Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 dicembre 2004
Validità: 23.12.2004 - 31.12.2007
Parti: RAI spa, RAI Way spa, RAI Sat spa, RAI Cinema spa, RAI Click spa, RAI Net spa e Ugl Informazione e Libersind Confsal
Settori: Poligrafici e spettacolo, RAI
Fonte: CNEL

Sommario:

Protocollo di intesa
Relazioni azienda sindacato
Occupazione - Lavoratori a tempo determinato
Lettera a Ugl Informazione, Libersind - Confsal
Sedi regionali
Riclassificazione
Formazione continua/Fondimpresa
Formazione-diritto allo studio
Assemblee indette dalle RSU
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Permessi
Determinazione confine tra lavoro giornalistico e non RAI-Trade
Indennità mancata limitazione orario di lavoro
Indennità 8%
Omologazione regime maggiorazioni
Garanzia maggiorazioni ex accordo 18.7.02
Una tantum
Primo biennio economico
Lettera alle Organizzazioni sindacali.
Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo

In data 23 dicembre 2004 in Roma, tra RAI - Radiotelevisione Italiana spa, RAI Way spa, RAI Sat spa, RAI Cinema spa, RAI Click spa e RAI Net spa, assistite dalla Unione degli Industriali di Roma e Ugl Informazione e Libersind Confsal, assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal coordinamento nazionale RAI si è stipulata la seguente ipotesi immodificabile di Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro 8 giugno 2000, la cui applicazione è subordinata alla approvazione dei competenti Organi aziendali e dei lavoratori delle Società del gruppo.

Relazioni azienda sindacato
Le parti si danno atto della esigenza di adeguare il sistema di relazioni industriali in vigore, sottoscritto l'8.6.00, da un lato al mutato assetto organizzativo della Azienda e, dall'altro, al mutato scenario nel quale l'Azienda è chiamata ad operare, che richiede maggiore efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attività afferenti le relazioni sindacali.
In particolare, appare necessario ricondurre nell'ambito di un unico contesto le attività attualmente di competenza di svariati e differenziati Organismi di fatto non attivati o attivati in modo non rispondente alle attese e alle necessità effettive.
A tale proposito, viene istituita una Commissione Paritetica Azienda Sindacato che ricomprende tutte le funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti.
In particolare, ci si riferisce alla trattazione di questioni di carattere generale di interesse sindacale, alle informative - espressamente previste dai protocolli o puntualmente richieste dalle Organizzazioni sindacali; all'interno di tali macro temi dovranno essere comprese anche le tematiche attinenti la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le materie attualmente di competenza dell'Osservatorio Nazionale di cui al punto 2) del Sistema di Relazioni Industriali ex Accordo 8.6.00. In relazione a quanto precede, sono da intendersi abrogate le disposizioni di cui ai punti 2) e 5.1) del citato Accordo 8.6.00.
Resta espressamente esclusa dalla competenza della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse dalle Organizzazioni sindacali secondo le modalità tuttora in atto.
A prescindere dei livelli di interlocuzione delle Organizzazioni sindacali sulle materie di cui al punto 1.1), Accordo 8.6.00, capitolo "Relazioni Industriali", le relative questioni potranno comunque essere affrontate anche in sede di Commissione Paritetica.
La Commissione si riunirà una volta ogni 3 mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche sulla base delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle Organizzazioni sindacali e chiuso almeno 15 giorni prima della data dell'incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza nazionale, la Commissione sarà all'occorrenza integrata da un componente della RSU competente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmataria del presente accordo.
I permessi sindacali per la partecipazione alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso per incontri con la Direzione Aziendale.
Le richieste di incontro su temi specifici dovranno essere riportate all'interno dell'ordine del giorno della Commissione Paritetica, fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione di scioperi (v. Accordo 22.11.01) e le questioni che, per loro natura, devono essere trattate in periodi di tempo precisi e in alcun modo rinviabili.
Vengono confermati 2 livelli relazionali: il primo, nazionale, troverà la sua sede, appunto, nella Commissione Paritetica, con le limitate eccezioni sopra richiamate, e il secondo, locale, che continuerà a trattare le questioni che oggi già gli sono proprie.
In relazione a quanto precede, si confermano i contenuti del vigente sistema di relazioni industriali, limitatamente a quanto segue e tenuto conto delle modifiche automaticamente derivanti dalla istituzione della Commissione Paritetica, con particolare riferimento a modalità, tempistica e sede dei relativi incontri tra Azienda e Sindacato:
A) materie di confronto a livello nazionale (punti 1.1 e 1.2, Accordo 8.6.00, capitolo "Relazioni Industriali"), da integrare con la competenza in materia di interpretazione, integrazione e applicazione delle norme contrattuali e, in genere, degli accordi stipulati a livello nazionale;
B) materie di confronto a livello locale (punto 1.3); a tale riguardo, in funzione delle modifiche organizzative intervenute a decorrere dall'1.10.04, l'interlocuzione delle Organizzazioni sindacali nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
- per la produzione televisiva, la funzione Personale della Direzione della Produzione;
- per la produzione radiofonica con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione della Radiofonia;
- per le Sedi regionali con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi;
- per le attività amministrative e di staff con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- per le Società del Gruppo diverse da RAI spa con i rispettivi responsabili del Personale;
C) procedure di conciliazione delle controversie individuali e plurime (punto 3). Quanto alle controversie plurime, l'eventuale esame della controversia in terza istanza avverrà in sede di Commissione Paritetica;
D) Commissione Pari Opportunità (punto 5.2).

Formazione continua/Fondimpresa
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31.3.05 per definire un piano propedeutico all'utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di formazione continua.

Formazione-diritto allo studio
Le parti si impegnano a definire entro il 30.6.05 una disciplina organica della materia anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nel confermare che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è un obiettivo di primario interesse aziendale sul quale continuerà ad essere prestata la massima attenzione, si evidenzia che la materia è disciplinata dalla legge e non può essere oggetto di negoziazione tra le parti.
Eventuali verifiche e proposte sul tema potranno essere comunque portate alla attenzione della Commissione Paritetica.
Le parti convengono che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possano indire assemblee sui temi attinenti al loro incarico, in aggiunta a quelle riconosciute alle RSU, nei limiti di 2 ore annue.

Determinazione confine tra lavoro giornalistico e non RAI-Trade
Nell'obiettivo di completare il processo di estensione del CCL a tutte le Società del Gruppo, le parti confermano la volontà di applicare tale contratto anche a RAI-Trade e a tal fine si incontreranno entro il 28.2.05 per analizzare i termini e le modalità di estensione nei limiti di compatibilità.
[…]

Indennità mancata limitazione orario di lavoro
In applicazione di quanto convenuto con gli Accordi sottoscritti in data 16.4.03 e 27.5.03 e al fine di armonizzare i trattamenti economici e normativi del personale che svolge attività analoghe in contesti similari, viene riconosciuta con decorrenza 1.1.05 l'indennità mancata limitazione orario di lavoro alle seguenti categorie di dipendenti:
(a) al personale impiegatizio inserito nell'ambito degli uffici di gestione del personale di produzione delle riprese interne e delle riprese esterne di Milano, Napoli e Torino qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7;
(b) al personale impiegatizio inserito nell'ambito degli uffici di gestione del personale di produzione dedicato alle testate giornalistiche televisive nazionali - in considerazione della peculiarità della attività svolta e delle analogie con gli uffici di produzione dei Centri di Produzione - qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7;
(c) agli specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle aree produttive (ad esempio Saxa Rubra, Teulada, ecc.), qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7.

Al personale di RAI Way cui è stata riconosciuta la somma di E 95,00 l.m. in applicazione di quanto convenuto con gli accordi di aprile e maggio 2003, tale somma verrà sostituita dalla indennità mancata limitazione orario di lavoro, con decorrenza 1.1.05.

Al personale inserito nell'ambito dell' "allestimento studi" (scenografia, costumi e trucco) dei Centri di Produzione che alla data di sottoscrizione del presente accordo non beneficia della indennità mancata limitazione di orario di lavoro, in considerazione della peculiarità del lavoro svolto a diretto contatto con la produzione, in analogia con il personale direttamente impegnato nella produzione televisiva operante nella medesima struttura, viene riconosciuta la predetta indennità con decorrenza 1.1.05, ad eccezione del personale impiegatizio.
Le parti confermano che l'assegnazione della indennità al personale sopra citato costituisce una eccezione al principio della attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al solo personale operante direttamente in produzione, con una pianificazione di turni di lavoro 7 giorni su 7, e non potrà essere estesa in via analogica ad altre realtà.
Nota a verbale.
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare l'eventuale attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al personale impiegatizio operante nell'ambito di uffici di gestione del personale di produzione della Direzione Radiofonia, nonché agli impiegati addetti alla "gestione impianti di illuminazione e produzione/gestione materiale" (cosiddetto parco lampade) nell'ambito della Direzione Produzione TV, qualora operino con modalità analoghe al personale indicato alla lett. a).

Indennità 8%
Ai capi operai assegnati al livello 3 viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 3 della nota a verbale inserita all'articolo "Indennità maggiori prestazioni" del CCL 8.6.00.
Nota a verbale.
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare l'eventuale attribuzione della indennità 8% ai tecnici di livello 3 e 2 dei settori di manutenzione della Direzione Acquisti e Servizi.