REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
 

 

nel procedimento penale contro:
Si.Pi. nato (omissis) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Al.La. del foro di Genova Difeso dall'avv. A.La. di fiducia del foro di Genova.
Libero assente (in prosecuzione)
Imputato
Nella sua qualità di datore di lavoro della ditta Ed. con sede legale Via (omissis) (Genova) che aveva aperto un cantiere in Vico (omissis) (GE) dei seguenti reati:
1) art. 77 lettera b) del D.P.R. 164/56 in relazione all'art. 11 del medesimo decreto, ora sostituito dall'art. 159,1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 in relazione all'art. 117 in quanto nel cantiere aveva omesso di proteggere adeguatamente o disattivare la linea elettrica in tensione presente in prossimità dell'opera provvisionale installata sulla facciata dell'edificio, in maniera tale da evitare contatti accidentali o pericolosi da parte dei lavoratori.
2) art. 58.1 lettera b) del D.P.R. 303/56 in relazione all'art. 37 del decreto medesimo, ora sostituito dall'art. 159.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 in relazione all'art. 96.1 lettera a) in quanto aveva omesso di mettere a disposizione dei lavoratori in cantiere un locale doccia dotato di acqua calda, mezzi detergenti e per asciugarsi.


 

Fatto

 


Con decreto del 23/9/2009 il Giudice per le Indagini preliminari dispose che Si.Pi. - opponente avverso il decreto penale di condanna n. 530/09 del 20/3/2009 fosse citato a giudizio per rispondere dei reati indicati in rubrica.
Nel corso del giudizio le parti hanno consentito a che fossero acquisiti agli atti e utilizzati ai fini della decisione la prescrizione impartita a Si.Pi. e gli atti conseguenti (regolarizzazione delle violazioni, ammissione al pagamento, attestazione di pagamento parziale), l'imputato ha poi reso spontanee dichiarazioni e sono stati disposti accertamenti al fine di verificare da quanto tempo e a che titolo egli operasse in cantiere. E' stato inoltre revocato il decreto penale di condanna.
Terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe e questo Giudice ha pronunciato sentenza di condanna, dando lettura del dispositivo e riservandosi di depositare la motivazione entro i termini di legge.


 

Diritto

 


Il (omissis) gli u.p.g. della ASL (omissis) genovese (U.O.P.S.A.L. Centro - Levante) eseguirono un sopralluogo presso il cantiere edile allestito in vico (omissis) per provvedere al risanamento di Palazzo Gr.
Il sopralluogo si svolse alla presenza di Si.Pi., titolare e legale rappresentante della ditta Ed., e si accertò:


1 - che le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio non erano assicurate contro gli spostamenti e non erano ben accostate tra loro in violazione dell'art. 23 comma 4 D.P.R. 164/56;
 

2 - che il ponteggio non era corredato di piano di montaggio, uso e smontaggio in violazione dell'art. 36 quater comma 3 d.lgs. 626/94;
 

3 - che sulla facciata dell'immobile in ristrutturazione era presente una linea elettrica sotto tensione che distava meno di 10 cm. dal ponteggio e presentava parti non isolate in violazione dell'art. 11 D.P.R. 164/56;
 

4 - che i lavoratori operanti in cantiere non avevano a disposizione una doccia in violazione dell'art. 37 D.P.R. 303/56.
 

Avendo constatato la sussistenza di violazioni a norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, gli u.p.g. che avevano eseguito il sopralluogo impartirono a Pi.Si. quale titolare della Ed. (ditta appaltatrice dei lavori) e al Geometra F.Ba. (coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva) due diverse prescrizioni volte ad ottenere la regolarizzazione della situazione. Nelle more, fu interdetto l'uso del cantiere.
Il (omissis) fu eseguito nuovo sopralluogo e si accertò che le violazioni riscontrate erano state eliminate. Pertanto ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 758/94 Si. fu ammesso a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni contravvenzione, pagamento che ex art. 24 D.Lgs. 758/94 avrebbe determinato l'estinzione dei reati accertati il (omissis).
In data (omissis) l'odierno imputato provvide ai pagamento di una parte di questa somma, versando alla ASL Euro 549,00. Egli non specificò tuttavia quale tra le contravvenzioni che gli erano state contestate intendesse estinguere con il proprio pagamento.

La Procura della Repubblica, di propria iniziativa, ritenne di imputare tale pagamento alle contravvenzioni di cui ai punti 1 e 2 che all'epoca erano punite con l'ammenda da 6.258,00 ad Euro 1.032,00 e pertanto avrebbero potuto essere estinte in via amministrativa versando una somma pari ad Euro 516,00 (Euro 258,00 per ciascuna contravvenzione).

Ritenne invece non estinte, per mancato versamento della somma necessaria, le contravvenzioni di cui ai punti 3 e 4 in relazione alle quali fu emesso il decreto penale di condanna oggi opposto.
Per quanto la procedura seguita sia discutibile, si deve prendere atto che due delle contravvenzioni inizialmente contestate all'imputato sono state dichiarate estinte e che l'azione penale è stata esercitata solo con riferimento alla violazione dell'art. 11 D.P.R. 164/56 (punto 3 della prescrizione) e dell'art. 37 D.P.R. 303/56 (punto 4 della prescrizione).
Pertanto ai fini della decisione non rileva quanto riferito in udienza dall'imputato, e cioè che la Co. S.r.l. (titolare del contratto d'appalto) in un primo tempo si era fatta carico del pagamento dell'intera somma, ma poi non aveva adempiuto, così rendendo inutile il versamento di Euro 549,00 che Si. aveva fatto a titolo di acconto.
Rileva invece ai fini della decisione quanto l'imputato ha dichiarato in ordine alle modalità e ai tempi di esecuzione dei lavori.
Si. ha riferito infatti che l'edificio doveva essere ristrutturato dalla Co. S.r.l. la quale aveva provveduto all'installazione del cantiere ed anche (attraverso apposita ditta) alla installazione dei ponteggi, aveva eseguito una parte delle opere e ne aveva subappaltate altre alla Ed. Ha aggiunto che la Ed. aveva appena cominciato i lavori quando fu eseguito il sopralluogo che ha dato origine al procedimento.


La tesi difensiva ha trovato solo parziale conferma nelle indagini svolte.
 

E' risultato, infatti:
- che i lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in via (omissis) comprendevano il restauro del prospetto lato ovest e il recupero dei locali del sottotetto del palazzo Gr.;
- che detti lavori erano stati dato in appalto alla Co. S.r.l. con contratto del (omissis);
- che l'(omissis) la Co. aveva subappaltato alla Ed. l'esecuzione di una parte delle opere fissando l'inizio dei lavori al (omissis) e la fine degli stessi al (omissis).

Se è vero dunque che la ditta di cui Si. era titolare era subentrata in un cantiere edile già installato dalla Co. S.r.l. e dalla stessa gestito, è pur vero che ciò era avvenuto più di due mesi prima del sopralluogo dei tecnici ASL e che il (omissis), quando il sopralluogo si svolse, la Ed. operava in quel cantiere da parecchio tempo e i lavori di sua competenza erano già in fase avanzata (dovevano terminare il (omissis)).
Ciò comporta che Si. avesse l'obbligo giuridico di accertarsi che non vi fossero situazioni di pericolo per i dipendenti avviati a lavorare sul ponteggio e dovesse verificare l'avvenuta disattivazione della linea elettrica presente sulla facciata del palazzo, che correva a meno di 10 cm. dal ponteggio in palese violazione dell'art. 11 D.P.R. 164/56 (oggi art. 159.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008).
Il fatto che la stessa violazione fosse stata posta in essere anche dai responsabili della Co. S.r.l. e dal coordinatore per la sicurezza nominato dal committente non vale ad esimere da responsabilità il Si. che inviò i propri dipendenti a lavorare sul ponteggio e doveva quindi controllare la conformità dell'opera provvisionale alle norme in materia di prevenzione infortuni.
Le cose sono diverse per quanto riguarda la violazione dell'art. 37 D.P.R. 303/56 (capo 2 della rubrica).

Il cantiere di vico (omissis), infatti era stato installato parecchi mesi prima dalla Co. S.r.l. che vi aveva subito inviato propri dipendenti ed avrebbe dovuto mettere a loro disposizione una doccia dotata di acqua calda.

Se tale obbligo fosse stato adempiuto, anche i dipendenti della Ed. avrebbero potuto avvalersi della doccia e il relativo onere economico sarebbe gravato sulla ditta "capofila" così come su quella ditta era gravato l'onere economico connesso alla installazione del ponteggio.

L'inosservanza dell'art. 37 D.P.R. 303/56 doveva dunque essere addebitata in via esclusiva al legale rappresentante della Co. S.r.l. e al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva che provvidero infatti ad eliminare la violazione estinguendo il reato in via amministrativa.
Da quanto esposto emerge che Si.Pi. deve essere ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo 1) e va invece mandato assolto dall'imputazione di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.
La circostanza che la Ed. fosse un'impresa di piccole dimensioni nella quale anche Si. prestava attività lavorativa giustifica la concessione delle attenuanti generiche e la scelta di applicare la sola pena pecuniaria.
Valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. si stima equa la pena di Euro 344,00 di ammenda (pena base Euro 517,00 di ammenda ridotta ad Euro 344,00 ex art. 62 bis c.p.).
La condanna alle spese consegue ex lege.


 

P.Q.M.

 


Il Tribunale in composizione monocratica
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
Dichiara
Si.Pi. responsabile del reato di cui al capo 1) e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 344,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve
Si.Pi. dall'imputazione di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Genova il 24 maggio 2010.
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2010.