Tipologia: CCNL
Data firma: 13 maggio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Assomarmi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Lapidei, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Previdenza complementare
Assistenza sanitaria integrativa
Parte Prima - Norme Comuni
Art. 1. - Assunzione
Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 3. - Tutela della maternità
Art. 4. - Classificazione del personale
• Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del personale

• Indennità professionale
Art. 5. - Formazione professionale
Art. 6. - Cumulo di mansioni
Art. 7. - Minimi tabellari mensili
Art. 8. - Indennità di contingenza - EDR
Art. 9.- Determinazione della retribuzione oraria
Art. 10. - Pagamento della retribuzione
Art. 11. - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro

• Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
2) Riduzione orario di lavoro
• Trattamento delle festività soppresse
• Banca ore
Art. 12. - Contratto di lavoro a tempo parziale (Part-time)
Art. 13. - Contratto a tempo determinato
Art. 14. - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 16. - Giorni festivi
Art. 17. - Riposo settimanale
Art. 18. - Congedi
A) Permessi per eventi e cause particolari
B) Congedi per gravi motivi familiari
C) Congedi per la formazione
Art. 19. - Aspettativa per motivi personali
Art. 20. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 21. - Passaggi di qualifica
Art. 22. - Premio di risultato
Art. 23. - Lavori speciali e disagiati
• Lavori speciali

• Lavori disagiati
Art. 24. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
Art. 25. - Ambiente di lavoro
1) Numero dei rappresentanti per la sicurezza
2) Permessi
3) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Art. 26. - Indumenti
Art. 27. - Mensa
Art. 28. - Appalti
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi
• Cooperazione internazionale
Art. 30. - Congedo matrimoniale
Art. 31. - Tossicodipendenti e loro familiari
Art. 32. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie
Art. 33. - Trasferimenti
Art. 34. - Missioni temporanee e trasferte
Art. 35. - Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda
Art. 36. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Art. 37. - Indennità in caso di morte
Art. 38. - Accordi interconfederali
Art. 39. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto – Trattamento di miglior favore
Art. 40. - Reclami e Controversie
• Norma transitoria
Art. 41. - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 42. - Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni
Art. 43. - Gestione delle crisi occupazionali
Art. 44. - Facilitazioni per i lavoratori studenti
Art. 45. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Premessa

1) Costituzione della RSU
2) Composizione della RSU
3) Numero dei componenti la RSU
4) Compiti e funzioni
5) Permessi
6) Elezioni
7) Modalità della votazione
8) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
9) Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
10) Revoca
11) Comunicazione della nomina
12) Disposizioni varie
Art. 46. - Rappresentanza sindacale
Art. 47. - Assemblea sindacale
Art. 48. - Permessi per cariche sindacali
Art. 49. - Affissioni
Art. 50. - Aspettative per cariche pubbliche o sindacali
Art. 51. - Versamento di contributi sindacali
Art. 52. - Patronati
Art. 53. - Decorrenza e durata
Parte Seconda - Norme Operai

Art. 54. - Periodo di prova
Art. 55. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia
Art. 56. - Modalità di corresponsione della retribuzione agli operai
Art. 57. - Passaggio di mansioni
Art. 58. - Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 59. - Divieti
Art. 60. - Recuperi
Art. 61. - Riduzione di lavoro
Art. 62. - Cottimi
Art. 63. - Indennità speciale cavatori
Art. 64. - Conservazione degli utensili
Art. 65. - Visite di inventario e visite personali
Art. 66. - Permessi di entrata e di uscita
Art. 67. - Assenze
Art. 68. - Malattia
Art. 69. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 70. - Anticipazioni indennità infortunio
Art. 71. - Permessi
Art. 72. - Ferie
Art. 73. - Tredicesima mensilità (ex gratifica natalizia)
Art. 74. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento dei danni
Art. 75. - Multe e sospensioni
Art. 76. - Licenziamento per mancanze
Art. 77. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 78. - Trattamento di fine rapporto
Art. 79. - Certificato di lavoro
Parte Terza - Norme Intermedi
Art. 80. - Periodo di prova
Art. 81. - Passaggio temporaneo di mansioni
Art. 82. - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 83. - Ferie
Art. 84. - Malattia
Art. 85. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 86. - Doveri del lavoratore
Art. 87. - Provvedimenti disciplinari
Art. 88. - Permessi e brevi congedi
Art. 89. - Tredicesima mensilità
Art. 90. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 91. - Trattamento di fine rapporto
Parte Quarta - Norme Impiegati
Art. 92. - Periodo di prova
Art. 93. - Mutamento di mansioni
Art. 94. - Indennità di cassa
Art. 95. - Ferie
Art. 96. - Tredicesima mensilità
Art. 97. - Malattia
Art. 98. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 99. - Doveri dell'impiegato
Art. 100. - Provvedimenti disciplinari
Art. 101. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 102. - Trattamento di fine rapporto
Art. 103. - Certificato di lavoro
Regolamentazione Apprendisti
• Formazione
Tabella
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli D o C
• Per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori
Allegati
Allegato n. 1 Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma dell'art. 22
Allegato n. 2 Art. 38. - Consiglio di fabbrica (CCNL 19.XII.90)
Allegato n. 3 Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Allegato n. 4 Previdenza complementare
Allegato n. 5 - Schema programma informazione- formazione
• Quadro A
• Quadro b
Allegato n. 6
Allegato n. 7

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 Maggio 2004 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Addì, 13 maggio 2004 in Roma tra l'Associazione dell'Industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] da una parte e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini dei Legno-Feneal aderente alla Uil, Federazione Nazionale Lavoratori Edili-Affini e del Legno […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini-Filca aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […] dall'altra si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia;
7) lavorazione di marmi composti.

Disciplina generale
Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato Paritetico Nazionale (CPN) permanente, il cui coordinamento logistico sarà assicurato da Assomarmi.
Entro tre mesi dalla firma del CCNL le parti, pariteticamente rappresentate nel CPN, ne definiranno la composizione e il regolamento per lo svolgimento dell'attività.
In particolare saranno oggetto del programma dei lavori del CPN le seguenti tematiche:
- assetto del settore in relazione alle tendenze del mercato e con riferimento alla situazione occupazionale;
- censimento aziende, valutazione nuove forme strutturali e di aggregazione delle stesse e riflessi sulla occupazione;
- evoluzione legislativa per le materie di interesse del comparto e per l'attività estrattiva;
- mercato del lavoro, ricerca ed innovazioni di prodotto, "qualità", produttività e costo del lavoro;
- formazione professionale, sulla base di quanto previsto all'art. 5 del presente CCNL;
- acquisizione dati sugli orari di fatto attuati nel comparto, con approfondimenti distinti per le attività di cava e di produzione, con riferimento alla normativa di legge in materia di orario di lavoro e di attività in cava;
- ambiente e sicurezza e sistemi di soccorso, come previsto dall'art. 25 - ambiente di lavoro;
- fattori energetici.
Il CPN, per la sua attività, si avvarrà di dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime o provenienti od elaborati da Enti esterni pubblici e privati, concordemente individuati, e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Il CPN potrà individuare eventuali fonti di finanziamento pubblico da utilizzare per progetti specifici.
Un rapporto particolare di scambio e collaborazione sarà tenuto con i Distretti industriali di settore, nonché, per le materie di specifica competenza, con gli Organismi paritetici territoriali di comparto, ove costituiti o da costituire. Nei rapporti con i predetti organismi il CPN potrà svolgere azione di coordinamento e di indirizzo per la individuazione di progetti da definire e sostenere a livello locale.
Alle riunioni del CPN potranno prendere parte tecnici ed esperti, qualificati nella materia da esaminare, indicati singolarmente dalle parti, della cui partecipazione l'Organizzazione invitante dovrà preavvertire tempestivamente le altre.
Le risultanze dei lavori del CPN, unitamente ad eventuali proposte, saranno fornite alle parti stipulanti, le quali si incontreranno a cadenza semestrale e a livello nazionale per valutare tali indicazioni ed eventuali iniziative rivolte al settore o nei confronti delle Istituzioni e degli Enti pubblici. In tale ottica, per specifici temi, le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di Rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Nel corso degli incontri semestrali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive, anche con riferimento a particolari situazioni aziendali;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) previsioni riferite a significativi ampliamenti e trasformazioni degli impianti esistenti, per grandi aree geografiche;
e) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), d) e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) dati complessivi relativi all'andamento dell'occupazione giovanile;
g) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Il CPN si occuperà, oltre agli argomenti già previsti, anche del fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire ad una ricognizione di tale fenomeno nel settore tenendo anche conto della legislazione vigente.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici (che potranno essere costituiti anche in seno al CPN) specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie Aziende le parti nazionali, recependo anche indicazioni e valutazioni sviluppate a livello territoriale, potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in ambito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.

2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno annualmente, di norma entro il primo trimestre, in sede regionale alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulla formazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
Le parti, in tale occasione, effettueranno un esame congiunto dell'andamento del settore, collegando l'esame medesimo all'elaborazione ed alla attuazione dei piani di settore di competenza delle singole Regioni, fornendo altresì agli Enti regionali tutte le indicazioni utili per la loro attività istituzionale a favore di una politica di settore che - nel rispetto dell'ambiente - non ne penalizzi lo sviluppo.

3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto l), le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 2) - e comunque a richiesta di una delle parti - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni aggregate in sede provinciale riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi d'investimento relativi a nuovi insediamenti industriali con i criteri generali delle loro localizzazioni, inclusi quelli ecologico-ambientali;
- i programmi d'investimento relativi ad ampliamenti, ristrutturazioni e trasformazioni degli impianti esistenti che comportino significativi riflessi sull'occupazione;
- le eventuali esigenze di interventi di formazione e riqualificazione degli addetti connessi ad iniziative dei competenti Organismi pubblici;
- dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile;
- dati complessivi relativi ai contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende del settore.
Per quanto concerne i lavori eventualmente affidati a terzi, nell'ambito degli incontri sopra richiamati, al solo fine di disporre di elementi conoscitivi idonei alla valutazione del fenomeno, nelle province con significative concentrazioni di attività potranno essere richieste, a partire dal 1984, dati aggregati relativi alla natura ed ai volumi delle attività produttive conferite a terzi.
Dichiarazione delle associazioni imprenditoriali
Le associazioni imprenditoriali stipulanti, con riferimento ai lavori affidati a terzi, confermano che l'integrazione produttiva comportante il coinvolgimento di più aziende nell'effettuazione di fasi di lavorazione o di parti di commesse, costituisce caratteristica strutturale del settore.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni e le province con scarsa concentrazione di unità produttive nel settore, le parti stipulanti individueranno consensualmente aree interregionali ed interprovinciali.

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa

1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 19 dicembre 1990.
Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avere luogo quella aziendale.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro, nell'ambito del CPN, opererà una verifica della situazione esistente.
Lo stesso Gruppo elaborerà suggerimenti di carattere tecnico in merito ai contenuti della contrattazione economica di secondo livello.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore degli inerti.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 da una parte, e le Aziende e le Associazioni industriali territoriali dall'altra.

Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di 2° livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
[…]
Nel caso di controversia interpretativa o applicativa sul presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di 2° livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia medesima.

Parte Prima - Norme Comuni
Art. 1. - Assunzione

[…]
Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 2. - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. - Tutela della maternità
Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 4. - Classificazione del personale
Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del personale

Le Parti, nel valutare congiuntamente che l'attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente rivisto, concordano la istituzione di una Commissione Paritetica con il compito di elaborare una proposta tecnica modificativa dell'attuale disciplina classificatoria, articolata, se del caso, per aree, per fasce o in base all'attuale impianto, da sottoporre alle Parti stipulanti.
La Commissione, composta di 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali, eventualmente integrabile in pari numero da tecnici o esperti della materia, verrà costituita entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto e concluderà il proprio lavoro di proposta entro la scadenza del primo biennio economico del presente contratto e, da subito, sarà attivato il tavolo negoziale tra le Parti stipulanti per definire entro la scadenza del contratto stesso il nuovo sistema di inquadramento, i relativi parametri e i termini di decorrenza della nuova scala classificatoria, articolata su 8 livelli.
[…]

Art. 5. - Formazione professionale
Le parti stipulanti, considerata l'importanza dell'istruzione professionale quale strumento necessario ed essenziale per affinare le capacità del personale e per adeguarne le conoscenze professionali alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato, convengono, anche alla luce di quanto affermato nel Patto sociale del 1° febbraio 1998, sull'opportunità di individuare linee di indirizzo per le esigenze formative del settore in base alle seguenti esigenze:
- promuovere e valorizzare un'adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività che alla fascia di età in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la preparazione all'inserimento in azienda;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- riqualificazione del personale quale mezzo per contribuire al superamento di situazioni di difficoltà di mercato e al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
A tal fine viene demandato al Comitato Paritetico Nazionale, di cui al punto "Relazioni industriali" del presente CCNL, valutate le predette esigenze, il compito di svolgere nei confronti degli Organi preposti al settore della formazione azioni di sensibilizzazione per favorire indicazioni programmatiche più aderenti agli specifici bisogni del settore.
Il Comitato Paritetico Nazionale potrà anche studiare tipologie di libretti che attestino il percorso formativo- professionale dei lavoratori, da diffondere a livello territoriale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua con riguardo alla presentazione e all'approvazione dei piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno al Comitato i piani di formazione realizzati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
I piani aziendali di formazione, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 11. - Orario di lavoro - Riduzione orario di lavoro - Trattamento delle festività soppresse
1) Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali.
Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del D.Lgs. citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra Direzione aziendale e RSU o OO.SS territoriali, in caso di mancanza della RSU, il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003.
Ai fini contrattuali retributivi (maggiorazioni per lavoro straordinario) le ore non lavorate per ricorrenze festive cadenti in corso della settimana saranno computate per il raggiungimento dell'orario di lavoro di cui al comma precedente, fatta eccezione per le ricorrenze festive che coincidono con il giorno di riposo per riduzione di orario.
L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma il sabato, o in giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con la RSU.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o da accordi locali.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la RSU, in deroga a quanto previsto al precedente comma, potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni, le cui modalità di attuazione verranno esaminate e concordate con la RSU in sede aziendale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, in caso di prestazioni di lavoro di 8 ore consecutive, il lavoratore deve beneficiare di una pausa, nell'ambito del predetto orario, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione, fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che la previsione del 3° comma del presente punto 1 non comporta variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni per lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
Dichiarazione a verbale
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle Parti sociali, le Parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro di cui al secondo comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.
In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla RSU le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 ore settimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.
1a Dichiarazione a verbale
Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.
2a Dichiarazione a verbale
Le parti non hanno inteso, col presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provincia- li o locali esistenti.

Art. 13. - Contratto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell'art. 10 del D. Lgs. n. 368/2001 il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato è pari al 20% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato per le aziende fino a 100 dipendenti e al 10% per le aziende con oltre 100 dipendenti nelle seguenti ipotesi specifiche:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
- per copertura di necessità straordinarie connesse alla introduzione di innovazioni tecnologiche.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 10 del D. Lgs. 368/2001, la fase di avvio di nuove attività per l'avvio di una nuova unità produttiva potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 18 mesi; per la fase di avvio di nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Trimestralmente sarà comunicato alla RSU, su loro richiesta, il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato in applicazione delle clausole di cui sopra. In mancanza della RSU il dato sarà comunicato alle OO.SS. territoriali, su loro richiesta.
L'azienda, quando reputi necessario effettuare assunzioni plurime con contratto a termine per punte di maggiore attività legate alla acquisizione di commesse di particolare rilevanza, procederà all'assunzione con tale tipo di contratto, previo confronto finalizzato alla ricerca del consenso con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori medesimi, che si rendessero disponibili.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno tempestivamente di interventi formativi/informativi sia riguardo alla sicurezza sia con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
[…]

Art. 14. - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Fermi restando i casi in cui può essere concluso il contatto di fornitura di lavoro temporaneo indicati dall'art. 1 comma 2 lettera b) e c) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, in relazione a quanto previsto dalla lettera a) comma 2 dello stesso articolo, contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono inoltre essere conclusi:
l) nei casi previsti dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1988;
2) nei casi previsti per il contratto a tempo determinato dall'art. 13 del CCNL
La percentuale di lavoratori per i quali sia stipulato un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per le causali di cui ai precedenti punti 1) e 2), rispetto al numero dei lavoratori occupati dall'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può superare, in media d'anno, il 10% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato.
I valori risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale si arrotondano all'unità superiore.
In alternativa è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a) della Legge 196/97 sono individuate come qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo, quelle previste dalla categoria F della classificazione del personale di cui all'art. 4 del presente CCNL
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro la settimana lavorativa successiva alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, comporta.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a definire la disciplina contrattuale del contratto di somministrazione a tempo determinato non appena completato il quadro legislativo di riferimento.
Nel frattempo la normativa contrattuale che disciplina il lavoro temporaneo continuerà ad applicarsi in via transitoria.

Art. 15. - Lavoro straordinario, festivo e notturno
[…]
Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, 2° comma, del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n° 104, e successive modificazioni).
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, di durata temporanea tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.
Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordate preventivarne tra l'azienda e la RSU.
L'azienda comunicherà trimestralmente alla RSU i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[…]

Art. 17. - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti dall'applicazione dell'art. 11 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.
Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione al lavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 23. - Lavori speciali e disagiati
Lavori speciali

Per i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali i lavori su scale aree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolari compensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiati
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali i lavori sotto la pioggia o la neve, in presenza di condizioni di disagio per stillicidio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette, un compenso la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.
Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro, le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno rendersi necessari.

Art. 24. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 19.3.1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì la conservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 25. - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito dell'attività del Comitato Paritetico Nazionale (CPN) prevista dal vigente CCNL, le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della UE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle Autorità locali (Regioni, Province, ecc.).
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale o comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al CPN di cui alle "Relazioni industriali" per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate nelle singole sedi periferiche quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Il CPN potrà, altresì, svolgere un ruolo di coordinamento di indirizzo per le attività dei Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti.
Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.
Per i fini di cui sopra potrà venire costituita, nell'ambito del CPN, una apposita sezione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente e sicurezza.
Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni, malattie professionali e sulle relative tipologie, nonché su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (Inail, Asl, Enti di ricerca o studio operanti a livello nazionale o nei territori).
Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una loro diffusione.
I risultati dell'attività del CPN formeranno oggetto di esame tra le parti a livello nazionale, in un apposito incontro annuale nel quale verranno individuate anche eventuali proposte sul piano normativo, per le misure di prevenzione, per la formazione e informazione dei lavoratori, RLS e RSPP.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili d'esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico- mediche) esistenti, dando preventiva informazione al RLS delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare e nel caso in cui, in relazione alle medesime innovazioni, si determinino modifiche rilevanti per l'occupazione e l'organizzazione del lavoro, la medesima informativa verrà estesa anche alla RSU.
Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza devono coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione deve essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.
Le aziende, per ogni singola unità produttiva, predisporranno un regolamento interno per l'applicazione delle norme di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, sulla base di eventuali indicazioni fornite dal CPN.
Copia del Regolamento verrà consegnata al RLS e per il suo tramite alla RSU e distribuita ai lavoratori e sarà comunque consultabile in luogo accessibile agli stessi.
Oltre al registro infortuni, il cui obbligo è sancito dall'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, e dall'art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, è prevista, secondo le disposizioni del predetto Decreto legislativo, l'istituzione della cartella personale sanitaria e di rischio, sulla quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2° comma, art. 5, della legge 20.5.1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate a norma del 3° comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge, nonché alle altre che possono derivare dall'applicazione del D. Lgs. 626/94.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori. Le parti a livello territoriale effettueranno confronti periodici al fine di analizzare e monitorare la presenza di RLS nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione.
In aree territoriali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere istituiti Comitati paritetici per lo studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, il monitoraggio degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica anche dei rappresentanti per la sicurezza e le misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività, di procedure e sistemi di sicurezza antinfortunistica da diffondere a livello territoriale, nonché la possibilità di adozione di libretti individuali attestanti i percorsi formativi dei lavoratori, sulla base del modello studiato dal CPN.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confindustria, i quali decideranno all'unanimità. La partecipazione al Comitato è gratuita.
In applicazione del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, del D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 per quanto applicabile e dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, si conviene quanto segue in materia di Rappresentanti per la sicurezza:

1) Numero dei rappresentanti per la sicurezza:
Fermo restando che i rappresentanti per la sicurezza, nelle Aziende con più di 15 dipendenti, sono individuati tra i componenti la RSU, il numero di detti rappresentanti è stabilito come segue.
- 1 rappresentante nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.

2) Permessi:
Nelle aziende fino a 15 dipendenti al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonché pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
I permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto, almeno 24 ore prima del loro utilizzo.
I permessi di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto già eventualmente concesso in sede aziendale allo stesso o ad analogo titolo.

3) Designazione e/o elezione del rappresentante per la sicurezza
Nelle Aziende fino a 15 dipendenti, nel caso in cui sia stato eletto o designato il "rappresentante sindacale" di cui all'art. 46 del vigente CCNL, il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà assunto dal medesimo, previa ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto in base ai punti successivi decade dal mandato ricevuto, essendo sostituito dal rappresentante sindacale con ratifica dell'assemblea dei lavoratori.
Nel caso in cui tale rappresentante sindacale non vi sia, si procede alla elezione del RLS con le modalità di seguito riportate.
I lavoratori eleggono il proprio rappresentante direttamente, al loro interno, in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, utilizzando un'ora di assemblea retribuita, secondo le norme del CCNL
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione industriali della provincia, il nominativo eletto al Comitato Paritetico di cui al presente articolo, ove costituito ed operante, o all'Organismo paritetico provinciale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
La competenza all'esame e alla definizione delle controversie eventualmente insorte in occasione delle elezioni compete solo ed esclusivamente ai Comitati paritetici di cui al presente articolo, ove costituiti ed operanti, e all'Organismo paritetico provinciale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati a tali Organismi entro 10 giorni dalle elezioni, a pena di decadenza.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza sono le seguenti:
a) All'atto della indizione delle elezioni per la costituzione della RSU, nonché in occasione delle affissioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 7, parte II, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i soggetti abilitati alla presentazione delle liste devono specificare quali tra i candidati alla elezione della RSU assumono anche la candidatura come rappresentanti per la sicurezza. È data facoltà agli stessi soggetti di candidare alla elezione del rappresentante per la sicurezza tutti i candidati per l'elezione della RSU.
Tale indicazione deve essere ripetuta anche nella scheda elettorale.
Costituita la RSU, se tra gli eletti vi sono soggetti che si erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza, si procede alla verifica del numero di preferenze espresse. La carica di rappresentante per la sicurezza è assunta da coloro cine hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
Se tra i componenti la RSU non vi sono soggetti che erano originariamente candidati anche come rappresentanti per la sicurezza (o se non ve ne sono in numero sufficiente), si procede, per la copertura dei posti vacanti, ad una elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto oppure mediante procedura di designazione, in occasione della prima assemblea convocata dalla RSU ai sensi dell'art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
L'elettorato passivo, in questa seconda fase, è riservato ai componenti la RSU.
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Il rappresentante per la sicurezza eventualmente eletto ai sensi dei successivi punti b) e c) decade dal mandato ricevuto.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali o il Consiglio di fabbrica, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 30 giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
La procedura di cui al 2° e 3° paragrafo del presente punto B sarà adottata, anche in caso di dimissioni dalla RSU del lavoratore che riveste l'incarico di RLS.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA o il Consiglio di fabbrica delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso dì dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua finzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle OO.SS.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal punto 21 parte 2a dell'accordo interconfederale sopra citato per la costituzione delle RSU), che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, al Concitato paritetico di cui al presente articolo., ove costituito ed operante, o all'Organismo paritetico territoriale di cui all'A.I. 22.6.1995 negli altri casi.

4) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
Per le visite ai luoghi di lavoro il rappresentante per la sicurezza, contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva.
Le visite avranno luogo nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalle legge (es.: art. 339 D.P.R. 547/1955).
Le parti alla luce di quanto previsto in materia di informazione/formazione per i lavoratori del D.Lgs. n. 626/94, hanno provveduto ad individuare uno schema di programma di informazione/formazione, riportato nel quadro sinottico allegato (v. alleg. 5).
Resta inteso che i comitati paritetici territoriali, ove costituiti ed operanti, potranno elaborare progetti formativi per i dipendenti delle Aziende aderenti agli stessi, che tengano conto di specifiche necessità non ricomprese nel programma richiamato.

Art. 26. - Indumenti
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro matura dopo sei mesi di servizio.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nel confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Art. 28. - Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti.
Al fine altresì di promuovere una corretta applicazione delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni e del rapporto di lavoro da parte delle ditte appaltatrici, per i contratti di appalto che saranno stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, le Aziende appaltanti dovranno esigere dalle imprese appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse, nonché di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra si concretizza nella stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Inoltre, viene convenuto che le aziende provvederanno in proprio alla manutenzione ordinaria continuativa - eccezione fatta per quella che necessariamente deve essere svolta al di fuori dei normali turni di lavoro - purché la loro dimensione renda necessario una prestazione continuativa e ininterrotta del personale in via ordinaria addetto alla manutenzione.
Le aziende comunicheranno preventivamente alla RSU, cinque giorni prima, riducibili a 24 ore in caso di urgenza, i lavori di manutenzione affidati in appalto e i relativi nominativi delle ditte appaltatrici di tali lavori
Chiarimento a verbale
Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.

Art. 36. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno, da portare preventivamente a conoscenza della RSU, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 38. - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 40. - Reclami e Controversie
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Per quanto concerne le controversie individuali, il tentativo di conciliazione che, ai sensi del codice di procedura civile, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può essere esperito in sede sindacale, tramite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Viene confermata la facoltà del ricorso all'arbitrato nelle fattispecie previste dall'art. 412-ter c.p.c.

Norma transitoria
Stante la previsione del D.Lgs. 31 marzo 1988 n° 80, che, modificando le norme del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, rinvia ai contratti collettivi l'individuazione delle modalità della conciliazione in sede sindacale e dell'arbitrato di cui all'art. 412-ter c.p.c., preso atto che un apposito gruppo di lavoro a livello interconfederale sta procedendo alla definizione dei suddetti aspetti, il Comitato paritetico nazionale esaminerà i risultati di tale lavoro e procederà, ove necessario e previsto, ad eventuali integrazioni per le specificità settoriali.
Le parti procederanno quindi a trasferire nel contratto la predetta normativa.

Art. 41. - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quando è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni locali.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare il presente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 45. - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Premessa
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil-Cisl-Uil il 20 dicembre 1993, che si intende qui integralmente trascritto e che si assume in allegato (v. alleg. 3), viene concordato quanto segue per il settore dei materiali lapidei.

4) Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 19 dicembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.

Art. 46. - Rappresentanza sindacale
In considerazione di quanto previsto dal CCNL 19 dicembre 1990, ad iniziativa congiunta delle OO.SS.LL. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti potrà essere designata, anche mediante elezione, una rappresentanza per i compiti di rappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.
Per l'espletamento dei propri compiti la rappresentanza sindacale può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unita produttiva con un minimo di 45 ore annue.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Nella Rappresentanza Sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tutela dei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.

Art. 47. - Assemblea sindacale
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione, durante l'orario di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 49. - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.
[…]

Parte Seconda - Norme Operai
Art. 55. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D. Lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.
[…]

Art. 60. - Recuperi
È ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro, purché concordato tra l'azienda e la RSU o tra le Organizzazioni Sindacali competenti e purché sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 62. - Cottimi
Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire con gli interessati e nell'osservanza delle seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente consegnata anche alla RSU.
Alla comunicazione di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione aziendale e dalla RSU.
Nel caso di variazione delle tariffe di cottimo comportanti modifiche tecniche od organizzativi nelle condizioni di esecuzione del lavoro, la Direzione osserverà la procedura sopra richiamata. Anche in questo caso, la variazione della tariffa diverrà definitiva, una volta superato il periodo di assestamento sopra richiamato.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
In relazione all'art. 2127 del codice civile è vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 64. - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[…]

Art. 66. - Permessi di entrata e di uscita
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere richiesto dall'operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 69. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
Qualora per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.
[…]

Art. 72. - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie, le quali devono essere comunque fruite entro l'anno solare.
Tuttavia, se, a causa di giustificato impedimento, il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
[…]

Art. 75. - Multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevande alcooliche, senza il permesso dell'azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.
[…]

Art. 76. - Licenziamento per mancanze
Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del TFR, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
[…]
b) insubordinazione ai superiori;
[…]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell'azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'articolo 75 quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all'igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell'azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo;
i) inosservanza dei divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
l) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
[…]
n) abbandono dal posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
[…]

Parte Terza - Norme Intermedi
Art. 85. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'intermedio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'intermedio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 86. - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Parte Quarta - Norme Impiegati
Art. 98. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'impiegato al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade fuori dell'abituale posto di lavoro la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]

Art. 99. - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Regolamentazione Apprendisti
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi I e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432 per le lavorazioni faticose ed insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E), D), C) e superiori, ad eccezione delle funzioni direttive, e per tutte le relative mansioni.
[…]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata.
[…]
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, all'apprendista sarà rilasciato dall'azienda, in caso di risoluzione del rapporto, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti, le attività per le quali sono stati effettuati e le ore e le modalità della formazione ricevuta.
Per quanto riguarda le prove di idoneità all'esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle nonne di legge. La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
La durata dell'apprendistato è pari a 24 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate nel livello E), di 36 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate ai livelli D) e C), e 48 mesi per il conseguimento di qualificazioni inquadrate a livelli superiori.
[…]
Per quanto non previsto espressamente volgono le norme del presente contratto in quanto applicabili.

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, co. 2 della Legge 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, co 1, lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998. le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto citato.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, co. 1 e 6, co. 1, del citato D.M. 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2 L. 196/1997 è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del medesimo Decreto Ministeriale.
Ai fini previsti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 il Comitato Paritetico Nazionale, nell'ambito dei compiti ad esso demandati:
- elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16 co. 2 della L. 196/1997;
- valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei territori in cui è particolarmente significativa la presenza di aziende del settore.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e l'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2 D.M. 8 aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

Allegati
Allegato n. 6

Spett. Feneal- Uil
Spett. Filca- Cisl
Spett. Fillea- Cgil

In relazione a quanto previsto dall'art. 25 - ambiente di lavoro del CCNL materiali lapidei in merito al Rappresentante per la sicurezza, precisiamo che per unità produttiva si deve intendere anche ogni singola cava autonoma, pur se appartenente alla stessa azienda, escludendosi peraltro i singoli fronti della medesima cava.

Assomarmi
Roma, 10/02/2004