I Ministeri dell’istruzione e della Salute hanno stabilito la tipologia di percorsi formativi necessari ai nuovi specialisti in Igiene e Medicina Legale per essere autorizzati a svolgere il ruolo di medici competenti.

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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTI CON IL MINISTERO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTO il decreto del Ministro del l'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123 concernente la salute e sicurezza sul lavoro e delega per riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008, ed in particolare l'articolo 38 che prevede i titoli e i requisiti che è necessario possedere per svolgere le funzioni di medico competente;

CONSIDERATO necessario procedere a definire i percorsi formativi universitari, così come prescritto dal suddetto articolo 38, comma 2;

VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze del 7 ottobre 2008, 19 novembre 2009 e 12 gennaio 2010;

VISTA la nota prot 3517 del 24.9.2010, con la quale il Ministero della Salute ha espresso il preliminare concerto sul presente provvedimento;

DECRETA

 

 

Articolo 1

 

 

1. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

2. Le competenti autorità accademiche, di cui all'articolo 4, con parere motivato, potranno valutare il curriculum studiorum dei singoli specialisti ed il possesso di esperienze professionalizzanti nel settore, al fine dell'abbreviazione del suddetto percorso formativo, che non potrà comunque essere inferiore ai 30 CFU.

 

 

 

Articolo 2

 

 

1.   Le università predispongono l'ordinamento didattico del suddetto corso di studio con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari necessari e del numero di CFU assegnati a
ciascuno di essi, al fine di perseguire i seguenti obiettivi formativi:

a)     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

b)     l'individuazione, la misura e la valutazione dell'entità dei rischi da lavoro (processi produttivi, organizzazione del lavoro, ambiente, tossicologia occupazionale, ergonomia del posto di lavoro e attrezzature, misure organizzative e stress);

c)     la protezione e prevenzione ambientale e individuale;

d)    l'informazione e la formazione dei lavoratori;

e)     le relazioni e i rapporti con i lavoratori, il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza, gli altri enti istituzionali.

 

2.   Il corso di studio di cui al presente decreto deve avere i seguenti contenuti:

  • La normativa per la sicurezza sul lavoro e Vindividuazione e valutazione dei rischi.
  • I rapporti con gli enti istituzionali deputati
  • La sorveglianza sanitaria: clinica .fisiopatologia e diagnostica di malattie professionali e lavoro correlate,monitoraggio individuale e di gruppo di esposti a fattori di rischio occupazionale, raccolta e lettura di dati epidemiologici
  • La documentazione sanitaria: obiettivo gestione della cartella sanitaria e di rischio
  • Promozione della salute
  • Monitoraggio biologico.

 

 

 

Articolo 3

 

 

1. Le università attivano il suddetto percorso formativo, ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e Io pubblicizzano nel proprio sito, indicandone i settori e i CFU ad essi afferenti, non meno di 60 giorni dall'inizio del corso stesso, dandone apposita comunicazione al Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca.

 

 

Articolo 4

 

 

I. Il corso di cui all'articolo 2 può essere attivato solo dalle Università sedi delle facoltà di Medicina e Chirurgia. Le attività formative sono svolte presso la scuola di specializzazione in Medicina del lavoro con la collaborazione delle scuole di specializzazione in Igiene e medicina preventiva e in Medicina legale. Il corso è riservato esclusivamente agli specialisti di cui all'articolo I del presente decreto.

 

 

Articolo 5

1. Con successivo provvedimento i contenuti ed i crediti formativi previsti dal presente decreto possono essere adeguati in considerazione delle nuove disposizioni degli ordinamenti delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, con riferimento particolare al tronco comune per la classe delle specializzazioni in sanità pubblica.

 

 

 

Roma, 15 novembre 2010