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Datore di Lavoro
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Coordinatore per la Progettazione
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Coordinatore per l'Esecuzione
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Formazione, Informazione, Addestramento
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Lavoratore
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Infortunio sul Lavoro
Responsabilità di un datore di lavoro, quale direttore e legale rappresentante del consorzio (...), società committente ed esecutrice dei lavori per la posa della rete di teleriscaldamento e del responsabile dei lavori e coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione nel cantiere edile per aver cagionato (ovvero non impedito), lesioni personali gravi ad una lavoratrice.
Tutto ciò per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c. e art. 9 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 494/1996 in relazione all'allegato IV dello stesso decreto, in riferimento alle disposizioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 626/1994 e in particolare dell'art. 33 del citato D.Lgs. 626/94, art. 22 comma 3° del D.Lgs. 626/1994 in relazione e Fi.Em. e art. 5 comma 1° del D.Lgs. 494/1996 in relazione Co.Ma.), omettendo il datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienze e la tecnica, erano necessari e a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e, in particolare, omettendo di assicurarsi che i luoghi di lavoro del predetto cantiere che comportavano zone di pericolo e che presentavano rischi di cadute dei lavoratori fossero dotati di idonei dispositivi (quali solide barriere) per impedire che i lavoratori non autorizzati potessero accedere a dette zone e omettendo il responsabile dei lavori di fornire all'infortunata la necessaria formazione sulla sicurezza in relazione all'insorgenza dei nuovi rischi provocati dall'apertura del cantiere a scavo aperto nella zona dove era chiamata ad operare, sicché vista la presenza di un cestino per la raccolta dei rifiuti da svuotare la lavoratrice entrava nell'area di cantiere precipitando improvvisamente nello scavo aperto profondo circa 220 cm. procurandosi nell'occorso, lesioni personali.
Il Tribunale afferma che gli imputati tratti a giudizio vanno assolti perchè il fatto non costituisce reato.
"La scelta operata dalla Bo. di introdursi in quella zona, che sapeva essere zona di cantiere si pone così come condotta del tutto imprevedibile, atteso che la stessa aveva sempre fatto un altro percorso anche perché quello praticato non era possibile con il mezzo a sua disposizione, e per di più tale scelta era contrastante con le indicazioni date dal datore di lavoro, ossia di non entrare in zone di cantiere. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "La condotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente".
Aggiunge che "risulta la prova che effettivamente il Co. aveva attuato le misure necessarie per impedire l'accesso all'area di cantiere. Infatti come ammesso dalla persona offesa il cantiere era transennato, seppur non totalmente, mentre il teste Ga. ha chiarito che al momento del suo intervento nel varco di accesso c'era il nastro rosso e bianco per terra. Tale circostanza prova che in realtà anche nel passaggio percorso dalla Bo. l'accesso era interdetto, seppur con un nastro anziché con le transenne.
Il fatto che il nastro fosse a terra non permette certo di ritenere provato che il Co. non abbia adempiuto ai suoi doveri di rendere inaccessibile il cantiere, atteso che l'infortunio è avvenuto il mattino presto dopo molte ore dalla fine dei lavori della giornata precedente e non vi è alcuna prova che al termine dei lavori quel nastro fosse già a terra.
Da ciò ne discende che non sussiste la prova in ordine alla violazione delle norme contestate, ossia di non aver garantito l'attuazione delle misure atte ad impedire l'accesso in zona di cantiere."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Giudice del Tribunale di Ivrea Dr.ssa Stefania Cugge alla pubblica udienza del 25 marzo 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
contro
(...), nato ad Appigliano Del Tronto (AP) il (...), residente in Castellamonte (TO) Via (...) - elett. dom., presso lo studio dell'avv. Pi.Co. del Foro di Ivrea;
libero - contumace
(...), nato a Favria (TO) il (...), residente in Lipari (ME) Isola di Alicudi, Via (...) dich. dom. in Rivarolo C.se (TO) Via (...);
libero - contumace
IMPUTATO
del delitto di cui agli artt. 40 pv. c.p. e 590 comma 1°, 2° e 3° c.p., per avere il Sig. (...), in qualità di datore di lavoro dell'infortunata, quale direttore e legale rappresentante del consorzio (...) con sede in Castellamonte (TO), Strada (...), società committente ed esecutrice dei lavori per la posa della rete di teleriscaldamento e il Sig. (...), nella sua qualità di responsabile dei lavori e coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione nel cantiere edile sito all'altezza di Piazza (...) cagionato (ovvero non impedito), lesioni personali gravi (trauma cranico commotivo, trauma toracico, frattura mascellare sinistra, emoseno, diastasi zigomatico - orbitarla sinistra) a Bo.Si. dalle quali derivava una malattia della durata di 101 giorni, e ciò per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c. e art. 9 comma 1° lett. a) del D.Lgs. 494/1996 in relazione all'allegato IV dello stesso decreto, in riferimento alle disposizioni del Titolo li del Decreto Legislativo n. 626/1994 e in particolare dell'art. 33 del citato D.Lgs. 626/94, art. 22 comma 3° del D.Lgs. 626/1994 in relazione e Fi.Em. e art. 5 comma 1° del D.Lgs. 494/1996 in relazione Co.Ma.), omettendo il Sig. Co.Ma. di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienze e la tecnica, erano necessari e a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e, in particolare, omettendo di assicurarsi che i luoghi di lavoro del predetto cantiere che comportavano zone di pericolo e che presentavano rischi di cadute dei lavoratori fossero dotati di idonei dispositivi (quali solide barriere) per impedire che i lavoratori non autorizzati potessero accedere a dette zone e omettendo il Sig. Fi.Em. di fornire all'infortunata la necessaria formazione sulla sicurezza in relazione all'insorgenza dei nuovi rischi provocati dall'apertura del cantiere a scavo aperto nella zona dove era chiamata ad operare, sicché vista la presenza di un cestino per la raccolta dei rifiuti da svuotare la Sig.ra Bo. entrava nell'area di cantiere precipitando improvvisamente nello scavo aperto profondo circa 220 cm. procurandosi nell'occorso, le lesioni personali sopra descritte.
Fatti commessi in data (...) in Rivaiolo Canavese (Torino).
Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Manuela Ragliani V.P.O. come da delega in atti, dell'avv. Pi.Co. del Foro di Ivrea difensore di fiducia dell'imputato Fi.Em. e dell'avv. En.Gi. e dell'avv. Ma.Mo. entrambi del Foro di Torino difensori di fiducia dell'imputato Co.Ma. - l'avv. Gi. è sostituito in udienza su delega dall'avv. Al.Pe. del Foro di Torino.
Le parti hanno concluso come segue:
IL P.M. chiede Euro 600 di multa ciascuno.
La difesa dell'imputato (...) chiede assoluzione con formula ampia. In subordine attenuanti generiche in misura prevalente. Minimo pena.
Il difensore dell'imputato (...) chiede assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p.
FattoDiritto
Gli imputati, tratti a giudizio per rispondere del reato meglio descritto nel capo di imputazione, devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato.
Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la persona offesa, Bo.Si., era dipendente dell'ASA con funzioni di raccolta delle immondizie presso i diversi cestini presenti sulla pubblica via. Il giorno del fatto, dovendo sostituire un collega nella zona del Comune di Rivarolo, giunta in prossimità di via (...), aveva parcheggiato il suo veicolo Porter vicino alla farmacia, ivi esistente, e poi si era recata vicino al cestino posto innanzi una cabina telefonica, meglio rappresentata con circolo blu nella fotografia di pag. 17 del fascicolo del dibattimento. La persona offesa per raggiungere il cestino si introduceva in area di cantiere, cadendo in un buco lasciato aperto. Bo.Si. ha spiegato di aver percorso il tratto in questione perché non era assolutamente transennato o chiuso con altri dispositivi. Fatti alcuni passi era caduta nel buco ivi esistente, riportando le lesioni, documentate nei certificati medici.
Il farmacista, signor Ga.Pi., ha spiegato di aver sentito degli urli di aiuto e di essere intervenuto. A precisa domanda ha spiegato che il varco ove si era introdotta la Bo. non era transennato e che il nastro bianco e rosso era per terra.
L'ispettore Ga., incaricato delle indagini ha chiarito che al momento dell'incidente il varco non era transennato né altrimenti chiuso e che il cestino che la Bo. intendeva svuotare era al di fuori dell'area di cantiere.
Le fotografie in atti documentano con certezza che l'area di cantiere era transennata ad eccezione del varco ove si è introdotta la persona offesa. Le stesse fotografie agli atti evidenziano altresì la presenza del segnale di divieto di accesso, nonché un nastro rosso e bianco posizionato proprio sull'area di accesso descritta dalla persona offesa, nastro che il teste Ga. ha dichiarato aver trovato a terra.
L'ispettore Ga. ha dichiarato poi, con riferimento alla formazione, che la Bo. non aveva ricevuto alcuna formazione e informazione su come comportarsi in area di cantiere. Al riguardo la Bo., a precisa domanda della difesa Co., ha precisato che sapeva di non dover svuotare i cestini che si trovavano in area di cantiere (pag. 15 del verbale di trascrizione dell'udienza del 9.11.2009), mentre se erano all'esterno doveva svuotarli. La teste, persona offesa, ha fatto proprio l'esempio di un altro caso, il cantiere di C..
La persona offesa ha infine chiarito, a precisa domanda dei difensori degli imputati, che per accedere al cestino, posto al di fuori dell'area di cantiere, poteva percorrere anche un'altra strada, ma di aver fatto il percorso in esame perché il varco era aperto e la strada era diretta.
Così riassunti i fatti si deve osservare che ai fini della sussistenza della responsabilità del datore di lavoro occorre che la condotta contestata come omessa sia stata causa delle lesioni.
Nel caso in esame al Fi. viene contestato di non aver formato e informato la Bo. sui rischi connessi alla presenza del cantiere, mentre al Co. di non essersi assicurato che i luoghi di lavoro del cantiere fossero chiusi così da impedire l'accesso ai lavoratori non autorizzati.
L'istruttoria ha però provato che la persona offesa era consapevole che in quella zona c'era un cantiere. Infatti Bo.Si. ha dichiarato "sapevo che stavano lavorando, però, ovviamente, c erano dei tratti transennati e sapevo che non potevo entrare" (cfr. verbale del 9.11.2009 pag. 6), ancora "so, sapevo che in quell'area stavano lavorando" (cfr. pag. 9 trascrizioni ud. 9.11.2009).
Inoltre la stessa Bo. ha spiegato che sapeva che non doveva entrare in area di cantiere e quindi non doveva svuotare i cestini ivi esistenti. Inoltre la stessa Bo. ha spiegato che normalmente faceva un'altra strada e che quel giorno invece, essendo arrivata dalla parte opposta ed essendoci un senso unico aveva deciso di andare a piedi percorrendo quel tratto.
Proprio le dichiarazioni della persona offesa provano come la Bo. avesse contezza della presenza del cantiere, avendo affermato che aveva visto una parte di transenne e di sapere che lì stavano lavorando, ma nonostante ciò, si sia introdotta nella zona, ponendo in essere un comportamento del tutto avulso dalle indicazioni che aveva avuto dal datore di lavoro.
La scelta operata dalla Bo. di introdursi in quella zona, che sapeva essere zona di cantiere si pone così come condotta del tutto imprevedibile, atteso che la stessa aveva sempre fatto un altro percorso anche perché quello praticato non era possibile con il mezzo a sua disposizione, e per di più tale scelta era contrastante con le indicazioni date dal datore di lavoro, ossia di non entrare in zone di cantiere. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "La condotta del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di emergenza e sia esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. aggravato dalla violazione degli artt. 352, 355 D.P.R. n. 547 del 1955, sul rilievo che la Corte di appello aveva escluso la valenza interruttiva del nesso causale - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche da parte dell'imputato e l'evento lesivo verificatosi - al comportamento tenuto dalla persona offesa, il quale, portiere in un albergo, disattendendo un esplicito divieto, giustificato dall'esecuzione di lavori di disinfestazione, si era recato al locale del bar situato al piano attico, ove aveva rinvenuto una bottiglia, dalla quale aveva sorseggiato il liquido caustico)" (cfr. Cass. 26.1.2006 n. 30039).
Con riguardo poi alla omissione contestata al Co. si osserva che dalle risultanze documentali in uso con le dichiarazioni del teste Ga. risulta la prova che effettivamente il Co. aveva attuato le misure necessarie per impedire l'accesso all'area di cantiere. Infatti come ammesso dalla persona offesa il cantiere era transennato, seppur non totalmente, mentre il teste Ga. ha chiarito che al momento del suo intervento nel varco di accesso c'era il nastro rosso e bianco per terra.
Tale circostanza prova che in realtà anche nel passaggio percorso dalla Bo. l'accesso era interdetto, seppur con un nastro anziché con le transenne.
Il fatto che il nastro fosse a terra non permette certo di ritenere provato che il Co. non abbia adempiuto ai suoi doveri di rendere inaccessibile il cantiere, atteso che l'infortunio è avvenuto il mattino presto dopo molte ore dalla fine dei lavori della giornata precedente e non vi è alcuna prova che al termine dei lavori quel nastro fosse già a terra.
Da ciò ne discende che non sussiste la prova in ordine alla violazione delle norme contestate, ossia di non aver garantito l'attuazione delle misure atte ad impedire l'accesso in zona di cantiere.
Nel caso in esame pertanto non risulta sussistere alla luce delle emergenze istruttorie e dei principi giurisprudenziali il nesso di causalità tra condotta omessa contestala al Fi. e evento lesivo, in quanto interrotto dal comportamento esorbitante del lavoratore, né l'omissione contestata al Co. atteso che come rilevato non è risultato che l'accesso al cantiere non fosse stato interdetto.
Alla luce delle considerazioni svolte gli imputati devono essere assolti perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica in persona della Dr.ssa Stefania Cugge
Visto l'art. 530 c.p.p.,
ASSOLVE
Fi.Em. e Co.Ma. dal reato agli stessi ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Ivrea, il 25 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2010.