REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI


Il Tribunale di Chieti in composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico Dott. Alberto IACHINI BELLISARII, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1313 dell'anno 2009 Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente:

TRA:

A.S. S.r.l. n persona del Presidente del C.d.A. con sede legale in Chieti alla Via *** elettivamente domiciliata in San Giovanni Teatino alla Via *** presso lo studio dell'Avv. K.F., rappresentata e difesa dall'Avv. S.C. in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.3.2010,

APPELLANTE
E:

L.L. S.r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t. corrente in Città Sant'Angelo (PE) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via *** presso lo studio dell'Avv. E.A.M., rappresentata e difesa dall'Avv. M.B. in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

APPELLATA
Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il 15.5.2008 il Gdp di Chieti emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della L.L. S.r.l. per il pagamento di Euro 177,17 oltre spese, su richiesta della A.S. S.r.l. Il provvedimento veniva rilasciato poiché la ricorrente aveva dedotto di essere creditrice del suddetto importo per avere, il 3.7.2007, eseguito una verifica sugli apparecchi di sollevamento dell'ingiunta, tale essendo la sua attività ai sensi degli artt. 40 - 328 D.P.R. 547/55 e della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro.

La L. proponeva opposizione a D.I. contestando che controparte avesse titolo per eseguire la suddetta operazione di verifica; deduceva, al riguardo, come la disciplina vigente nel 2007 fosse costituita dall'art. 194 D.P.R. 547/55 e dall'art. 5 DM 12.9.1959. La prima di detta norma prescriveva che gli apparecchi di sollevamento dovessero essere sottoposti a verifica con cadenza annuale, l'art. 5 citato demandava il compito all'allora Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, cui era succeduta la ASL. Doveva essere, quindi, quest'ultima ad eseguire la verifica, e non la S.r.l. A.S., soggetto diverso e che nel caso in esame aveva operato in proprio, si da aver eseguito una prestazione priva di valore.

Tale prestazione, inoltre, non era stata neanche fatta proprio dalla ASL con l'emettere a suo nome il verbale di verifica.

La convenuta - opposta si costituiva in I grado rivendicando la propria legittimazione ad eseguire la prestazione in quanto società a capitale misto, la cui maggioranza delle quote sociali era detenuta dalla ASL; tali compagini societarie erano destinate ad espletare funzioni proprie del S.S.N. in sostituzione della ASL e compiendo atti riconducibili a queste ultime.

Con sentenza depositata il 4.5.2009 il Giudice di Pace dichiarava nullo il decreto ingiuntivo opposto e condannava la A.S. alle spese, condividendo l'assunto attoreo riguardante la legittimazione esclusiva della ASL a svolgere la verifica e la mancanza, nel caso concreto, di qualsiasi elemento idoneo a ricollegare l'operato della convenuta all'Ente Pubblico. Avverso la sentenza interponeva appello la soccombente con atto di citazione notificato il 29.5.2009, esponendo di essere società mista pienamente legittimata ad eseguire le prestazioni di verifica degli impianti di sollevamento, e ciò in forza della norma di cui all'art. 10 D.Lgs. 19.6.1999, n. 229, la quale aveva previsto che le Regioni potessero autorizzare programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati. In buona sostanza, a detta dell'appellante, la suddetta norma aveva reso possibile alla ASL la costituzione di società miste deputate all'esercizio di compiti istituzionali, e cioè allo svolgimento di servizi pubblici direttamente riferibili all'Ente Pubblico medesimo. Nel caso concreto ciò si era verificato, avendo essa A.S. espletato funzioni della ASL in base a procedure da quest'ultima adottate e non sindacabili ab externo.

Tanto dedotto, chiedeva a questo Tribunale di riformare la sentenza di prime cure confermando il decreto ingiuntivo, anche sotto il profilo per cui la prestazione era stata resa ed accettata, e come tale andava remunerata, anche ai sensi degli artt. 2041 - 2042 o 1988 c.c.

La L.L. si costituiva nel presente grado eccependo l'inammissibilità del gravame siccome proposto, in violazione della norma di cui all'art. 339/3 c.p.c., avverso sentenza pronunciata dal GdP secondo equità, dato che il valore della controversia è di 117 Euro e controparte non aveva specificamente motivato l'appello con riferimento alla menzionata norma. Nel merito chiedeva il rigetto tornando a dedurre come in nessun modo fosse risultato un incarico della ASL alla A.S. per effettuare la verifica e come la prestazione non fosse stata mai accettata.

Precisate le conclusioni il 27.1.2010, la causa perveniva a decisione. Anche volendosi considerare ammissibile l'appello, siccome inteso a censurare la sentenza del GdP per avere quest'ultimo violato i principi che regolano la materia antinfortunistica, il medesimo è meritevole del più ampio rigetto.

Non è contestato, invero, che la S.r.l. A.S. sia a partecipazione mista e che la maggioranza delle sue quote sia detenuta dall'ASL di Lanciano/Vasto e Avezzano/Sulmona; né può essere oggetto di discussione la portata della norma di cui all'art. 10 D.Lgs. 229/99, invocata nell'atto di appello, la quale ha previsto che "le Regioni autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste".

Trattasi, però, con tutta evidenza, di norma di portata generale, di per sé inidonea a far ritenere esistente l'affidamento, in concreto, alla società appellante, del compito di eseguire le verifiche degli impianti di sollevamento nel territorio di competenza della, ASL di Lanciano/Vasto e Avezzano/Sulmona.

è fuor di dubbio, infatti, come un siffatto incarico dovesse essere allegato e provato mediante la produzione delle relative delibere di affidamento, mai menzionate né in primo grado, né nel presente giudizio. Ne discende la correttezza dell'impugnata decisione, nella quale, sia pur in maniera concisa, è chiaramente detto che nel caso in esame non vi fosse alcun riferimento alla avente titolo (ASL) a disporre la verifica degli impianti della L.L.

Le tardive dissertazioni dell'appellante, contenute in comparsa conclusionale e memoria di replica, nulla aggiungono a quanto rilevato, in quanto la A.S. ha continuato ad indicare normative regionali che prevedono la possibilità per la ASL di costituire società miste cui affidare compiti strumentali alla tutela della salute, ma non ha saputo produrre alcun atto di affidamento di compiti di sorta a sé stessa da parte della ASL medesima.

Inammissibili, infine, i riferimenti contenuti nell'atto di appello a. non meglio precisati contratti di prestazione d'opera ripassati tra le parti, come pure ad ipotesi di promessa di pagamento o di arricchimento senza causa. Trattasi, invero, di domande mai spiegate in primo grado, quindi vietate dalla norma di cui all'art. 345 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di Appello conferma la sentenza del Giudice di Pace di Chieti del 4.5.2009, appellata dalla "A.S. S.r.l.", che condanna, in persona del l.r.p.t., alla refusa delle spese del grado in favore della "L.L. S.r.l.", liquidandole in Euro 360,00 per diritti ed Euro 630,00 per onorari, oltre spese generali, CAP ed IVA.

Così deciso in Chieti, il 23 aprile 2010.

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2010.