Responsabilità del legale rapp.te della Cooperativa "P." per avere fatto lavorare l'operaio K. senza ridurre il rischio connesso alla movimentazione di arredi; in particolare senza fornire mezzi meccanici per il trasporto, guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo, sicchè mentre provvedeva al trasporto di una cassettiera metallica da un ufficio ad un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all'atto di scendere alcuni scalini, scivolava e si procurava una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con un'inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all'interno del vano di un cassetto rimaneva ivi intrappolato e lacerato durante la caduta.
Assolto in primo grado, l'imputato viene poi condannato in appello - Ricorre in Cassazione - Rigetto.
Afferma la Corte: "Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi, prevedendo in via generale che egli deve disporre misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti "misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti cariche.
Infine, secondo il disposto del comma 4, il datore deve valutare le condizioni di sicurezza del lavoro e adottare di conseguenza misure idonee a ridurre i rischi.
Ciò premesso, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che le regole cautelari indicate nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 e quella prevista dal medesimo D.Lgs., art. 43 (in relazione al dovere del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i D.P.I idonei alla sicurezza, nel caso di specie guanti e scarpe), sono state violate, in quanto nell'esecuzione del lavoro non sono stati utilizzati dispositivi meccanici di trasporto, in relazione a mobilia che lo stesso dipendente dell'azienda Ta. ha indicato come "illegale" in quanto metallica.
Inoltre a fronte del fatto che il trasloco esponeva i lavoratori a rischi, è risultato che il K., non fosse munito di adeguate scarpe antiscivolo e di guanti antitaglio."
"Da tali dati emerge, come esposto nella sentenza di merito, una disorganizzazione complessiva del lavoro, di cui non può non attribuirsi la responsabilità alla scarsa opera di vigilanza del datore di lavoro, che quindi, colpevolmente, con le sue omissioni, ha fornito un contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) T.V., N. IL ***;
avverso la sentenza n. 2377/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 18/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Careglio Marino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Rosso Carlo, per l'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FattoDiritto
1. Con sentenza del 19/11/2008 il Tribunale di Torino assolveva T.V. (e M.R.) per il delitto di cui all'art. 590 c.p. per lesioni aggravate in danno dell'operaio A. K. (acc. in ***).
Al T., quale legale rapp.te della Cooperativa "P." veniva addebitato di avere fatto lavorare l'operaio K. senza ridurre il rischio connesso alla movimentazione di arredi; in particolare senza fornire mezzi meccanici per il trasporto, guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo, sicchè mentre provvedeva al trasporto di una cassettiera metallica da un ufficio ad un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all'atto di scendere alcuni scalini, scivolava e si procurava una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con un'inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all'interno del vano di un cassetto rimaneva ivi intrappolato e lacerato durante la caduta.
Osservava il Tribunale che:
- la Cooperativa aveva fornito all'operano guanti di plastica e stoffa e non vi era alcuna prova che fossero inidonei a garantire la sicurezza, salvo che per un evento del tutto imprevedibile quale il peso del mobile metallico in caduta;
- aveva fornito anche scarpe antinfortunistiche, sebbene, in quanto strette, il K. non le utilizzasse al momento del fatto; alla sostituzione delle scarpe doveva però provvedere il dipendente Ta.Fr. che era delegato, di fatto, come rappresentante dei lavoratori a soddisfare le loro esigenze;
- in ogni caso l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di acclarare le reali cause della caduta e, pertanto, non era certo che essa fosse riconducibile alla mancanza di scarpe antiscivolo;
- quanto all'addebito della movimentazione manuale del carico, la Cooperativa era dotata di carrelli e cinghie e, per casi particolari, era solita noleggiare macchinari. Nel caso di specie, il trasporto a mano di una cassettiera era modalità adeguata.
Il Tribunale, pertanto, in assenza di prove di condotte negligenti del datore di lavoro, disponeva la sua assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.
2. Con sentenza del 18/12/2009 la Corte di Appello di Torino, a seguito di impugnazione del P.M. e della parte civile, riformava la pronuncia di primo grado, condannando l'imputato T. alla pena di Euro 300 di multa (pena condonata) ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Osservava la Corte che:
- per quanto attiene alla contestazione della mancata fornitura di guanti non adeguati alle finalità di prevenzione, andava evidenziato che essi in realtà erano stati forniti sebbene poi in fatto si fossero dimostrati inadeguati e, in ogni caso, aveva inciso come concausa sulla entità del danno patito;
- quanto alla omessa fornitura di adeguate scarpe antiscivolo (della misura idonea all'utilizzo da parte del K.), tale omissione aveva determinato la caduta e la circostanza che le scarpe fossero state fornite all'operaio, ma fossero troppo strette, equivaleva ad omessa fornitura;
- inoltre non era stata provata alcuna delega di funzioni attribuita al dipendente Ta.;
- infine le modalità di trasporto erano state inadeguate, in quanto sarebbe stato possibile utilizzare dei "carrellini", limitando il rischio di cadute.
Sulla base di tali valutazioni, la Corte giungeva alla pronuncia di condanna.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando.
3.1. la violazione della legge penale e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione laddove era stato ritenuto esistente il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento.
Invero l'istruttoria dibattimentale non era riuscita a determinare le cause della caduta del K., pertanto non poteva farsi risalire l'evento alla responsabilità del T..
Peraltro la sentenza manifestava un'evidente contraddittorietà interna.
Infatti, il Generale M., responsabile degli immobili ove erano in corso i lavori di trasloco, era stato assolto perchè, non essendo chiara la dinamica della caduta, non poteva essere attribuito il fatto alla circostanza che un gradino del piano terra fosse scheggiato ed altro avvallato dall'usura.
Invece il T. era stato ritenuto responsabile, pur in assenza di una ricostruzione certa delle modalità della caduta, non consentendogli dunque, in assenza di certezze, di poter effettuare un utile giudizio controfattuale in relazione alle condotte omissive contestate.
Peraltro nessuna delle condotte contestate era sussistente in quanto:
i guanti erano stati forniti ed erano adeguati all'uso e marchiati CEE; anche le scarpe erano state fornite, sebbene il giorno del fatto la persona offesa indossasse scarpe da ginnastica, in ogni caso mancava la prova che la caduta fosse stata determinata dalla inadeguatezza dei calzari.
Quanto alle modalità di lavoro, la vittima faceva parte di una squadra sotto la direzione del preposto L.C., pertanto era questi che avrebbe dovuto controllare la corrette modalità del trasloco e l'utilizzo di strumenti a disposizione dell'azienda.
3.2. Il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed al riconoscimento della mera equivalenza delle attenuanti generiche.
3.3. La mancanza di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale risarcitoria.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi, prevedendo in via generale che egli deve disporre misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti "misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti cariche.
Infine, secondo il disposto del comma 4, il datore deve valutare le condizioni di sicurezza del lavoro e adottare di conseguenza misure idonee a ridurre i rischi.
Ciò premesso, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che le regole cautelari indicate nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 48 e quella prevista dal medesimo D.Lgs., art. 43 (in relazione al dovere del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i D.P.I. idonei alla sicurezza, nel caso di specie guanti e scarpe), sono state violate, in quanto nell'esecuzione del lavoro non sono stati utilizzati dispositivi meccanici di trasporto, in relazione a mobilia che lo stesso dipendente dell'azienda Ta. ha indicato come "illegale" in quanto metallica.
Inoltre a fronte del fatto che il trasloco esponeva i lavoratori a rischi, è risultato che il K., non fosse munito di adeguate scarpe antiscivolo e di guanti antitaglio.
L'imputato si è difeso, evidenziando che la Cooperativa aveva fornito sia scarpe antiscivolo che guanti rinforzati; inoltre che aveva la disponibilità di mezzi meccanici, sebbene quel giorno non utilizzati in ragione della semplicità del lavoro da svolgere.
Peraltro, al controllo della correttezza delle operazioni di lavoro erano delegati il Ta. ed il capo cantiere, operaio esperto, L.R..
A fronte di tale linea difensiva, la Corte di merito con puntuale e coerente motivazione, ha osservato come agli atti non fosse stata prodotta alcuna delega scritta, indicante funzioni da svolgere e poteri conferiti.
In ogni caso, anche a volere, in via ipotetica, ritenere la presenza di valide deleghe, va ricordato che il datore di lavoro (nel caso di società, il legale rappresentante) in quanto titolare primario della posizione di garanzia in materia di sicurezza, non può dismettere totalmente tale posizione e conserva pur sempre obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza.
Orbene, nel caso di specie, si è acclarato che:
- pur essendo la movimentazione di mobili metallici una operazione potenzialmente rischiosa, essa è stata svolta senza l'ausilio di mezzi meccanici e senza la adozione di alcuna cautela sostitutiva;
- i guanti utilizzati non erano antitaglio, sebbene il rischio fosse prevedibile a fronte della movimentazione di oggetti metallici, peraltro con modalità approssimative;
- il lavoratore, al momento del fatto, utilizzava personali scarpe da ginnastica e non quelle aziendali antiscivolo, in quanto quelle fornite erano di un numero a lui non adatto.
Da tali dati emerge, come esposto nella sentenza di merito, una disorganizzazione complessiva del lavoro, di cui non può non attribuirsi la responsabilità alla scarsa opera di vigilanza del datore di lavoro, che quindi, colpevolmente, con le sue omissioni, ha fornito un contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso.
Ha ricordato in sentenza il giudice di merito che il teste ispettore B., aveva dichiarato che l'infortunio si sarebbe evitato se fossero state utilizzate attrezzature idonee ed in particolare il carrellino con tre ruote per la movimentazione del mobile.
Quanto alle scarpe, vero è, come osservato dalla difesa, che non è certo che il tipo di scarpe utilizzato abbia fornito un contributo causale al verificarsi della caduta, la cui dinamica non è certa. Ma la circostanza che il K. non potesse utilizzare i calzari antiscivolo, in quanto inadatti per numero al suo piede, testimonia della disorganizzazione delle misure di sicurezza e della programmazione del lavoro, di cui deve rispondere l'imputato in quanto è venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza.
Alla luce di quanto esposto le censure formulate dalla difesa dell'imputato appaiono infondate.
4.2. In ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha ritenuto di dover irrogare la pena di Euro 300 di multa, con le attenuanti generiche equivalenti, valutato il fatto nel suo complesso e la personalità dell'imputato.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale e la valutazione delle circostanze rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p..
Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta, come nel caso di specie (opzione per la pena pecuniaria e non detentiva), in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278).
In relazione alla quantificazione di Euro 40.000 a titolo di provvisionale, a parte la genericità della censura in relazione ad una grave entità del danno (lesioni costituite dalla sezione dei tendini del polso della mano destra, guaribili in un anno), va osservato che "Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per Cassazione, perchè non è suscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per Cassazione" (Cass. 2, 36536/2003, rv. 226454).
Per quanto detto, anche tali motivi di censura sono infondati.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad quelle sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.500, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre accessori come per legge