REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE PENALE
La Corte d'Appello di Trieste,

I Sezione penale,

composta dai Magistrati:
1. dr.ssa Donatella Solinas - Presidente
2. dr. Edoardo Ciriotto - Consigliere
3. dr.ssa Gloria Carlesso - Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza il dott. Edoardo Ciriotto sentiti il Pubblico Ministero, il difensore dell'imputato non presente, ha pronunciato il 21 giugno 2010 la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro
PE.Fi. nato a Gela il *** res. a Cervignano via ***
libero contumace
IMPUTATO
A) Art. 590, commi 1, 2 e 3 c.p., perché, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di legale rappresentante della *** per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - in particolare, per le violazioni sottodescritte - cagionava al dipendente Co.Sa. lesioni personali di durata superiore a giorni 40.
Invero, la mattina del ***, il Co., addetto a lavori edili, trovandosi sospeso sulla pedana dell'elevatore mobile installato nello stabilimento dell'impresa - macchinario non idoneo al sollevamento di persone e privo di qualsiasi protezione contro il pericolo di caduta dall'alto - precipitava a terra dall'altezza di circa 4 metri e si procurava gravi lesioni personali (frattura del calcagno destro e del polso sinistro).
L'infortunio è dipeso dalle seguenti condotte attive ed omissive, imputabili al datore di lavoro Pe.Fi.:
- avere il Pe. omesso di adeguare, entro il termine del 30/6/2001, l'elevatore mobile ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 626/1994, in modo tale da escludere, nell'impiego dell'elevatore, qualsiasi rischio di caduta, di schiacciamento, di intrappolamento o di urto dell'utilizzatore (violazione dell'art. 36, commi 8 - bis e 8 - quater, del D.Lgs. 626/1994);
- avere il Pe. consentito e comunque non impedito l'uso, da parte del dipendente Co., dell'elevatore mobile non idoneo al sollevamento di persone e privo di protezioni e/o dispositivi contro il pericolo di caduta dall'alto (violazione dell'art. 2087 c.c.).
In Cervignano del Friuli il ***.
B) Art. 36, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, perché, nella qualità indicata al capo A, ometteva di adeguare, entro il termine del 30.6.2001, l'elevatore mobile presente nello stabilimento della *** ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 626/1994, così da escludere, nell'impiego dell'elevatore, i rischi di caduta, di schiacciamento, di intrappolamento o di urto dell'utilizzatore.
Accertato in Cervignano del Friuli con sopralluogo del ***.
C) Art. 35, comma 4 ter, D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, perché, nella qualità indicata al capo A, ometteva di sottoporre l'elevatore mobile presente all'interno dello stabilimento della *** (rientrante nella previsione del punto 21 dell'allegato XIV al D.Lgs. cit.) alle verifiche periodiche e ai controlli previsti dall'art. 33 dell'allegato "A" al D.M. 2.4.1981.
Accertato in Cervignano del Friuli con sopralluogo del ***.

APPELLANTE: l'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Udine sezione distaccata di Palmanova del 08.05.2008 con la quale visti gli artt. 5533 e 535 c.p.p. dichiarava l'imputato responsabile dei reati ascritti e, unificati i fatti sub B) e C) nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, ed Euro 1.000,00 di multa per il rato sub A) e ad Euro 900,00 di ammenda per i reati sub B) e C), oltre al pagamento delle spese processuali. Letto l'art. 539 c.p.p. condannava l'imputato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dalla parte civile costituita Sa.Co., rimettendo le parti avanti il giudice civile per la loro qualificazione; condannava l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 5.000,00; condannava l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e giudizio in favore della parte civile che liquidava in Euro 2.500,00 oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DEL P.M.: n.d.p. per prescrizione.
CONCLUSIONI DELLA DIFESA P.C.: deposita conclusioni e nota spese e insiste per conferma della sentenza.
CONCLUSIONI DELLA DIFESA: si riporta ai motivi d'appello e ne chiede l'accoglimento, in subordine prescrizione.


 

FattoDiritto

Con sentenza dell'otto maggio 2008 il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, affermava la penale responsabilità di Pe.Fi. con riferimento ai reati di cui all'art. 590, 36 e 35 D.Lgs. 626 - 1994 e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1000 di multa per il reato di lesioni ed Euro 900 di ammenda per le contravvenzioni inerenti la violazione delle norme antinfortunistiche, unificate sotto il vincolo della continuazione.

Il primo Giudice condannava altresì il Pe. al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Sa.Co. rimettendone la determinazione del quantum al giudice civile, con il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 5000.
Questa è la ricostruzione dei fatti operata dal primo Giudice all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

La mattina del 13.4.2002 il Co., addetto a lavori di edilizia, di cui era stato incaricato dal Pe., si trovava sospeso sulla pedana dell'elevatore mobile installato nello stabilimento dell'impresa - macchinario non idoneo al sollevamento di persone e privo di qualsiasi protezione contro il pericolo di caduta dall'alto -, quando scivolava, causa la pioggia e il pavimento umido del montacarichi, all'atto di spingere la carriola contenente il materiale per il tamponamento del soffitto precipitando a terra dall'altezza di circa quattro metri, in assenza di protezioni, e rovinando nel punto di partenza del montacarichi.

Il Co. per di più lavorava senza alcun dispositivo di protezione individuale(imbrago, scarpe antinfortunistiche, casco), dispositivi che non erano disponibili in azienda.

Circa la divergente versione dei fatti fornita in ospedale, ove il Co. aveva dichiarato di essersi fatto male mentre puliva il pavimento di casa, la parte lesa dichiarava che tale versione gli era stata imposta dal Pe. e che egli aveva dichiarato di avere patito un infortunio domestico per paura di essere licenziato.

 

Avverso tale sentenza ha interposto ritualmente appello l'imputato tramite il difensore fiduciario, osservando, a confutazione degli elementi posti dal primo giudice a fondamento della condanna, che:

a) il montacarichi era fuori uso e non poteva essere utilizzato da alcun socio;

b) il materiale per il tamponamento della parete poteva venire portato sul solaio con secchi e non con la carriola, utilizzando in proposito la scala o la fune con carrucola;

c) l'imputato non aveva mai affermato di avere incaricato qualcuno di riparare il buco del solaio;

d) la presenza di operai in cantiere, nella giornata del sabato quando era accaduto l'incidente, era stata esclusa dalla teste Ba.

Ha dedotto ancora che le dichiarazioni della parte offesa non erano credibili perché 1) al momento del ricovero aveva dichiarato di essere scivolato dalle scale di casa e aveva poi cambiato versione senza fornire prova al riguardo; 2) non aveva fornito elementi per identificare il collega presente al momento della caduta.
Chiedeva quindi, in riforma della gravata sentenza, la assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto.
All'udienza del 21 giugno 2010, svoltasi nella contumacia dell'imputato, il Procuratore Generale della Repubblica, la parte civile e il difensore hanno concluso come da separato verbale.


L'appello è infondato e va conseguentemente disatteso.

Circa il primo motivo di gravame si osserva che non è vero che il montacarichi fosse fuori uso e non potesse essere utilizzato posto che vi era una pulsantiera funzionante con cavo e che la macchina, a contrario di quanto affermato dalla difesa, funzionava effettivamente laddove se fosse stata in disuso avrebbe dovuto risultare priva di collegamento elettrico (cfr. dichiarazioni del teste dell'ASS. n. 5 Be.).

Si osserva poi che dalle dichiarazioni del Ba., consulente esterno della cooperativa, menzionato nei motivi d'appello, neppure risulta che il Pe. avesse impartito disposizioni formali e generali dirette a vietare l'uso del montacarichi e che fossero stati frapposti ostacoli diretti a interdire l'accesso alla zona del montacarichi da parte degli operai, montacarichi che invece, come riferito dal Co., veniva usato abitualmente da tutti i dipendenti impegnati nei lavori di edilizia avvalendosi della pulsantiera che consentiva di salire e di scendere.

Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.

Non v'è dubbio, infatti, alla luce delle chiare e attendibili dichiarazioni della parte offesa, che, a dispetto delle contrarie affermazioni della difesa, secondo cui i lavori edilizi potevano essere effettuati salendo e scendendo per le scale, non vi era invece altro modo per arrivare in quota nel punto in cui dovevano essere eseguiti i lavori di tamponamento sulla parete se non utilizzando il montacarichi e ivi trasportando la carriola contenente il cemento da utilizzare per il tamponamento della parete.

Del pari infondato è il terzo motivo di gravame.

Difatti l'affermazione dell'imputato, che pure era a conoscenza dell'esistenza di un buco nel pavimento del solaio che occorreva riparare, di non avere incaricato alcuno per i lavori di tamponamento, è non solo contraddetta dalle convincenti dichiarazioni del Co. di avere ricevuto incarico dal Pe. per i lavori, ma indirettamente dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che ha riferito che del lavoro si era incaricato uno dei soci della cooperativa, senza però saper dire chi fosse il socio che si era assunto in proprio il compito di tamponare la parete.

Singolare poi appare la circostanza che due giovani appena assunti, il Co. da appena un mese, assumano spontaneamente l'iniziativa di recarsi in cantiere di sabato, senza avvertire il Presidente della cooperativa, per effettuare lavori di cui non erano stati incaricati, e che già un non meglio identificato socio si era autoriservato di eseguire.

Immeritevole di accoglimento è il quarto motivo di gravame.

L'affermazione che non vi fossero operai in cantiere nella giornata del sabato è contraddetta dalla Ma., segretaria della cooperativa, che ha invece riferito che capitava che al sabato vi fossero operai al lavoro e la contraria affermazione del Ba. non è decisiva perché il medesimo non si portava tutti i sabato presso i cantieri.

Si osserva da ultimo che del tutto coerente è l'affermazione del Co. di avere dichiarato al momento del ricovero ospedaliero di essere scivolato sulle scale di casa per essere stato minacciato da Pe. di venire licenziato in caso contrario.

Sul punto, oltre a richiamarsi a quanto esaurientemente argomentato dal primo Giudice, si osserva che fosse vero che il Co. era scivolato pulendo il pavimento della casa ove erano ospiti i trasfertisti, non vi sarebbe stata ragione per il Pe. di precipitarsi a vedere quali fossero le condizioni dell'operaio, di accompagnarlo personalmente all'ospedale evitando fosse chiamata l'autoambulanza con la scusa che in macchina si faceva prima e di essere presente presso la struttura sanitaria, che in altro modo si giustifica se non con il preciso intento di condizionare la volontà del Co. sulla causale dell'infortunio da dichiarare ai medici del pronto soccorso per evitare proprie responsabilità.

Né allo stesso modo si giustifica la telefonata del collega del Co., senza che alcuna rilevanza assuma la mancata identificazione del suo cognome, fatta al Pe., come dallo stesso ammesso, se non appunto in ragione della natura dell'infortunio avvenuto nel contesto dell'attività di lavoro e nel cantiere al quale la parte lesa era stata destinata dall'odierno appellante.

Peraltro, pur essendo incontrovertibile la responsabilità del Pe., va dichiarata l'estinzione del delitto e delle contravvenzioni contestate per intervenuta prescrizione posto che per il reato sub a) il termine risulta maturato al 13.10.2009 e per le contravvenzioni sub b) e C), unificate sotto il vincolo della continuazione, il termine prescrizionale è maturato alla data del 25.5.2008.

La sentenza va confermata per la parte concernente le statuizioni civili di condanna.

Da ultimo il Pe. va condannato alla spese di costituzione e difesa della parte civile costituita inerenti il presente grado di giudizio, che vengono liquidate nel complessivo importo di Euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Motivazione riservata nel termine di giorni sessanta.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, I Sezione Penale; visto l'art. 605 C.P.P.; in riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova datata 8 maggio 2008 appellata da Pe.Fi. dichiara non doversi procedere nei confronti di Pe.Fi. perché i reati ascritti sono estinti per prescrizione. Conferma nel resto. Condanna Pe.Fi. alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art. 544 comma III C.P.P. indica il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste, il 21 giugno 2010.
Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2010.