Tribunale di Tivoli, Sez. Lav., 08 ottobre 2024, n. 1442 - Sfruttamento del bracciante agricolo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO
nella causa vertente
TRA ...
(c.f. elettivamente domiciliato in Roma al Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’Avv. Carlo de Marchis che - unitamente e disgiuntamente all’Avv. Silvia Conti - lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
ricorrente
E ... (nato a ), elettivamente domiciliato in San Cesareo (RM), Via Casilina n. 90 presso lo studio dell’Avv. Sara Pellegrini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto
all’esito della camera di consiglio dell’udienza dell’8.10.2024, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
dichiara che tra ... e ... si è instaurato un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 25.8.2020 al 17.3.2021;
condanna .... al pagamento in favore di ... della somma di € 6.973,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna .... altresì al pagamento a favore di ... della somma di euro 7.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla dignità personale, oltre accessori di legge;
condanna ... a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 5.388,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
FattoDiritto
I. Con ricorso depositato in data 21.3.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha sostenuto di aver lavorato, dal 25.8.2020 al 17.3.2021, alle dipendenze di ... senza alcuna regolarizzazione del rapporto, provvedendo a svolgere l’attività di bracciante agricolo e osservando un orario di lavoro articolato dalle ore 7.00 alle ore 16.00 per tutti i giorni della settimana. Dunque, argomentato sulla natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il ... il ricorrente ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive, come quantificate negli allegati conteggi. Egli ha aggiunto di aver prestato la propria attività lavorativa in un contesto degradante, caratterizzato da ambienti di lavoro con igiene precaria e da continui insulti, anche a sfondo razziale, rivolti nei suoi confronti. Ha chiesto pertanto la condanna della parte convenuta al ristoro dei pregiudizi alla dignità lavorativa, all’onore ed alla sfera morale derivanti dal trattamento mortificante subito.
..., nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ed istruito il giudizio mediante l’escussione di testimoni e l’espletamento dell’interrogatorio formale del convenuto (che è andato deserto), all’odierna udienza, la causa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note finali (presentate solo dal ricorrente), è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di seguito precisati.
II. I testimoni ascoltati hanno riferito che il ricorrente, dal mese di agosto 2020 sino al mese di marzo 2021, ha lavorato quotidianamente presso dei terreni agricoli siti nel Comune di Colonna, occupandosi, sotto la direzione e supervisione del ..., della raccolta di kiwi e delle olive nonché della pulizia dei terreni medesimi.
In particolare, il teste ... ha dichiarato quanto segue: “Ho lavorato con il ricorrente in Colonna ... presso campi di agricoltura. Abbiamo lavorato insieme per sette mesi, da agosto 2020. Io raccoglievo i kiwi, e raccoglievo i rami caduti mettendoli insieme e poi portavo il legno a casa del capo ... . Il sabato e la domenica lavoravo al giardino grande di perché lui faceva sempre festa in quei giorni e noi pulivamo tutto. Anche il ricorrente faceva queste cose. Poi erano presenti altre cinque persone. Erano campi di kiwi. Lavoravo tutti i giorni tranne la domenica. Iniziavo a lavorare alle ore 8:00 e finivo intorno alle 12:00/13:00 e riprendevo alle ore 16:00 e finivo alle 18:00/18:30 dal lunedì al sabato. Anche il ricorrente faceva questo orario. Io ed il ricorrente dormivamo a casa del capo, un furgone/casa grande circa 5 metri. Io ed il ricorrente dormivamo nello stesso furgone insieme ad un'altra persona di nome […] In questi sette mesi il ricorrente ha lavorato presso il campo, è andato circa sei volte al centro di Frosinone. Il capo era ... . Ho conosciuto il ... perché ho parlato con il mio avvocato che mi ha detto che c’era un programma per prendere i documenti italiani e che dovevo andare al campo per fare il programma di sanatoria. Abbiamo fatto domanda di sanatoria. Io ed il ricorrente siamo partiti tutti dal centro di Frosinone e siamo scesi alla stazione di Colonna e ci è venuto a prendere ... che per due settimane ci veniva a prendere alla stazione, poi ci ha detto che dovevamo andare da soli dalla stazione ai campi. Noi chiedevamo al ... quando
era pronta la sanatoria ma lui ci diceva che non sapeva nulla.
... ci ha detto che dovevamo lavorare nei campi, raccogliere i kiwi, tagliare legna e portarla a casa sua. ... era presente tutti i giorni perché abita vicino ai campi. Lui veniva tutti i giorni per vedere quello che facevamo e ci diceva cosa dovevamo fare, diceva fai quello poi fai questo. ... non ha mai dato soldi per il lavoro da noi svolto. ... ha dato dei soldi a me quando gli altri sono andati via. Mi ha dato prima 300,00 poi 400,00 ed infine 500,00 euro. Ma solo quando il ricorrente è andato via”.
Lo stesso testimone ha anche confermato che il rapporto è cessato a seguito dell’allontanamento del ricorrente da parte del ... (“Il ricorrente è andato a denunciare ... perché non faceva niente per la sanatoria e ... li ha detto che non doveva venire più perché solo io dovevo rimanere”).
Anche il teste di parte convenuta ... (peraltro, legata da stretti vincoli di parentela con il convenuto) ha confermato che tra le parti in causa si instaurò di fatto un rapporto di lavoro. Ella ha dichiarato, infatti, quanto segue: “Ho lavorato presso i campi di kiwi del mio ex marito fino ad un paio di anni fa. Quando ho lavorato già erano presenti i ragazzi compreso il ricorrente presente qui in aula. Non ricordo esattamente quando è venuto il ricorrente, mi sembra sempre nel 2020. Non so dire per quanto tempo il ricorrente sia rimasto, penso per parecchi mesi. Vivevano in un alloggio che era un container adiacente ai campi. Ogni tanto il ricorrente doveva andare a Frosinone presso un centro di accoglienza. Solitamente andavano il weekend, erano abbastanza liberi nello spostamento. Erano cinque o sei ragazzi di colore. Principalmente i ragazzi si occupavano della raccolta dei kiwi. Il ricorrente si è occupato inoltre della raccolta delle olive. Non so se si occupassero anche della pulizia dei campi perché io la mattina portavo le mie figlie a scuola e poi io lavoravo fino alle 15:30 e poi andavo via. I ragazzi, compreso il ricorrente, iniziavano a lavorare alle 7:00 fino alle 13:30. Ciò perché la raccolta del kiwi si fa con il freddo, nel mese di novembre e quindi si lavora quando c’è ancora luce. Non credo che lavorassero anche il pomeriggio perché terminata la raccolta mattutina non c’era altro da fare. So che erano pagati settimanalmente ma non so dire l’importo. Il mio ex marito dava le indicazioni lavorative al ricorrente, però dopo un po’ si sa cosa si dovesse fare e quindi non c’era bisogno di darle tutti i giorni. Il convenuto supervisionava il lavoro presso i campi. I ragazzi avevano la massima libertà perché sapevano fare il loro lavoro, lo facevano bene e quindi non c’era bisogno di rimproverarli. Nel periodo della raccolta dei kiwi, che dura mediamente 2 o 3 mesi, i ragazzi, compreso il ricorrente, lavoravano dal lunedì al sabato, però capitava che dovessero andare a Frosinone. Io so che i ragazzi dovevano andare a Frosinone almeno una volta a settimana perché altrimenti, mi pare di aver capito, perdessero il posto letto, però non ho conoscenza diretta di ciò, l’ho sentito dire dai ragazzi. Non ricordo il periodo in cui il ricorrente è venuto. Il ricorrente si è occupato anche della raccolta delle olive, non ricordo altri periodi in cui ha lavorato. Non ho mai sentito il mio ex marito pronunciare frasi offensive nei confronti dei ragazzi, compreso il ricorrente, né tantomeno quelle indicate al capitolo 12 del ricorso di cui mi è stata data lettura. In questo periodo il ricorrente ha lavorato per mezza giornata per aiutare un nostro amico nella vendemmia.”.
Ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dalla ricorrente si deducono poi dalla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto, il quale non si è presentato all’udienza fissata per l’interpello.
Accertata l’indubbia natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti in causa, dal momento che la prestazione di lavoro è stata resa sulla base delle indicazioni lavorative del ... e sotto il controllo del medesimo (peraltro, sussistendo di detta natura tutti i principali indici sintomatici, quali la messa a disposizione delle energie lavorative da parte del ricorrente, la continuità della prestazione, l’assenza del rischio in capo alla ricorrente, l’osservanza di un predeterminato orario di lavoro, la natura elementare dell’apporto lavorativo), deve osservarsi che le mansioni di bracciante agricolo svolte dal ricorrente possono essere ricondotte alla declaratoria del 5° livello – area 3 del Ccnl Agricoltura - Operai, applicabile al caso di specie come parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione complessivamente dovuta
e per l’applicazione degli istituti ivi previsti.
In accoglimento della domanda, deve pertanto essere dichiarato che tra le parti in causa si è di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato full time dal 25.8.2020 al 17.3.2021; di conseguenza, il ... va condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.973,60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, somma così quantificata negli esatti conteggi allegati al ricorso e per i titoli ivi analiticamente indicati (retribuzione ordinaria mensile, mensilità aggiuntive, ferie, rol, festività, indennità di mancato preavvis e Tfr).
III. Passando alla domanda con la quale il ricorrente postula una responsabilità della parte datoriale per averlo sottoposto ad un trattamento mortificante, deve osservarsi che, all’esito dell’espletata istruttoria, è emerso che effettivamente vi sono stati, in costanza di rapporto, atti datoriali idonei a pregiudicare la dignità personale del lavoratore.
Il teste ... ha riferito, infatti, che il ricorrente, durante l’esecuzione dell’attività lavorativa, era costantemente insultato, anche con offese a sfondo razziale, peraltro ospitato in un alloggio poco consono rispetto alle esigenze abitative del lavoratore (un container collocato a ridosso dei campi condiviso con altri braccianti). Il teste ha anche narrato che il ricorrente, allorquando riceveva le offese e gli insulti provenienti dal ..., si sentiva mortificato e aveva delle crisi di pianto.
In particolare, il teste in questione ha dichiarato quanto segue: “... ci diceva parolacce, quando lavoravamo ci diceva sempre parolacce, tipo: vaffanculo, bastardo e ci diceva negro di merda. ... era arrabbiato tutti i giorni e ci diceva queste parole. Il ricorrente piangeva quando sentiva queste frasi […]Tutti i giorni ci diceva frasi offensive”.
Tra l’altro, deve rimarcarsi che il convenuto, nonostante la gravità dei fatti addebitatigli, non è comparso per rendere l’interrogatorio formale.
Trattasi di comportamenti palesemente spregiativi della persona, a parte i profili psichici, che rilevano sul piano del diritto all’integrità psicofisica e che, senza necessità di ulteriori allegazioni, possono configurare, per la loro palese offensività, un diritto al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa (in tale senso vedi Cass. n. 25114 del 2024, secondo cui “in presenza di comportamenti offensivi della persona, consistenti in condotte di emarginazione lavorativa accompagnate da insulti, il lavoratore ha diritto, nella misura congrua rispetto al caso di specie ed equitativamente determinata, al risarcimento del danno alla dignità personale, senza necessità di ulteriori allegazioni quanto ai profili pregiudizievoli di tali condotte ed a prescindere dal ricorrere di altri danni”).
Nella specie, tenuto conto del contesto in cui sono avvenute le offese, della sistematicità e gratuità delle stesse, del fatto che l’insulto proveniva dal titolare della ditta, peraltro nell’ambito di un rapporto non regolarizzato, si ritiene equo fissare un risarcimento del danno alla dignità personale commisurato alla somma di euro 1.000,00 per ogni mese di durata del rapporto, per un totale di euro 7.000,00.
IV. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del decisum e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di ... .
Tivoli, 8.10.2024.
Il Giudice
Alessio Di Pietro