Tipologia: Avviso comune
Data firma: 28 ottobre 2010
Parti: Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione e Lavoro, Aniem Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Settori: Edilizia


Avviso comune

Roma, addì 28 ottobre 2010 tra Ance, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Ancpl Lega, Federlavoro Confcooperative, Agci Produzione e Lavoro, Aniem Confapi e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
Visto l'art. 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che disciplina l'introduzione di indici di congruità finalizzati a promuovere la regolarità contributiva;
Visto il tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del lavoro in data 5 dicembre 2006;
Visto il punto 6) dell'Agenda relativa ai temi di interesse del settore delle costruzioni, concordata il 31 gennaio 2007 da tutte le parti sociali firmatarie il presente Avviso Comune, con il quale si richiede il recepimento per legge degli indici di congruità che verranno elaborati dalle suddette parti, quali unici soggetti in grado di rappresentare effettivamente le reali esigenze del settore nonché le peculiarità delle lavorazioni che lo caratterizzano
Visto l'art. 118, comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture"

Le parti concordano quanto segue:
a) la tabella allegato A - relativa agli indici minimi di congruità - è parte integrante del presente Avviso Comune;
b) nella tabella sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail e Casse Edili - istituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, - ragguagliate all'opera complessiva;
c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa;
d) in considerazione della rilevante variabilità delle lavorazioni edili e della diversa organizzazione produttiva delle imprese di costruzioni, tali indici devono essere oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e termine al 31 dicembre 2011;
e) al termine del primo semestre di sperimentazione sarà effettuata una verifica sull'andamento della stessa da parte del Comitato della bilateralità;
f) tale sperimentazione coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 1° gennaio 2011. È stabilito che, per ciò che concerne i lavori privati, così come definiti nell'allegata tabella, la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità complessiva dell'opera pari o superiore a € 70.000, entità asseverata mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori;
g) le parti sociali danno incarico alla CNCE di effettuare il monitoraggio sul territorio nazionale, al fine di individuare le modalità operative opportune e necessarie per l'applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse Edili appartenenti al circuito della CNCE;
h) le parti convengono che durante tutto il periodo della sperimentazione eventuali irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del Durc;
i) le parti si danno atto che al termine del periodo di sperimentazione il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 1° gennaio 2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data;
j) i suddetti indici sono da ritenersi validi esclusivamente allo scopo di avviare una prima e graduale azione di emersione delle imprese irregolari e, pertanto, non dovranno essere utilizzati ad altri fini o comunque quali indicatori per i prezzi degli appalti;
k) a tale azione dovrà essere affiancata una politica premiale di riduzione del costo del lavoro per le imprese che dimostrino di avere un'incidenza della manodopera appropriata;
l) l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere, con la medesima procedura di rilascio del Durc, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici;
m) a tal fine, è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie;
n) l'impresa principale risultante non congrua dovrà essere richiamata dalla Cassa Edile e potrà dimostrare, con documentazione appropriata, il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa Edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa Edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate;
o) nella dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce;
p) nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale;
q) per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera;
r) le parti sociali sottoscritte provvederanno, comunque, ad osservare la procedura di congruità durante il periodo di sperimentazione, al fine di verificare l'attendibilità degli indici, attraverso il Comitato della Bilateralità, al quale demandare anche eventuali controversie non risolvibili con la procedura di cui sopra, in ciò avvalendosi del supporto tecnico della CNCE;
s) dal momento in cui il sistema della congruità andrà a regime, il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata;
t) le parti sociali si riservano di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese:
u) si conferma che la materia è riservata alla competenza delle parti sociali nazionali al fine di garantirne l’uniformità su tutto il territorio nazionale.

Allegata tabella indici di congruità

CATEGORIE Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1

OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture

14,28 %
2

OG1 - nuova edilizia industriale esclusi Impianti

5,36 %
3

ristrutturazione di edifici civili

22,00 %
4

ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti

6,69 %
5

OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00 %
6

OG3 - opere stradali, ponti, etc,.

13,77%
7

OG4 - opere d'arte nel sottosuolo

10,82 %
8

OG5 - dighe

16,07 %
9

OG6 - acquedotti e fognature

14,63 %
10

OG6 - gasdotti

13,66%
11

OG6 - oleodotti

13,66%
12

OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione

12,48 %
13

OG7 - opere marittime

12,16%
14

OG8 - opere fluviali

13,31 %
15

OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica

14,23 %
16

OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36 %
17

OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale

16,47%