Tipologia: CCNL
Data firma: 27 aprile 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Aeranti-Corallo, Aeranti, Corallo e Cisal, Fenasalc-Cisal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Imprese radiofoniche e televisive locali
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1
Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Titolo III - Diritti sindacali
Articolo 5.
Articolo 6.
Titolo IV - Norme per l'applicazione del d.lgs. n. 626/94
Articolo 7.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Articolo 11.
Articolo 12.
Articolo 13.
Articolo 14.
Articolo 15.
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Titolo V - Decorrenza - Durata
Articolo 19.
Titolo VI - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Articolo 20.
Articolo 21.
Articolo 22.
Titolo VII - Efficacia del contratto
Articolo 23.
Titolo VIII - Classificazione del personale
Articolo 24.
Titolo IX - Mansioni del lavoratore - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni
Articolo 25.
Articolo 26.
Articolo 27.
Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 28.
Articolo 29.
Articolo 30.
Titolo XI - Periodo di prova
Articolo 31.
Titolo XII - Orario normale di lavoro - Lavoratori discontinui
Articolo 32.
Articolo 33.
Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 34.
Titolo XIV - Orario di lavoro di bambini e adolescenti
Articolo 35.
Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 36.
Articolo 37.
Articolo 38.
Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 39.
Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato - Contratti di somministrazione
Articolo 40.
Articolo 41.
Titolo XVIII - Lavoro a tempo parziale - Lavoro supplementare - Clausole flessibili od elastiche - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Articolo 42.
Articolo 43.
Articolo 44.
Articolo 45.
Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 46.
Titolo XX - Contratto di inserimento
Articolo 47.
Titolo XXI - Contratto di lavoro intermittente
Articolo 48.
Titolo XXII - Lavoratori studenti
Articolo 49.
a) Lavoratori studenti universitari.
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali.
Titolo XXIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 50.
Articolo 51.
Articolo 52.
Articolo 53.
Articolo 54.
Titolo XXIV - Sospensione - Soste - Recuperi
Articolo 55.
Titolo XXV - Congedo per matrimonio
Articolo 56.
Titolo XXVI - Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale
Articolo 57.
Articolo 58.
Titolo XXVII - Malattia - Infortuni
Articolo 59.
A) Periodo di comporto:
B) Trattamento economico.
Articolo 60.
Titolo XXVIII - Gratifica natalizia
Articolo 61.
Titolo XXIX - Trattamento economico - Quota oraria/giornaliera della retribuzione - Tabelle retributive - Indennità di cassa - Provvigioni
Articolo 62.
Articolo 63.
Articolo 64.
Articolo 65.
Articolo 66.
Titolo XXX - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 67.
Titolo XXXI - Trasferta - Indennità per uso di mezzo di trasporto di proprietà del lavoratore dipendente
Articolo 68.
Titolo XXXII - Indennità in caso di morte
Articolo 69.
Titolo XXXIII - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla busta paga
Articolo 70.
Titolo XXXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Provvedimenti disciplinari
Articolo 71.
Articolo 72.
Articolo 73.
Articolo 74.
Articolo 75.
Articolo 76.
Articolo 77.
Articolo 78.
Titolo XXXV - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Articolo 79.
Titolo XXXVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 80.
Titolo XXXVII - Risarcimento danni
Articolo 81.
Titolo XXXVIII - Doveri del dipendente
Articolo 82.
Titolo XXXIX - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 83.
Titolo XL - Assistenza sanitaria e integrativa
Articolo 84.
Titolo XLI - Previdenza integrativa
Articolo 85.
Titolo XLII - Composizione delle controversie
Articolo 86.
Allegati
Allegato A
Allegato B
• Tabelle retributive
• Una tantum

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, sindycations, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet stipulato il 27 aprile 2005 tra Aeranti/Corallo, Aeranti e Corallo e Cisal, Fenasalc/Cisal

L'anno 2005 addì 27 aprile, in Roma tra Aeranti/Corallo […], Aeranti […], Associazione Corallo […] che complessivamente rappresentano al 22.3.05 n. 696 imprese radiofoniche locali, n. 313 imprese televisive locali, n. 6 sindycations, n. 5 agenzie di informazione radiotelevisiva, n. 22 imprese radiotelevisive satellitari, n. 9 imprese radiotelevisive via Internet e Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) […], Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio (Fenasalc-Cisal) […]

Premessa
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi UE hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni datoriali e sindacali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni datoriali e sindacali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della CE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, questo contratto mira a realizzare un quadro normativo generale e uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
[…]
Le Parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il contratto, infine, tiene conto della nuova normativa e dei nuovi istituti introdotti dal D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese e i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21, legge n. 223/90 e successive modificazioni (cosiddette "sindycation"), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via Internet, associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce e assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL, scaduto il 31 dicembre 2003.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL che restano a lui assegnate 'ad personam'.

Titolo II - Livelli di contrattazione
Articolo 2.

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: eventuale contratto integrativo a livello territoriale.

Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello potrà essere svolta in sede aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di 1° livello.
[…]

Titolo III - Diritti sindacali
Articolo 5.

Le Parti riconoscono che, data la tipicità delle Aziende, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità.
Tuttavia, intendendo salvaguardare per quanto possibile la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 10 ore che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni sindacali del lavoratore.

Titolo IV - Norme per l'applicazione del d.lgs. n. 626/94
Articolo 7.

In applicazione dell'art. 15, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche e integrazioni, i rappresentanti per la sicurezza (RLS) sono eletti con riferimento esclusivo alle singole unità produttive, in ragione di:
(a) 1 RLS per le unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti
(b) 2 RLS per le unità produttive oltre 120 dipendenti
Nelle attività produttive di cui al punto a), limitatamente a quelle Aziende che occupano meno di 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni del RLS possono essere demandati a un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di Aziende o ricomprese in uno specifico territorio.
I RLS sono nominati tra i soggetti facenti parte della RSU.

Articolo 8.
L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra i dipendenti della Azienda durante un'assemblea convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.
Il RLS viene eletto con sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto di voto tutti i lavoratori subordinati in forza nella Azienda al momento della votazione, prescindendo dal tipo di rapporto di lavoro in essere.
Sono eleggibili solo dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezione.
Il verbale contenente i nominativi dei RLS deve essere comunicato alla Direzione dell'Azienda.

Articolo 9.
Ai RLS spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, permessi retribuiti pari a quelli previsti dalla legge n. 300/70 per i dirigenti delle RSA.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

Articolo 10.
Con riferimento alle attribuzioni del RLS e/o RLST, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni dei successivi artt. 11, 12, 13, 14, 15.

Articolo 11.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

Articolo 12.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS e/o RLST su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS e/o RLST, in occasione delle consultazioni, ha la facoltà di formulare proprie proposte e osservazioni sulle tematiche oggetto delle consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS.
Il RLS e/o RLST conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

Articolo 13.
Il RLS e/o RLST ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione dell'Azienda di cui alle lett. e) ed f), comma 1), art. 19 del citato D.lgs. n. 626/994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il RLS e/o RLST ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2) del citato D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, custodito presso l'Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3) della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, su istanza del RLS e/o RLST, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS e/o RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto d'ufficio.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i RLS e/o RLST segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro.

Articolo 14.
Il RLS e/o RLST ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1), lett. 9), D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e dalle leggi previste in materia.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Articolo 15.
In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni le riunioni periodiche previste dal comma 1) di tale art. 11 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS e/o RLST può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.

Articolo 16.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento.

Articolo 17.
S'intendono per addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1), lett. c), D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a una interruzione della sua attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti a lavoro a turni come previsto dal presente CCNL, l'effettivo godimento della mezzora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

Articolo 18.
In caso di decadenza, per qualsiasi motivo dell'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità previste agli artt. 34 e 35, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota a verbale.
Qualora entrassero in vigore normative diverse relativamente a quanto indicato al presente titolo IV, tali normative prevarranno per le parti difformi rispetto al contenuto dello stesso titolo IV.

Titolo X - Assunzione - Documentazione - Visita medica
Articolo 29.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
(2) libretto d'idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
[…]

Articolo 30.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'Azienda per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.

Titolo XII - Orario normale di lavoro - Lavoratori discontinui
Articolo 32.

La durata dell'orario normale di lavoro per la generalità delle aziende è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giornate lavorative dal lunedì alla domenica. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
Non sono da considerarsi lavoro effettivo le soste di lavoro di durata compresa tra 10 minuti e 2 ore comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione lavorativa.
Per far fronte a variazioni programmabili di produzione e per un corretto uso dello straordinario, l'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane.
A tal fine le aziende, fermi restando i limiti di legge, potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per tutta l'azienda o per singoli comparti di essa, consistenti nel prolungamento, a regime normale, dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale di 6 mesi, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
[…]
Rimane comunque in facoltà delle aziende non applicare le disposizioni di cui al presente art. 32 e quindi computare a parte con le apposite maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dall'art. 39 le eventuali ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario settimanale.
Ai sensi dell'art. 4, commi 2) e 3), D.lgs. n. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del decreto legislativo citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi.
Tale periodo può essere elevato fino a 12 mesi, a seguito di apposito accordo a livello aziendale, a fronte di ragioni obiettive tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro.
La distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero non potrà essere suddivisa in più di 3 frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali e i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
I lavoratori non possono esimersi dall'effettuare turni giornalieri, notturni e/o avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
A livello aziendale potrà essere disciplinata la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale (flexi-time).
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità connesse con tale funzione.
Pertanto, ove ciò non contrasti con l'organizzazione del lavoro aziendale in atto, il Quadro potrà usufruire di orari giornalieri flessibili concordati con il datore di lavoro.
Durante l'orario di lavoro il lavoratore non potrà uscire dall'azienda senza esserne autorizzato.
[…]

Articolo 33.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 692 approvata con RDL 6.12.23 n. 2657 e pubblicato nella GU n. 299 del 21.12.23, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
(a) uscieri e inservienti;
(b) custodi;
(c) guardiani diurni e notturni;
(d) portieri;
(e) personale addetto ai lavori di carico e scarico;
(f) personale addetto alla messa in onda delle trasmissioni radio- televisive;
(g) addetti ai centralini telefonici privati.
Per tali categorie l'orario normale di lavoro viene fissato in 45 ore settimanali.

Titolo XIII - Personale non soggetto a limitazione di orario
Articolo 34.

Le Parti si danno atto che, nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge, che escludono dalla limitazione dell'orario di lavoro il personale direttivo o altro personale avente potere di decisione autonomo.

Titolo XIV - Orario di lavoro di bambini e adolescenti
Articolo 35.

L'orario di lavoro dei bambini liberi da obblighi scolastici non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4 ore e 30 minuti. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e 30 minuti, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 minuti ai sensi della legge n. 977/67 e successive modificazioni e integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggiore durata assorbe quella di minore durata.

Titolo XV - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 38.

[…]
Il personale il cui orario di lavoro si protrae oltre le ore 24 dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il lavoro.

Titolo XVI - Lavoro straordinario
Articolo 39.

[…]
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite di 250 ore annue.
Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente CCNL nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoratore dipendente non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.

Titolo XVII - Lavoro a tempo determinato - Contratti di somministrazione
Articolo 40.

Per la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato è richiesta la forma scritta sia per l'indicazione del termine che per quella delle ragioni che ne legittimano l'apposizione. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare, salvo quanto in appresso specificato dal presente art. 40, il 25% della media annua dei lavoratori occupati nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta normativa i contratti a termine stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività, entro un limite di durata di 12 mesi elevabili a 24 in sede di contrattazione aziendale.
Sono altresì esclusi dalla predetta limitazione le assunzioni a termine effettuate per sostituire i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno 5 unità.
Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato per almeno 7 unità.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
[…]

Articolo 41.
Ferme restando le ragioni per l'instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalle leggi vigenti, l'utilizzo complessivo dei contratti di somministrazione non potrà superare il 25% dell'organico in forza con il limite minimo di 5 unità nelle aziende fino a 15 dipendenti e di 7 unità nelle aziende da 16 a 30 dipendenti.
Sono comunque esclusi dal computo della predetta quota le assunzioni effettuate nella fase di avvio di nuove attività e quelle effettuate per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Le assunzioni di cui al presente art. 41 si cumulano alle assunzioni di cui al precedente art. 40.

Titolo XVIII - Lavoro a tempo parziale - Lavoro supplementare - Clausole flessibili od elastiche - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Articolo 45.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa derivante anche dagli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso la USL territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.

Titolo XIX - Apprendistato
Articolo 46.

In attesa della completa regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del D.lgs. n. 276/03 le Parti convengono che continueranno ad applicarsi le disposizioni del CCNL sottoscritto il 12.6.03 che vengono di seguito riportate. Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni presenti alle leggi che saranno emanate a livello regionale per la regolamentazione del rapporto di apprendistato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio 20.7.93, e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, e dalle disposizioni del presente contratto.
Il livello d'inquadramento degli apprendisti e la durata dei periodi di apprendistato è definita nella tabella appresso riportata.
[…]

periodo livello percentuale
1° anno 2-3-4 60%
2° anno 2-3-4 70%
3° anno 2-3-4 80%
4° anno 2-3-4 90%

[…]
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
[…]
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

titolo di studio ore di formazione medie annue
scuola dell'obbligo 120
attestato di qualifica professionale 100
diploma di scuola media superiore 80
diploma universitario 60
diploma di laurea 40

La formazione può essere svolta in sede aziendale o nella sede prescelta presso strutture esterne, pubbliche o private.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor all'apprendista affinché venga seguito nella fase di addestramento.
Il tutor dovrà avere di norma un livello superiore o almeno pari a quello in cui l'apprendista potrà essere inquadrato al termine del periodo di apprendistato.
[…]

Titolo XX - Contratto di inserimento
Articolo 47.

Ai sensi dell'art. 54 e ss., D.lgs. n. 276 del 10.9.03, il contratto di inserimento/reinserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
(a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
(b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
(c) lavoratori con più di 50 anni d'età che siano privi di un posto di lavoro;
(d) lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
(e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
(f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto d'inserimento, ai sensi dell'art. 57, D.lgs. n. 276/03 è compresa tra un minimo di 9 e un massimo di 18 mesi.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali
La percentuale massima di lavoratori assunti con contratto d'inserimento non potrà superare l'8% del totale dei lavoratori in essere nell'Azienda.
Nelle singole unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti d'inserimento per almeno 2 unità. Nelle singole unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti sarà in ogni caso consentita la stipulazione di contratti d'inserimento per almeno 3 unità.
[…]
Condizione per l'assunzione con contratto d'inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale d'inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo attraverso la previsione di formazione teorica non inferiore a 8 ore settimanali.
[…]

Titolo XXI - Contratto di lavoro intermittente
Articolo 48.

Il contratto di lavoro intermittente è quel contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al momento dell'effettivo bisogno nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
La costituzione del rapporto potrà avvenire sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che con contratto di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intermittente può essere concluso nei seguenti casi:
(1) per lo svolgimento delle prestazioni di carattere discontinuo o intermittente così come indicate nella tabella allegata al RD 6.12.23 n. 2657 e per esigenze tecniche, produttive od organizzative che determinano l'impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa;
(2) in via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione o inoccupati con meno di 25 anni d'età ovvero da lavoratori con più di 45 anni d'età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento;
(3) per periodi predeterminati nell'arco della settimana del mese o dell'anno.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
(A) indicazione della durata (a termine o a tempo indeterminato) e delle ipotesi per le quali si ricorre al lavoro intermittente;
(B) luogo e modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata che in ogni caso non potrà essere inferiore a 1 giorno lavorativo;
(C) qualora il datore di lavoro abbia più sedi o unità produttive dovrà essere specificata la sede per la quale il lavoratore garantisce la propria disponibilità;
(D) il trattamento economico e normativo previsto compresa e la relativa indennità di disponibilità ove pattuita;
(E) indicazione delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro;
(F) i tempi e le modalità di pagamento della prestazione che normalmente coincideranno con quelle in vigore per gli altri lavoratori della azienda;
(G) eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione all'attività dedotta nel contratto.
[…]
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell'azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la predetta indennità di disponibilità ove prevista.
Il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini dell'applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente. (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Titolo XXIII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 50.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
La giornata di riposo può non coincidere con la domenica.
In tale ultima circostanza al lavoratore spetterà 1 giornata di riposo compensativo da godere in altro giorno della settimana e il lavoro domenicale sarà compensato con le maggiorazioni previste nell'art. 36.

Articolo 53.
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

Titolo XXVI - Congedo di maternità e paternità - Congedo parentale
Articolo 57.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
Nei casi previsti dalla legge è consentita alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.
[…]

Titolo XXXIV - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso - Provvedimenti disciplinari
Articolo 74.

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Articolo 75.
È vietato al personale ritornare nei locali aziendali e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale.

Articolo 77.
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dall'azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.

Titolo XXXVI - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 80.

[…]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'Azienda di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[…]

Titolo XXXVIII - Doveri del dipendente
Articolo 82.

Il lavoratore dipendente deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[…]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[…]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.

Titolo XXXIX - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 83.

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta di 6 persone e precisamente 3 per la Cisal e 3 per Aeranti-Corallo.
A tale Commissione è affidata la gestione applicativa e l'interpretazione del presente contratto.

Titolo XLII - Composizione delle controversie
Articolo 86.

Le Parti costituiscono un Collegio a livello nazionale per le conciliazioni delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, che sarà composto di 3 membri di cui 1 nominato da Aeranti-Corallo, uno dalla Cisal, Fenasalc-Cisal e 1, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra Aeranti-Corallo e Cisal-Fenasalc-Cisal.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie.
La Parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'Organizzazione contrapposta e al Collegio per la Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di Conciliazione convoca le Parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.