REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ili .mi signori Magistrati:
dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Amedeo Franco
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di S. E., L.D., B.M., T.A., D.D., M.B., L.L., T.M.,
avverso l'ordinanza del 22.12.2009 del Tribunale del riesame di Trento,
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per gli indagati l'avv. Luciano Butti che ha concluso per il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
Fatto
1. In data 18.11.2009 il pubblico ministero chiedeva che il giudice per le indagini preliminari disponesse il sequestro preventivo dello stabilimento della A.V. s.p.a. sito in Borgo V. per i fatti addebitati a:
1) S.E., dal 21.10.2005 direttore e institore dello stabilimento della A.V. spa. (già S.T. s.p.a. fino all'agosto 2005), sito in Borgo V. in via P. 4
2) L.D., amministratore unico della A.V. s.p.a
3) B.M., responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dello stabilimento di Borgo V. della A.V. spa dell’anno 2004;
4) T.A., responsabile di produzione dello stabilimento di Borgo V. della A.V. spa, incaricato della supervisione e organizzazione delle varie fasi di lavoro, dalla ricezione delle materie prime alla fase di carico, affinazione, colaggio dell’acciaio.
5) D.D., in qualità di chimico responsabile dell’Ufficio indagini ambientali del laboratorio di C. srl avente sede in Mazzano (BS);
6) M.B., in qualità di tecnico addetto all'Ufficio indagini ambientali della C. s.r.l. avente sede in Mazzano (BS);
7) Lo.L., in qualità di tecnico addetto all'Ufficio indagini ambientali della C. s.r.l. avente sede in Mazzano (BS);
8) T.M., in qualità di tecnico dipendente del laboratorio C. s.r.l. avente sede in Mazzano (BS);
tutti indagati per i seguenti reati:
A) L., S., B., T., D., M., Lo.
reato p. e p. dagli artt. 110, 674,2° comma c.p., 16, 2° comma del d.lgs. n. 59/2005, 279, 2° comma, d.lgs. 152 del 2006, 25 del Dpr 203/88 per avere, nelle qualità sopra specificate, in concorso fra loro e in concorso e/o cooperazione con altri, in violazione dei doveri e con il mancato esercizio dei poteri propri e inerenti alla posizione rivestita in relazione alle cariche ed incarichi ricevuti ed esercitati nell'ambito della società A.V. s.p.a. (già S.T. s.p.a.), cagionato o comunque non impedito emissioni moleste e imbrattanti di gas, fumi e polveri con concentrazione di inquinanti in valori superiori ai limiti di legge;
A1) L., S., B., T.
reato p.p. dagli arti 110, 113, 81 commi Io e 2°, 674 c.p., 16 1° comma, d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 per avere, in concorso o cooperazione fra loro, nelle qualità sopra specificate, in violazione dei doveri e/o con il mancato esercizio dei poteri propri e inerenti alla posizione rivestita in relazione alle cariche ed incarichi ricevuti ed esercitati nell'ambito della società A.V. s.p.a. (già S.T. s.p.a.), nell'esercizio dello stabilimento di produzione dell'acciaio sito in Borgo V. in via P., cagionato emissioni moleste e imbrattanti dì fumi, gas e polveri in assenza di autorizzazione;
(A2) L., S., B., D., Lo., M.
reato previsto e punito dagli artt. 81, comma 2, 110 e 481 o alternativamente 484 c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, essendo l'A.V. s.p.a. obbligata per legge a notificare all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente di Trento i dati analitici relativi agli autocontrolli effettuati sulle emissioni dei camini installati presso lo stabilimento di Borgo V., scrivevano false indicazioni, ovvero il laboratorio, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, su indicazione e richiesta dell'A.V. s.p.a. attestava falsamente in certificati fatti di cui l'atto era destinato a provare la verità;
(B) L., S., B., T.
reato p.p. dagli artt. 110 c.p., 16, Io comma d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 perché, in concorso fra loro, nelle qualità descritte, effettuavano senza autorizzazione tre diversi scarichi di acque reflue industriali prodotte nello stabilimento di produzione dell'acciaio sito in Via P. a Borgo V.;
(C) L., S., B., T.
reato p.p. dagli artt. 110, 113 c.p., 64 comma 1 (in relazione all'art. 63 e punto 2.2 dell'allegato IV) del d.lgs. 81/08, come modificato dal d.lgs. 106/09 (per il periodo precedente il 20.08.2009, data di abrogazione dei D.P.R. 303/56, - articoli 20 e 21 D.P.R. 303 del 19 marzo 1956), per avere, in concorso o cooperazione fra loro, nelle rispettive qualità descritte sopra, mediante omissioni di comportamenti doverosi volti a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle emissioni nell'ambiente di lavoro ed in particolare mediante omissione di una adeguata valutazione dei rischi esistenti, permesso o comunque non impedito che i dipendenti addetti allo stabilimento della A.V. s.p.a. sito in Via P. a Borgo V. svolgessero le loro mansioni in un luogo di lavoro non conforme ai requisiti di cui all'art. 63 commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/08.
(D) S. e T.
reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p. e 256, comma 1 letto B) e comma 5, d.lgs. 152/06, perché, in concorso tra loro, in mancanza della prescritta autorizzazione, presso lo stabilimento della A.V. s.p.a., ubicato in Borgo V. (TN) in via P. n. 4 effettuavano attività di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
(E) T. e B.
reato previsto e punito dagli artt. 110, 483 c.p. e 258, comma 4, d.lgs. 152/06, perché, in concorso tra loro, M. T., in qualità di tecnico dipendente del laboratorio C., avente sede in Molinetto di Mezzano (BS) – via omissis, e B. M., in qualità di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dello stabilimento dell'A.V. s.p.a., ubicato in Borgo V. (TN) - via P. n. 4, predisponevano un rapporto di prova contenente false informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti gestiti dall'A.V. s.p.a..
2. In data 30.11.2009 il giudice per le indagini preliminari emetteva decreto con cui disponeva il sequestro preventivo dello stabilimento della A.V. s.p.a. sito in Borgo V., permettendo la prosecuzione dell'attività industriale e nominando custode l'Ing. B. Alberto, che veniva autorizzato a gestire l'industria in modo da contenere le emissioni nei limiti di legge.
Nel disporre il sequestro preventivo dello stabilimento dell' A.V. spa il GIP ha nominato quale custode l'ing. B. Alberto, ravvisando l'opportunità di non impedire totalmente l'attività produttiva, in attesa della messa a norma degli impianti di smaltimento fumi e polveri, onde salvaguardare l'attuale livello occupazionale.
3. In data 5.12.2009 la difesa di ... impugnavano il provvedimento di sequestro preventivo avanti il Tribunale del riesame, chiedendone la revoca.
In data 15.12.2009 il Tribunale del riesame di Trento con ordinanza depositata il 17.12.2009 disponeva il rigetto della richiesta di riesame.
4. In data 7.12.2009 il Pubblico Ministero appellava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.;
In particolare il PM evidenzia il fatto che non fosse stato assegnato al custode un preciso programma degli interventi con apposizione di vincolanti prescrizioni e di un termine per dar loro attuazione.
Il Tribunale del riesame di Trento in funzione di giudice di appello con ordinanza del 22 dicembre 2009 rigettava l'appello del P.M.
5. Avverso questa pronuncia il P.M. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
Diritto
1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il P.M. ricorrente ritiene violato il disposto degli artt. 321, comma 1 c.p.p., 104 e 104 bis disp. atto c.p.p.
Nel decreto di sequestro preventivo di data 30.11.2009 il G.i.p. riconosceva che emergevano gravi ed evidenti esigenze cautelari riferibili ai rischi che il protrarsi della conduzione di A.V. induceva non solo all'ambiente, ma anche alla salute dei dipendenti e degli abitanti del territorio limitrofo.
Pur ritenuta la attualità del periculum di reiterazione dei reati per cui si procedeva, il g.i.p. però aggiungeva che sussiste l'opportunità di non impedire totalmente l'attività produttiva, in attesa che gli impianti di smaltimento fumi e polveri venissero portati a norma, al fine di salvaguardare l'attuale livello occupazionale: esigenza quest'ultima conseguibile con la nomina di un custode idoneo a gestire e portare avanti il processo produttivo nel rispetto dei parametri normativi ed autorizzatoli in tema di emissioni.
Per soddisfare tale esigenza il G.i.p. con il proprio decreto del 30.11.09 disponeva sì il sequestro preventivo dello stabilimento ma permetteva la prosecuzione dell'attività industriale, nominando un custode che veniva autorizzato a gestire l'industria in modo da contenere le emissioni nei limiti di legge.
Ciò premesso, osserva il P.M. ricorrente che la decisione del Tribunale del riesame di Trento non può essere condivisa poiché essa contraddice la finalità del sequestro preventivo per come previsto e disciplinato dall'art. 321 c.p.p. e cioè la finalità dì impedire che la libera disponibilità delle cose possa agevolare o aggravare le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.
L'ordinanza impugnata - sottolinea il P.M. ricorrente - viola l'art. 321 c.p.p. poiché, da un lato, interviene a distanza di una sola settimana da quella con cui era rigettata la richiesta di dissequestro della difesa e nella assenza di elementi che modifichino le conclusioni tratte in quella sede sul profilo del periculum in mora e, dall'altro lato, permette la prosecuzione della attività industriale, con ciò negando l'attualità del periculum stesso.
2. Il ricorso è infondato.
Come ha esattamente osservato il tribunale a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 104 bis disp. art. c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (...) l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (...)" nulla osta al fatto che l'attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione.
Se di norma quindi i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta - ed anzi ora l'art. 104 bis disp. Att. c.p.p. espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione.
Ciò in realtà poteva già desumersi dall'art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo (Cass., sez. un., 18 maggio 1994 - 3 dicembre 1994, n. 9); cfr. altresì Cass., sez. II, 6 maggio 2009 - 5 giugno 2009, n. 23572, che ha affermato che rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo.
Ma dopo l'introduzione dell'art. 104 bis cit. deve ritenersi certamente consentito al g.i.p. nel decreto di sequestro preventivo di tenere conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell'esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato.
Va quindi ribadito - come già affermato da questa con riferimento a quest'ultima disposizione (cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2010 - 9 giugno 2010, n. 22028) - che è possibile la nomina di un amministrare dei beni sottoposti a sequestro preventivo perché dia anche corso agli adempimenti necessari a ripristinare lo stato antecedente alla condotta illecita.
3. Inammissibili sono poi i profili di merito della censura mossa dal P.M. ricorrente all'ordinanza impugnata e riguardanti la compatibilità in concreto della nomina dell'amministratore giudiziario - e quindi della prosecuzione dell'attività produttiva - con la situazione di pericolo posta a fondamento del sequestro preventivo, atteso che con il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 è deducibile solo il vizio di violazione di legge.
La giurisprudenza di questa corte (Cass. sez. un., 29 maggio 2008 - 26 giugno 2008, n. 25932; Cass., sez. V, 13 ottobre 2009 - 11 novembre 2009, n. 43068) ha affermato in
proposito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Quindi è soltanto la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009 - 20 febbraio 2009, n. 7472; Cass., sez. VI, 4 aprile 2003 - 4 giugno 2003, n. 24250).
4. Pertanto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, 2 luglio 2010
Il Consigliere estensore II Presidente
Giovanni Amoroso Pierluigi Onorato
Depositata in Cancelleria il 06 ottobre 2010