Tipologia: Accordo
Data firma: 23 dicembre 1999
Parti: Confartigianato, Claai, Cna, Casa e Cgil, Cisl, Uil

Validità: 31.12.2000
Settori: Artigianato, Lombardia
Fonte: elba.lombardia.it


Accordo istitutivo del FACL Accordo per l'erogazione delle risorse alle rappresentanze sindacali di bacino e alla rappresentanza sindacale per la sicurezza.

Confartigianato, Claai, Cna, Casa (OO.AA.) e Cgil, Cisl, Uil (OO.SS.)

Premesso che
- l’Accordo Interconfederale nazionale 21.7.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regolamenta, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l’Accordo Interconfederale 3.9.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regolamenta il finanziamento dell’attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l’Accordo del 17.6.1997 fra Fral-Confartigianato, Claai, Cna e Casa regionali costituisce il Fondo per l’assistenza contrattuale della Lombardia all'interno dell'E.L.B.A.;
- l’Accordo Interconfederale Regionale 7.2.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l’Accordo Interconfederale Regionale 17.6.1997 dà attuazione all' A.I. 3.9.1996
Preso atto
• che Cgil, Cisl e Uil regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
• Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della Cgil,
• Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della Cisl,
• Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della Uil,
aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
• che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi
Concordano ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentati sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
1) Il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) alla fine di ogni trimestre darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati delle risorse accantonate alla stessa data sui conti intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività de rappresentanti territoriali per la sicurezza.
La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.
Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.
2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell’A.I. 21.7.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. A.I. 21.7.1988.
4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.
In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:
- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
- ai rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti;
6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e. o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.7.1988 e A.I. 21.7.1988.
7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 17.6.1997, avrà durata fino al 31.12.2000 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata