• Datore di Lavoro
  • Dispositivo di Protezione Individuale

 

Responsabilità del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Va.Un. S.c.a." per la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 4, 386 e 391 lettera a) del D.P.R. 27.04.1955 nr. 547 perché, nella sua qualità di datore di lavoro, nel corso dei lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Piova in prossimità del ponte che divide i confini tra i Comuni di Colleretto Castelnuovo e di Cintano, non provvedeva ad esercitare la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza e perché utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione causando così un infortunio ad un proprio dipendente.

 

L'infortunio occorso alla persona offesa è invero avvenuto mentre la stessa stava effettuando dei lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Piova in prossimità del ponte che divide i confini trai Comuni di Collaretto Castelnuovo e di Cintano.
In particolare, il Ba., mentre si trovava su un pianoro, stava effettuando la c.d. sramatura, ovverosia provvedeva con una roncola alla pulitura del tronco degli alberi dai rami secondari.
Nel fare questo, egli, con il falcetto e con le mani, teneva verso il basso il tronco di un albero, sino a piegarlo come un arco; all'improvviso, inavvertitamente, l'albero oggetto della sramatura, vincendo la forza operata dalla persona offesa, si tendeva bruscamente e colpiva il Ba. in pieno petto, così facendolo cadere all'indietro, sino a farlo precipitare nel canale sottostante, con il risultato di farne terminare la caduta sul greto del torrente.
Il Ba.Ni. - secondo quanto emerso dalla sua testimonianza e dalle deposizioni rese dagli altri lavoratori presenti al momento del fatto (Bi.Ma. e Ce.Ma.) - non aveva al momento dell'infortunio le dovute imbracature.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
SEZIONE PENALE


Il Giudice monocratico dott. Guglielmo Rende, nella pubblica udienza del 17 marzo 2010, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
 

SENTENZA


nel procedimento penale contro
Ta.Gi., nato ad Ivrea (TO) il ***, residente in Chiesanuova (TO) - dom. dich. ex art. 161 c.p.p.;
- libero - assente
IMPUTATO


1) per il delitto di cui all'art. 590 commi I - II e III del c.p. per avere, nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "Va.Un. S.c.a." e quindi, datore di lavoro, cagionato (ovvero non impedito) lesioni personali gravi (consistite in "sospetta contusione renale sx, frattura composta dei processi traversi di sx di L3 e L4" come da referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Cuorgnè del 17.2.2006) a Ba.Ni. (dipendente della predetta società cooperativa in qualità di operaio forestale comune) dalle quali derivava una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per 53 giorni ed una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 7% (come risulta da relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica dell'I.N.A.I.L. - Sede di Ivrea dell'11.5.2006 e datata 20.9.2006), e ciò per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella inosservanza di norme attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, omettendo di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica, dei lavoratori (art. 2087 c.c.); in particolare perché non provvedeva a fornire l'addestramento indispensabile al lavoratore sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza, dispositivi di protezione individuale destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, appartenenti, ai sensi del D.Lvo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza categoria (in. violazione dell'art. 43, comma 5, lettera a) del D.Lvo 19.9.1994, n. 626), sicché, durante i lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Piova, in Località ***, la persona offesa, che non indossava idoneo sistema di ritenzione atto ad evitare la caduta dall'alto al quale era esposto (in violazione dell'art. 386 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547), trovandosi su di un pianoro sovrastante a nord un canale creato dai due differenti dislivelli della sponda del torrente, afferrava un albero appena abbattuto di circa 10 centimetri di diametro di fusto e lo teneva in posizione verticale per poter procedere alla sramatura mediante l'utilizzo di una roncola a mano: nel corso delle suddette operazioni di sramatura, l'albero - di forma ricurva - effettuava un movimento di rotazione su se stesso, colpendo in pieno petto la persona offesa, la quale cadeva all'indietro sul fianco sinistro e, rotolando su se stesso, precipitava nel sottostante canale e terminava la caduta sul greto del torrente, procurandosi nell'occorso le lesioni personali sopra descritte.


Fatti commessi nel territorio fra i Comuni di Colleretto Castelnuovo (To) e di Cintano (To) in data 16.2.2006.

2) per la contravvenzione prevista e punita dagli artt. 4, 386 e 391 lettera a) del D.P.R. 27.04.1955 nr. 547 perché, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Va.Un. S.c.a." con sede in Castellamonte (TO), via ***, e quindi datore di lavoro, nel corso dei lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Piova in prossimità del ponte che divide i confini tra i Comuni di Colleretto Castelnuovo e di Cintano (all'altezza di via (...)) non provvedeva ad esercitare la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza e perché utilizzassero, i mezzi di protezione messi a loro disposizione.


Fatti commessi nel territorio fra i Comuni di Colleretto Castelnuovo (TO) e di Cintano (TO), in data 16.2.2006..

Con l'intervento del P.M., dott. Francesco Saverio Pelosi, Sostituto Procuratore della Repubblica, e dell'avv. Al.Ba. del Foro di Ivrea, difensore di fiducia dell'imputato.
Le parti hanno concluso come segue:
Il P.M. chiede, previa unificazione dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione, e ritenuto più grave il reato di cui al capo 1), la condanna dell'imputato alla pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione.
Il Difensore dell'imputato chiede, in principalità, l'assoluzione del prorio assistito per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non costituisce reato. In subordine, chiede l'assoluzione ex art. 129 del c.p.p. per mancanza di querela. In ulteriore subordine, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestati aggravanti, chiede la comminazione della sola pena pecuniaria, ovvero, in caso di condanna a pena detentiva, la conversione della predetta pena detentiva in pena pecuniaria, con concessione dei doppi benefici di legge.


 

 

FattoDiritto

 


Con decreto di citazione ex art. 552 del c.p.p. del 7.11.2007 Ta.Gi. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe.
Dopo una serie di udienze interlocutorie svolte innanzi a un differente magistrato si perveniva così all'udienza del 17.2.2010, allorquando innanzi all'odierno giudice, dato atto dell'intervenuto mutamento della persona fisica dell'organo giudicante, veniva dichiarato aperto il dibattimento, ammesse le prove richieste dalle parti e disposta l'escussione dei testi comparsi.
Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti acquisiti: e assunti, alla successiva udienza del 17.3.2010 si procedeva quindi alla discussione finale ex art. 523 del c.p.p..

Ciò posto - in relazione al reato di cui al capo 1 - visti gli artt. 129 e 529 del c.p.p. deve emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché manca la condizione di procedibilità della intervenuta proposizione di querela.

Tale statuizione è motivata dalle risultanze di cui al certificato sanitario n. (...) del 24.3.2006 del medico di base dott. Ri.Ca. - prodotto dalla Difesa dell'imputato all'udienza istruttoria del 17.2.2010 all'esito dell'esame della persona offesa Ba.Ni. - dal quale risulta che, a fronte dell'infortunio avutosi in data 16.2.2006 - la ripresa del lavoro per il predetto Ba. era stata fissata alla data 27.3.2006 (a una distanza di 39 giorni), ciò che deve ritenersi effettivamente avvenuto (il teste Ba. ha dichiarato che la durata della malattia è stata di 37 giorni - v. le relative trascrizioni), non avendosi in atti elementi da cui inferire il contrario.
In assenza di ulteriori risultanze o dati probatori (la Pubblica Accusa non ha fornito al riguardo alcun dato o documento utile allo scopo; solo il teste Ga.Ma., ispettore dello Sp. ha affermato che risultava agli atti una "riapertura dell'infortunio" successivamente al 27.3.2006, ma di tale circostanza non è stata offerta alcuna prova documentale in atti non essendo stata prodotta la relazione citata nel capo n. 1 di imputazione) deve pertanto ritenersi che la malattia patita dalla persona offesa abbia avuto una durata inferiore ai 40 giorni.
A fronte di tale risultanza probatoria, va altresì rilevato che la persona offesa non ha sporto querela per i fatti per cui è causa.
Di conseguenza, come detto, deve emettersi, in relazione al reato di cui al capo n. 1 di imputazione, sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché manca la condizione di procedibilità della intervenuta proposizione di querela.

Quanto invece al reato di cui al capo di imputazione n. 2, deve essere dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per la contravvenzione a lui ascritta.
L'imputato risponde della predetta contravvenzione nella sua qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "Va.Un. S.c.a." con sede in Castellamonte (TO), via (...), e quindi quale datore di lavoro dell'infortunato Ba.Ni..
L'istruttoria espletata ha dimostrato come l'imputato - nella qualità predetta - non abbia altresì provveduto a esercitate la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di questi delle norme di sicurezza e, segnatamente, affinché utilizzassero i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
L'infortunio occorso alla persona offesa è invero avvenuto mentre la stessa stava effettuando dei lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Piova in prossimità del ponte che divide i confini trai Comuni di Collaretto Castelnuovo e di Cintano.
In particolare, il Ba., mentre si trovava su un pianoro, stava effettuando la c.d. sramatura, ovverosia provvedeva con una roncola alla pulitura del tronco degli alberi dai rami secondari.
Nel fare questo, egli, con il falcetto e con le mani, teneva verso il basso il tronco di un albero, sino a piegarlo come un arco (al riguardo si vedano le dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla stessa persona offesa); all'improvviso, inavvertitamente, l'albero oggetto della sramatura, vincendo la forza operata dalla persona offesa, si tendeva bruscamente e colpiva il Ba. in pieno petto, così facendolo cadere all'indietro, sino a farlo precipitare nel canale sottostante, con il risultato di farne terminare la caduta sul greto del torrente.
Il Ba.Ni. - secondo quanto emerso dalla sua testimonianza e dalle deposizioni rese dagli altri lavoratori presenti al momento del fatto (Bi.Ma. e Ce.Ma.) - non aveva al momento dell'infortunio le dovute imbracature.
Tutti i testi sentiti hanno confermato che a disposizione dei lavoratori presenti sul torrente vi erano delle cinture di sicurezza e che la mattina dell'infortunio non vennero usate poiché ritenute non necessarie.
Il teste Ma.Ga. - ispettore dello Sp. - ha invece chiarito come, nella fattispecie, le imbracature erano certamente necessarie, e ciò avuto riguardo allo stato dei luoghi (v. la deposizione resa dell'ispettore Ga. alla pagina 55 e seguenti delle relative trascrizioni).
Tale conclusione è pienamente condivisa dal Tribunale, atteso che la documentazione fotografica versata in atti rende palese la ricorrenza, sul pianoro ove il Ba. stava lavorando al momento dei fatti, di un concreto pericolo di caduta verso il basso.
La zona ove stava lavorando la persona offesa si presentava infatti quale declivio impervio e accidentato, posto a un'altezza non indifferente (circa sei - otto metri) rispetto al greto del torrente.
Non vi era possibilità di installare parapetti, mentre vi era la possibilità di ancorare le cinture a un riparo fisso (v. anche la deposizione dell'ispettore Ga. alla pagina 54 delle relative trascrizioni).
L'art. 4 del D.P.R. 547/1955 (applicabile ai fatti per cui è causa ratione temporis), alla lettera e), impone al datore di lavoro di disporre e esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
L'art. 386 del D.P.R. 547/1955 dispone che i lavoratori che sono esposti al rischio di caduta dall'alto devono essere provvisti di "adatta cintura di sicurezza".
L'art. 391 lett. a) del D.P.R. 547/1955 incrimina chi, violando i doveri di cui all'art. 4, omette di esercitare la dovuta vigilanza affinché i lavoratori osservino le cautele di sicurezza imposte dal cennato decreto ovvero dal datore di lavoro stesso.
Nella fattispecie, l'imputato, quale datore di lavoro, non ha esercitato - per colpa - alcuna vigilanza, né ha provveduto a organizzare strumenti, procedure o mezzi, al fine di assicurarsi che i lavoratori impegnati nella ripulitura del torrente Piova utilizzassero gli strumenti di sicurezza posti a loro disposizione, ovverosia le cinture di sicurezza il cui uso è imposto dall'art. 386 del D.P.R. 547/1955.


Sulla base di tali considerazioni deve quindi dichiararsi la responsabilità penale dell'imputato Ta.Gi. in relazione alla contravvenzione a lui ascritta al capo n. 2.

Valutati i parametri previsti dall'art. 133 del c.p.p., e nel rispetto del principio della funzione rieducativa della pena sancito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione, si ritiene congrua - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis del c.p. in ragione della natura e della organizzazione dell'impresa cui era preposto l'imputato nonché dell'attività economica da essa svolta - la condanna del Ta. alla sola pena pecuniaria nella misura finale di Euro 500,00 di ammenda (pena base Euro 650,00 di ammenda, ridotta alla pena finale di Euro 500,00 in ragion della concessione della attenuanti generiche ex art. 62 bis del c.p.).

All'imputato può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 del c.p., ricorrendone i presupposti di legge.
Ai sensi dell'art. 535 del c.p.p., all'applicazione della sanzione penale consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 del c.p.p. si fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Ordinario di Ivrea in composizione monocratica
visti gli artt. 129 e 529 del c.p.p.
Dichiara
non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 1) perché manca la condizione di procedibilità della intervenuta proposizione di querela
visti gli artt. 533 e 535 del c.p.p.
Dichiara
l'imputato responsabile del reato a lui ascritto al capo 2) e riconosciute in suo favore le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 175 del c.p. dispone che della presente condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.
Visto l'art. 544 comma 3 del c.p.p. fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ivrea, il 17 marzo 2010.
Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2010.