Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 3 dicembre 2010
Validità: 31.12.2012
Parti: Confartigianato Federazione Nazionale della Moda, Cna Federmoda, Cna Servizi alla Comunità, Casartigiani, Claai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, TAC - Occhialeria - Pulitintolavanderia, Artigianato
Fonte: FILTCEM-CGIL

Sommario:

Accorpamento contrattuale
Premessa
Durata e scadenza
Nuovo articolo 2 - Campo di Applicazione del Contratto
Nuovo art. 7 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale.
• Attività a livello regionale.
Nuovo articolo. Struttura Bilaterale Nazionale Artigiana dell'Area Tessile Moda
Art. 9 - Lavorazioni conto terzi
Nuovo art. 13 - Aggiornamento professionale
Nuovo art. 17 - (Assunzione)
Nuovo art. 18 - Contratto a tempo determinato
Nuovo art. 19 - Periodo di Prova
Nuovo art. 20 - Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale
Nuovo art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Nuovo art. 25 - Lavoro straordinario
Nuovo art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Nuovo art. 42 - Provvedimenti disciplinari
• Rimprovero, multa, sospensione.
• Licenziamento.
• Modalità e prescrizioni.
Nuovo art. 46 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio
Nuovo art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Nuovo art. 52 - Diritto allo studio
Nuovo articolo - (Congedi Parentali)
Nuovo articolo - "Pari opportunità"
Art. 55 - Apprendistato Professionalizzante
Art. 2 - Età di assunzione
Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante
Art. 6 bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato.
Art. 12 - Profili formativi dell'apprendistato nel settore Pulitintolavanderie
Articolo nuovo - Lavoratori Immigrati
Articolo nuovo - Assistenza sanitaria integrativa
Articolo nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
• Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL
• Atto di indirizzo sulla bilateralità dei 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo
• Norma transitoria
Articolo nuovo - Contrattazione collettiva regionale di categoria (CCRL).
Nuovo art. 35 - Servizio militare e volontariato civile
Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Parte economica
Conglobamento
Apprendistato professionalizzante - settore pulitintolavanderie Profili formativi
Avviso comune a tutela della creatività e del saper fare a difesa del made in Italy
Dichiarazione delle parti Roma, 3 dicembre 2010
Dichiarazione delle parti Roma, 3 dicembre 2010

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Tessile - Moda

Addì, 3 dicembre 2010 tra le Associazioni Artigiane: Confartigianato Federazione Nazionale della Moda, Cna Federmoda, Cna Servizi alla Comunità, Casartigiani, Claai e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori: Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilta-Uil si è convenuto il seguente verbale di accordo per il rinnovo dei CCNL TAC (10 gennaio 2008), Occhialeria (30 aprile 2008) e Pulitintolavanderie (30 aprile 2008), convenendo che, a far data dalla presente intesa, vengono accorpati in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Tessile - Moda per i dipendenti delle imprese dei settori rientranti nella sfera di applicazione di cui al nuovo art. 2 del presente accordo.

Accorpamento contrattuale
Le parti stabiliscono che con l'accorpamento del CCNL Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, del CCNL Pulitintolavanderie e del CCNL Occhialerie, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende che applicano uno dei suddetti contratti continueranno ad essere disciplinati dalle previgenti e distinte norme contrattuali, eccezion fatta per gli istituti previsti dalla presente intesa che si applicano ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei tre settori accorpati.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro Area Tessile Moda, raccoglie la previgente disciplina del CCNL Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, del CCNL Pulitintolavanderie e del CCNL Occhialeria.
A seguito della stesura del testo, il CCNL Area Tessile Moda sarà composto da una parte generale che sarà divisa in due sezioni "Relazioni sindacali e Bilateralità" e "Disciplina del rapporto di lavoro"; e una contenente norme specifiche nella quale sono ricompresi tutti gli istituti che, per la loro peculiare specificità, rimangono distinti in quanto tipici di un determinato settore o di determinate figure professionali.
[…]

Nuovo articolo 2 - Campo di Applicazione del Contratto
Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei seguenti settori:
▪ Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- Tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.).
- Alta moda.
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria.
- Lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni.
- Lavorazione e confezione di guanti.
- Lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.
- Modisterie.
- Riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Ricamo.
- Rammendo.
- Merletti.
- Bomboniere in tessuto.
- Borse con lavorazione all'uncinetto.
- Retine per capelli.
- Fiori artificiali.
- Lavorazione e confezione arredi sacri.
- Scialli in genere, ventagli.
- Modelli in carta.
- Oggetti di cucito in genere.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche.
- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;
▪ lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere;
▪ occhiali o articoli inerenti l'occhialeria (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.

Nuovo art. 7 - Sistema informativo - Osservatorio nazionale.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali condividono l'esigenza di consolidare i rapporti intercorrenti e riconoscono nel livello Nazionale e Regionale le Sedi più idonee allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel CCNL.
Le parti inoltre concordano, nel rispetto della suddivisione dei ruoli già definita, nella volontà di implementazione dei compiti e delle attività degli Osservatori nazionali e regionali di settore, quali strumenti idonei al perseguimento delle finalità sotto indicate.
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti designati delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo.
Le Parti concordano che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le stesse si incontreranno per definire tempi e modalità di funzionamento del comitato di cui sopra.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte. Compiti dell'Osservatorio saranno:
I. l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica e ogni altro elemento conoscitivo riguardante l'artigianato nel suo complesso, con dati disaggregati per comparto;
II. l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
III. l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
IV. lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
V. lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
VI. l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
VII. produrre rapporti periodici o singole analisi sulle politiche di settore e su particolari argomenti individuati dalle parti;
VIII. proporre alle Parti l'adozione congiunta di orientamenti e di iniziative concertate a favore della difesa e per lo sviluppo dei settore Tessile - Moda artigiano, e a sostegno della competitività delle imprese e dell'occupazione da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali.
IX. la promozione e la condivisione di azioni di responsabilità sociale da parte delle imprese proponendo progetti di filiera che valorizzino la relazione tra aziende committenti e quelle della sub-fornitura, mettendo al centro la tracciabilità, la trasparenza e la compatibilità etica delle produzioni.
Le Imprese del tessile da tempo attraversano una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo aggravate dall'attuale contesto economico che ha avuto gravi ripercussioni sia sulle aziende che producono in proprio, sia su quelle operanti con contratti di subfornitura. In tale contesto risulta quindi particolarmente arduo fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante collegabile alla concorrenza sleale.
Pertanto, le Parti, al fine di contrastare fenomeni di dumping economico e sociale e di favorire processi sulla responsabilità sociale d'impresa, concordano nell’individuare all'interno dell'Osservatorio una sezione specifica, dedicata all'acquisizione di informazioni, analisi e ricerche sulle piccole e medie imprese del sistema moda (settori tessile, abbigliamento, pelle e calzature) che operano principalmente per conto terzi, consapevoli che i processi di cui sopra sono realizzati dalla definizione di tariffe eque nei rapporti di committenza.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali, in materia di politica industriale settoriale, politiche del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro la contraffazione, le frodi commerciali, le evasioni, le elusioni ed il lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni, a cura dell'Osservatorio, sono volte alla valorizzazione del sistema Tessile - Moda artigiano e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera. Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
[...]
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive de-localizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
[...]
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
[...]
l) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
[…]
m) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
n) l'evoluzione della tecnologia e dell'Organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
o) i temi legati al rapporto tra industria, ambiente e consumatore finale (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) di tutela della salute, all'igiene e sicurezza del lavoro nonché alla sicurezza dei prodotti;
p) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
q) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
r) il monitoraggio dell'applicazione dei codici di condotta;
s) il monitoraggio sulla contrattazione regionale di II livello e sugli accordi di settore e di politica industriale, concordati anche a livello territoriale.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di indirizzo, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa è presso l'Ebna.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, alle informazioni di cui ai punti da a) a s).
In tale occasione sarà valutata l'opportunità di aggiornare e/o integrare documenti di politica industriale sottoscritti tra le Parti firmatarie. Tale incontro si svolgerà di norma preventivamente alla presentazione da parte del Governo del disegno di Legge finanziaria.

Attività a livello regionale.
Ai livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale.
Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo dell'Area Tessile -Moda artigiano. Sono fatti salvi gli osservatori già previsti dalla contrattazione regionale. I dati risultanti dalie attività dell’Osservatorio regionale, saranno messi a disposizione delle Parti nonché dei delegati di bacino.
Le Parti, nel darsi reciprocamente atto dell'importanza che l'Osservatorio Nazionale riveste per il sistema informativo del settore, individuano nell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (Ebna) lo strumento attraverso i! quale le attività del suddetto Osservatorio saranno avviate.
Nell'ambito dei contributi rinvenienti dal settore Tessile Moda per effetto del sistema bilaterale, l'Ebna individuerà le risorse destinate al finanziamento dei progetti, attività e studi che verranno presentati congiuntamente dalle parti per l'approvazione.

Nuovo articolo. Struttura Bilaterale Nazionale Artigiana dell'Area Tessile Moda
La struttura bilaterale di settore opererà all'interno della bilateralità orizzontale nazionale dell'artigianato (Ebna - Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato) ed avrà la sua sede operativa all'interno dello stesso.
In considerazione delle specificità dei settori operanti nel comparto moda e del momento di profonda trasformazione dello stesso, determinato anche dalle necessità di rilancio sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, le parti convengono di costituire una struttura bilaterale nazionale artigiana di settore, finalizzata alla promozione delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
a. promozione di studi e ricerche di settore, con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni formativi;
b. attivare risorse della bilateralità orizzontale nella realizzazione di progetti di categoria;
c. promozione, progettazione e/o gestione, anche attraverso Convenzioni, di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
d. realizzazione di una sessione annuale sulla politica industriale del Settore Moda;
e. raccolta di accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
f. monitoraggio del livello di adesione agli Enti Bilaterali (numero aziende e lavoratori articolati per regioni e province) che sarà reso disponibile alle parti almeno due volte ogni anno;
g. raccolta delle dichiarazioni di capacità formativa;
h. promozione su ambiente e sicurezza, prevedendo anche eventuali azioni di sistema all'interno dei Piani di Settore per l'attivazione di progetti finanziati attraverso Fondartigianato;
altri argomenti concordati tra le parti.
Il regolamento e le modalità di gestione della struttura saranno definiti dalle Parti entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.

Art. 9 - Lavorazioni conto terzi
Le parti stipulanti riaffermano con forza che il "lavoro" in Italia, comunque esso sia svolto, debba avvenire nel rispetto delle normative di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rispettando i dettami dell'unione europea in materia. Nel caso in cui questo non avvenga, le parti esprimono il loro rifiuto verso forme di devianza legislative e/o contrattuali e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori e delle Imprese artigiane operanti per conto terzi e in subfornitura dell' area Tessile Moda, le parti nella volontà di individuare norme a tutela della corretta concorrenza e dell'applicazione del presente CCNL concordano quanto segue:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle leggi sul lavoro onde scongiurare l'utilizzo di clausole vessatorie.
Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi, una Commissione paritetica con i seguenti compiti:
a) acquisire gli elementi necessari alla valutazione dei fenomeni di dumping sociale che possano alterare la competizione tra imprese;
b) monitorare il corretto utilizzo di forme scritte dei contratti di subfornitura in conformità alle normative vigenti;
c) utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano applicazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
d) promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
e) comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
f) ove non sia diversamente possibile raggiungere I' obiettivo di far regolarizzare I' eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste;
g) verificare il rispetto della "Clausola sociale" nelle aree di delocalizzazione;
h) verificare il rispetto dei CCNL da parte delle aziende committenti;
i) verificare il rispetto della legge n. 192/1998 relativa alla "Disciplina della sub- fornitura nelle attività produttive" o comunque i casi di subordinazione economica che si dovessero venire a creare nei confronti di aziende c/terzi da parte dei committenti.
3) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni dei fenomeni e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
4) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per r Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall' applicazione del presente articolo.
5) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e I1 utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela dell' occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante I' adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.

Nuovo art. 13 - Aggiornamento professionale
Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda.
Pertanto, le parti concordano nell’individuare la formazione continua (di cui all'art. 12) e quella professionale quali strumenti per la crescita dei lavoratori e delle imprese.
Le Parti individuano, quindi, Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività e concordano sulla necessità di ampliare il Piano formativo settoriale, con particolare riferimento alle materie inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stesso potrà essere arricchito e integrato da intese e accordi siglati dalle categorie a livello regionale e/o locale, allo scopo di declinare ulteriormente ed in modo più specifico gli indirizzi, gli obiettivi e le finalità nazionali rispetto a contesti e specificità territoriali di riferimento, quali sistemi produttivi locali o distretti industriali.
Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari a 28 annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione continua concordati con il datore di lavoro.
Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.

Nuovo art. 17 - (Assunzione)
[...]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Nuovo art. 18 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
a) In considerazione di quanto sopra possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di personale assente per malattia, maternità/paternità, aspettativa, ferie continuative superiori a 45 gg lavorativi;
2. per la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione e/o aggiornamento;
3. punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
4. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
5. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
6. esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire i passaggio delle consegne. Ai fini di quanto previsto dal periodo che precede, il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità), il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo.
c) Nella contrattazione collettiva regionale, potranno essere individuate ulteriori casistiche di ricorso ai contratto a tempo determinato.
Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalia fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
[...]

Nuovo art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesso a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell'anno.
La contrattazione collettiva regionale potrà modificare il numero delle ore massime annuali previste dal comma precedente.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
[...]
Modalità applicative, relative alla retribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agii orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
In considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori.(*)
(*) parte già prevista nei CCNL Lavanderie e Occhialerie dall'accordo del 30 aprile 2008

Nuovo art. 25 - Lavoro straordinario
[...]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario; fanno eccezione, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, le ore straordinarie richieste nei casi di manutenzione, fuori servizio di impianti, inventario.
La prestazione di lavoro straordinario verrà concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore con un limite massimo individuale di 220 ore annue di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti, fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario.
La data di godimento dei riposi compensativi maturati verrà concordata tenendo conto delle necessità tecnico-produttive dell'impresa e delle esigenze del lavoratore.
[...]

Nuovo art. 29 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[...]

Nuovo art. 42 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
a) con il rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) con multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai tre giorni;
e) con il licenziamento senza preavviso ma con il solo tfr.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione della infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, ma con tfr, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionatura, lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.

Nuovo art. 48 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti costituiranno una commissione tecnica nazionale, che si riunirà su richiesta di una delle parti e che sarà composta da un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale ed uno per ogni Associazione Artigiana; alla Commissione, che avrà il compito di verificare la possibilità di aggiornare il sistema di inquadramento con figure professionali nuove e/o mancanti, sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
a) avviare un approfondimento sulle linee direttrici atte ad un aggiornamento del sistema di classificazione;
b) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
c) esaminare le relative esemplificazioni e procedere all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Consapevoli che i cambiamenti organizzativi e tecnologici da un lato, e l'evoluzione dei rapporti tra imprese e mercato dall'altro, possono avere riflessi sull'attività lavorativa individuale, si affida alla Commissione anche il compito di:
■ realizzare una ricognizione sui citati cambiamenti organizzativi e tecnologici;
■ analizzare e valutare l'opportunità di proporre l'introduzione di un rinnovato sistema di inquadramento professionale.
Le conclusioni della Commissione, che dovranno essere redatte di comune accordo tra i componenti, saranno trasmesse alle Parti Sociali entro il 31 marzo 2012.

Nuovo articolo - (Congedi Parentali)
Al fine di regolamentare contrattualmente la materia dei Congedi Parentali, le Parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge che recepirà la direttiva n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea che attua l'Accordo quadro del 18 giugno 2009 sottoscritto dalle parti sociali europee.

Nuovo articolo - "Pari opportunità"
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l'occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le Parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Organizzazioni Artigiane e 6 designati dalle Segreterie nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uilta-Uil) alla quale è affidato il compito di:
(a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
(c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
(d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
(f) verificare, con riferimento alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
(g) studiare il fenomeno del ‘mobbing’ giungendo ad una sua definizione ed elaborando proposte condivise da recepire nelle norme contrattuali.

Art. 55 - Apprendistato Professionalizzante
La disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante di cui all'Accordo di rinnovo del 10 gennaio 2008 è modificata negli articoli sotto riportati:

Art. 2 - Età di assunzione
Dopo il primo comma dell'articolo 2 rubricato " Età di assunzione" della disciplina dell'apprendistato professionalizzante, è aggiunto il seguente comma: "Ai sensi dell'art. 49, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età".

Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata massima del contratto professionalizzante è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere:
-1° gruppo (livelli 4°, 5° , 6° e 6° super): durata: 5 anni e 6 mesi;
- 2° gruppo (livello 3°): durata: 4 anni e 6 mesi;
- 3° gruppo (livello 2°): durata: 3 anni.
Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nel CCNL 27 gennaio 1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni. Per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, agli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di una laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi.

Art. 6 bis - Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato.
Per i contrati di apprendistato professionalizzante stipulati a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Resta inteso che la sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali deve essere stabilita da un apposito accordo sindacale o, in alternativa, da specifica procedura concordata tra le associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali.
Dichiarazione delle parti
Le parti si danno reciprocamente atto che per i contratti di apprendistato sottoscritti prima della data del presente accordo le sospensioni saranno gestite secondo i criteri e le modalità stabilite nella circolare del Ministero del Lavoro n. 196 del 4 marzo 1959, confermate con la nota del Ministero del Lavoro 24 dicembre 1981 e la risposta ad Interpello n. 34 del 15 ottobre 2010.

Art. 12 - Profili formativi dell'apprendistato nel settore Pulitintolavanderie
Ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003, ferma restando la competenza regionale in materia, da realizzarsi previa intesa tra le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, le parti stabiliscono che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante del settore Pulitintolavanderie sono allegati alla presente intesa.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riuniranno entro 6 mesi dalla stipula della presente intesa per sottoscrivere i Profili formativi del settore Occhialeria, e verificare l'eventuale aggiornamento dei profili formativi del settore Pulitintolavanderie.

Articolo nuovo - Lavoratori Immigrati
Le parti, in considerazione della presenza di lavoratori stranieri, convengono sull'opportunità di favorire un proficuo clima aziendale orientato al rispetto delle specificità culturali e alla reciproca correttezza.
[…]
Le parti convengono di incontrarsi all'inizio di ogni anno a livello regionale per:
- esaminare l'andamento occupazionale dei lavoratori extracomunitari sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende;
- seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia e le iniziative tendenti a realizzare la completa integrazione dei lavoratori extracomunitari.

Articolo nuovo - Contrattazione collettiva regionale di categoria (CCRL).
La contrattazione collettiva regionale prevista dal presente accordo nazionale incontra comuni convenienze ed opportunità per le Parti, in quanto è in grado di garantire alle imprese il raggiungimento di più elevati livelli di competitività e ai lavoratori il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle retribuzioni attraverso la definizione di incentivi economici collegati al raggiungimento di obiettivi quali la produttività, la qualità, l'efficienza e l'efficacia, nonché altri elementi legati all'andamento economico delle imprese.
Con l'obiettivo di cogliere reciproche opportunità dalla contrattazione collettiva regionale, le Parti stipulanti il presente contratto potranno, a livello regionale, valutare la possibilità di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo per il miglioramento della competitività.

Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali
Le parti, al fine di promuovere le imprese ed i lavoratori del comparto attraverso la realizzazione di azioni finalizzate ad implementare le relazioni sindacali e a favorire lo sviluppo della contrattazione collettiva, convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale e che si esplicherà, in particolare, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
a) sostegno dei costi connessi ai rinnovi contrattuali ed alla stampa dei contratti;
b) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti convengono che il finanziamento per lo sviluppo del sistema di relazioni di cui al presente articolo venga equamente ripartito fra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine, entro il 30 aprile 2011 i datori di lavoro verseranno la quota dell'importo "una tantum" (comprensiva sia della parte a carico dei lavoratori - 6 € - che di quella a carico dei datori di lavoro - 6 €) complessivamente pari a € 12.
Il versamento avverrà su di un conto corrente che le parti provvederanno ad attivare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le cui risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità sopra stabilite.
Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum".
Il finanziamento delle attività di cui sopra si realizza attraverso la suddivisione in parti uguali fra rappresentanze dei datori di lavoro e rappresentanze dei lavoratori firmatarie del CCNL degli importi versati sul c/c appositamente predisposto.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
PROFILI FORMATIVI

1° GRUPPO - DURATA 5 ANNI E 6 MESI - Livelli 4°, 5°, 6° e 6° super

1° GRUPPO APPRENDISTATO

COMPETENZE GENERALI

COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI

COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE

COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE

Conoscenza della sicurezza generale

Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione

Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente

Conoscenza dei processo produttivo e dei principali prodotti usati

Conoscenza delle caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi produttivi

Relazione cliente / fornitore

Contabilità aziendale

Comprensione del business

Valutazione costo del servizio

Coordinamento risorse umane

Conoscenza delle normative fiscali amministrative

Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi e metodi di lavoro

Conoscenza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per il lavaggio, smacchiatura e stiratura

Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica

Principi informatica generale e specifica

Analisi e soluzione problemi

Conoscenza procedure di controllo della qualità

Conoscenza della normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali

Conoscenza, conduzione e funzionamento degli impianti e dei macchinari nell'ambito dei vari processi di lavaggio, asciugatura e stiratura.

Utilizzo impianti / macchine ausiliarie

Conoscenza della terminologia specifica

Conoscenza e selezione dei prodotti chimici (composizione e dosaggio) da utilizzare per i trattamenti

Conoscenza delle caratteristiche dei prodotti chimici e delle loro reazioni durante l'utilizzo {solventi, smacchianti, coloranti, ecc.).

Conoscenza di semplici interventi di manutenzione dei macchinari

Principi informatica generale e specifica

Conoscenza ed applicazione dei metodi, procedure e strumenti per i controlli strumentali (qualità dei prodotti utilizzati, qualità dei trattamenti realizzati, qualità del lavaggio, della tintura e della stiratura)

Conoscenza della normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO)

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE

 

2° GRUPPO - DURATA 4ANNI E 6 MESI - LIVELLO 3°

2° GRUPPO APPRENDISTATO

COMPETENZE GENERALI

COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI

COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE

COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE

Conoscenza della sicurezza generale

Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione

Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente

Conoscenza dei processo produttivo e dei principali prodotti usati

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro

Conoscenza delle caratteristiche del settore

Rapporto cliente / fornitore

Contabilità aziendale

Nozioni di Marketing

Valutazione costo prodotto

Conoscenza delle normative fiscali amministrative

Principi informatica generale e specifica

Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica

Conoscenza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per il lavaggio, smacchiatura e stiratura

Conoscenza principali strumenti per manutenzione e rilevazione guasti

Lettura interpretazione documenti tecnici

Gestione delle anomalie

Avviamento utilizzo fermata impianti / macchine

Utilizzo impianti / macchine ausiliarie

Conoscenza della normativa relativa ai rifiuti tossici e agii scarichi civili e industriali

Conoscenza, conduzione e funzionamento degli impianti (es. caldaie) e dei macchinari nell'ambito dei vari processi di lavaggio, asciugatura e stiratura.

Utilizzo impianti / macchine ausiliarie

Conoscenza della terminologia specifica

Conoscenza e selezione dei prodotti chimici (composizione e dosaggio) da utilizzare per i trattamenti

Conoscenza delle caratteristiche dei prodotti chimici e delle loro reazioni durante l'utilizzo (solventi, smacchianti, coloranti, ecc.).

Conoscenza di semplici interventi di manutenzione dei macchinari

Principi informatica generale e specifica

Conoscenza ed applicazione dei metodi, procedure e strumenti per i controlli strumentali (qualità dei prodotti utilizzati, qualità dei trattamenti realizzati, qualità del lavaggio, della tintura e della stiratura)

Conoscere le tecniche per eseguire eventuali giunture, cuciture, rammendi di tessuti, ecc.

Conoscenza della normativa relativa ai rifiuti tossici e agli scarichi civili e industriali

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO)

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE

 

3° GRUPPO - DURATA 3 ANNI E 6 MESI - LIVELLO 2°

3° GRUPPO APPRENDISTATO

COMPETENZE GENERALI

COMPETENZE SPECIFICHE AMMINISTRATIVE COMMERCIALI

COMPETENZE SPECIFICHE TECNICHE

COMPETENZE SPECIFICHE OPERATIVE

Conoscenza della sicurezza generale

Conoscenza della sicurezza specifica di lavorazione

Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale, sistema di qualità e ambiente

Conoscenza del contesto di riferimento dell'impresa

Conoscenza dei processo produttivo e dei principali prodotti usati

Conoscenza degli elementi fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro

Tecniche e modalità di archiviazione /reperimento documentazione contabile

Nozioni di contabilità aziendale

Tecniche e modalità fatturazione

Tecniche e modalità preventivi di spesa

Principi informatica generale Principi informatica specifica

Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica

Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione

Principi informatica generale

Principi informatica specifica

Conoscenza funzionamento impianti e terminologia specifica

Conoscenza dei materiali utilizzati nell'ambito della lavorazione

Principi informatica generale

Principi informatica specifica

Analisi e soluzione problemi

Avviamento, utilizzo e fermata di impianti / macchine

Utilizzo impianti / macchinari di lavoro

Conoscenza del funzionamento degli impianti e dei macchinari nell'ambito dei vari processi di lavaggio, asciugatura

Avviamento, utilizzo e fermata di impianti / macchine ausiliarie

Conoscenza della terminologia specifica

Conoscenza delle tecniche di stiratura e piegatura, da eseguirsi anche a mano

Conoscenza delle tecniche di lavaggio anche a mano

Individuazione dei prodotti chimici da utilizzare per le diverse lavorazioni sulla base delle istruzioni ricevute

Principi informatica generale e specifica

Conoscenza delle tecniche di numerazione e confezionamento

ELEMENTI COMUNI A TUTTE LE FIGURE DEL GRUPPO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE (NO TECNICO)

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI IMPIEGATIZI DEL SETTORE TECNICO

FANNO RIFERIMENTO A QUESTA COLONNA TUTTI I PROFILI PROFESSIONALE DELLE FIGURE OPERAIE


Dichiarazione delle parti Roma, 3 dicembre 2010
Le parti stabiliscono che in fase di stesura contrattuale l'ultimo comma dell'art. 46 del CCNL Area Tessile Moda sarà armonizzato con la normativa prevista dall'art. 42 del medesimo CCNL in materia di provvedimenti disciplinari.

Dichiarazione delle parti Roma, 3 dicembre 2010
Le parti ribadiscono la loro volontà di sottoscrivere raccordo di rinnovo del CCNL TAC PMI. Pertanto, concordano di incontrarsi il 12 gennaio 2011 al fine di procedere alle modifiche normative ed economiche del caso.