Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 4 giugno 2008
Validità: --
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e impiegati agricoli
Fonte: CNEL

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto.
Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua.
Art. 7 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
Art. 10 - Rapporti di lavoro a tempo parziale.
Art. 17 - Classificazione del personale. Variazioni di mansioni e di qualifica.
Art. 18 - Disciplina dei Quadri
a) Definizione della figura dei Quadri
b) Indennità di funzione
c) Variazione e mansioni di qualifica
d) Responsabilità civile verso terzi
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Permessi
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione
Aumenti degli stipendi contrattuali
Minimi nazionali di stipendio mensile
Norma transitoria
Tabella n. 1
Art. 33 - Indennità di cassa
Art. 37 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
a) Fondazione Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Enpaia)
b) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps)
c) Tutela della maternità.
Art. 39 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli.
Impegno a verbale
Art. 40 - Fondo di previdenza complementare.
Art. 43 - Richiamo alle armi
Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 247/07

Verbale di accordo

L'anno 2008 il giorno 4 giugno, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) - corso Vittorio Emanuele 101 tra Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) e Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil si è convenuto di rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004

I nuovi articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive 27 pagine, riguardano le seguenti materie:
- Oggetto del contratto (art. 1);
- Sistema di formazione professionale e continua (art. 6);
- Assunzione a tempo indeterminato e a termine (art. 7);
- Rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 10);
- Classificazione del personale - Variazioni di mansioni e di qualifica (art. 17);
- Disciplina dei Quadri (art. 18);
- Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 20);
- Ferie (art. 23);
- Permessi (art. 24);
- Retribuzione (art. 28);
- Indennità di cassa (art. 33);
- Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari (art. 37);
- Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (art. 39);
- Fondo di previdenza complementare (art. 40);
- Richiamo alle armi (art. 43);
- Accordo sindacale in materia di lavoro a termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, c. 4-bis e 4-ter, legge n. 247/07 (allegato 1)
[…]
Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNL entro il 31 dicembre 2008.
La numerazione degli articoli e degli allegati è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura definitiva.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto.
Il presente CCNL regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (1) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 CC e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.

(1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

Art. 6 - Sistema di formazione professionale e continua.
Le Parti convengono un sistema di formazione professionale e continua basato su tre pilastri, in relazione tra loro, da sviluppare in funzione di obiettivi legati alla crescita professionale degli addetti, alla stabilizzazione dell'occupazione, all'impiego anche dei tempi di non lavoro per lo svolgimento di attività formative per i lavoratori a tempo determinato:
1) Fondo interprofessionale per la formazione continua, denominato Foragri;
2) Agriform;
3) Centro di formazione agricola.
1) Il Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato Foragri, di cui all'art. 118, legge 23 dicembre 2000 n. 388 è alimentato dal contributo integrativo pari allo 0,3% di cui all'art. 25, comma 4, legge 21 dicembre 1978 n. 845 e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.
Il Fondo finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
Una parte delle risorse provenienti dallo 0,30 può essere utilizzata per il finanziamento di attività che le parti riterranno necessarie alla promozione e allo sviluppo della formazione continua nel settore, come studi e ricerche mirati, attività di monitoraggio, progetti formativi diretti a particolari figure professionali o progetti di particolare rilevanza innovativa. Una quota delle risorse potrà essere destinata a sostenere attività formative che le imprese intendono realizzare in proprio, in forma singola o associata, secondo modalità da definire nel Regolamento del Fondo, così come, nella distribuzione delle risorse, dovranno essere previsti criteri solidaristici per i lavoratori.
Il Fondo dovrà fare principalmente riferimento ad Agriform per le attività di studio e ricerca e ai Centri di formazione agricola per quanto riguarda il rapporto con le specificità territoriali.
2) Agriform è l'Organismo bilaterale che svolge attività di ricerca, rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni formativi e, parallelamente, sviluppa relazioni e rapporti in ambito internazionale collegandosi con gli organismi similari a livello europeo, interloquendo con i livelli istituzionali competenti in materia di istruzione di livello superiore, interagendo con gli Organismi bilaterali degli altri settori nella costruzione della "rete" prevista presso l'Isfol. Nelle attività di rilevamento e monitoraggio dei fabbisogni Agriform fa riferimento alle sedi territoriali (Osservatori) previsti dal CCNL e ai Centri di formazione agricola.
3) Il Centro di formazione agricola è una struttura a carattere territoriale (regionale, interregionale, provinciale o di bacino, secondo un modello "flessibile") in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale e scolastica e, dall'altra, con il mondo delle imprese all'interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
Nello svolgimento della propria attività il Centro di formazione agricola tiene conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell'occupazione in connessione con l'attività degli Osservatori e del Servizio pubblico per l'impiego e in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
Le modalità e i criteri di costituzione dei Centri di formazione agricola, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente articolo, sono demandati ai Contratti territoriali o a specifici accordi tra le parti al medesimo livello.
Al fine di favorire lo sviluppo della formazione continua a livello territoriale, le parti potranno prevedere, tramite accordi al medesimo livello, le modalità di attuazione di organismi territoriali paritetici.

Art. 7 - Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
[…]
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto
- assunzione per un'opera definita
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Per la disciplina della successione dei contratti a tempo determinato e della durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine di cui all'art. 5, comma 4-bis, D.lgs. n. 368/01, si rinvia all'Accordo sindacale 4 giugno 2008 (allegato 1) stipulato in attuazione dell'art. 5, commi 4-bis e 4-ter, D.lgs. n. 368/01.

Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; […]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 19 del presente contratto è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile o al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative della azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Art. 23 - Ferie
[…]
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro il mese di marzo dell'anno successivo, dei giorni di ferie non goduti. L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28.
[…]