• Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Valutazione dei Rischi

 

Responsabilità del titolare della ditta "C. s.r.l.", per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonchè nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 22 e 4 per aver adibito E.K. a lavori di taglio degli alberi senza adeguata formazione e senza avere preventivamente individuato, nel documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione necessarie per il sicuro svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della natura di tale attività e delle condizioni di lavoro ed ambientali (taglio del bosco, dimensione delle piante, pendenza del terreno).

In seguito ad assoluzione in appello, ricorre in Cassazione la parte civile - Accolto il ricorso, la Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello.


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

 

1) E.K.A. N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

C.R. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 21/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/03/2007;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'avv. Spagnoli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Udito il difensore avv. Bortoli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
 

 





FattoDiritto

 


1^ Con sentenza del 12 aprile 2005, il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, ha condannato C.R. alla pena di sei mesi di reclusione in quanto responsabile del delitto di lesioni personali colpose commesse, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di E.K. A.;

lo ha altresì condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della costituita parte civile, cui ha assegnato una provvisionale di 100.000,00 Euro.

Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, titolare della ditta "C. s.r.l.", per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonchè nella violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 22 e 4 aveva adibito E.K. a lavori di taglio degli alberi senza adeguata formazione e senza avere preventivamente individuato, nel documento di valutazione dei rischi, le misure di prevenzione necessarie per il sicuro svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto della natura di tale attività e delle condizioni di lavoro ed ambientali (taglio del bosco, dimensione delle piante, pendenza del terreno).


A giudizio del tribunale era accaduto, infatti, che E.K., mentre provvedeva al taglio di un albero di alto fusto, era stato investito dallo stesso ed aveva riportato: "frattura scomposta dell'arco anteriore e posteriore della prima vertebra cervicale".
 


A tale conclusione è pervenuto il giudice di primo grado benchè lo stesso E.K., trasportato, dopo l'incidente, presso il pronto soccorso dell'ospedale di (OMISSIS), avesse dichiarato di essersi procurato la frattura cadendo da un motorino e benchè i testimoni a carico, compagni di lavoro dell'infortunato, Ka.Mo. e A.R., che avevano, in sede di indagini preliminari, sostenuto che E.K. si era infortunato mentre era intento al taglio di un albero, avessero, in sede di esame dibattimentale, cambiato del tutto versione, sostenendo di non conoscere le cause dell'incidente e di non essersi neanche recati al lavoro il giorno del presunto infortunio poichè era la domenica di Pasqua, circostanza confermata da K.H., padre di Ka.M..

 

A tale proposito, invero, lo stesso tribunale ha osservato:

a) che le iniziali dichiarazioni della parte offesa erano state dettate dalla paura di perdere il posto di lavoro;

b) che i due testimoni, all'epoca dipendenti del C., avevano reso in dibattimento falsa testimonianza in quanto sottoposti a pressioni o minacce o promesse di denaro o altra utilità, di guisa che le dichiarazioni dagli stessi rese in sede di indagini, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento a seguito di contestazioni del PM, ex art. 500 c.p.p., comma 4, potevano esser valutate ai fini della decisione.



Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26 marzo 2007, in riforma della sentenza impugnata, lo ha assolto per insussistenza del fatto.

Il giudice del gravame ha rilevato come non fosse stato per nulla accertato che E.K. fosse rimasto vittima di un infortunio sul lavoro invece che di una caduta dal motorino, come dallo stesso sostenuto nell'immediatezza dei fatti, e che non potesse escludersi che ad essere false fossero proprio le dichiarazioni rese dai due testi in sede di indagini, dettate dal desiderio di favorire la parte offesa.

Mentre la tesi secondo cui gli stessi testi erano stati raggiunti da pressioni perchè rendessero false dichiarazioni, era rimasta nel puro campo delle ipotesi, non suffragata da elementi concreti di riscontro.

Impalpabile sarebbe anche nella sentenza del primo giudice, secondo la corte territoriale, il nesso causale tra la condotta colposa attribuita all'imputato, costituita dalla mancata formazione del dipendente, e l'evento determinatosi.



Avverso tale decisione ricorre, ai fini civili, per il tramite del difensore, la parte civile E.K.A. che, premessa una sommaria ricostruzione della vicenda, deduce:

1) erronea applicazione dell'art. 500 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla presenza di concreti elementi che autorizzavano il ricorso all'art. 500 c.p.p., comma 4; tali elementi, a giudizio del ricorrente, sarebbero rappresentati:

a) dalle inverosimili giustificazioni fornite dai due per spiegare le ragioni delle loro ritrattazioni (essi hanno sostenuto di avere scarsa dimestichezza con la lingua italiana e di essere rimasti intimoriti dalla PG, per cui si erano limitati a rispondere affermativamente alle domande loro poste);

b) dalle dichiarazioni rese dal m.llo dei carabinieri D.N., che ha smentito quelle giustificazioni; le spiegazioni dei primi, ritenute dal ricorrente inverosimili e condizionate dal rapporto di dipendenza che li legava all'imputato, e la dichiarazione del secondo non sarebbero state neanche prese in considerazione dalla corte territoriale;

2) vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai temi relativi: alla disponibilità di auto da parte dei testi al momento dell'infortunio, ad accordi solidaristici intervenuti tra i testi e la parte offesa nell'immediatezza dei fatti, al nesso causale.



Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 7.10.09, C.R. chiede il rigetto del ricorso e la condanna dalla parte civile ricorrente al pagamento delle spese.



2^ Premessa l'ammissibilità del ricorso proposto, in vista del riconosciuto diritto d'impugnazione della parte civile, diretta ad ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, anche nelle ipotesi di inammissibilità ovvero di inesistenza dell'impugnazione del PM, osserva la Corte che le censure proposte dal ricorrente sono fondate sia sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge, sia sotto quello della incoerenza logica della motivazione.

In realtà, la corte territoriale non ha correttamente applicato le disposizione di cui all'art. 500 del codice di rito che, non solo attesta la legittimità, ai fini della credibilità di un teste, del giudizio comparativo tra le dichiarazioni rese in sede di indagini e quelle, divergenti, rese in dibattimento, ma precisa che le prime possono essere acquisite e valutate e possono concorrere a formare il convincimento del giudice se egli ritenga la sussistenza di "elementi concreti" indicativi di pregresse pressioni o intimidazioni subite dal testimone per indurlo a dichiarare il falso.

Elementi che siano sicuramente individuati, che ben possono emergere in dibattimento e siano tali da dimostrare che la reticenza del teste e la falsità delle sue dichiarazioni sono state determinate da interventi esterni che ne hanno condizionato ed inquinato le scelte.

Il principio secondo cui la dichiarazione utilizzata ai fini delle contestazioni non ha, di per sè, rilievo probatorio diretto non impedisce, quindi, il recupero del precedente difforme, nel caso di inquinamento probatorio, allorchè il giudice rilevi che sussistano "concreti elementi" per ritenere che il teste abbia subito un condizionamento esterno.

Orbene, l'individuazione e la valutazione di tali elementi non sono state correttamente eseguite dalla corte territoriale, ovvero lo sono state in maniera del tutto approssimativa.

Non è, anzitutto, rispondente al vero l'affermazione dei giudici del gravame secondo cui l'unico elemento, nel senso inteso dall'art. 500 del codice di rito, emerso in dibattimento sia costituito dal rapporto di lavoro intercorrente tra i testimoni e l'azienda che fa capo all'imputato, non sufficiente, a giudizio degli stessi, per sostenere la tesi del condizionamento esterno dei testi.

In realtà, il primo giudice ha individuato ulteriori e convergenti elementi, ritenuti sintomatici dell'inquinamento della prova, rappresentati: dal contesto sociale e lavorativo dei due testi, dalla linearità e completezza delle dichiarazioni rese in sede di indagini, dalla loro condotta processuale, dalle inverosimili giustificazioni addotte per spiegare le ritrattazioni dibattimentali.

Quanto al contesto lavorativo, il primo giudice ha ricordato non solo le difficili condizioni ambientali in cui versavano i due testi, cittadini extracomunitari, ma anche le onerose condizioni di lavoro che, secondo le loro prime dichiarazioni, il C. dettava a quanti lavoravano per suo conto e lo scarso interesse dello stesso verso i temi della sicurezza e del rispetto delle norme antinfortunistiche.

Dichiarazioni poi ritrattate in sede dibattimentale e tuttavia riscontrate dalla testimonianza di B.R., ufficiale di PG dell'Unità di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Asl, che ha indicato quanto gravi fossero, al momento del suo intervento, le violazioni, da parte del C. delle norme antinfortunistiche e quanto frequenti fossero stati in passato gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti dalla "C. s.r.l." (circa 60 tra il 1997 ed il 1999).

Quanto ai contenuti delle dichiarazioni predibattimentali dei due testi, rese a pochissimi giorni dall'incidente, ribadite da uno dei due ( K.) a distanza di alcuni mesi, ed acquisite (quanto al K.) con l'assistenza di un interprete, ne è stata segnalata la linearità e congruità anche in vista della precisione del racconto e dell'abbondanza di particolari riferiti, tutti convergenti nella individuazione nella caduta di un albero la causa delle lesioni riportate da E.K. mentre era intento al suo lavoro.

Era stato, anzi, lo stesso K. a rivelare per primo che il ferito aveva fornito all'ospedale una diversa versione dei fatti (avendo giustificato le lesioni con una caduta dal motorino) perchè temeva di perdere il posto di lavoro.

Quanto alle spiegazioni congiuntamente fornite dai due testi per giustificare il completo ribaltamento, in dibattimento, della versione dei fatti in precedenza fornita, indicate nella ignoranza della lingua italiana e nel timore per la presenza della polizia giudiziaria, che li aveva indotti a rispondere in maniera affermativa alle domande postegli, il primo giudice ne ha rilevato la palese inattendibilità ed inconsistenza, avendo il maresciallo D.N., che aveva ricevuto quelle dichiarazioni (ribadite, come già rilevato, dal K. qualche mese dopo), precisato;

a) che il K. era stato interrogato con l'assistenza di un interprete, come emergeva dal relativo verbale;

b) che l' A. comprendeva l'italiano e si esprimeva bene, tanto che non era stato necessario ricorrere all'interprete;

c) che ambedue avevano riferito i fatti in maniera chiara e dettagliata, non certo a monosillabi.

 

Anche la condotta processuale, quindi, caratterizzata dalla concomitanza delle ritrattazioni e dalla loro conformità anche quanto alle giustificazioni addotte per spiegarne le ragioni, sono apparse significative di un forte condizionamento esterno dei due testi inquadrabile, secondo il primo giudice, nell'ambito dell'art. 500, comma 4, del codice di rito.

Orbene, di tali argomenti, pur ampiamente trattati dal tribunale, non vi è traccia nella sentenza impugnata, essendosi la corte territoriale limitata a sostenere che le diverse versioni dei fatti proposte dalla parte offesa e dai due testi si ponevano sullo stesso piano e quindi rendevano impossibile accertare chi e quando avesse detto il vero e il falso.

Affermazione di comodo, non preceduta da un'accurata disamina dei diversi contenuti e delle ragioni delle contrastanti versioni, con la quale il giudice del gravame ha inteso giustificare il suo sostanziale disimpegno rispetto al tema affrontato.

In tal guisa avendo, in concreto, messo sullo stesso piano le richiamate divergenze dichiarative senza considerare che mentre quelle provenienti dalla parte offesa, che le ha spiegate in termini del tutto coerenti e credibili, non avevano ricevuto smentita alcuna, quelle dei due testi erano state clamorosamente smentite dal D. N. e dalla stessa B..

Oscuro, poi, si presenta il riferimento al teste K.H., padre di Ka.Mo., che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, aveva "confermato che il figlio e lui stesso quel quattro aprile non erano andati a telefonare" ed equivoca l'affermazione dello stesso, pure richiamata in sentenza, alla esclusiva sua disponibilità di auto.

Mentre il finale richiamo al nesso di causalità tra l'infortunio e la condotta del C. si presenta incongruo, laddove il giudice del gravame sembra non attribuire rilievo alla mancata formazione professionale del lavoratore che, viceversa, è uno degli obblighi che la legge impone al datore di lavoro, della cui violazione egli è chiamato a rispondere e dalla quale possono nascere, a carico dello stesso, in caso di infortunio, precise responsabilità.



Fondate, quindi, nei termini sopra specificati, sono le censure proposte dal ricorrente, ed inevitabile l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti.


 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010