Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 17 luglio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Unigec-Confapi, Uspi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e spettacolo, Az. Cartarie, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:

Norme generali
Art.... - Validità e limiti di applicabilità.
Art.... - Osservatorio di settore.
• Commissione paritetica.
Art.... - Relazioni industriali Informazione - Consultazione - Contrattazione.
1) Livello nazionale.

2) Livello territoriale.
3) Livello di azienda e di gruppo.
Art..... - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Art.... - Sistema di contrattazione.
A) Contrattazione nazionale.

B) Contrattazione aziendale.
Art.... - Premio di risultato.
• Indicatori esemplificativi.
• Premi di risultato.
Art.... - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Art.... - Assemblea.
Art.... - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
Art.... - Delegato di impresa.
Art.... - Versamento dei contributi sindacali.
Art.... - Permessi e aspettativa per cariche sindacali.
Art.... - Istruzione professionale e Formazione.
a) Congedi per la formazione
b) Congedi per formazione continua.
• Allegato ENIPG
Art.... - Previdenza complementare.
• Contribuzione.
• Quota di iscrizione e quota associativa
• Spese di costituzione e avvio.
Art.... - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro.
• Norma transitoria.
Art.... - Diritto allo studio.
Art.... - Lavoratori studenti.
Art.... - Aspettativa.
Art.... - Permessi.
Art.... - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale.
a) Contratto a tempo determinato

b) Lavoro interinale.
c) Procedure informative.
Art.... - Contratto a tempo parziale (part-time).
Art.... - Telelavoro.
• Norme applicative.
Art.... - Contratto di lavoro a prestazioni ripartite (job-sharing).
Art.... - Contratto di formazione e lavoro.
Art.... - Tirocinio.
Art.... - Apprendistato.
• Durata dell'apprendistato.
• Trattamento economico.
• Progressione della retribuzione
• Ferie.
• Malattia.
o Apprendisti grafici-editoriali.
o Apprendisti cartai-cartotecnici.
• Infortunio sul lavoro e malattia professionale.
• Cumulabilità.
• Formazione esterna.
• Tutore.
• Rinvio alle disposizioni per la regolamentazione per gli operai e impiegati.
Art.... - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge n. 223/91).
Art.... - Appalti.
Art.... - Lavoro esterno e a domicilio.
Art.... - Consultori.
Art.... - Assunzione - Documenti.
Art.... - Visita medica.
Art.... - Certificato di lavoro.
Art.... - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art.... - Assenze.
Art.... - Portatori di handicap.
Art.... - Mutamento di mansioni.
Art.... - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato.
Art.... - Chiamata e richiamo alle armi.
Art.... - Tutela della maternità.
Art.... - Trattamento di fine rapporto.
Art.... - Indennità in caso di morte.
Art... - Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi (legge n. 190/85).
Art.... - Disciplina del lavoro.
• Procedura di contestazione.
Art.... - Regolamento interno di azienda.
Art.... Missioni/trasferte.
Art... Trasferimenti di azienda.
Art. 45 - Licenziamenti.
Art.... - Controversie.
Art.... - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art.... - Diffusione di libri e riviste.
Art.... - Disposizioni generali.
Art.... - Orario di lavoro.
• Giornalieri e 2 turni (norma comune a tutti i settori).
• Procedure di verifica.
• Definizione di lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 532/99.
• Lavoro notturno per il settore grafico.
• Lavoro notturno per il settore cartotecnico.
• Cicli continui (7 x 7).
• Calendario annuo.
Art.... - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella di modificazione di percentuali e valori contrattuali a seguito della modifica del coefficiente orario a 166,5
Norme operai

Art.... - Periodo di prova.
Art.... - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art..... - Ferie.
Art.... - Congedo matrimoniale.
Art.... - Gratifica natalizia e 13a mensilità.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
Art.... - Malattia e infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro.
• Trattamento economico.
B) Trattamento in caso d'infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Art.... - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto.
Art.... - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Norme impiegati
Art.... - Periodo di prova.
Art.... - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art.... - Ferie.
Art.... - Congedo matrimoniale.
Art.... - Tredicesima mensilità.
Art.... - Aumenti periodici di anzianità.
Art.... - Corresponsione della retribuzione.
Art.... - Indennità di cassa.
Art.... - Alloggio.
Art.... - Malattia e infortunio.
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro.
• Trattamento economico.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Art.... - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
• Normativa speciale per il settore informatico area tecnica.
Norme quadri
Art.... - Classificazione.
Art.... Trattamento normativo.
Art.... - Aumenti periodici di anzianità.
Art.... - Coperture assicurative.
Art..... - Responsabilità civile legata alla prestazione.
Art.... - Classificazione professionale unica per i lavoratori addetti al settore grafico e affine e al settore editoriale.
Art.... - Mobilità e intercambiabilità del personale.
Art.... - Qualifiche operai, impiegati e quadri.
Art.... - Scarto retributivo minori.
Art.... - Classificazione professionale unica per i lavoratori addetti al settore cartario e cartotecnico.
Parte speciale settore informatico
Premessa.
Art.... - Reperibilità.
• Indennità per reperibilità
• Indennità per intervento
Art.... - Garanzia per prestazioni indispensabili.
Art.... - Distacco.
Art... - Nomenclatura.
Art.... - Incidenza maggiorazioni turni sugli istituti contrattuali.
Art.... - Quota oraria.
Una tantum
Art..... - Decorrenza e durata del CCNL.
Protocollo d'intesa tra Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilsic-Uil

Il giorno 17 luglio 2001 Unigec-Confapi […], Unimatica-Confapi […] con l'adesione della Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi) […] e Slc-Cgil […], Fistel-Cisl […], Uilsic-Uil […] si è addivenuti alla seguente ipotesi di accordo per la stipula del nuovo CCNL dei settori specificati all'allegato documento.
La presente ipotesi d'accordo, immediatamente operativa, verrà ratificata entro il 30 settembre 2001.

Norme generali
Art.... - Validità e limiti di applicabilità.
Il presente CCNL regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche e affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e telematico.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti attività:
- progettazione grafica;
- insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- allestimento degli stampati;
- legatoria,
- editoria di libri;
- editoria di periodici;
- editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- editoria elettronica e multimediale;
- gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio;
- di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
- informazione e l'assistenza 'on line' alla clientela;
- attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario etc.);
- attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica etc.;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati, i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
- ricerche di mercato economiche, sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
- produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico;
- progettisti e documentaristi;
- studi grafici e servizi alla comunicazione;
- stampa digitale;
- fotolaboratori.
Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
A tale contratto aderisce anche Uspi.
Qualora le associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente CCNL, tali condizioni s'intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Unigec-Confapi e da Unimatica-Confapi.

Art.... - Osservatorio di settore.
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OOSS tali da consentire la verifica di dati esaustivi, Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil confermano la validità dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 3 componenti designati da Unigec e da Unimatica e da 3 componenti designati da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico e organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle leggi nn. 125/91 e 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per l'individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema d'inquadramento dei lavoratori.
L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo 23.7.93) per i rinnovi del CCNL.
Le parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nel confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
Le parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli Organismi governativi e degli Enti locali competenti.
Le parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente contratto, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
[…]

Commissione paritetica.
Le parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art.... (Controversie).

Art.... - Relazioni industriali Informazione - Consultazione - Contrattazione.
1) Livello nazionale.

Unigec fornirà alle OOSS stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l'armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro Unigec informerà i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Unigec fornirà inoltre alle OOSS stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui CFL e i contratti di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici.
Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

2) Livello territoriale.
Le informazioni di cui ai primi 5 commi del punto precedente, globalmente riferite nell'ambito di competenza di API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall'Ente Stato all'Ente regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.

3) Livello di azienda e di gruppo.
Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative comunitarie, assistite da Unigec provinciale, forniranno alle RSA, assistite dalle Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 100 dipendenti, assistiti da Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistite dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto, anche riguardo all'applicazione della legge n. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
[…]
Nota interpretativa a verbale.
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli dettati sulla base delle "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicata sulla GUCE n. C213 del 23.7.96, e riportata in allegato, quelli indicati dal Decreto 18.9.97 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato sulla GU n. 229 dell'1.10.97 e sue successive integrazioni, e sono pertanto individuabili nelle aziende con più di 50 dipendenti.

Art..... - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione.
Le Direzioni aziendali e le RSU assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le RSU potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte al necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non si assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la RSU finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della 4a squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art.... - Sistema di contrattazione.
A) Contrattazione nazionale.

In coerenza con i contenuti del Protocollo 23.7.93 tra le Parti Sociali e il Governo, le parti convengono sui seguenti principi.
- Le parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo 23.7.93.
- Inoltre le parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo e sulla base delle proposte provenienti dall'Osservatorio Nazionale di settore alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione.
- Parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo 23.7.93.

B) Contrattazione aziendale.
In coerenza con i contenuti del Protocollo 23.7.93 tra le Parti Sociali e il Governo, le parti convengono sui seguenti principi:
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
b) salario secondo i contenuti di cui all'art.... (Premio di risultato).
Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art....;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della legge n. 125/91 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le RSU e le strutture territoriali delle OOSS stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le OOSS nazionali e le OOSS territoriali.

Art.... - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale.
Fermo quanto previsto dall'art. 25, legge 20.5.70 n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art.... - Assemblea.
Le assemblee di cui alla legge 20.5.70 n. 300, potranno anche essere indette dalle OOSS di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Art.... - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).
[…]
4. I componenti delle RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70. Le associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell'API territoriale.
[…]
7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20.5.70 n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione delle RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
[…]

Art.... - Delegato di impresa.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20.5.70 n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, legge 15.7.66 n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

Art.... - Istruzione professionale e Formazione.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare ed aumentare il loro apporto professionale nell'ambito produttivo.
Le parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all'art. ... (diritto allo studio), ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
In particolare le parti convengono di procedere ad un'opera di reciproca sensibilizzazione nei confronti dell'Ente bilaterale nazionale Enfea e delle sue articolazioni territoriali per la predisposizione di specifici progetti di formazione mirati alle professionalità dei settori rappresentati.

b) Congedi per formazione continua.
1. Ai sensi dell'art. 6, legge 8.3.00 n. 53, al fine di accrescere le proprie conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.

Art.... - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro.
Le parti esprimono un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle aziende ad una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le parti esplicitamente richiamano all'interno del testo contrattuale le normative definite in materia dall'Accordo interconfederale 27.10.95 inerente la materia.
Le aziende comunque presteranno particolare attenzione alle attività di informazione in materia ai lavoratori, coinvolgendo il RLS nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, in occasione della quale, al RLS saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito.
Per quanto concerne le attività lavorative nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, per gli operai interessati alle suddette attività che comportano una particolare usura di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario stesso.
Le parti inoltre richiamano l'Accordo sui Videoterminali sottoscritto il 9.5.95, il cui testo viene riportato qui di seguito:
Tra Unigec-Confapi e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
In relazione all'emanazione del D.lgs. n. 626/94 che ha dato attuazione ad 8 Direttive CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all'entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell'applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall'art. 54, comma 3, D.lgs. n. 626/94.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale che svolgono detta attività per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.

Norma transitoria.
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano RSA e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto dal lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi 'pro quota' i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
Nota a verbale.
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria, le OOSS stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del RLS, già eletto.

Art.... - Lavoro a tempo determinato e lavoro interinale.
a) Contratto a tempo determinato

In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18.4.62 n. 230 e all'art. 8 bis, legge 25.3.83 n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- punte di più intensa attività amministrative, burocratico- commerciali, tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
- effettuazione di operazioni di direct marketing;
- elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
- assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part-time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 10 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le parti, nelle zone a declino industriale e in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati e occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
La durata massima del contratto a termine e di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste, dall'art. 23 comma 2, legge n. 56/87.

b) Lavoro interinale.
In attuazione di quanto definito nell'art. 1, comma 2, lett. a), art. 1, comma 4, lett. a), e art. 1, comma 8, legge n. 196/97, si conviene che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le seguenti fattispecie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:
- incrementi dell'attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
- esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non si presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
- sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le parti aziendali;
- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
- sostituzione di lavoratori assenti.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza, aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle RSU.
Non potranno essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività riconducibili al livello... dell'inquadramento professionale e dei profili dei livelli... e ... per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli superiori.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del 1° contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.
I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'impresa utilizzatrice.
Nota a verbale.
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di lavoro interinale precedentemente definite non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.

c) Procedure informative.
La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le RSU dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del periodo considerato. La Direzione aziendale periodicamente informerà le RSU dei contratti a termine stipulati.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre le procedure informative previste dall'art. 7, comma 4, legge n. 196/97.

Art.... - Telelavoro.
Per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l'ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta, potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l'azienda.
Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, si applicano le discipline del presente CCNL e le norme di legge applicabili.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l'attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
[…]
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente CCNL e alle norme di legge applicabili.
[…]

Norme applicative.
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere. In quest'ultimo caso previo accordo tra le parti, il telelavoratore potrà richiedere l'assistenza delle RSU o, in mancanza, delle OOSS territoriali.
[…]
C) Fermo restando l'orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell'orario di lavoro nell'ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
[…]
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/70, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché per salvaguardarne la professionalità specifica.
E) Le parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell'unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle parti contrattuali.
F) […]
L'hardware e il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l'aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4, legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell'azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si svolge l'attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e dalla legge n. 46/90 per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell'art. 11, D.lgs n. 626/94, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall'uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
[…]
I) […]
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle RSU o in mancanza alle OOSS territoriali informazioni relative all'andamento del presente istituto.
Dichiarazione a verbale.
In assenza di specifica normativa di legge, le parti concordano nell'intendere la disciplina come adottata in via sperimentale e affidano all'Osservatorio il compito di un opportuno monitoraggio per un proficuo utilizzo dell'istituto sotto l'aspetto occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'Accordo Interconfederale in materia.

Art.... - Contratto di lavoro a prestazioni ripartite (job-sharing).
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l'azienda e, di norma, 2 lavoratori solidalmente responsabili per l'adempimento di un'obbligazione lavorativa a tempo pieno nel quale devono essere indicate le modalità di svolgimento della prestazione nonché quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di CCNL.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo s'intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
A tal fine demandano all'Osservatorio di monitorare l'andamento di tali forme di lavoro onde individuare le modifiche contrattuali da apportare all'attuale testo per meglio adattarlo alle esigenze delle parti.

Art.... - Contratto di formazione e lavoro.
Si rinvia agli Accordi interconfederali Confapi/Cgil-Cisl-Uil.

Art.... - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla legge 19.1.55 n. 25, dal relativo Regolamento approvato con DPR 30.12.56 n. 16 e dall'art. 16, legge 24.6.97 n. 196 e dalle seguenti disposizioni.

Durata dell'apprendistato.
Il contratto di apprendistato ha la durata di 48 mesi ed è utilizzabile per le professionalità che si attestano, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, dal 3° livello del gruppo C, compreso, in su per i settori cartari-cartotecnici e dal 7° livello, compreso, in su per i settori grafico-editoriali e informatico.

Cumulabilità.
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempreché l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza di corsi di insegnamento complementari che siano obbligatori per legge (ove esistano).

Formazione esterna.
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione del relativo Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto a 40 ore medie annue.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Tutore.
Il tutore delle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda di livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste dall'apposito decreto ministeriale.

Rinvio alle disposizioni per la regolamentazione per gli operai e impiegati.
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, e alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.

Art.... - Appalti.
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 3, legge n. 142/01.
Le lavorazioni appaltabili previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il CCNL di settore.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione all'organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU e, ove non presenti alle OOSS territoriali i nominativi delle ditte alle quali i lavoratori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.

Art.... - Lavoro esterno e a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla legge 18.12.73 n. 877, le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio, di cui alla legge 18.12.73 n. 877, ai propri dipendenti.
[…]

Art.... - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica prima dell'assunzione, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente, quando l'azienda lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art.... - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art.... - Portatori di handicap.
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la RSU, e con la collaborazione della Commissione provinciale.
Si richiamo inoltre le disposizioni dell'art. 33, legge 5.2.92 n. 104.

Art.... - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 9 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i mesi dopo il parto. Così come previsto dalla legge 8.3.00 n. 53, art. 12, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
[…]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui sopra, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte Inps un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è 1 solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I permessi di riposo di cui sopra hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino d'età inferiore a 3 anni dietro presentazione di certificato medico. […]
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell'area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l'azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento della lavoratrice.
[…]

Art.... - Disciplina del lavoro.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente CCNL o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
a) usare l'attività e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dal quali gerarchicamente dipende;
[…]
d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
[…]
f) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
g) avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 3 ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dal presente CCNL, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinano stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
j) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dalla precedente lettera i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e sino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a 2 sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente CCNL le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art.... - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art.... - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le OOSSLL o le RSU verranno sottoposte all'esame delle competenti API territoriali e delle OO.SS dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro 60 giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento di Unigec e Unimatica.

Art.... - Diffusione di libri e riviste.
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art.... - Disposizioni generali.
Per quanto non regolato dal presente CCNL si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art.... - Orario di lavoro.
1. L'orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2. A decorrere dall'1.1.02 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.

Giornalieri e 2 turni (norma comune a tutti i settori).
3. Le parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 13, comma 1, legge n. 196/97, di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene definito in n. 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro previste dal precedenti CCNL.
4. A tale fine, la Direzione aziendale presenterà alle RSU, entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l'anno successivo.
5. In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'arco dell'anno. Contestualmente, tra la Direzione aziendale e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartai e cartotecnici) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 54/77, come modificata da DPR 28.12.95 n. 792 e dalla legge 20.11.00 n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili al fini del computo dell'orario di lavoro medio di cui ai commi susseguenti.
6. Al fine di trovare una soluzione concordata, le parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l'azienda a proporre un orario di riferimento con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane e procederanno alle intese attuative entro 10 giorni dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 giorni le parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, fermo restando l'applicazione del piano presentato con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Fermo restando quanto precedentemente esposto, qualora l'impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno qua le orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
8. L'orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, è la risultanza dell'applicazione dell'orario medio settimanale di 38 ore e 30' di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9. L'orario di riferimento così definito potrà peraltro essere variato dall'azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all'atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di riferimento, preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di riferimento, le parti aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle OOSS e dalle associazioni territorialmente competenti, entro 5 giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
10. L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11. I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l'azienda di questo impedimento.
12. Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all'orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
13. Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo.
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell'anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti.
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU, si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e ROL maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerati crediti di prestazioni lavorative per l'impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31.12 di ciascun anno.

Procedure di verifica.
14. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del precedente punto 13, al fine di pervenire ad un progressivo riallineamento del saldo, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 80 ore, le parti procederanno ad una verifica finalizzata al raggiungimento di tale scopo comune. A tale fine l'azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15. In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell'orario di riferimento, le parti aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16. Le parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
17. In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla CIG ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla RSU di cui al successivo art. ... (prestazioni straordinarie).
[…]
Nota a verbale.
Ai soli fini contrattuali l'orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente CCNL.
Le parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo e in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del 2° livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la crescita della competitività aziendale.

Definizione di lavoro notturno ai sensi del D.lgs. n. 532/99.
Ai sensi dell'art. 8, D.lgs. 26.11.99 n. 532, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria. La consultazione è effettuata e conclusa entro 7 giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]
Ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 532/99, al lavoro notturno possono essere adibiti, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 532/99, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle 8 ore nelle 24 ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi, erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 532/99, qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
In applicazione della legge n. 903/77, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24 fino alle 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno d'età del bambino.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le 6, o tra le ore 23 e le 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata (art. 10, D.lgs. n. 345/99).
Gli adolescenti (art. 11, D.lgs. n. 345/99) che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Ai sensi della legge n. 903/77, il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio d'età inferiore a 3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente d'età inferiore a 12 anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni.

Lavoro notturno per il settore grafico.
L'orario di lavoro sul 3° turno è fissato in 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno.
[…]
Qualora l'articolazione dei 3 turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la parte .... del presente contratto, vengono riconosciute 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.

Lavoro notturno per il settore cartotecnico.
Fermo restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su 3 turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di 32 ore annue.

Cicli continui (7 x 7).
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL 1.7.97 (art. 10 bis, parte I, norme Generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.

Calendario annuo.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retributivi, nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartai e cartotecnici) di riposo retributivo sostitutive delle festività abolite dalla legge n. 54/77. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico - organizzativa - produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale e RSU. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest'ultimo caso, quindi, la riduzione dell'orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.

[…]
Dichiarazione comune.
Le parti, visto l'intento comune di migliorare la competitività delle aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l'impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 17, punto 3, Direttiva n. 93/104 CE e dal DM 22.5.01 (G.U. n. 135 del 13.6.01), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui 7 giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.

Art.... - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle RSU.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]

Norme operai
Art.... - Riposo settimanale e giorni festivi.

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
[…]

Norme impiegati
Art.... - Riposo settimanale e giorni festivi.

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
[…]

Art.... - Malattia e infortunio.
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione ad Inail si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuità dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada in lavoro fuori dallo stabilimento. La denuncia stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze. […]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Norme quadri
Art.... Trattamento normativo.

Al Quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati.

Art.... - Mobilità e intercambiabilità del personale.
La mobilità dei lavoratori costituisce elemento per la funzionalità dei processi produttivi come tale crescita professionale dei lavoratori.
Le parti definiranno a livello aziendale quelle forme di mobilità tra aree produttive omogenee che, nel rispetto dei valori professionali individuali, siano idonee a favorire un migliore utilizzo delle potenzialità degli impianti.
Forme più ampie di mobilità potranno essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.

Parte speciale settore informatico
Art.... - Reperibilità.

Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi e, comunque, in tutti quei casi in cui l'intervento del dipendente non possa essere rinviato ad un momento successivo di normale orario di lavoro, al lavoratore può essere richiesto di rimanere a disposizione ed essere pronto a prestare la propria attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro.
Nell'eventualità siano previsti dei turni, il dipendente, salvi obiettivi impedimenti personali, non può rifiutare la propria reperibilità purché questa sia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore nell'ambito, comunque, di piani plurisettimanali e nei limiti previsti dalla presente normativa.
Le modalità tecniche di organizzazione dell'istituto saranno predisposte a livello aziendale previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le OOSS a livello territoriale.
L'impegno di reperibilità per ogni singolo lavoratore non potrà essere superiore a 15 giorni/mese, salvo diverso accordo risultante da atto scritto, e, comunque, non potrà protrarsi oltre a 6 giorni consecutivi.
Rimane confermato che la presente normativa sulla reperibilità dovrà tener conto, in sede di applicazione a livello aziendale, delle normative esistenti in materia sul riposo domenicale e sul riposo giornaliero per quanto riguarda il regime delle prestazioni rese a fronte dell'intervento richiesto.
Se non diversamente concordato con l'azienda, il lavoratore dovrà rendersi reperibile, non necessariamente al proprio domicilio, in modo tale da garantire le modalità di intervento di cui ai sottostanti punti a) e b); in ogni caso, comunque, dovrà farsi parte diligente nel comunicare l'esatto recapito durante il suo periodo di reperibilità.
Il servizio di reperibilità potrà essere articolato secondo le seguenti modalità:
A) intervento "da remoto".
Reperibilità finalizzata ad un intervento del lavoratore a distanza con mezzi telematici, o in ogni caso con sistemi che non richiedano un intervento fisico in loco, per risolvere la situazione di emergenza verificatasi.
B) Intervento "sul sito".
Reperibilità finalizzata ad un intervento che, oltre alle caratteristiche di quello previsto al punto precedente, possa richiedere un intervento diretto sul luogo dove si è verificata l'emergenza, entro un termine massimo di 60 minuti dalla richiesta.
[…]

Art.... - Distacco.
A fronte dell'evoluzione del mercato, e delle conseguenti nuove esigenze, le parti si danno reciprocamente atto di quanto le aziende del settore siano chiamate, con sempre maggior frequenza, a fornire ed assicurare la propria attività ed assistenza, tramite proprio personale dipendente, direttamente presso la sede dei clienti.
In riferimento a ciò, l'azienda, sempre e solo per un proprio ed esclusivo interesse che abbia rilevanza giuridica, ha la facoltà di distaccare il proprio lavoratore presso terzi in genere temporaneamente, e comunque di almeno 15 giorni, modificando così la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che in tal modo potrà essere a favore di un soggetto diverso cui saranno demandati esclusivamente i necessari e indispensabili poteri direttivi e disciplinari. Tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro, che non attengano alla modalità di esecuzione delle mansioni, restano, pertanto, invariati. Il rapporto di lavoro continuerà quindi ad essere disciplinato dal presente CCNL, e dalle norme di legge applicabili, e il datore di lavoro, che continuerà ad essere il titolare del potere direttivo, resterà l'unico soggetto tenuto a tutti gli adempimenti dei previsti obblighi retributivi, previdenziali e contributivi.

Protocollo d'intesa tra Unimatica-Confapi e Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilsic-Uil
Le parti convengono che al fine di consentire l'estensione del presente CCNL al settore informatico procederanno entro il 31.12.01 a definire un accordo-quadro in materia per l'armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi CCNL di provenienza.
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi, rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione derivante dall'accordo-quadro previsto al comma 1 del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.