Responsabilità della dirigente della struttura ospedaliera complessa - S.O.C. - Acquisti e gestione beni e servizi dell'Azienda Ospedaliera per aver cagionato lesioni personali gravi alla lavoratrice S.G. addetta al magazzino scorte.

Condannata in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Respinto.

La Corte afferma che "nelle strutture pubbliche (come quella ospedaliera in questione) di una certa rilevanza e complessità ricorre una suddivisione dell'attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1 e 2 (in tema di normativa per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori): in particolare, l'art. 2 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Il potere gestionale si deve accompagnare a poteri di decisione e spesa".

"Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno in fatto evidenziato la posizione apicale attribuita e svolta da M.A.M. nel settore "Acquisti e gestione beni e servizi" dell'Azienda Ospedaliera con i correlativi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

Invero, nell'organigramma della struttura organizzativa dei servizi dell'Ospedale, per il settore "Acquisti e gestione beni e servizi" di competenza della M. viene espressamente contemplato, tra gli altri, il compito di provvedere alla gestione diretta dei servizi erogati con risorse interne: manutenzione giardini, trasporto interno ed esterno ad esclusione dei pazienti, cucina e mense, ecc.."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.A.M. N. IL (OMISSIS);

2) Parte Civile n.r.;

avverso la sentenza n. 757/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 15/12/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.to Quagliaro Marco.

 

 

FattoDiritto

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza in data 10-10-2007, dichiarava M.A.M., in qualità di dirigente della Struttura Operativa Complessa - S.O.C. - Acquisti e gestione beni e servizi dell'Azienda Ospedaliera (OMISSIS), colpevole per il delitto di cui all'art. 590 c.p., per avere cagionato lesioni personali gravi, con indebolimento permanente degli organi della deambulazione, alla lavoratrice S.G. addetta al magazzino scorte (fatto del (OMISSIS)).
L'imputata era accusata di avere messo a disposizione dei dipendenti, tra cui la S., un carrello adibito al trasporto privo di dispositivi di frenatura, in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 173; di non avere messo a disposizione dei lavoratori il libretto relativo all'uso, alla manutenzione ed alle norme di sicurezza del pianale di carico montato sugli autocarri, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35; di non avere assicurato la formazione e l'addestramento del personale operante presso il magazzino, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38.
Così, a causa di un guasto verificatosi all'autocarro, non aveva funzionato una delle due barre di arresto del pianale di carico collegato e, quindi, il carrello, collocato su di esso e privo di dispositivo di frenatura, era scivolato giù investendo la S..

 

2. Il Tribunale condannava la M. alla pena di mesi due di reclusione per il delitto ed a pene pecuniarie varie per le contravvenzioni sopra indicate; la condannava pure al risarcimento del danno in favore della parte civile, riconoscendo la provvisionale di Euro 20.000,00.

 

3. L'imputata proponeva impugnazione con appello.

La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 15-12-2008, dichiarava estinti per prescrizione i reati contravvenzionali e, nel resto, confermava la decisione di primo grado.

Osservava che, in base alla legislazione nazionale e regionale (L. n. 128 del 1969 e L.R. Friuli Venezia Giulia n. 12 del 1994), l'organizzazione delle aziende ospedaliere era strutturata in modo da prevedere una suddivisione di poteri in materia di prevenzione infortuni tale da consentire ed imporre ai dirigenti posti a capo delle singole unità operative di assolvere ai relativi obblighi non in forza di delega ma della legge stessa, così rendendo superflua ogni ulteriore attività di individuazione o delega per l'attribuzione di competenze già facenti capo a quello che sarebbe il delegato.

Ne discendeva che, nel caso di specie, anche in mancanza di una formale individuazione del soggetto cui attribuire la qualità di datore di lavoro nella pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30 ovvero in mancanza di specifici atti di delega in materia antinfortunistica, doveva ritenersi corretto attribuire la qualità di dirigente- datore di lavoro in capo alla M..

Difatti, costei in fatto, all'epoca dell'incidente, esercitava le funzioni dirigenziali nella struttura Acquisti e gestione beni e servizi (attività già svolta dalla collega L. M.R. che aveva avuto il nuovo incarico di direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera), come affermato da diversi testi, il che attribuiva sicuramente alla M. autonomi poteri gestionali, di decisione e spesa, nell'ambito delle risorse economiche assegnate a tale struttura dalla direzione generale dell'Azienda, nonchè poneva a carico della stessa i connessi obblighi "iure proprio" di attuazione dei precetti antinfortunistici.

D'altro canto, era indubbio il nesso di causalità tra l'omissione in cui era incorsa l'imputata, nel consentire il pericoloso utilizzo di carrello senza freni, che costituiva un fattore causale autonomo ed ulteriore rispetto al guasto verificatosi alle barre del pianale di carico, e l'evento pregiudizievole subito dalla parte offesa.

 

4. La prevenuta avanzava ricorso per cassazione.

 

Rilevava che i Giudici di merito non avevano correttamente e logicamente motivato in fatto, anche ammesso che la M. avesse esercitato funzioni dirigenziali nel settore, circa la sussistenza di effettivi poteri gestionali (nel senso anche di specifico potere di spesa) a lei conferiti, mentre la documentazione in atti piuttosto smentiva tale assunto.

Riteneva manifestamente illogica la motivazione manifestata circa la ricorrenza del nesso causale tra l'utilizzo del carrello senza freni e le lesioni sofferte dalla S..

Al riguardo, nella sussistenza di altra causa sicura dell'evento lesivo e cioè il guasto della sponda caricatrice, non era stato effettuato alcun giudizio controfattuale per accertare che, in presenza di un carrello munito di freni, il fatto dannoso non si sarebbe verificato. Sul punto, avrebbe dovuto tenersi conto che il carrello pesava circa kg. 340 e, quindi, a fronte di una sponda caricatrice rimasta in posizione parallela e priva di inclinazione, il mezzo di trasporto in questione non sarebbe caduto.

Censurava pure per mancanza e manifesta illogicità la motivazione sul punto in cui aveva escluso, nella fattispecie, la rilevanza del principio di affidamento sul corretto comportamento altrui e cioè sull'operato dei soggetti preposti alla gestione degli automezzi aziendali e tenuti (D.Lgs. n. 626 del 1994, ex art. 39) a dare tempestiva comunicazione di difetti determinatisi nelle strutture di lavoro.

Invero, ad avviso della ricorrente, il guasto verificatosi nel pianale di carico dell'autocarro avrebbe dovuto imporre l'interruzione immediata delle operazioni di caricamento sul mezzo a prescindere dall'adeguatezza infortunistica o meno del carrello da porre sopra. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

 

5. Il ricorso deve essere respinto perchè infondato.

 

Si osserva che i Giudici di merito risultano avere correttamente ricostruito in fatto la vicenda processuale, sulla base degli elementi probatori acquisiti, con individuazione corretta del soggetto tenuto a garantire il rispetto e l'attuazione della normativa antinfortunistica.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che nelle strutture pubbliche (come quella ospedaliera in questione) di una certa rilevanza e complessità ricorre una suddivisione dell'attività funzionale in distinti settori, rami, servizi, in ordine a ciascuno dei quali vengono preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Dal che discendono i connessi obblighi in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 1 e 2 (in tema di normativa per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori): in particolare, l'art. 2 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Il potere gestionale si deve accompagnare a poteri di decisione e spesa (v. così, Cass. 14-6-2000 n 9.580; Cass. 4-3-2003 n 19.634; Cass. 30-11-2005 n 47.249; Cass. 6-12-2007 n 6.277/2008).

In altre parole, le funzioni espletate, secondo i principi già contenuti nel D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 4) e D.P.R. n. 303 del 1956 (art. 4) ampiamente richiamati anche in dettaglio nel D.Lgs. n. 626 del 1994, comportano di per sè obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dall'obbligo di garanzia, come peraltro previsto solo in via transitoria dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30.

 

6. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno in fatto evidenziato la posizione apicale attribuita e svolta da M.A.M. nel settore "Acquisti e gestione beni e servizi" dell'Azienda Ospedaliera con i correlativi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

Invero, nell'organigramma della struttura organizzativa dei servizi dell'Ospedale, per il settore "Acquisti e gestione beni e servizi" di competenza della M. viene espressamente contemplato, tra gli altri, il compito di provvedere alla gestione diretta dei servizi erogati con risorse interne: manutenzione giardini, trasporto interno ed esterno ad esclusione dei pazienti, cucina e mense, ecc..

 

7. In ordine all'ulteriore deduzione della ricorrente, concernente la sussistenza del nesso di causalità, si precisa che i giudici di merito hanno dato attuazione al criterio, vigente sempre in tema di rapporto eziologico, della pari valenza comunque di un concorso di fatti che hanno partecipato materialmente alla produzione di un accadimento, presunzione che può essere superata, con la preminenza di una sola causa, solo a condizione della ricorrenza della prova sicura che un'unica circostanza sia stata sufficiente a determinare l'evento. Si aggiunge, in tema, che l'accertamento della ricorrenza del nesso di causalità configura un giudizio di fatto, (riservato al giudice di merito), non censurabile se correttamente e logicamente motivato, così come effettuato nel caso di specie. Nella vicenda, infatti, non vi è dubbio che l'occorso è stato provocato dalla contemporanea avaria della sponda caricatrice, nella sua tenuta di sicurezza, e dalla mancanza di freni del carrello ivi caricato.

 

8. Parimenti, infondato appare il richiamo effettuato dalla ricorrente all'applicazione del c.d. principio di affidamento(in relazione al guasto verificatosi nella piattaforma di carico), che non può eliminare la rilevanza autonoma del fatto colposo causale costituito dall'impiego di un carrello non dotato di freni, consentito dalla prevenuta.

 

9. La reiezione del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione 4^ Sezione Penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali