Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 dicembre 2024, n. 31589 - Rischio rumore


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Rel. - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 17765 - 2019 proposto da:

A.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CIMINO;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, LUCIANA ROMEO, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 648/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 626/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

FattoDiritto


1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato al decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell'INAIL a costituire una rendita o al risarcimento del danno biologico una tantum nella misura del 6 per cento per l'ipoacusia e l'affezione polmonare, entrambe di origine professionale;

2. per la Corte di merito le mansioni svolte dal lavoratore - facchino, preparatore o ricevitore merci - non rientravano tra le malattie tabellate per il rischio rumore sicché non operava la presunzione legale dell'eziologia professionale; inoltre, le circostanze fattuali allegate non consentivano di ritenere provata una significativa esposizione al rischio da rumore ed era inverosimile che camion fermi per operazioni di scarico stessero continuativamente con i motori accesi così come il muletto all'interno del magazzino provocasse rumore continuo; né i testi avevano precisato quanti mezzi sostassero contemporaneamente nel piazzale del Centro smistamento merci del Carrefour e per quanto tempo restassero accesi; erano, dunque, condivisibili le conclusioni peritali sulla non esposizione a rumorosità ambientale tale da determinare un rischio per la salute dei lavoratori;

3. in definitiva, per la Corte di merito non sussisteva prova, neppure in termini probabilistici, dell'origine professionale della malattia difettando la prova dell'esposizione al rischio;

4. avverso tale sentenza ricorre A.A., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resite, con controricorso, l'INAIL;

5. il primo motivo, con il quale si devolve violazione di legge, maschera una critica alle risultanze peritali, alle quali i giudici di merito hanno prestato adesione, e si risolve in un inammissibile riesame del merito;

6. il secondo mezzo d'impugnazione, declinato secondo il paradigma del vecchio vizio di motivazione, non è più spendibile alla stregua del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;

7. il ricorso è, pertanto, rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2024.