Responsabilità del legale rappresentante di una snc che ammetteva al lavoro persone minorenni senza sottoporle al prescritto accertamento sanitario preventivo, attestante la idoneità di essi al lavoro.
Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.
Afferma la Corte che "il discorso giustificativo, sviluppato dal Tribunale, si palesa del tutto logico e corretto.
Con la prima censura il ricorrente evidenzia che la condotta da esso posta in essere non costituisce reato, stante la causa di giustificazione prevista dalla L. n. 977 del 1967, art. 2.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata emerge che il giudice di merito ha richiamato le risultanze istruttorie, che hanno permesso di accertare che il M. F., titolare della "P.p. di M. F. & c. s.n.c", si serviva dell'operato di quattro giovani ragazze, ancora non maggiorenni, ammesse al lavoro con le mansioni di cameriere e addette al bancone della pizza a taglio, in difetto del prescritto accertamento sanitario preventivo, attestante la idoneità di queste alla attività lavorativa prestata, come prescritto dalla L. 977 del 1961, art. 8, comma 1, e successive modifiche.
Peraltro, il decidente ha ritenuto di non potere applicare la clausola di esclusione di cui al citato art. 2, vista la non ravvisabilità del carattere occasionale della prestazione di lavoro, che, di contro, doveva considerarsi non di breve durata.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che agli effetti della L. n. 977 del 1967, art. 2, comma 1, sost. dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 4, che esonera il datore di lavoro dalla osservanza delle prescrizioni della medesima legge nella ipotesi di adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata, concernenti a) servizi domestici prestati in ambito familiare, b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, la definizione "breve durata" è alternativa a quella di "natura occasionale" e va necessariamente riferita ad attività che traggono origine da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno (Cass. 9/11/05, n. 45966).
Nella specie il Tribunale ha rilevato la insussistenza sia della breve durata, che della natura occasionale della prestazione lavorativa."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: M.F., nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo in data 29/9/09;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere GAZZARA Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
Fatto
Il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, con sentenza del 29/9/09, ha dichiarato M.F. colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 1, L. n. 977 del 1967, art. 26, n. 2, perchè quale legale rappresentante della ditta "P.p. di M.F. e C. s.n.c., ammetteva al lavoro persone minorenni, senza sottoporle al prescritto accertamento sanitario preventivo, attestante la idoneità di essi al lavoro. Ha condannato il prevenuto alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- erronea interpretazione dell'esonero di cui all'art. 2, L. 977/67, che se letto in maniera esatta avrebbe impedito di ritenere configurato il reato contestato all'imputato;
- erronea valutazione delle emergenze istruttorie, in particolare delle produzioni documentali, comprovanti la applicabilità dell'art. 2 della citata normativa al caso di specie.
Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il discorso giustificativo, sviluppato dal Tribunale, si palesa del tutto logico e corretto.
Con la prima censura il ricorrente evidenzia che la condotta da esso posta in essere non costituisce reato, stante la causa di giustificazione prevista dalla L. n. 977 del 1967, art. 2.
Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata emerge che il giudice di merito ha richiamato le risultanze istruttorie, che hanno permesso di accertare che il M. F., titolare della "P.p. di M. F. & c. s.n.c", si serviva dell'operato di quattro giovani ragazze, ancora non maggiorenni, ammesse al lavoro con le mansioni di cameriere e addette al bancone della pizza a taglio, in difetto del prescritto accertamento sanitario preventivo, attestante la idoneità di queste alla attività lavorativa prestata, come prescritto dalla L. 977 del 1961, art. 8, comma 1, e successive modifiche.
Peraltro, il decidente ha ritenuto di non potere applicare la clausola di esclusione di cui al citato art. 2, vista la non ravvisabilità del carattere occasionale della prestazione di lavoro, che, di contro, doveva considerarsi non di breve durata.
Sul punto questa Corte ha avuto modo di affermare che agli effetti della L. n. 977 del 1967, art. 2, comma 1, sost. dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 4, che esonera il datore di lavoro dalla osservanza delle prescrizioni della medesima legge nella ipotesi di adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata, concernenti a) servizi domestici prestati in ambito familiare, b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, la definizione "breve durata" è alternativa a quella di "natura occasionale" e va necessariamente riferita ad attività che traggono origine da esigenze impreviste dal datore di lavoro e/o risultino di durata corrispondente a quella di una giornata lavorativa o di poco superiore e, cioè, ad un tipo di prestazione che non rientra tra quelle che l'azienda richiede abitualmente ai propri dipendenti, anche se limitatamente a determinati periodi dell'anno (Cass. 9/11/05, n. 45966).
Nella specie il Tribunale ha rilevato la insussistenza sia della breve durata, che della natura occasionale della prestazione lavorativa.
Del pari manifestamente infondata si rivela la seconda censura, con cui la difesa del prevenuto eccepisce la erronea valutazione delle emergenze istruttorie e delle prove documentali.
Sul punto si osserva che al giudice di legittimità è precluso di procedere ad ogni rianalisi estimativa della piattaforma probatoria, già oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, in specie nel caso in cui la argomentazione motivazionale sviluppata da quest'ultimo appaia logica, corretta ed esaustiva.
Si ritiene opportuno osservare che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: effettiva, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non manifestamente illogica, ovvero sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non internamente contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non logicamente incompatibile con altri atti del processo (Cass. 29/3/06, n. 10951).
La motivazione adottata dal Tribunale nella impugnata sentenza rivela che il decidente ha fatto buon governo dei principi sopra indicati.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.