Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000
Preambolo
Il Ministro dell'interno:
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 17 maggio 1999 recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile - garantendo i necessari requisiti di sicurezza - tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
Ritenuti congrui, a tale scopo, i termini del 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione", con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e del 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo";
D e c r e t a:
Articolo 1
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
L'installazione di porte resistenti al fuoco, aventi dimensioni comprese nei limiti di cui all'art. 3 del D.M. 27 gennaio 1999, alle condizioni riportate nel seguente art. 2, è consentita:
1) fino al 31 dicembre 2001 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare alla singola installazione" con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri;
2) fino al 31 dicembre 2002 per le porte per le quali il produttore deve ottenere il "benestare di tipo".
Articolo 2
Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
L'installazione delle porte resistenti al fuoco, di cui all'art. 1, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell'omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del D.M. 27 gennaio 1999;
b) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità, indica le dimensioni della porta e garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI o RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a );
c) relazione descrittiva della porta e degli accorgimenti tecnici adottati per garantire le suddette prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore.
Articolo 3
Sipari di sicurezza dei teatri.
I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti del "benestare alla singola installazione" previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999 ed avere le caratteristiche e specifiche tecniche previste dall'art. 5.2.4 del decreto ministeriale 12 settembre 1996.