art. 18 del D.Lgs. 334/99 e smi;

- di notificare il presente provvedimento ad ARPA Puglia, alle Province ed ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante a cura del Servizio Ecologia;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno
Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola