Tipologia: CCNL
Data firma: 21 luglio 2004
Validità: 01.07.2004 - 31.12.2007
Parti: Federlegno-Arredo/Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Legno, Industria
Fonte: CNEL
Sommario:
Data di stipulazione e costituzione delle parti Dichiarazioni congiunte delle parti Sfera di applicazione Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali Rapporti e diritti sindacali Art. 1 - Sistema di relazioni industriali • CPNLA - Comitato Paritetico Nazionale Legno e Arredamento 1.2) - Sistema di informazioni 1.3) - Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive 1.4) - Lavoro a domicilio 1.5) - Contrazione temporanea dell'orario lavoro Art. 2 - Sistema contrattuale 2.1) - Contratto collettivo nazionale di lavoro 2.2) - Contrattazione di secondo livello 2.3) - Assemblea Art. 3 - Rappresentanze 3.1) - Rappresentanze Sindacali Unitarie 3.2) - Costituzione della RSU 3.3) - Composizione della RSU 3.4) - Numero dei componenti la RSU 3.5) - Compiti e funzioni 3.6) - Permessi 3.7) - Elezioni 3.8) - Modalità della votazione 3.9) - Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale 3.10) - Elettorato passivo 3.11) - Comunicazione della nomina 3.12) - Disposizioni varie Art. 4 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali Art. 6 - Quota di servizio sindacale Feneal Filca Fillea Art. 7 - Affissioni Art. 8 - Prevenzione - Sicurezza - Ambiente di lavoro 8.1) - Livello nazionale 8.2) - Livello aziendale 8.2.1) - Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti • Permessi 8.2.2) - Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti • Permessi 8.3) - Attribuzioni del RLS, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale 8.4) - Riunioni periodiche 8.5) - Informazione ai lavoratori 8.6) - Formazione dei lavoratori 8.7) - Formazione per il RLS Art. 9 - Patronati Art. 10 - Relazioni aziendali e conflittuali Parte Seconda - Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati Art. 11 (ex 1) - Assunzione Art. 12 (ex 2) - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto Art. 13 (ex 3) - Donne e minori Art. 14 (ex 4) - Visita medica Art. 15 (ex 5) - Classificazione Art. 16 - Nuovo sistema di inquadramento • Tabella 1 - Nuovo inquadramento • Tabella 2 - Nuova scala parametrale Art. 17 (ex 6) - Cumulo di mansioni Art. 18 (ex 7) - Orario di lavoro Art. 19 (ex 7 bis) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità Art. 20 (ex 7 ter) - Riduzione dell'orario di lavoro Art. 21 (ex 7 quater) - Festività abolite Art. 22 (ex 8) - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia Art. 23 (ex 9) - Festività nazionali e giorni festivi Art. 24 (ex 10) - Riposo settimanale Art. 25 (ex 11) - Banca ore Art. 26 (ex 12) - Lavoro a turni Art. 27 (ex 13) - Lavoro straordinario, notturno e festivo Art. 28 (ex 13 bis) - Riduzione orario di lavoro Art. 29 (ex 14) - Lavoro a tempo parziale Art. 30 (ex 15) - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione Art. 31 - Contratto di inserimento • Progetto individuale di inserimento (Fac-simile) Art. 32 (ex 16) - Ferie Art. 33 - Congedi A) - Permessi per eventi e cause particolari B) - Congedi per gravi motivi familiari C) - Congedi per la formazione Art. 34 - Tutela della dignità personale dei lavoratori Art. 35 (ex 17) - Minimi retributivi Art. 36 (ex 18) - Tredicesima mensilità Art. 37 (ex 19) - Corresponsione della retribuzione Art. 38 (ex 20) - Reclami sulla retribuzione Art. 39 (ex 21) - Premio di risultato Art. 40 (ex 22) - Aumenti periodici di anzianità Art. 41 (ex 23) - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro Art. 42 (ex 24) - Congedo matrimoniale Art. 43 (ex 25) - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio Art. 44 (ex 26) - Mense aziendali Art. 45 (ex 27) - Diritto allo studio - lavoratori studenti Art. 46 (ex 28) - Formazione professionale - Fondimpresa • Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano. Art. 47 (ex 29) - Assenze Art. 48 (ex 30) - Assenze per malattia ed infortunio non sul lavoro Art. 49 (ex 31) - Malattia insorta durante il periodo di ferie Art. 50 (ex 32) - Permessi di entrata ed uscita Art. 51 (ex 33) - Trattenute per risarcimento danni Art. 52 (ex 34) - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale Art. 53 (ex 35) - Reclami e controversie Art. 54 (ex 36) - Trattamento di fine rapporto Art. 55 (ex 37) - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati Art. 56 (ex 38) - Tutela tossicodipendenti e loro familiari Art. 57 (ex 39) - Previdenza complementare - Arco Art. 58 (ex 40) - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223 Art. 59 (ex 41) - Cessione, trasformazione e trasferimento di azienda Art. 60 (ex 42) - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore Art. 61 (ex 43) - Norme complementari e precedenti contratti Art. 62 (ex 44) - Disposizioni finali Art. 63 (ex 45) - Decorrenza e durata Parte Terza: Regolamentazione per gli operai Art. 64 (ex 1) - Periodo di prova |
Art. 65 (ex 2) - Modalità di corresponsione della retribuzione Art. 66 (ex 3) - Recuperi Art. 67 (ex 4) - Sospensioni di breve durata ed interruzioni di lavoro Art. 68 (ex 5) - Modifica di mansioni Art. 69 (ex 6) - Lavoro a cottimo Art. 70 (ex 7) - Regolamento del lavoro a domicilio • Definizione del lavoratore a domicilio • Libretto personale di controllo • Responsabilità del lavorante a domicilio • Retribuzione • Maggiorazione della retribuzione • Pagamento della retribuzione • Procedura di informazione • Norme generali Art. 71 (ex 8) - Trasferimenti Art. 72 (ex 9) - Trasferte Art. 73 (ex 10) - Lavori nocivi e pericolosi Art. 74 (ex 11) - Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile Art. 75 (ex 12) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale A) - Denuncia B) - Trattamento economico C) - Conservazione del posto Art. 76 (ex 13) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro A) - Denuncia B) - Trattamento economico C) - Conservazione del posto Art. 77 (ex 14) - Disciplina aziendale Art. 78 (ex 15) - Divieti Art. 79 (ex 16) - Provvedimenti disciplinari Art. 80 (ex 17) - Multe e sospensioni Art. 81 (ex 18) - Licenziamento per mancanze Art. 82 (ex 19) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 83 (ex 20) - Trattamento di fine rapporto Parte Quarta - Regolamentazione per gli intermedi Art. 84 (ex 1) - Periodo di prova Art. 85 (ex 2) - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di intermedio Art. 86 (ex 3) - Modifica di mansioni Art. 87 (ex 4) - Sospensioni di lavoro Art. 88 (ex 5) - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario Art. 89 (ex 6) - Recuperi Art. 90 (ex 7) - Lavori nocivi e pericolosi Art. 91 (ex 8) - Trasferimenti Art. 92 (ex 9) - Trasferte Art. 93 (ex 10) - Servizio militare Art. 94 (ex 11) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale Art. 95 (ex 12) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro Art. 96 (ex 13) - Elementi e computo della retribuzione Art. 97 (ex 14) - Doveri del lavoratore Art. 98 (ex 15) - Provvedimenti disciplinari Art. 99 (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 100 (ex 17) - Trattamento di fine rapporto Parte Quinta - Regolamentazione per gli impiegati Art. 101 (ex 1) - Periodo di prova Art. 102 (ex 2) - Modifica di mansioni Art. 103 (ex 3) - Passaggio dalla qualifica di operaio e di intermedio a quella di impiegato Art. 104 (ex 4) - Sospensioni di lavoro Art. 105 (ex 5) - Trattamento in caso di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro Art. 106 (ex 6) - Trasferimenti Art. 107 (ex 7) - Trasferte Art. 108 (ex 8) - Alloggio Art. 109 (ex 9) - Servizio militare Art. 110 (ex 10) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Art. 111 (ex 11) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro Art. 112 (ex 12) - Elementi e computo della retribuzione Art. 113 (ex 13) - Indennità maneggio di denaro - Cauzione Art. 114 (ex 14) - Doveri dell'impiegato Art. 115 (ex 15) - Provvedimenti disciplinari Art. 116 (ex 16) - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 117 (ex 17) - Trattamento di fine rapporto Art. 118 (ex 18) - Norme generali e speciali Parte sesta - Regolamentazione dell'apprendistato Dichiarazione delle parti: Apprendistato professionalizzante Art. 119 (ex 1) - Norme generali Art. 120 (ex 2) - Periodo di prova Art. 121 (ex 3) - Durata dell'apprendistato • Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano. Art. 122 (ex 4) - Retribuzione Art. 123 (ex 5) - Tredicesima mensilità Art. 124 (ex 6) - Ferie Art. 125 (ex 7) - Orario di lavoro Art. 126 (ex 8) - Attività formativa Art. 127 (ex 9) - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro A) - Conservazione del posto B) - Trattamento economico C) - Clausola di rinvio Art. 128 (ex 10) - Trattamento in caso di infortunio e malattia professionale Art. 129 (ex 11) - Assenze Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Unitarie Art. 2 - Classificazione Art. 3 - Lavoro a cottimo Art. 4 - Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato A) - Durata dell'ingaggio e anticipo B) - Alloggiamento C) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale a) Conservazione del posto b) Trattamento economico D) - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro a) Conservazione del posto b) Trattamento economico E) - Trattamento di fine rapporto F) - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e riduzione d'orario G) - Pattuizioni locali Parte Ottava Minimi Tabellari Aumenti retributivi Nuovi minimi tabellari Nuove retribuzioni Una tantum |
CCNL per i dipendenti dalle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi forestali
Data di stipulazione e costituzione delle parti
Addì, 21 luglio 2004 in Milano tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento (Federlegno - Arredo) […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal aderente alla Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca, aderente alla Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno - aderente alla Cgil […]
Dichiarazioni congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Sfera di applicazione
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del Mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredo bagno - articoli igienico - sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc..
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso
Rapporti e diritti sindacali
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
Federlegno Arredo e la Feneal - Filca - Fillea ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OOSS dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 23/07/1993 e del patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1/02/1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti s'incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
CPNLA - Comitato Paritetico Nazionale Legno e Arredamento
Le parti costituiranno un comitato paritetico formato da Federlegno - Arredo e Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil.
Tale comitato verrà costituito entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente contratto.
Le parti istituiranno una commissione tecnica paritetica con lo scopo di predisporre lo Statuto del Comitato Paritetico nazionale, individuandone le caratteristiche, l'organizzazione e la composizione degli Organi Sociali
L'Ente reperirà le risorse necessarie alla normale attività attraverso il finanziamento delle parti sociali, mentre per quanto riguarda qualsiasi attività non ordinaria, si baserà sul reperimento di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, internazionali e/o di qualsiasi altro canale di finanziamento possibile.
Le parti metteranno a disposizione di CPNLA - Comitato Paritetico Nazionale Legno e Arredamento le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile all'attività di CPNLA.
CPNLA potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di CPNLA saranno le seguenti:
A) - Andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato nazionale e comparti produttivi ed alle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
[…]
B) - Investimenti ed innovazione tecnologica
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C) - Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- L'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
D) - Mercato del lavoro
L'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo Interconfederale sui contratti di inserimento;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo - donna;
- alle problematiche d'inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di legge che li riguardano;
[…]
E) - Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di un'eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
F) - Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.);
[…]
G) - Dinamiche del costo del lavoro
- L'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- Monitoraggio della contrattazione di secondo livello (aziendale).
H) - Ambiente e sicurezza
- Le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
CPNLA individuerà le aree ove il settore legno - arredamento ha una particolare presenza, CPNLA in tali aree previo accordo tra le parti interessate, organizzerà emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1) - Monitoraggio sull'andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
[…]
2) - Investimenti ed innovazione tecnologica
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
3) - Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- L'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale.
4) - Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani.
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore.
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
5) - Impiego del fattore lavoro
- Monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.).
- Iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore.
6) - Monitoraggio Dell'andamento Della Contrattazione Aziendale
Dichiarazione a verbale
Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil, prendono atto della decisione di Federlegno - Arredo di recedere da OLMA.
Feneal - Filca - Fillea con le altre Associazioni Imprenditoriali definiranno in piena autonomia il futuro di OLMA.
1.2) - Sistema di informazioni
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Federlegno Arredo fornirà a Feneal - Uil, Filca - Cisl, e Fillea - Cgil informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio;
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18/12/1988 sui contratti di formazione lavoro e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno Arredo fornirà inoltre a Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l'approvvigionamento di materie prime.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settore di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18/12/1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991.
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti per i gruppi e più di 80 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle RSU, assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi d'investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 20 del presente CCNL, forniranno, alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.3) - Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le Direzioni delle aziende con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni imprenditoriali, i Sindacati di categoria sulle:
- operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e l'organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- operazioni di scorporo e di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
1.4) - Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
L'incontro di cui al precedente punto 1.1) (investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.
Art. 2 - Sistema contrattuale
Le parti assumono, nel regolare i propri comportamenti negoziali, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui all'art. 2 commi 1, 2, 3, 4 del Protocollo 23 luglio 1993 e del Patto per lo Sviluppo e l'Occupazione del 1\02\1999 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli.
2.2) - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, come indicato al comma 3 del sopra citato punto 2), riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
[…]
Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere, nella sede dell'Osservatorio, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello, in ragione della funzione specifica ed innovativa che la stessa assume secondo il protocollo del luglio 93 e dei vantaggi che da un suo corretto svolgimento in termini di coerenza complessiva con quanto disposto dal protocollo medesimo e dal presente contratto posso derivare all'intero sistema produttivo, attraverso il miglioramento della competitività, dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione.
2.3) - Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività.
[…]
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Art. 3 - Rappresentanze
3.1) - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e Cgil - Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, integralmente richiamato, viene concordato quanto segue.
3.5) - Compiti e funzioni
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 20/03/1991 ed i componenti la RSU subentrano alla RSA ed ai loro dirigenti di cui alla L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull'organizzazione dell'attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 7 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali unitarie hanno diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle rappresentanze stesse, inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
Art. 8 - Prevenzione - Sicurezza - Ambiente di lavoro
Le parti, confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla normativa di cui al D.Lgs. 626/94 e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno 1995, con l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Le parti si danno atto che il RLS è l'interlocutore istituzionale della direzione aziendale, per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
8.1) - Livello nazionale
Le parti, concordando sull'obiettivo di assicurare un'effettiva prevenzione su "ambiente e sicurezza", convengono di affidare al CPNLA i seguenti compiti specifici:
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli RLS e le RSU all'adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;
- monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli RLS che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere eventuali indirizzi;
- confrontare i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale comunitaria, seguire l'evoluzione della sicurezza nei comparti rappresentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle parti stipulanti.
8.2) - Livello aziendale
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro attività nell'azienda o unità produttiva.
8.2.1) - Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del RLS, secondo modalità che verranno concordate a livello territoriale.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi. Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico provinciale per tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.
Permessi
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94, tranne che per i punti b, c, d, g, i, l, il RLS usufruisce di un monte ore di permessi di:
- 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
8.2.2) - Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il o i RLS secondo il seguente rapporto:
- 1 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 RLS nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti
All'atto della costituzione della RSU il candidato a RLS viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i RLS sono designati dai componenti della RSU al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le RSA delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i RLS sono eletti dai lavoratori al loro interno, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della RSU il RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale caso competono al RLS solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i RLS sono eletti dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
Permessi
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la RSU, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94, tranne che per i punti b, c, d, g, i, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
8.3) - Attribuzioni del RLS, modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale
Le parti confermano quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs. 626/94 e dall'Accordo del 22 giugno 1995.
In particolare, il RLS, accede ai luoghi di lavoro; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione; avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati, riceve le informazioni e la documentazione aziendale sulla valutazione dei rischi e le misure preventive, sulle sostanze pericolose, le macchine e gli impianti, l'organizzazione del lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; ha accesso al registro degli infortuni; è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva; fa proposte in merito all'attività di prevenzione; è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione all'attività antincendio, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; partecipa alla riunione periodica; fa ricorso alle competenti autorità se le misure di prevenzione e protezione adottate e i mezzi per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro; riceve una formazione adeguata; è consultato sull'organizzazione della formazione ai lavoratori.
Le parti si danno atto che il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro s'intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro.
8.4) - Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 626/94, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con ordine del giorno scritto. Viene redatto il verbale della riunione.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
8.5) - Informazione ai lavoratori
Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall'inizio del rapporto di lavoro.
8.6) - Formazione dei lavoratori
Le parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza.
Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dal comma 1 dell'articolo 22 del D.Lgs. 626/94, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
8.7) - Formazione per il RLS
Le parti convengono che la formazione del RLS, prevista dal comma 1, punto g dell'articolo 19 e dal comma 4 dell'articolo 22 del D.Lgs. 626/94, e dall'Accordo del 22 giugno 1995, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
La formazione comunque deve prevedere un programma base di 32 ore.
È prevista un'integrazione della formazione, ogni volta vi sia l'introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale
Nel caso in cui vengano emanate nuove norme legislative in materia di ambiente e sicurezza, le parti concorderanno, in tempi congrui le opportune armonizzazioni contrattuali.
Art. 10 - Relazioni aziendali e conflittuali
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, anche alla luce dell'Accordo Interconfederale 25 Gennaio 1990, è comunque impegno delle parti che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui alla prima parte del Contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Parte Seconda - Regolamentazione comune per operai intermedi impiegati
Art. 13 (ex 3) - Donne e minori
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di legge.
Art. 14 (ex 4) - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alla normativa vigente.
Art. 16 - Nuovo sistema di inquadramento
Le parti convengono di riformare il sistema di inquadramento andando a configurare un nuovo sistema articolato su quattro aree (vedi tabella 1).
Le parti, relativamente al passaggio dalla vecchia normativa al nuovo inquadramento di cui alle tabelle allegate, concordano quanto segue:
1) i lavoratori verranno inseriti nelle aree e nei livelli indicati dalla data del 1/01/2007.
2) la determinazione dei criteri di cui al punto 1) sarà oggetto di apposito accordo sottoscritto entro il 30/06/2006;
3) una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da 6 (sei) membri in rappresentanza di Federlegno Arredo e 6 (sei) membri in rappresentanza di Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil, lavorerà sui predetti criteri e consegnerà un elaborato alle parti entro e non oltre il 31/03/2006;
4) l'applicazione del nuovo inquadramento verrà quindi fatta in sede aziendale utilizzando i criteri suddetti, dall'1/01/2007. Fino a tale applicazione in ogni azienda verrà utilizzato l'inquadramento vigente;
5) la Commissione Tecnica di cui sopra, non verrà sciolta il 31/03/2006, in quanto da tale data e fino al 30/06/2007 potrà dirimere eventuali contenziosi relativi alla gestione applicativa in sede aziendale. In tal caso, saranno le parti territoriali competenti a chiedere l'intervento della Commissione;
6) gli incrementi di retribuzione derivanti dalla nuova scala parametrale e dai nuovi livelli, riassorbiranno, fino a concorrenza, i superminimi individuali.
Art. 18 (ex 7) - Orario di lavoro
La durata dell'orario normale di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3 comma 1 D.Lgs. 66/03.
Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana.
Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni - verrà concordato in sede aziendale.
Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione.
Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione dell'orario determinata per tali operai.
L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le RSU così come specificato al successivo articolo 19.
Per quanto non espressamente normato dal presente CCNL in materia di orario di lavoro, le parti rimandano agli articoli legislativi vigenti.
Art. 19 (ex 7 bis) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o a caratteristiche di stagionalità della domanda.
Le parti convengono che l'orario di lavoro in regime di flessibilità debba essere utilizzato al meglio e prioritariamente rispetto agli altri istituti che regolano la prestazione lavorativa, tenuto conto delle necessità produttive ed organizzative delle aziende.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti consistenti nel prolungamento o nella riduzione del regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore/minore intensità produttiva fino ad un massimo di 80 ore per anno solare (o per esercizio), ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione nei periodi di minore/maggiore intensità produttiva.
Qualora vengano attivati programmi di flessibilità, il ricorso al lavoro straordinario, per gli stessi soggetti, sarà possibile solo una volta raggiunto il tetto massimo di orario in regime di flessibilità.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario contrattuale.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità le aziende daranno alle RSU comunicazione preventiva, nel corso di un apposito incontro, delle esigenze di effettuazione della flessibilità sia a salire che a scendere rispetto al normale orario. In tale incontro verrà inoltre definito congiuntamente il programma e le modalità con cui si prevede di effettuare i riposi compensativi o i recuperi di prestazione tenuto conto delle esigenze tecnico/produttive delle aziende.
[…]
I lavoratori non potranno rifiutare i programmi di flessibilità come sopra definiti, se non per giustificati e comprovati motivi di impedimento.
Considerata l'importanza per le aziende di poter gestire nel modo più flessibile l'organizzazione e gli orari di lavoro per corrispondere a precise esigenze produttive e di mercato, le parti convengono sull'opportunità di demandare, a intese a livello aziendale con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni territoriali, la sperimentazione di orari di lavoro in regime di flessibilità oltre le 80 ore sopra previste, nel limite della legislazione vigente.
Art. 20 (ex 7 ter) - Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario e le sue articolazioni e sullo straordinario, l'orario di lavoro su base annua è ridotto di 56 ore complessive.
A decorrere dall'1 gennaio 1994 verranno attribuite ulteriori 8 ore di riduzione in ragione d'anno.
[…]
Art. 22 (ex 8) - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua o continuativa.
Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario massimo di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 4 comma 2 D.Lgs. 66/03.
[…]
Chiarimento a verbale
Il comma 5 dell'art. 27 lavoro straordinario non si applica ai lavoratori discontinui.
Chiarimento a verbale
Nel caso in cui venga varata una disciplina specifica in merito ai" lavori discontinui o di semplice attesa o custodia", le parti si incontreranno entro tre mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina per effettuare le opportune armonizzazioni contrattuali.
Art. 24 (ex 10) - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge. Esso avrà la durata minima prevista dall'art. 9 comma 1 della Legge [D.Lgs.] 66/03.
In caso di oggettive comprovate esigenze aziendali, la Direzione esaminerà con le RSU le modalità con le quali l'eventuale minore durata del riposo verrà recuperata in occasione di uno dei successivi tre riposi settimanali, ai sensi dell'art. 17 comma 4 D.Lgs. 66/03.
L'azienda, quando avesse comprovata necessità di spostare provvisoriamente il giorno di riposo compensativo stabilito per un lavoratore dovrà di norma dare un preavviso di 24 ore.
Resta inteso che il riposo tra un turno e l'altro di lavoro non può essere inferiore a quanto previsto dal D.Lgs. 66/03, art. 7 (riposo fra un turno e l'altro).
In caso di mancato preavviso, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione della percentuale di lavoro festivo per le ore di lavoro prestate, fermo restando il diritto al godimento del riposo relativo alla stessa settimana".
Inoltre, qualora per effetto di tale provvisorio spostamento il giorno di riposo compensativo venga a coincidere, per particolari esigenze tecniche, con una festività infrasettimanale o nazionale, il lavoratore interessato avrà diritto al trattamento stabilito dall'art. 23 della parte comune del presente CCNL per dette festività.
Art. 25 (ex 11) - Banca ore
È istituita una Banca Ore Individuale operante dall'1/01/2000.
[…]
- I permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione riferiti alle riduzioni di orario previste dal CCNL;
- Eventuali ore di prestazioni straordinarie (riposo compensativo) fermo restando il pagamento della percentuale di maggiorazione di competenza, prevista per le ore straordinarie nel caso in cui il lavoratore, non intenda percepire la relativa retribuzione.
I permessi confluiti nella Banca Ore Individuale saranno fruiti, a gruppi di 4 ore o 8 ore, da parte del lavoratore, previo preavviso di cinque giorni lavorativi. L'azienda, provvederà ad accordare la richiesta per un massimo del 5% compatibilmente con le esigenze tecnico - organizzative dell'azienda.
Al 31/12 di ogni anno, il lavoratore potrà richiedere il pagamento delle ore accantonate o parte di esse. Le ore non retribuite resteranno accantonate sul conto individuale e segnalate sul cedolino paga a far data dal mese di gennaio del nuovo anno solare.
Al 31 dicembre del suddetto nuovo anno solare, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, verranno retribuite con la retribuzione in atto in quel momento.
In caso di ricorso a procedimenti di CIG o di CIGS, l'azienda, per i soli lavoratori interessati dal provvedimento, farà fruire collettivamente le ore accantonate, previa adeguata informazione sulle normative vigenti a tale titolo.
Art. 26 (ex 12) - Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
Nel caso di lavorazioni a ciclo continuo la distribuzione dell'orario di lavoro e dei relativi riposi costituiranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per i minori che lavorano in squadre avvicendate, oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio, egualmente retribuito, è di mezz'ora ai sensi dell'art. 18 della L. 26 aprile 1934, n. 653.
L'orario effettivo di lavoro dei prestatori di cui ai due comma precedenti, dedotti i riposi sopra indicati, sarà peraltro ripartito in modo tale da comportare una prestazione effettiva non inferiore all'orario contrattuale di cui all'art. 18 della parte comune del presente CCNL.
Nell'impossibilità tecnica di fruire del riposo, ai predetti lavoratori verrà corrisposto un compenso sostitutivo del 7% dei minimi tabellari.
La durata del riposo intermedio viene ridotta a mezz'ora anche per i fanciulli e adolescenti agli effetti del secondo comma dell'art. 20 della L. 17 ottobre 1967, n. 977.
Ai lavoratori che operano in turni avvicendati sarà riconosciuta una maggiorazione che deve intendersi comprensiva della incidenza sugli istituti indiretti, differiti, non cumulabile pari al:
- 30% per le ore di effettiva prestazione notturna;
- 40% per le ore di effettiva prestazione festiva.
In caso di prestazione su 3 turni avvicendati nelle 24 ore, al lavoratore sarà riconosciuta una pausa retribuita non inferiore a 10 minuti.
Conseguentemente, il compenso sostitutivo di cui al 7° comma del presente articolo viene fissato al 5%.
Sono fatti salvi diversi trattamenti aziendali in atto equivalenti o più favorevoli.
Art. 27 (ex 13) - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario decorre dai limiti di legge di cui al primo comma dell'art. 18 (orario di lavoro).
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
L'azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei casi urgenti, indifferibili od occasionali ed in quelli previsti come deroga ed eccezioni dalla legge e relativo regolamento (ad es. manutenzione degli impianti).
Rientra, ad esempio, in tali ipotesi la necessità di far fronte a:
- esigenze particolari di mercato, legate ad ordini con vincolanti termini di consegna;
- adempimenti amministrativi e di legge legati ad inderogabili scadenze;
- esigenze particolari connesse alla preparazione ed allestimento di fiere, mostre, esposizioni, campionari, campagne promozionali, ecc..
Il ricorso al lavoro straordinario oltre il limite delle 250 ore previste dal D.Lgs. 66/03, in assenza di un accordo in sede aziendale, potrà avvenire previo esaurimento delle 80 ore di flessibilità e sulla base di specifici programmi presentati dall'azienda.
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il ricorso al lavoro straordinario sarà concordato preventivamente tra la Direzione e la RSU.
Su richiesta delle RSU l'azienda fornirà chiarimenti ed indicazioni sul lavoro straordinario effettuato.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Il lavoratore notturno non può superare le 8 ore giornaliere medie nell'arco settimanale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.Lgs. 66/03.
[…]
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 66/03 art. 4 commi 2, 3 e 4 e in considerazione delle peculiarità del settore, caratterizzato da un andamento ciclico della domanda, da produzione con necessità di soddisfacimento in tempo reale del mercato di cui è diventata imprevedibile la tendenza, a partire dal 1/1/04 il periodo di riferimento della durata media settimanale di 48 ore è fissato in mesi 8 per il 2004 e sulla base dell'anno solare dal 1/01/2005, anche ai fini delle comunicazioni di cui al comma 5 del citato art. 4 D.Lgs. 66/03. Il rispetto di tale limite avverrà anche mediante la fruizione di permessi per ROL ed ex festività.
Art. 28 (ex 13 bis) - Riduzione orario di lavoro
Per i lavoratori che prestano la loro opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione dell'orario di lavoro annuo già prevista dal CCNL 13/12/1994 - 30/01/1995, saranno riconosciute le seguenti misure, computabili e godibili secondo le modalità dell'art. 18 del CCNL:
- 4 ore dal 1/01/2001;
- 4 ore dal 1/01/2002.
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato articolo, confluiscono nella Banca Ore Individuali alle condizioni previste dall'art. 25 (Banca Ore).
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da analoghi trattamenti aziendali in atto.
Art. 30 (ex 15) - Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Per entrambe le tipologie di contratto esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi:
- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
- eccezionali lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
- aumento di carattere eccezionale dell'attività aziendale indotta da particolari esigenze produttive non eseguibili con le figure professionali normalmente esistenti in azienda
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indicate è pari al 20%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 15%, calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva
Le frazioni sono arrotondabili all'unità superiore.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori assunti con le due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività e ai rischi elettivi ambientali.
Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso a progetti formativi di cui all'art. 33 del presente contratto
[…]
Art. 31 - Contratto di inserimento
La disciplina del contratto di inserimento di seguito regolamentata, si applica alle sole aziende aderenti al sistema Confindustria.
[…]
Il contratto di inserimento verrà stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
L'azienda provvederà affinché ogni lavoratore riceva una formazione teorica di 16 ore e che sia sufficiente ed adeguata prioritariamente sulle nozioni di prevenzione antinfortunistica con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione ed ai rischi elettivi ambientali.
[…]
Art. 34 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
In attesa della normativa di riferimento, le Parti riconfermano che sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisico del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche in riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 43 (ex 25) - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio […]
Art. 46 (ex 28) - Formazione professionale - Fondimpresa
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale, e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire
- l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con Fondimpresa, il Comitato Paritetico Nazionale avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Il CNPLA, nell'ambito dei rapporti sopra indicati, chiederà a Fondimpresa i dati relativi ai piani di formazione approvati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte del Comitato in materia di formazione professionale e potranno affidare la suddetta attività ad un Gruppo paritetico ristretto che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
Nota a verbale - Formazione professionale in provincia di Bolzano.
Nell'ambito di appositi incontri, atti a discutere i problemi inerenti la formazione professionale, ai quali parteciperanno le strutture territoriali interessate, le parti esamineranno, considerata la particolare legislazione che regola l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, il problema della durata e del periodo di apprendistato e relative conseguenze.
Art. 50 (ex 32) - Permessi di entrata ed uscita
Durante le ore di lavoro il lavoratore non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Salvo permesso della Direzione non è consentito ai lavoratori di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
[…]
Art. 52 (ex 34) - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L'azienda dovrà porre il lavoratore in condizioni di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna, e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro gli utensili di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati al lavoratore senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.
[…]
Art. 53 (ex 35) - Reclami e controversie
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Art. 55 (ex 37) - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le parti, nella condivisa opportunità d'interventi di legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per un'efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico - organizzative il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto al punto 1) del sistema di relazioni industriali, e nella tipologia dei contratti di inserimento.
Le parti stipulanti, preso atto che nel settore legno - arredamento si registra un progressivo aumento dei lavoratori extra - comunitari, demandano alle aziende eventuali soluzioni organizzative che consentano di contemperare le esigenze familiari dei singoli con le necessità produttive delle imprese, avendo riguardo alle norme in materia di lavoratori immigrati.
Art. 61 (ex 43) - Norme complementari e precedenti contratti
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli Accordi Interconfederali.
[…]
Parte Terza: Regolamentazione per gli operai
Art. 66 (ex 3) - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui si è verificata l'interruzione.
Art. 69 (ex 6) - Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicato per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assegnazione.
[…]
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
[…]
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
[…]
saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la RSU, anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della RSU.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Nota a verbale
Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle industrie boschive e forestali per le quali si fa riferimento all'art. 3 della relativa regolamentazione contrattuale.
Art. 70 (ex 7) - Regolamento del lavoro a domicilio
Definizione del lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'articolo 2094 C.C., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla L. 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
Procedura di informazione
Le RSU può richiedere alla Direzione aziendale un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame, le RSU potranno farsi assistere da un lavoratore scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge.
Art. 73 (ex 10) - Lavori nocivi e pericolosi
Agli effetti del presente articolo, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad un'altezza non inferiore ai 4,50 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa col sistema a spruzzo, di verniciatura o lucidatura con sistema a spruzzo con poliesteri, di produzione di agglomerati con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempreché, nonostante i mezzi di protezione adottati dalla ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Ai lavoratori comandati a svolgere tali lavori e, limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta un'indennità speciale del 10% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza) con facoltà alle aziende di assorbire fino a concorrenza quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
Agli operai costretti a lavorare in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e nei tre mesi estivi a temperatura superiore ai 50 gradi, sarà corrisposta l'indennità speciale di cui al comma precedente.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo 8 della Parte prima sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanze sindacali unitarie, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
Art. 75 (ex 12) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
A) - Denuncia
Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortuno accade all'operaio in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Art. 77 (ex 14) - Disciplina aziendale
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione.
Art. 78 (ex 15) - Divieti
[…]
È proibito fumare nell'interno dello stabilimento ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[…]
È proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per proprio conto o per conto terzi. L'operaio che commette tale mancanza, incorre nell'applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.
Art. 80 (ex 17) - Multe e sospensioni
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, all'operaio che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto nell'art. 28 (assenze) della parte comune del presente CCNL o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la sospensione per quelle di maggiore rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]
Art. 81 (ex 18) - Licenziamento per mancanze
Fermo restando l'ambito di applicazione delle procedure previste dalla legge, il licenziamento - con immediata sospensione cautelare del rapporto di lavoro - può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, all'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro l'officina dell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nello stabilimento;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 17 (multe o sospensioni) della presente regolamentazione per gli operai quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 17.
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
m) fumare nell'ambito dello stabilimento in quei luoghi dove tale divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o dei materiali.
Parte Quarta - Regolamentazione per gli intermedi
Art. 89 (ex 6) - Recuperi
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro non compiute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordate fra le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e venga effettuato in un periodo massimo di 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui si è verificata l'interruzione.
Art. 90 (ex 7) - Lavori nocivi e pericolosi
Ai lavoratori che svolgono lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all'8% della retribuzione base (minimo tabellare più indennità di contingenza).
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito nell'articolo della regolamentazione comune sull'ambiente di lavoro, le parti convengono che, una volta rimossi i fattori di rischio e/o nocività di cui al presente articolo, a livello aziendale tra Direzione e Rappresentanza sindacale aziendale o Consiglio di fabbrica, si concorderà la definizione degli importi corrisposti a titolo di indennità per lavori nocivi e pericolosi, anche con riguardo al tempo di godimento.
Art. 97 (ex 14) - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Parte Quinta - Regolamentazione per gli impiegati
Art. 114 (ex 14) - Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 118 (ex 18) - Norme generali e speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Parte sesta - Regolamentazione dell'apprendistato
Dichiarazione delle parti: Apprendistato professionalizzante
Le parti s'impegnano a realizzare un apposito incontro nel merito della materia entro il mese di ottobre 2004.
Art. 119 (ex 1) - Norme generali
La disciplina dell'apprendistato per gli operai e gli impiegati nell'industria del legno del sughero del mobile e dell'arredamento e nelle industrie boschive e forestali è regolato dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.
Art. 121 (ex 3) - Durata dell'apprendistato
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti nelle declaratorie contrattuali, indicati nei livelli sottoindicati è stabilita in:
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nelle categorie superiori alla III dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria III dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siamo confermati.
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inquadrati nella categoria II dopo il termine del periodo di apprendistato, qualora siano confermati.
In caso di stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale la durata può essere prorogata proporzionalmente alla minor prestazione convenuta.
All'atto della assunzione verrà indicata la categoria di destinazione di cui sopra.
I periodi di servizio previsti in qualità di apprendista presso più datori di lavoro saranno cumulabili tra loro se compiuti per la stessa attività e purché non separati tra loro da interruzioni superiori ad un anno.
Per i benefici di cui sopra si farà riferimento alle risultanze del libretto di lavoro che l'interessato dovrà esibire all'atto dell'assunzione insieme agli eventuali titoli di studio ed altri documenti prescritti per l'ammissione al lavoro.
Allo stesso tempo dovrà essere esibita la certificazione della formazione effettuata presso altri datori di lavoro in analoga forma d'apprendistato.
Nota a verbale - Apprendistato in provincia di Bolzano.
Considerata la particolare legislazione che regola la formazione professionale e l'istituto dell'apprendistato in provincia di Bolzano, la presente regolamentazione non modifica quanto previsto dall'accordo provinciale integrativo in atto.
Art. 125 (ex 7) - Orario di lavoro
Per gli apprendisti la durata dell'orario fa riferimento alla normativa sull'orario di lavoro prevista dal presente CCNL, fatte salve le nuove disposizioni di legge a disciplina della materia.
Art. 126 (ex 8) - Attività formativa
Ai fini dello svolgimento delle 120 ore medie di attività formativa prevista dalla normativa in vigore, si prevede che le stesse possano essere distribuire diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato e che 42 ore annue medie siano riservate alla formazione trasversale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale la formazione sarà così articolata:
- 80 ore per gli apprendisti con titolo di studio post - obbligo o attestato di qualifica professionale non attinente all'attività da svolgere, di cui 28 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 52 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico
- 50 ore per gli apprendisti con titolo di studio post - obbligo o attestato di qualifica professionale attinente all'attività da svolgere, di cui 14 destinate ai contenuti di carattere trasversale e 36 ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico
Le parti rinviano alla Commissione Paritetica nazionale l'eventuale definizione di linee guida e degli indirizzi di massima dell'attività formativa.
In sede territoriale gli Enti Confederali Bilaterali per la formazione o in loro assenza le Associazioni Imprenditoriali e/o le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, avranno la facoltà di individuare contenuti professionali e minor durata della formazione in relazione alla tipologia delle professionalità da acquisire, della preparazione specifica già posseduta, della formazione già acquisita in precedenti esperienze.
La formazione svolta sarà attestata dall'azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali acquistate dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestazione sarà consegnata al lavoratore.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente i corsi e le iniziative formative ed è riservato al datore di lavoro l'esercizio dell'azione disciplinare nel caso d'assenza ingiustificata ai sensi delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina del lavoro.
Ferme restando le quantità formative previste dalla legislazione vigente, in caso di apprendistato a tempo parziale, le stesse saranno riproporzionate su base annua, con le stesse modalità previste all'art. 3 della presente regolamentazione.
Art. 128 (ex 10) - Trattamento in caso di infortunio e malattia professionale
Per infortunio sul lavoro e malattia professionale trovano applicazione le norme contrattuali previste per gli operai e gli impiegati.
Regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali
Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Vengono applicate le norme già definite in occasione del rinnovo del CCNL Legno, Sughero, Mobile e Arredamento firmato il 21 dicembre 1999.
Art. 2 - Classificazione
[...]
Dichiarazione a verbale
La classificazione dei lavoratori verrà modificata a valere dal 1° gennaio 2007 in conformità di tempi, contenuti e metodi di cui all'art. 16 – Parte comune - del presente CCNL.
Art. 3 - Lavoro a cottimo
[…]
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[…]
Art. 4 - Norme specifiche per gli operai assunti con contratto a tempo determinato
A) - Durata dell'ingaggio e anticipo
Il datore di lavoro, nel richiedere gli operai, dovrà indicare, approssimativamente, la durata dell'ingaggio, per tempo, quantità ed estensione del lavoro.
[…]