Cassazione Penale, Sez. 3, 30 ottobre 2024, n. 39972 - Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Omessa notifica del decreto di citazione a giudizio 



 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta da:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - Relatore

Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere

Dott. MAGRO Maria Beatrice - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sui ricorsi proposti da:

A.A., nata in Cina il (Omissis);

B.B., nato in Cina il (Omissis);

avverso la sentenza del 12/09/2018 del Tribunale di Prato

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;

lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

 

Fatto


1. Con sentenza del 12/09/2018, il Tribunale di Prato dichiarava A.A. e B.B. responsabili delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 loro ascritte e li condannava, ciascuno, al pagamento della pena di Euro 6.000,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deducono violazione degli artt. 179 e 96 cod. proc. pen.

Espongono che il giudizio di merito era stato celebrato nei confronti degli imputati con l'assistenza e la rappresentanza di due difensori di ufficio, designati nella fase delle indagini preliminari, nonostante successivamente e già prima dell'emissione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio gli imputati avesse nominato un difensore di fiducia nella persona dell'avv. Giuseppe Bonfante del foro di Prato; risultava, quindi, evidente la nullità determinatasi per l'omessa notifica dei predetti atti nei confronti del difensore di fiducia e la conseguente nullità della sentenza impugnata.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

Diritto

1. Il motivo di ricorso è fondato secondo le argomentazioni che seguono.

2.La nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia è a regime intermedio e, pertanto, deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 2382 del 28/12/2017, Rv. 272025-01; Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, Rv. 257807-01).

Nella specie, l'eccezione è stata proposta solo con il ricorso per cassazione e, pertanto, intempestivamente con conseguente sanatoria della nullità.

3. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614-01; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258615-01, che ha precisato che l'omessa notificazione del decreto di citazione, nella specie per il giudizio di appello, al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione).

Nella specie, il decreto di citazione a giudizio è stato notificato al difensore d'ufficio dei ricorrenti, nonostante agli atti risultasse l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia per ciascuno dei ricorrenti fin dalla fase delle indagini preliminari.

Risulta, quindi, integrata la dedotta nullità che inficia l'intero giudizio di primo grado.

4. Nondimeno va rilevata l'intervenuta prescrizione dei reati contestati alla data del 19/05/2021, essendo a tale data decorso il termine massimo di prescrizione quinquennale ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e non risultando dagli atti cause di sospensione della prescrizione.

5. Secondo la assolutamente costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva salvo che l'operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275; Sez. U, n.28954 del 27/04/2017,Rv.269810; Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio perché i reati contestati sono estinti per intervenuta prescrizione.

 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata, perché i reati ascritti sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 10 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2024.