• Datore di Lavoro
  • Delega di Funzione
  • Dirigente e Preposto
  • Informazione, Formazione, Addestramento 
  • Infortunio sul Lavoro
  • Lavoratore
 
Responsabilità del capo cantiere preposto alla sicurezza per avere "omesso di adottare misure idonee affinché i lavoratori addetti all'uso di un'idrodemolitrice disponessero di ogni informazione ed istruzione relativa a detto lavoro e del reato di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore A.A. che vi era stato addetto pur essendo stato assunto il giorno stesso, cosicché a causa della propria imperizia perdeva il controllo dell'idrodemolitrice e veniva investito da un getto d'acqua, riportando gravi lesioni.

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
1) C.G., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 22/03/2004 Corte d'Appello Sez. Dist. di Bolzano;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Campanato Graziana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per rigetto del ricorso;
uditi i difensore avv. Di Mattia Salvatore, il Sost. avv. Laner A. che chiede l'accoglimento del ricorso.

Fatto e Diritto

C.G., veniva imputato della contravvenzione di cui all'art. 37 lett. a) in relazione al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 90, lett. b), per avere, in qualità di capo cantiere e preposto alla sicurezza dell'impresa Bolzano 2000 Scarl, impegnata nei lavori di ordinaria manutenzione per il ripristino dell'intradosso del condotto di Bolzano, omesso di adottare misure idonee affinché i lavoratori addetti all'uso di un'idrodemolitrice disponessero di ogni informazione ed istruzione relativa a detto lavoro e del reato di lesioni colpose aggravate in danno del lavoratore A.A. che vi era stato addetto pur essendo stato assunto il giorno stesso, cosicché a causa della propria imperizia perdeva il controllo dell'idrodemolitrice e veniva investito da un getto d'acqua, riportando gravi lesioni. (fatto del (omissis)).
Con sentenza del Tribunale di Bolzano del 27.11.02 il predetto veniva condannato alla pena di Euro 775,00 di multa oltre al risarcimento del danno unitamente all'imputato B., sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, salvo la declaratoria di estinzione della contravvenzione per prescrizione con conseguente riduzione della pena ad Euro 668,00 di multa.
La Corte d'appello dava atto che il giorno dell'infortunio l' A., di origini pachistane si era presentato in cantiere per farsi assumere, accompagnato e presentato da un suo connazionale ( A. J.), già dipendente della Bolzano 2000; era stato ammesso al lavoro da B.R. di fatto preposto ai lavori di idrodemolizione con il compito di consulente all'uso ed alla manutenzione delle attrezzature noleggiate alla società dalla Idrotime s.r.l. della quale il predetto era stato un socio qualificato.
L' A., dotato di vestiario ed equipaggiamento regolare, era stato affiancato al connazionale Am. per l'esecuzione di lavori di idrodemolizione ad un pilastro con l'impiego di un'apparecchiatura formata da un corpo principale funzionante come sistema di pompaggio dotato di un quadro comandi e da una lancia mobile erogatrice acqua sotto forma di getto a pressione compresa tra 2.000 e 2.500 atmosfere, lancia collegata al sistema di pompaggio da condutture volanti.
La lancia aveva forma di pistola ed era azionabile impugnata a due mani.
Dopo un'ora circa di affiancamento al connazionale A. aveva dato il cambio al collega ed aveva azionato la lancia per circa due ore, sorvegliato dal B. e dall' Am. che gli aveva successivamente dato il cambio.
Verso mezzogiorno A. era stato addetto alla idrodemolitrice operando da un ponteggio ed ad un certo punto la lancia gli era sfuggita al controllo cosicché il getto si era diretto verso di lui, inducendolo a proteggersi istintivamente con il braccio destro e solo con un certo ritardo il B. e l'altro operaio si accorgevano del fatto e disattivavano il sistema di pompaggio.
L' A. aveva riportato lesioni che comportavano l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un anno ed invalidità permanente all'arto.
La Corte ravvisava la responsabilità dell'imputato, accanto a quella del B. - non appellante - in quanto pur essendo assente nel momento dell'assunzione dell' A. aveva lasciato che il B., unica persona esperta nell'uso della idrodemolitrice, organizzasse il lavoro in modo artigianale, servendosi di operai inesperti, senza pretendere che costoro seguissero i prescritti corsi preparatori e di formazione imposti dal piano di sicurezza, come si era accertato essere avvenuto anche prima dell'assunzione dell' A..
Avverso detta sentenza il C. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione del D.P.R. n. 455 del 1957, art. 4 e dell'art. 40 c.p.; mancata e contraddittoria motivazione, nonché mancata ammissione di una prova decisiva.
In ordine al primo motivo assume che la Corte d'appello ha affermato la sua responsabilità penale a titolo oggettivo, facendola discendere dalla sua qualifica di responsabile del cantiere, mentre vi erano anche altri tre tecnici qualificati ed esperti incaricati della sorveglianza del cantiere e cioè i geometri P., L. e Ba., definiti assistenti di cantiere ai quali erano state conferite, con specifica delega scritta, le stesse mansioni, funzioni e responsabilità in tema di prevenzione e controllo della sicurezza attribuite ad esso ricorrente.
Sottolineava inoltre che mentre egli era assente il giorno dell'infortunio i tre assistenti erano presenti in cantiere, per cui spettava loro in concreto il controllo della sicurezza del cantiere e non al capo cantiere assente, posto che la delega attribuiva loro gli stessi compiti.
Con il secondo motivo assume che il B., ritenuto a sua volta responsabile dell'infortunio, aveva la competenza necessaria per la formazione ed il controllo degli operai, nei cui confronti il ricorrente non avrebbe avuto una posizione gerarchica superiore, ma paritaria.
Era illogico, una volta riconosciuta la posizione di garanzia del B. rispetto alla sicurezza relativa allo specifico lavoro con l'idrodemolitrice, affiancare anche la responsabilità del ricorrente dal momento che sul piano generale egli aveva impartito prescrizioni rigorose vietando che fosse addetto a lavori difficili personale non competente ed istruito.
Con il terzo motivo il C. sostiene che non vi è prova del nesso causale perchè l'incidente avvenne non per l'imperizia del lavoratore che aveva compreso il sistema di funzionamento dell'idrodemolitrice, ma per la sua disattenzione che gli aveva fatto sfuggire di mano la lancia.
Con il quarto motivo lamenta la mancata assunzione in qualité di teste di A.J. che avrebbe potuto ricostruire le modalità dell'infortunio e la mancata effettuazione della chiesta perizia tecnica al fine di verificare se l'attrezzo di lavoro presentava un difetto di funzionamento.

Il procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte d'Appello di Trento ha esposto in modo logico e completo le ragioni per cui ha ritenuto la colpevolezza del C..
Ha tenuto in considerazione che vi erano tre assistenti cantiere con responsabilità per delega scritta del datore di lavoro nel campo della sicurezza e che il B., addetto per la sua esperienza agli impianti di demolizione, aveva un compito di consulenza nell'uso dell'attrezzatura e nella formazione degli operai. Ha, tuttavia, dato rilievo al fatto emerso chiaramente nel corso del processo che il C. era tenuto nella sua veste di capo cantiere a dare esecuzione al piano della sicurezza che prevedeva una particolare formazione ed istruzione per gli operai addetti all'idrodemolitrice , apparecchiatura potente, pericolosa e non semplice da utilizzare in modo corretto.
Era accaduto invece che anche prima dell'assunzione dell' A., gli addetti non seguissero alcun corso preparatorio e che il B., senza che il C. intervenisse per obbligarlo al rispetto delle prescrizioni, operasse in piena autonomia, violando le medesime ed assumendo personale inesperto che non veniva adeguatamente preparato.
Questo era avvenuto anche nel caso dell' A. che venne adibito ad un compito molto pericoloso solo dopo poche ore dall'assunzione ed una prova sotto l'addestramento dell'operaio connazionale e del B. che lo lasciavano successivamente operare senza seguirne il lavoro.
Proprio l'insufficiente addestramento e la mancanza di controllo avevano, secondo la Corte, causato l'evento lesivo perché la perdita del controllo dell'idrodemolitrice non era dovuta a inavvertenza del lavoratore, ma alla sua mancanza di esperienza e le lesioni erano state particolarmente gravi perchè il B. non lo sorvegliava per cui l'impianto era stato fermato con ritardo.
L'aver lasciato che il B. si comportasse con tanta leggerezza radica la colpa del C. e tale tipo di ragionamento è corretto, corrisponde alla emergenze processuali e non è contraddittorio con altre affermazioni.
Quanto agli altri motivi, la mancata assunzione della deposizione dell' Am. non sembra decisiva dal momento che la difesa non ha contestato la ricostruzione delle modalità del fatto, per cui nulla di nuovo il teste avrebbe potuto aggiungere, né il ricorrente chiarisce quali elementi diversi da detta ricostruzione sarebbero stati dati.
In ordine alla non disposta perizia tecnica, essa costituisce non un mezzo di prova afferente alle parti, ma un ausilio del giudice che rientra nella sua valutazione di fatto disporre.
Il ricorrente non spiega da quali indizi deduce che l'attrezzatura poteva avere dei vizi di funzionamento.
Inoltre tale affermazione contrasta con quanto asserito in ordine alla mancanza di nesso di causa tra il mancato addestramento ed il fatto.
Invero il C. sostiene che la perdita del controllo della lancia dell'idrodemolitrice è addebitabile ad una disattenzione del lavoratore.
Tale affermazione contrasta con un possibile difetto dell'attrezzo, per cui la perizia richiesta sarebbe stata inutile.
Si tratta, tuttavia, di un'affermazione non condivisibile perché il mancato addestramento e la non perfetta conoscenza dell'attrezzo certamente hanno influito sulla capacità di maneggiare l'impugnazione della lancia che, come si è appreso, doveva essere effettuata a due mani e necessitava di una certa padronanza che solo la sicurezza dell'addestramento poteva dare all'operaio.
Poiché la Corte territoriale in sostanza ha risposto in modo adeguato a tutte le censure del ricorrente, prendendo in esame gli stessi elementi probatori e considerazioni di diritto riproposte con il ricorso, non essendovi i vizi dedotti, il ricorso va rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006