Tipologia: Ipotesi di CCNL
Data firma: 22 dicembre 2010
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Aran e Falbi-Confsal, Cgil-Fp, Cisl-Fps
Comparti: P.A., Enti art. 70 D.Lgs. 165/2001, DigitPa
Fonte: ARAN

Sommario:

Indice
Premessa
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1: Campo di applicazione
Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3: Obiettivi e strumenti
Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa
Art. 5: Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
Capo II: I soggetti sindacali
Art. 6: Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
Art. 7: Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
Titolo III
Capo I – Permessi e diritti sindacali

Art. 8: Permessi sindacali
Art. 9: Diritto di assemblea
Art. 10: Contributi sindacali
Capo II: Le procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11: Clausole di raffreddamento
Art. 12: Interpretazione autentica dei contratti
Titolo IV – Ordinamento professionale
Capo I

Art. 13: Obiettivi e finalità
Art. 14: Classificazione
Art. 15: I profili professionali
Art. 16: Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
Capo III
Art. 17: Accesso dall’esterno
Capo IV - Progressioni
Art. 18: Progressioni all’interno del sistema classificatorio
Art. 19: Flessibilità tra i profili all’interno della categoria
Capo V
Art. 20 Sviluppi economici all’interno delle Categorie
Art. 21: Procedure e criteri per lo sviluppo economico all’interno della categoria
Titolo V - Il rapporto di lavoro
Capo I - La costituzione del rapporto di lavoro

Art. 22: Il contratto individuale di lavoro
Art. 23: Periodo di prova
Art. 24: Ricostituzione del rapporto di lavoro
Capo II - L’orario di lavoro
Art. 25: Orario di lavoro
Art. 26: Orario plurisettimanale
Art. 27: Orario di lavoro flessibile
Art. 28: Rilevazione dell’orario
Art. 29: Ritardi
Art. 30: Recupero e riposi compensativi
Art. 31: Reperibilità
Art. 32: Pausa
Capo III - Ferie e festività
Art. 33: Ferie
Art. 34: Festività
Capo IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Sezione I

Art. 35: Permessi retribuiti
Art. 36: Permessi brevi
Sezione II
Art. 37: Assenze per malattia
Art. 38: Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Sezione III
Art. 39: Aspettative
Art. 40: Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 41: Congedi per la formazione
Art. 42: Diritto allo studio
Art. 43: Servizio militare
Sezione IV

Art. 44: Congedi dei genitori
Art. 45: Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 46: Tutela dei dipendenti con disabilità grave
Art. 47: Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
Capo V - Mobilità
Art. 48: Mobilità volontaria presso altre amministrazioni
Art. 49: Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
Art. 50: Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
Capo VI - Norme disciplinari

Art. 51: Obblighi del dipendente
Art. 52: Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 53: Codice disciplinare
Art. 54: Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 55: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 56: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 57: La determinazione concordata della sanzione
Art. 58: Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
Capo VII
Art. 59: Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Capo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 60: Termini di preavviso
Art. 61: Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 62: Obblighi delle parti
Capo IX - Disposizioni particolari
Art. 63: Clausole speciali
Titolo VI - Trattamento economico
Capo I : Nuovi trattamenti economici
Art. 64: Struttura della retribuzione ed incrementi tabellari
Art. 65: Clausola di salvaguardia per il personale di ruolo già in servizio
Art. 66: Effetti dei nuovi stipendi
Art. 67: Tredicesima mensilità
Art. 68: Retribuzione e sue definizioni
Capo II - Trattamento accessorio
Art. 69: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 70: Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 71: Istituzione e disciplina dell’indennità di qualificazione professionale
Art. 72: Lavoro straordinario
Capo III - Disposizione varie sul trattamento economico
Art. 73: Banca delle ore
Art. 74: Trattenute per scioperi brevi
Art. 75: Copertura assicurativa e patrocinio legale
Art. 76: Diritti derivanti da invenzione industriale
Art. 77: Trattamento di trasferta
Capo IV
Art. 78: Previdenza complementare
Capo V - Buoni pasto
Art. 79: Condizioni di attribuzione dei buoni pasto
Art. 80: Buoni pasto
Allegati
Allegato A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Tabella E
Tabella F
Dichiarazioni Congiunte
Allegato G

Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di DigitPa quadriennio normativo 2006 - 2009 biennio economico 2006 - 2007

Il giorno 22 dicembre 2010 alle ore 18,30 presso la sede dell’Aran, ha avuto luogo l’incontro tra: l'Aran […] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Falbi Confsal, Cgil Fp, Cisl Fps
Confederazioni: Confsal, Cgil, Cisl
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata Ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente dipendente di DigiPA per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e biennio economico 2006 - 2007.

DigitPA Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Quadriennio normativo 2006/2009 - Biennio economico 2006/2007

Premessa
Dal 29 dicembre 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante “Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) assume la denominazione: "DigitPA".
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 4, le funzioni del CNIPA sono trasferite a DigitPA, secondo quanto disposto dallo stesso d. lgs. n. 177 del 2009.

Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell’art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente di DigitPA (ex CNIPA).
2. I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto unicamente come d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Il riferimento a DigitPA è riportato nel testo del presente contratto come Ente.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
b) il sistema di partecipazione, articolato in diversi modelli relazionali, ivi comprese le forme di partecipazione, per i quali si fa riferimento, in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, al CCNL del comparto degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
1. La contrattazione integrativa è preordinata ad incrementare la produttività e la qualità dei servizi, mediante le risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, previsto dall’art. 69, nonché per sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
[…]
3. Per quanto riguarda le materie della contrattazione integrativa, si fa riferimento, in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti, al CCNL degli enti pubblici non economici del 16 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. I contratti collettivi integrativi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui al presente CCNL per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
[…]
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
[…]

Capo II - I soggetti sindacali
Art. 6 - Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa

1. I soggetti titolari della contrattazione integrativa di cui all'art. 4 sono:
a) le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
b) la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.

Titolo III
Capo I - Permessi e diritti sindacali
Art. 9 - Diritto di assemblea

1. I dipendenti di DigitPA hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l’amministrazione.
[…]
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dal CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

Capo II - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti

1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del d.lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall’art. 5 (tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi) del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.

Titolo IV - Ordinamento professionale
Capo I
Art. 13 - Obiettivi e finalità

1. Al fine di garantire il progressivo miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere l’efficienza, l’efficacia e la qualità dell’azione amministrativa e dei servizi della Digit-Pa, le parti convengono sull’opportunità di pervenire al pieno riconoscimento delle competenze dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Tali obiettivi richiedono l’impegno delle parti nel definire un nuovo sistema di classificazione professionale, quale efficace e concreto strumento di riforma, tenendo presente i seguenti principi:
a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualificazione;
b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale.

Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo II - L’orario di lavoro
Art. 25 - Orario di lavoro

1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e di 38 ore settimanali, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente CCNL. In particolare non viene modificato il regime orario del personale che già svolgeva un orario settimanale di 38 ore. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e dall’art. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito dalla L. 140/97, l’orario di lavoro, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici, che vengono stabilite in contrattazione integrativa ai sensi del comma 3.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, dai dirigenti responsabili.
A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
[…]
6. I profili dell’area professional presentano le seguenti specificità orarie:
a. orario di lavoro di 38 ore settimanali, fermo restando che agli stessi non si applica l’istituto del lavoro straordinario;
b. conferma della disciplina già prevista in tema di compensazione delle eccedenze orarie, da effettuare nell’arco temporale di sei mesi;
c. maggiore flessibilità in tema di recupero dei ritardi ai sensi dell’art. 29.

Art. 26 - Orario plurisettimanale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 25 (orario di lavoro), comma 3 del presente CCNL, viene effettuata dall’Ente in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno, secondo le forme previste dal CCNL.
2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
-il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
-al fine di garantire il rispetto delle 36/38 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane;
- in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro tale limite può essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Art. 27 - Orario di lavoro flessibile
1. Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D. Lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.

Art. 30 - Recupero e riposi compensativi
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione prevista a titolo di lavoro straordinario, ove spettante, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 31 - Reperibilità
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite a settori di attività per i quali è necessario assicurare la continuità dei servizi. Tale istituto è applicabile solo al personale dell’Area professional.
2. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
5. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 69 (fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) per il turno di 12 ore è corrisposta un’indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Art. 32 - Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione della sede della DigitPA in relazione alla città.
3. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge o per esigenze inderogabili dell’Ente debitamente documentate.
4. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'art. 27 (orario di lavoro flessibile), comma 2.

Capo III - Ferie e festività
Art. 33 - Ferie

[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
[…]
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
[…]

Capo IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Sezione II
Art. 37 - Assenze per malattia

[…]
10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, DigiPa favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
[…]

Art. 38 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
[…]
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente nonché per i rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi e le loro successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965; D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 22 commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art. 1, commi da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461.

Sezione IV
Art. 44 - Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
[…]
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
[…]
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, DigitPA provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.

Art. 45 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto all'art. 37 ( assenze per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’Ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 46 - Tutela dei dipendenti con disabilità grave
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 37 (assenze per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, DigitPA dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…]

Art. 47 - Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, DigitPA non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo in mansioni anche diverse o di altro profilo a parità di fascia retributiva di accesso nella Categoria di inquadramento, qualora vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti. A tale fine potrà essere previsto un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l’inidoneità, previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo con trattamento economico iniziale inferiore della medesima Categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della Categoria sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili della Categoria sottostante.
3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti da DigitPA d’intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l’art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’Ente con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 50 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza).

Capo VI - Norme disciplinari
Art. 51 - Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
[…]
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
[…]
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
[…]
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
[…]

Art. 53 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi da 4 a 9, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
[…]
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
[…]
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Ente, agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
[…]
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o con terzi;
[…]
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 165/2001 sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente;
l) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque derivato grave danno all’Ente agli utenti o ai terzi.
[…]
8. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
9. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 5 6, 7 e 8 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
c) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
d) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
e) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
f) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Ente agli utenti o a terzi.
10. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) e comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001;
b) la recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, 7, 8 e 9 anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 11, lett. b);
c) recidiva nell’infrazione di cui al comma 9, lettera b);
d) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
e) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 165 del 2001;
b) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
[…]
g) violazioni intenzionali degli obblighi non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
11. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 51 (Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
12. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs n. 165 del 2001.
13. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 12, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo VII
Art. 59 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. L’Ente, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adotta con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice - tipo.

Capo IX - Disposizioni particolari
Art. 63 - Clausole speciali

[…]
5. Nell’ambito delle politiche gestionali dell’Ente, l’attività di formazione costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura organizzativa. Gli interventi formativi sono prioritariamente diretti a fornire idonei elementi di conoscenza nell’ottica di favorire il miglioramento della preparazione professionale e più elevati livelli qualitativi della prestazione lavorativa.
6. Per quanto riguarda la disciplina della flessibilità del rapporto di lavoro, ivi compresa quella relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale e al telelavoro, si fa riferimento alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Enti pubblici non economici, nel rispetto delle eventuali disposizioni di legge nel frattempo intervenute.

Titolo VI - Trattamento economico
Capo II - Trattamento accessorio
Art. 72 - Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
[…]
5. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata da DigitPA ai sensi dell’art. 25 (orario di lavoro) e dall’art. 26 (orario plurisettimanale).
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 73 (banca ore).
7. Resta fermo che al personale già escluso dalla straordinario non si applica il presente articolo.

Capo III - Disposizioni varie sul trattamento economico
Art. 73 - Banca delle ore

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 72 (lavoro straordinario), comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’Ente, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. Sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.