• Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Infortunio sul Lavoro
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Formazione, Informazione, Addestramento

 

Responsabilità del legale rappresentante della A. srl per infortunio ad un proprio dipendente: in particolare quest'ultimo, mentre stava eseguendo l'operazione di armamento dei pannelli di cemento e la predisposizione di una gabbia metallica per racchiudere il pannello stesso, nel corso della quale era indispensabile l'uso del martello allo scopo di far perfettamente combaciare le strutture di cui era composta la gabbia metallica, era stato colpito all'occhio destro da una scheggia metallica staccatasi delle strutture sulle quali stava lavorando, riportando gravi lesioni.

 

La società convenuta non gli aveva mai fornito gli occhiali di protezione, nonostante la indiscutibile pericolosità della mansione.

 

Condannata in primo grado, la A. srl ricorre in appello - Rigetto.

 

La Corte di Appello afferma che: "secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento"

 

Inoltre "l'art. 377, primo comma, del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione; e il successivo articolo 382 prescrive che i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati."

 

"Nel caso in esame, anche secondo la comune esperienza, la mansione svolta dall'infortunato, implicante l'uso del martello, configura un pericolo di offesa agli occhi per la probabilità - per l'elevata probabilità - dell'improvvisa e pericolosa proiezione di schegge (nella specie di materiale metallico) derivante dalla ripetuta attività di percussione meccanica esercitata con il martello e attribuibile alle causali più diverse, tra le quali, certamente, anche piccole imperfezioni negli utensili utilizzati per lo scopo.

Nel caso in esame, quindi, sussiste l'obbligo a carico del datore di lavoro non solo di mettere a disposizione del dipendente idonei dispositivi di protezione individuale (quali occhiali, visiere ed altro) ma, altresì, di rendere edotti i lavoratori del rischio derivante dall'attività svolta e di vigilare sull'uso concreto degli strumenti di protezione."

"Dunque, non solo il lavoratore avrebbe dovuto essere dotato di occhiali di protezione, ma la stessa A. S.r.l. avrebbe dovuto pretendere che tale mezzo di protezione fosse usato e vigilare sul rispetto della direttiva impartita."

 

"Il corretto uso degli occhiali di protezione avrebbe, infatti, impedito la verificazione del sinistro e l'operaio avrebbe, certamente, impiegato la protezione antinfortunistica se il datore di lavoro lo avesse reso edotto del rischio e se avesse vigilato sull'osservanza delle norme di sicurezza, dovendosi solo precisare che la condotta del dipendente non può essere considerata abnorme o del tutto imprevedibile, essendo la conseguenza della oggettiva carenza con la quale le misure di prevenzione e protezione erano state applicate in azienda."


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, composta dai signori Magistrati

DOTT. Giuseppe MOLINARO Presidente

DOTT. Giovanni BENASSI Consigliere rel.

DOTT. Maria G. D'AMICO Consigliere

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

 

Nella causa civile iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2004, posta in decisione all'udienza collegiale del 14 gennaio 2010, promossa da: A. S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, ing. Marcello M., rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione in primo grado, dagli avvocati Giuseppe Coliva e Massimo Coliva, presso il cui studio, in Bologna, via Galliera n. 19, è pure elettivamente domiciliata

 

APPELLANTE PRINCIPALE

 

contro

 

YY, rappresentato e difeso come da procura a margine del ricorso di primo grado, dagli avvocati Giorgio Sacco e Guido Reni, presso il cui studio, in Bologna, via San Felice n. 6, è pure elettivamente domiciliato

 

APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE

 

E contro

 

U.A. S.P.A., società incorporante U.A. S.p.a., in persona del suo procuratore ad negozia Giovanna Gigliotti, giusta procura speciale in data 8 giugno 2009, rep. n. 64642 racc. n. 9619, a rogito Notaio Serra, rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Maria Graziosi, presso il cui studio, in Bologna, via Barbieria n. 22, è pure elettivamente domiciliata

 

APPELLATA

 

Avente ad oggetto: risarcimento danno da infortunio sul lavoro

 

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'appellante principale A. S.r.l. chiede e conclude: "nel merito, rigettare tutte le domande proposte contro la concludente siccome infondate in fatto e in diritto; in subordine, dichiarare tenuta e condannare U.A. S.p.a. a pagare direttamente l'indennizzo di cui al contratto di assicurazione direttamente al ricorrente ai sensi dell'art. 1917 comma 2° cod. civ., e comunque dichiarare tenuta e condannare U.A. S.p.a. a tenere indenne e manlevare la conchiudente dalle domande del ricorrente e comunque a rimborsare le somme che in ipotesi A. fosse tenuta a pagare al ricorrente in esecuzione della sentenza impugnata oltre interessi e rivalutazione; condannare U.A. a rimborsare a A. S.r.l. le spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917 comma 3° cod. civ. di entrambi i gradi; escludere dal denegato risarcimento il danno morale, e ridurre il quantum liquidato al ricorrente nei termini di cui ai motivi di appello; condannare il YY alla restituzione delle somma non dovute e pagate, oltre agli accessori";

Il procuratore dell'appellato - appellante incidentale YY chiede e conclude: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respingere l'appello proposto dalla A. S.r.l. e, in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 524/04 del Tribunale di Bologna: ferma restando ogni statuizione della sentenza n. 524/04 relativa all'accertamento della responsabilità civile dell'appellante principale nella determinazione dell'infortunio per cui è causa, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Campotto di Argenta (FE), via Cardinala, al pagamento in favore del sig. YY della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (biologico, morale, da invalidità temporanea totale e parziale) per l'infortunio lavorativo del 26 maggio 1998, in misura pari ad Euro 141.239,25 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del procurato danno, o di quella somma minore o maggiore che riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa, nonché del danno patrimoniale relativo alle spese mediche documentate nella misura di Euro 897,45, anche in questo caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e in particolare: - quanto ad Euro 2.076,16, o quella somma minore o maggiore che riterrà di giustizia da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale; - quanto a Euro 1.038,07, o quella somma minore o maggiore da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%; - quanto a Euro 519,04, o quella somma minore o maggiore da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 25%; - quanto a Euro 90.526,23, o quella somma minore o maggiore da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente; - quanto a Euro 47.079,75, o quella somma minore o maggiore da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno morale; con vittoria di spese competenze e onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari";

Il procuratore dell'appellata U.A. S.p.a., già U.A. S.p.a. chiede e conclude: "sul rapporto principale di danno ci si rimette a giustizia; sul rapporto di manleva assicurativa reiezione dell'appello; conferma dell'impugnata sentenza; con vittoria di spese, competenze ed onorari".

 

LA CORTE D'APPELLO

 

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Relatore dott. Giovanni Benassi;

Udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

 

Fatto

 

Con ricorso depositato il 26 maggio 2000, YY, dipendente della A. S.r.l., azienda operante nel settore edile e produttrice di prefabbricati, con mansioni di operaio al quarto livello, ha esposto quanto segue:

* Il giorno 26 maggio 1998, mentre stava eseguendo l'operazione di armamento dei pannelli di cemento e la predisposizione di una gabbia metallica per racchiudere il pannello stesso, nel corso della quale era indispensabile l'uso del martello allo scopo di far perfettamente combaciare le strutture di cui era composta la gabbia metallica, era stato colpito all'occhio destro da una scheggia metallica staccatasi delle strutture sulle quali stava lavorando, riportando gravi lesioni;

* In particolare era residuato un danno biologico permanente pari al 55% e una inabilità temporanea assoluta protrattasi per 184 giorni;

* La società convenuta non gli aveva mai fornito gli occhiali di protezione, nonostante la indiscutibile pericolosità della mansione cui era stato assegnato, essendosi limitata a consegnargli in data 15 febbraio 2000 - dunque in epoca successiva alla data dell'infortunio - un opuscolo informativo sulle misure di sicurezza e gli strumenti di prevenzione antinfortunistica da adottare in relazione alle mansioni espletate;

* I dispositivi di protezione e di sicurezza, per altro, non erano stati forniti anche agli altri lavoratori dipendenti.

 

Ciò premesso, YY ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, la A. S.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento del danno - biologico, morale, da invalidità temporanea totale e parziale - quantificato nella somma di Lire 569.381.666, oltre rivalutazione ed interessi, e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche, quantificato in Lire 1.737.700.

La A. S.r.l., tempestivamente costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda e ha chiesto la chiamata in causa della Compagnia di A.U. S.p.a. dalla quale pretendeva di essere garantita in caso di condanna al risarcimento del danno. Autorizzata la chiamata in causa, la U.A. S.p.a. si è costituita in causa aderendo, quanto al merito, alle difese della società convenuta e, quanto alla causa di garanzia, eccependo che era onere del chiamante dimostrare l'operatività, l'efficacia e l'ambito di operatività della invocata copertura assicurativa.

 

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 524 del 31 maggio 2004, depositata il 5 ottobre 2004, ha condannato la S.r.l. A. al risarcimento del danno patito dal YY quantificato in Euro 81.432,84, oltre interessi e rivalutazione ed ha respinto le domande proposte dalla A. S.r.l. nei confronti della U.A. S.p.a.

Il Tribunale ha, in primo luogo, ritenuto che fosse stata provata la responsabilità della società convenuta nella causazione del sinistro dal momento che era emerso, dall'istruttoria testimoniale, la necessità dell'uso del martello per lo svolgimento della operazione che, poi, aveva cagionato il grave infortunio sul lavoro e la mancata osservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore previsto dall'art. 2087 cod. civ.

Infatti, la società convenuta, nonostante fosse facilmente prevedibile che l'azione ripetuta del martello fosse suscettibile di provocare la proiezione di materiali, esponendo a pericolo gli occhi dell'operatore, non aveva dotato il proprio personale degli occhiali di protezione.

Sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, il primo giudice ha ritenuto l'esistenza di un danno biologico nella misura del 22% ed ha liquidato, applicando le tabelle in uso dal Tribunale di Bologna nel 1999, il danno biologico permanente in Euro 56.902,12, il danno biologico temporaneo in Euro 3.633,27, il danno morale in Euro 20.000,00 e il danno patrimoniale in Euro 897,45. Il Tribunale ha, infine, respinto la domanda di manleva osservando che la polizza assicurativa non offriva alcuna copertura al rischio di risarcimento del danno biologico.

 

Avverso la detta decisione, notificata il 15 ottobre 2004, la A. S.r.l., con ricorso depositato il 15 novembre 2004, ha proposto appello, articolato su cinque motivi, cui resistono YY e la U.A. S.p.a., chiedendo il rigetto del gravame. YY propone, a sua volta, appello incidentale con un motivo.

Con ricorso depositato il 16 novembre 2007, la A. S.r.l. ha riassunto il giudizio interrotto a seguito del decesso del difensore della U.A. S.p.a. Nel contraddittorio, ricostituito a seguito della rituale notificazione del ricorso in riassunzione, si sono costituiti YY e la U.A. S.p.a., società incorporante la U.A. S.p.a., che hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

All'udienza del 14 gennaio 2010, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe e la causa, dopo la discussione orale, è stata decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

 

 

Diritto

 

1. Con il primo motivo dell'appello principale, la A. S.r.l. sostiene che, dall'istruttoria era emerso che non poteva essere attribuita a suo carico alcuna responsabilità per l'evento infortunistico, sia perché aveva provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria per i dipendenti prevista dalla legge n. 626/94 sia perché il YY, lavoratore esperto ed addestrato, sapeva, in relazione allo specifico tipo di attività che stava svolgendo, che doveva chiamare il ferraiolo per eseguire l'operazione di armatura, come previsto dalle direttive aziendali, sia perché gli occhiali protettivi erano presenti in cantiere.

 

L'appellante principale sostiene che, nella specie, non esiste alcuna norma di prevenzione che impone l'adozione degli occhiali o di schermi di protezione e che l'evento occorso non era prevedibile e si era verificato per caso fortuito. Infine, secondo l'appellante principale, mancando la prova della violazione dell'art. 2087 cod. civ. e quindi di un fatto reato, non può essere riconosciuto il danno morale.

 

Con il secondo motivo, la società appellante principale invoca il concorso di colpa del lavoratore che, nonostante le direttive aziendali imponessero di chiamare il ferraiolo, aveva proceduto lo stesso alla operazione utilizzando il martello.

 

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché logicamente connessi, sono infondati.

 

La Corte rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante principale, l'istruttoria condotta nel corso del primo grado del giudizio, ha evidenziato numerosi e concorrenti profili di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso a YY il 26 maggio 1998.

In primo luogo è emerso che la A. S.r.l., pur avendoli in dotazione, non aveva imposto agli operai l'uso degli occhiali di protezione (cfr. dep. B., F., G. e V.).

E', poi, risultato che l'uso del martello era necessario per lo svolgimento della mansione cui era stato assegnato il YY (cfr. dep. F.). Tale circostanza è stata confermata da tutti i testimoni. Il Balboni ha, al riguardo, dichiarato: "in una metà dei casi circa bisognava fare uso anche del martello e con energia"; secondo il già citato F. "nel caso di quella gabbia è indispensabile il martello. Ciò perché per far abbassare i due longaroni, cioè i due ferri più grossi della gabbia, in quel caso lì era necessario abbassarli con colpi di martello".

Il teste G., pur osservando che il martello non avrebbe dovuto essere utilizzato, ha, poi, confermato che c'era chi lo usava perché, a volte, la parte non entrava nella sede ove era destinata quindi doveva essere sospinta con una martellata.

Il teste V., poi, la cui deposizione è stata espressamente richiamata dalla difesa dell'appellante principale, ha premesso che, nelle operazioni di armatura, i martelli non avrebbero dovuto essere utilizzati; tuttavia ha, poi, testualmente affermato "se la gabbia non entra nello stampo metallico ci sono due soluzioni: chiamare il ferraiolo o farla entrare con la forza e in quel caso il martello può essere efficace".

E', poi, emerso che la A. S.r.l. era consapevole che per armare i pannelli i dipendenti assegnati a questa mansione facevano uso del martello. Sono proprio il responsabile della produzione, G., e il dirigente del settore edilizio, V., che hanno confermato le modalità operative descritte dal YY e poi riferite dai compagni di lavoro B e F..

Infine, l'informativa, redatta dalla S. S.r.l. per conto della A. S.r.l. (prodotta dalla società appellante principale), relativa alle misure di sicurezza e agli strumenti di prevenzione antinfortunistica prevede l'impiego degli occhiali per i "lavori che producono polvere in genere o con rischio di proiezione di materiale (smerigliatura, taglio, martellamenti, ecc.)" (doc. 3 citato, pagina 3). Per altro la detta informativa risulta essere stata consegnata al YY in data 15 febbraio 2000, cioè soltanto dopo la verificazione dell'infortunio sul lavoro.

 

2. Sulla base della precedente ricostruzione dei fatti, la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante principale, secondo cui la causa dell'infortunio era da individuarsi in un evento imprevisto e imprevedibile non solo dal lavoratore ma anche dal titolare dell'impresa o, comunque, per effetto di una condotta imprudente del lavoratore, ritiene che, nella specie, sussista un ben precisa responsabilità - penale e civile - a carico della A. S.r.l..

 

Giova, al riguardo, premettere che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. n. 3213/04; v. anche Cass. n. 7636/96, n. 10706/02, n. 7454/02).

 

Il datore di lavoro, dunque, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. n. 3213/04, n. 5024/02).

Quanto al caso in esame, l'art. 377, primo comma, del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, impone al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione; e il successivo articolo 382 prescrive che i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

La Cassazione penale (v. Cass. pen. 30 aprile 1997, n. 7989) ha chiarito che presupposto per la sussistenza del reato di cui all'art. 382 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 è che il dipendente eserciti un lavoro che lo esponga a rischi di offesa agli occhi, perché solo in tal caso il datore di lavoro lo deve munire di occhiali, visiere o altri appropriati dispositivi di protezione individuale. Rischio equivale a pericolo, cioè a "probabilità" di danno, che è notoriamente nozione diversa dalla mera "possibilità" di danno: per questa ragione è illegittimo argomentare che dal momento che un danno si è verificato nell'esercizio di una determinata mansione, per ciò stesso quella mansione presenta il rischio relativo (cioè la probabilità e non la mera possibilità di danno).

In altre decisioni, la Cassazione penale ha, poi, posto in evidenza che la norma antinfortunistica che impone l'uso di occhiali, visiere o schermi appropriati da parte di lavoratori esposti al pericolo di offese agli occhi, mira a salvaguardare la incolumità del lavoratore non soltanto da pericoli normali o largamente probabili, ma anche per prevenire pericoli non molto probabili. Tali cautele debbono perciò essere adottate (in particolare l'uso di occhiali), ogni qualvolta l'azione della macchina usata determini l'attrito di una lama su superfici metalliche con conseguente pericolo di proiezioni di schegge (Cass. pen. 16 gennaio 1991, n. 4443; 28 giugno 1990, n. 13944).

Nel caso in esame, anche secondo la comune esperienza, la mansione svolta dall'infortunato, implicante l'uso del martello, configura un pericolo di offesa agli occhi per la probabilità - per l'elevata probabilità - dell'improvvisa e pericolosa proiezione di schegge (nella specie di materiale metallico) derivante dalla ripetuta attività di percussione meccanica esercitata con il martello e attribuibile alle causali più diverse, tra le quali, certamente, anche piccole imperfezioni negli utensili utilizzati per lo scopo.

Nel caso in esame, quindi, sussiste l'obbligo a carico del datore di lavoro non solo di mettere a disposizione del dipendente idonei dispositivi di protezione individuale (quali occhiali, visiere ed altro) ma, altresì, di rendere edotti i lavoratori del rischio derivante dall'attività svolta e di vigilare sull'uso concreto degli strumenti di protezione.

 

Come risulta dall'istruttoria condotta in primo grado, la A. S.r.l. non aveva, correttamente, adempiuto agli obblighi prevenzionali su di essa per legge incombenti, dal momento che si era limitata a mettere a disposizione degli occhiali di protezione, ma non aveva istruito i lavoratori sul loro uso né aveva preteso che venissero in concreto utilizzati nello svolgimento dell'attività pericolosa.

Del resto, la medesima società appellante era ben consapevole che quel tipo di lavorazione comportava l'impiego di martelli e che l'attività di martellamento era potenzialmente idonea a provocare proiezione di materiale (schegge).

Dunque, non solo il lavoratore avrebbe dovuto essere dotato di occhiali di protezione, ma la stessa A. S.r.l. avrebbe dovuto pretendere che tale mezzo di protezione fosse usato e vigilare sul rispetto della direttiva impartita.

 

Nella specie, quindi, non solo deve escludersi l'ipotesi della imprevedibilità dell'evento perché il lavoratore era esposto, con elevata probabilità, al pericolo di offesa agli occhi derivante dalla improvvisa proiezione di schegge come conseguenza della specifica mansione che stava svolgendo, ma anche quella, caldeggiata dall'appellante principale in via subordinata, di una condotta imprudente del YY come causa del sinistro, perché l'evento dannoso è del tutto ascrivibile alla negligenza del datore di lavoro per non avere reso edotti i dipendenti del rischio derivante dalla mansione e per non avere preteso l'uso degli strumenti di protezione, che pure aveva messo a disposizione.

 

Il mancato uso degli occhiali non può, del resto, trovare giustificazione, come implicitamente desumibile dalle difese della A. S.r.l., nella semplicità dell'operazione da compiere e nella immediata evidenza di un rischio palese e prevedibile. Infatti, non solo riesce difficile pensare che in un'azienda come la A. S.r.l. non potesse sussistere la consapevolezza del pericolo della improvvisa proiezione di schegge derivante dallo svolgimento dell'attività di battitura del metallo, ma, soprattutto, è assorbente osservare che anche la semplicità o ripetitività della mansione svolta non esclude, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di attuare le misure di sicurezza previste dalla legge, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di vigilare ed esigere l'osservanza delle norme di sicurezza (art. 4 d.p.r. n. 547/55).

Il corretto uso degli occhiali di protezione avrebbe, infatti, impedito la verificazione del sinistro e l'operaio avrebbe, certamente, impiegato la protezione antinfortunistica se il datore di lavoro lo avesse reso edotto del rischio e se avesse vigilato sull'osservanza delle norme di sicurezza, dovendosi solo precisare che la condotta del dipendente non può essere considerata abnorme o del tutto imprevedibile, essendo la conseguenza della oggettiva carenza con la quale le misure di prevenzione e protezione erano state applicate in azienda.

Va, dunque, affermata la responsabilità - penale per il reato di lesioni colpose gravi e civile - della A. S.r.l. per l'infortunio occorso a YY il 26 maggio 1998.

 

3. Con il terzo motivo, la società appellante principale lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla eccepita tardività della eccezione della Compagnia UNIPOL di non operatività della polizza assicurativa. Secondo la A. S.r.l., la laconicità della difesa ed il solo riferimento all'onere di dimostrare l'operatività della garanzia porta a considerare la difesa della terza chiamata come limitata non già alla negazione del diritto, ma alla mancata prova di esso e ciò, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., costituisce il limite della difesa dell'UNIPOL che non può essere oltrepassato, come in effetti avvenuto, nella fasi successive del processo di primo grado.

 

Il motivo è infondato.

 

Sinteticamente, ma correttamente, la U.A. S.p.a., nella sua memoria di costituzione in primo grado, aveva eccepito, quanto alla manleva assicurativa fatta valere dalla A. S.r.l. con la chiamata in causa dell'assicuratore ex art. 1917, terzo comma, cod. civ., che la medesima chiamante aveva l'onere di dimostrare l'operatività, l'efficacia e l'ambito di applicazione della invocata garanzia assicurativa a norma di legge e delle clausole contrattuali ed aveva concluso per la reiezione della domanda perché non provata e non fondata.

Di conseguenza, in ragione della difesa svolta dall'assicuratore, la A. S.r.l. avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza della polizza e dell'esistenza della garanzia assicurativa anche per l'infortunio sul lavoro oggetto di causa.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16831 del 2003, ha, al riguardo, affermato il principio che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare la esclusione della garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda.

Deriva, da quanto precede, pertanto, che ove l'assicuratore contesti l'esistenza del bene oggetto della copertura assicurativa, compete all'assicurato fornire detta prova.

In motivazione, la suprema Corte ha puntualizzato che va affermato, come principio generale che qualora venga domandato l'adempimento di un contratto non può farsi distinzione, quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, fra clausole generali e clausole speciali del contratto stesso, dal momento che tutte ed inscindibilmente attengono alla delimitazione dell'oggetto di esso, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 2697 c.c.

Ne deriva, in particolare, che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto, nell'allegare l'esclusione della (garanzia assicurativa, non propone un'eccezione in senso proprio, e non solleva l'attore dagli oneri probatori che gli incombono, risolvendosi la detta allegazione nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. 23 febbraio 1998, n. 1946; Cass. 1 dicembre 1998, n. 12190; Cass. 12 febbraio 1998, n. 1473). Ne consegue che nella fattispecie poiché l'assicuratore aveva contestato l'esistenza del bene oggetto della copertura assicurativa, competeva all'assicurato fornire detta prova.

 

Parimenti, nella fattispecie in esame, avendo l'U.A. S.p.a. tempestivamente eccepito la non operatività della copertura assicurativa, era preciso onere della A. S.r.l. provare che la polizza in questione copriva anche la voce di danno richiesta dal lavoratore infortunato nella causa principale.

Di conseguenza non possono essere considerate tardive e, come tali inammissibili, le allegazioni dell'U.A. S.p.a. contenute nelle note difensive del 14 maggio 2005, trattandosi soltanto di una più ampia illustrazione della difesa già svolta nella comparsa di costituzione.

 

4. Con il quarto motivo, la A. S.r.l. ribadisce l'operatività della copertura assicurativa anche per il danno biologico, rientrando questa particolare voce di danno tra quelle risarcibili in caso di lesione della integrità fisica della persona. Le sentenze della Corte Costituzionale non hanno dunque modificato il rischio assicurato né introdotto un nuovo tipo di danno, ma hanno semplicemente stabilito a chi tale danno spettasse.

 

Il motivo non è fondato.

 

Va, al riguardo, premesso, come risulta dalla polizza stipulata n. 758/60/4247 operante dal 31 dicembre 1993 (doc. 5, A. S.r.l.) fra l'U.A. S.p.a. e la A. S.r.l., che a compagnia assicuratrice si era obbligata a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (clausola n. 13, lett. b delle condizioni generali di assicurazione).

La compagnia U.A. S.p.a., terza chiamata in garanzia dalla A. S.r.l. nel giudizio promosso da una lavoratore e volto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale a seguito di un infortunio lavoro sul lavoro, ha eccepito che le prestazioni indennitarie richieste con l'atto di chiamata in causa sarebbero state esigibili nei limiti e secondo l'oggetto del contratto e, quindi, con esclusione delle somme dovute dall'assicurato per i danni biologico e morale, non compresi nell'oggetto della copertura assicurativa.

L'eccezione della compagnia assicuratrice merita di essere condivisa, innanzitutto, perché si pone in coerenza con un costante filone giurisprudenziale (v., Cass. n. 4080/02, n. 12387/03, n. 12691/03, n. 8365/04), il quale ha, espressamente, affermato il principio che, secondo la disciplina di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1981, n. 87 e 356 del 1991), non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona non significa che il diritto positivo prevedesse un "danno biologico previdenziale patrimoniale"

Di conseguenza, qualsivoglia richiamo al principio del rischio professionale è del tutto privo di pregio, dato che, essendo le nozioni di danno biologico e morale estranee al sistema dell'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la clausola contrattuale in esame non consente alcuna interpretazione estensiva del suo contenuto, quale quella prospettata dalla A. S.r.l..

Va, poi, osservato che la Corte di Cassazione, affrontando la specifica questione in esame, nella sentenza n. 9730/98 ha evidenziato che:

* la responsabilità civile, oggetto della polizza, non può identificarsi con quella traibile dalla disciplina codicistica, ma deve essere collegata a quella evincibile dagli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 1965, espressamente richiamati nella clausola l b) sopra trascritta;

* la giurisprudenza delle Corti superiori (Corte

Costituzionale e Corte di Cassazione), sia pure con un percorso non sempre limpido e uniforme, ha ormai definitivamente accolto il principio secondo cui le indennità previste dal DPR n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che l'infortunio ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione psico-fisica altrimenti comporta per il soggetto, sicché il danno biologico, in sè considerato, resta completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dagli artt. 10 e 11 citati;

* in difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche al danno biologico, il richiamo esplicito agli artt. 10 e 11 DPR n. 1124/1965 comporta la necessità per l'interprete di limitare il rischio assicurato esclusivamente alle prestazioni rientranti nell'ambito di operatività di detta norma, secondo la concorde interpretazione datane dal giudice delle leggi e dal giudice di legittimità nella sua più recente formulazione;

* il richiamo agli artt. 10 e 11 cit. non può essere inteso alla stregua di un "rinvio formale" che tenga conto delle diverse interpretazioni delle norme predette succedutesi nel tempo, atteso che nel caso dì polizze assicurative la copertura garantita non può essere variata nel corso del rapporto a seconda delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali;

* comunque, la Corte Costituzionale, con le note sentenze (n. 88 del 1979, n. 87 del 1991, n. 356 del 1991, n. 485 del 1991) non ha modificato le prestazioni dell' assicuratore sociale ma solo il limite di rivalsa esperibile dal medesimo.

Va, inoltre, rilevato che, pronunciandosi in una fattispecie molto prossima a quella in esame, la Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 11146/04, ha, così, testualmente, motivato: in particolare, qualora il contratto di assicurazione determini il rischio - che forma oggetto della copertura assicurativa - con esplicito riferimento al contenuto di una norma di legge, opera un rinvio - non già formale, alla fonte di produzione, ma ricettizio - alla norma medesima, che di conseguenza viene recepita - quale clausola del contratto - e, come tale, risulta insensibile alle (eventuali) modifiche successive della norma - (anche) in dipendenza di declaratoria di illegittimità costituzionale, con efficacia retroattiva - ed alle variazioni, che ne derivino, del rischio assicurato - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3365/79, 4008/78) - in coerente, peraltro, del principio di diritto, enunciato - (anche) dalla giurisprudenza della stessa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 3929/99, oltre le sentenze testè citate) - con riferimento a qualsiasi negozio per relationem. La conclusione proposta si impone, vieppiù, se le norme di legge - alle quali il contratto di assicurazione rinvia, per determinare il rischio assicurato (nella specie, le norme del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per gli infortuni sul lavoro e, segnatamente, gli articoli 10 e 11) - abbiano subito modifiche, senza effetto retroattivo (ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi), dopo la stipulazione dello stesso contratto - come nel caso, che qui interessa, della estensione, al danno biologico (di cui al sopravvenuto articolo 13 decreto legislativo n. 38 del 2000, cit.), dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124/65, cit., appunto) - sia pure a seguito, per quanto si è detto, di pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale (sentenza n. 87 del 1991, cit.) ed in attuazione del monito che ne risulta, contestualmente, rivolto al legislatore. In tale caso, infatti, il prospettato rinvio del contratto di assicurazione - alle norme di legge (di cui al D.P.R. n. 1124/65, cit.), per la determinazione del rischio assicurato (responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio sul lavoro) - riguarda soltanto le componenti del danno, che ne risultino già coperte dall'assicurazione obbligatoria, alla data di stipulazione dello stesso contratto, e, perciò, ne resta escluso, appunto, il danno biologico - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine, per tutte, le sentenze n. 7593/2003, 1114/2002, 8182/2001; nè si discostano, dai principi enunciati, le invocate sentenze n. 6993 e 42287/2002, in quanto le opposte conclusioni, che ne risultano, sono nient'altro che l'esito del sindacato, in sede di legittimità, dell'interpretazione del contratto di assicurazione) - ove l'assicurazione obbligatoria risulti estesa allo stesso danno biologico - come è avvenuto, incontrovertibilmente, nella specie - soltanto da disposizione di legge sopravvenuta alla stipulazione di detto contratto (articolo 13 decreto legislativo n. 38 del 2000, cit.).

Queste considerazioni, applicabili propriamente alla polizza in rassegna stante l'espresso richiamo in essa contenuto all'obbligo della Compagnia tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, comportano l'esclusione della operatività della garanzia prestata al danno biologico e morale, per farla rientrare, come da espressa dizione contrattuale, all'interno delle ipotesi nelle quali rimane coinvolta la responsabilità del datore di lavoro in relazione alle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/65.

Nella specie, quindi, poiché il lavoratore, già ricorrente in primo grado, ora appellatane incidentale, ha chiesto, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 26 maggio 1998, il risarcimento dei danni biologico e morale - non costituenti oggetto della copertura assicurativa - va escluso l'obbligo di manleva da parte dell'U.A. S.p.a. nei confronti della propria assicurata A. S.r.l.

 

5. Con il quinto motivo, la società appellante principale contesta la quantificazione del danno deducendo l'erroneità del valore punto applicato dal Tribunale (Euro 2.143,72 e non Euro 2.586,44), nonché l'applicabilità delle tabelle vigenti all'epoca dell'infortunio per le quali il valore punto era pari a Euro 1.780,13.

Con l'unico motivo dell'appello incidentale, YY Silvino deduce l'erroneità della determinazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, del danno biologico quantificato nella percentuale del 22% e non in quella maggiore del 35% secondo la natura e l'entità delle lesioni subite e, di conseguenza, chiede che l'ammontare del risarcimento del danno biologico e morale venga adeguato all'effettiva entità dei maggiori postumi permanenti.

 

Il motivo dell'appello principale è infondato. E', invece, fondato quello della impugnazione incidentale.

 

La Corte, procedendo dall'esame della doglianza incidentale proposta dal lavoratore, osserva che il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel presente grado del giudizio, ha quantificato nella misura del 35% l'entità del danno biologico permanente riportato dal YY a seguito dell'infortunio sul lavoro del 26 maggio 1998.

Dal sinistro, infatti, sono residuate una riduzione della capacità visiva dell'occhio destro ad un visus di 2/50; la condizione di pseudofachia; la sensazione di corpo estraneo, secondaria alla presenza della ferita corneale; e la fotofobia, secondaria alla irregolarità della pupilla e alla parziale dislocazione della lente intraoculare). Tutti questi postumi, a giudizio dell'ausiliare, si sono ormai stabilizzati e sono da considerare definitivi in considerazione dell'ampio intervallo di tempo intercorso tra il trauma e la data di svolgimento delle operazioni peritali.

Per altro, l'accertata minorazione permanente della integrità psico - fisica del lavoratore risulta, nella specie aggravata, dall'inestetismo rappresentato dalla deviazione del bulbo oculare, con negative ripercussioni sulla vita di relazione e sulle possibilità occupazionali del soggetto.

La percentuale di invalidità permanente, conseguente al deficit della visione per lontano, può essere valutata nella misura del 27%, cui vanno aggiunti un'ulteriore percentuale del 3% dovuta alla condizione di pseudofachia e un 5% connesso agli inestetismi rappresentati dallo strabismo, dalla irregolarità pupillare e dalla opacità corneale.

A giudizio del consulente medico, infine, può riconoscersi una inabilità temporanea totale di giorni 60; una inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 60 e una inabilità temporanea parziale al 25% per giorni 60; e le spese mediche allegate appaiono congrue.

La valutazione del consulente tecnico d'ufficio, logica, tecnicamente attendibile e non contestata dalle parti non può essere disattesa e viene, quindi, recepita dalla Corte.

Ciò posto, e passando all'esame dell'ultima censura contenuta nell'appello principale e alla liquidazione del danno, la Corte, in primo luogo, rileva che la doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Bologna non può essere accolta perché la A. S.r.l., pur deducendo che il primo giudicante avrebbe preso in considerazione un valore punto erroneo per eccesso e non utilizzato le tabelle vigenti all'epoca del sinistro (1998), non ha poi comprovato la propria eccezione, producendo in causa, come era suo specifico onere, le tabelle che avrebbero dovuto essere applicate.

La censura, dunque, non può essere accolta sia perché trattasi di una doglianza priva di adeguato supporto probatorio, dato che, non avendo l'appellante principale allegato le citate Tabelle in uso al Tribunale di Bologna, resta così impossibile verificare se, effettivamente, il valore punto, preso in considerazione dal primo giudice fosse o meno erroneo, sia, e soprattutto, perché le richiamate tabelle esprimono, al pari di quelle eventualmente diverse applicate da altre sedi giudiziarie, dei criteri meramente orientativi ai fini della liquidazione equitativa del danno biologico, che deve, comunque, essere personalizzata tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, ciò ad evitare che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie (v., da ultimo, Cass. n. 392/07).

In ogni caso, la Corte, procedendo dal rilievo che la liquidazione del danno biologico ha natura sostanzialmente equitativa perché il risarcimento va adeguato al caso concreto, considerando tutte le circostanze specifiche di esso (gravità delle lesioni, durata dell'invalidità temporanea, postumi permanenti, danno estetico, età, attività, condizioni sociali e familiari del danneggiato) ad esse commisurando il criterio astrattamente individuato (cfr. Cass. n. 16225/05, n. 6088/06, n. 392/07), osserva che, nella fattispecie in esame, il criterio di liquidazione del danno biologico, applicato dal Tribunale di Bologna, appare adeguato alla natura e alla entità delle lesioni subite dal lavoratore infortunato così come descritte dal consulente medico.

Il calcolo del danno biologico è effettuato sul valore medio di indennizzo per punto di invalidità per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato al momento dell'infortunio (36,6 anni) e per la percentuale di danno residuata: pertanto 294.559X35X17.002= Lire 175.283.224, corrispondenti ad Euro 90.526,23.

Il danno da invalidità temporanea è liquidato avendo come base l'importo di Lire 67.000, pari ad Euro 34,60, giornaliere (da ridursi a Lire 33.500, pari ad Euro 17,30, per l'invalidità temporanea al 50% e a Lire 16.750, pari ad Euro 8,65, per l'invalidità temporanea al 25%); per il periodo di giorni 60 di invalidità temporanea totale, il risarcimento è pari a Lire 4.020.000, corrispondenti ad Euro 2.076,16; per il periodo di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%, il risarcimento è pari a Lire 2.010.000, corrispondenti ad Euro 1.038,07; per il periodo di giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 25%, il risarcimento è pari a Lire 1.005.000, corrispondenti ad Euro 519,04.

Pertanto l'entità complessiva del danno biologico ammonta ad Euro 94.159,50.

Nel caso in esame, come già illustrato in precedenza, ricorrendo l'ipotesi del reato di lesioni colpose, va riconosciuto anche il danno morale, da liquidarsi in misura oscillante tra un terzo e la metà dell'intero danno biologico.

Nella specie, tenuto conto della vicenda che ha determinato l'infortunio sul lavoro e della particolare sofferenza psichica causata al YY per le lesioni subite, la Corte stima equo liquidare il danno biologico nella misura di Euro 40.000,00.

A ciò va aggiunta anche la somma, già liquidata dal primo giudice e non contestata dall'appellante principale, di Euro 897.45 per rimborso spese mediche.

Conclusivamente, va rigettato l'appello principale proposto dalla A. S.p.a. e, in accoglimento di quello incidentale, a parziale riforma dell'impugnata sentenza, la medesima A. S.r.l. va condannata a corrispondere a YY a titolo di risarcimento del danno, biologico, morale, da invalidità temporanea totale e parziale, per l'infortunio occorso il 26 maggio 1998 la complessiva somma di Euro 134.159,50, oltre interessi e rivalutazione e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la complessiva somma di Euro 897.45, oltre interessi e rivalutazione.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della soccombente A. S.r.l.

 

 

P.Q.M.

  

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 524 del 31 maggio 2004, dichiara tenuta ed in conseguenza condanna la A. S.r.l. a corrispondere a YY a titolo di risarcimento del danno, biologico, morale, da invalidità temporanea totale e parziale, per l'infortunio occorso il 26 maggio 1998 la complessiva somma di Euro 134.159,50, oltre interessi e rivalutazione e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la complessiva somma di Euro 897.45, oltre interessi e rivalutazione; rigetta l'appello principale; condanna la A. S.r.l. al rimborso delle spese del grado, che liquida, in favore di YY, nella complessiva somma di Euro 4.000,00, di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 3000,00 per onorari con distrazione a favore degli avvocati Sacco e Reni, per quanto di competenza, dichiaratisi antistatari; e, in favore di U.A. S.p.a., nella complessiva somma di Euro 4.000,00, di cui Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 3000,00 per onorari; pone le spese per la c.t.u., come separatamente liquidate, a definitivo carico della A. S.r.l.

Così deciso in Bologna il 14 gennaio 2010

Depositato in Cancelleria il 31.03.2010