Cassazione Penale, Sez. 4, 27 dicembre 2010, n. 45356 - Obbligo di verifica trimestrale della catena della gru montata su un camion e nolo a caldo


 

 

 

Responsabilità dell'amministratore di una srl per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di B.F..

 

Secondo il giudice l'imputato era responsabile di avere cagionato la morte di B.F., per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ( D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 179), in quanto, in qualità di amministratore della società "C.. s.r.l.", aveva omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion Fiat Iveco tg. (OMISSIS) che, durante l'operazione di sollevamento del camion e deposizione al suolo di un escavatore, si rompeva, facendo abbattere violentemente per terra l'escavatore, sotto il quale finiva l'operaio B.F..

 

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Respinto.

 

 

Afferma la Corte di Cassazione che nella sentenza oggetto di ricorso appare chiaro "il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici della Corte di Appello di Lecce a ritenere che il gravissimo infortunio si sia verificato a causa della condotta dell'imputato, che ha consentito che tutte le operazioni di carico e di scarico fossero effettuate senza rispettare le più elementari norme di sicurezza.

 

E' infatti pacifico che l'incidente si sia verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata nella circostanza per l'imbragatura dell'apparecchiatura apripista, che, oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione."

 

Inoltre per quanto concerne la doglianza del ricorrente in merito all'effettuazione di corsi di formazione, la sentenza impugnata ha correttamente osservato che non era sufficiente effettuare tali corsi di formazione al fine di istruire i lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità di adottare determinate misure di sicurezza, senza che poi il datore di lavoro esercitasse effettivamente un controllo pressante e specifico affinchè i lavoratori rispettassero le norme in questione e si adeguassero alle misure in esse previste.

 


Non è condivisibile poi l'assunto della difesa del C. secondo cui, vertendosi in una ipotesi di "nolo a caldo", essendo stati sia il mezzo che l'autista, noleggiati alla società D. Fi., non sussisterebbe la responsabilità del C., amministratore della società noleggiante C.. s.r.l..

 

Si osserva sul punto che i giudici di merito hanno correttamente chiarito, citando anche pertinente giurisprudenza, che lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo in cui la vittima B.F. era dipendente della D. Fi. s.r.l..
 

Anche a proposito della pretesa imprevedibilità del comportamento del B., sostenuta dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che la condotta della vittima non poteva ritenersi abnorme, nè eccezionale, dal momento che tale condotta (l'eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l'osservanza delle norme sulla sicurezza.


 

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
1) C.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 936/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito per la parte civile l'avv. Carlino Massimo del foro di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fasano del foro di Lecce che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 

 

 

Fatto

 

 

C.C. è stato condannato con sentenza emessa in data 26.02.2008 dal Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Tricase - in composizione monocratica alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e rifusione delle spese in favore delle parti civili per il reato di omicidio colposo in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di B.F.; infortunio avvenuto in (OMISSIS).
 

Secondo il giudice l'imputato era responsabile di avere cagionato la morte di B.F., per imprudenza, negligenza e imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ( D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 179), in quanto, in qualità di amministratore della società "C.. s.r.l.",
aveva omesso di eseguire la verifica obbligatoria trimestrale della catena della gru montata sul camion Fiat Iveco tg. (OMISSIS) che, durante l'operazione di sollevamento del camion e deposizione al suolo di un escavatore, si rompeva, facendo abbattere violentemente per terra l'escavatore, sotto il quale finiva l'operaio B.F..
 

 

Avverso la decisione del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Tricase - ha proposto appello il difensore dell'imputato. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 12.10.09, confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate queste ultime in Euro 1200,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte.


 

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce il C. proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendo di
volerla annullare senza rinvio, ovvero, in subordine, con rinvio, con ogni conseguente statuizione.
All'udienza pubblica del 23/11/2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
 

 

 

Diritto

 

 

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1)art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 40 c.p., comma 2 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata e dalle prove assunte in dibattimento.

Affermava il ricorrente che nella fattispecie di cui è processo si era verificato un caso di "nolo a caldo" (in quanto il camion dotato di gru,di proprietà della ditta C. s.r.l., di cui il ricorrente era, all'epoca amministratore, era stato noleggiato unitamente all'operatore-autista - alla D. Fi. s.r.l., che aveva assunto in appalto, la esecuzione di lavori di realizzazione della rete di gas metano nel Comune di Diso)e la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni in forza delle quali l'operatore noleggiante, del tutto estraneo alle opere da realizzarsi, sarebbe in ogni caso titolare della posizione di garanzia e responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza.

 

Secondo il C. la Corte di appello aveva omesso di considerare che il noleggiante non aveva alcuna fisica e giuridica possibilità di interferire nella organizzazione del cantiere stesso e del lavoro, giacchè egli metteva soltanto a disposizione il macchinario e l'addetto.
Aggiungeva poi che, anche nella ipotesi in cui fosse stata ritenuta la perdurante posizione di garanzia a carico del locatore (noleggiante),la sentenza impugnata avrebbe dovuto comunque indicare gli strumenti e le modalità con cui si sarebbero dovuti attuare la tutela, il controllo e la garanzia da parte di un soggetto su una cosa di cui non aveva più la detenzione, in un cantiere in cui non aveva neppure l'accesso e con riferimento ad un dipendente (l'autista del camion) sul quale non aveva, sia pure temporaneamente, il potere di controllo.

Responsabili dell'accaduto sarebbero stati invece il C., autista del mezzo, che aveva tenuto una condotta chiaramente illecita e il capocantiere M., che invece era stato sentito quale teste.
 

 

2) Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - erronea applicazione della legge penale in particolare dell'art. 40, comma 2 e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo stesso della sentenza impugnata e dalle prove assunte in dibattimento.
Lamentava sul punto il ricorrente che la sua responsabilità era stata affermata solo sulla base del fatto che egli era l'amministratore della società proprietaria del mezzo e di cui il C. era dipendente, senza che fosse evidenziata una sua condotta concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo.

 

3) Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p. e in relazione all'art. 41 c.p., comma 2.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria laddove aveva affermato, da un lato, che il M., capo cantiere, dipendente della D. Fi. s.r.l., non aveva impedito il "modus operandi" del C., autista del mezzo, dall'altro, per escludere la incidenza del nesso causale della condotta del M., aveva affermato che quest'ultimo non era dipendente della C.. s.r.l. e quindi, non era tenuto ad intervenire e a garantire la sicurezza.

Inoltre sarebbe carente di motivazione, laddove, da un lato, ha ritenuto che vi siano responsabilità dei due, dall'altro ha affermato che, comunque, tale circostanza non escludeva la responsabilità del ricorrente, senza, tuttavia, esplicitare le ragioni della mancata incidenza causale della condotta dei due ai fini della esclusione della responsabilità del C..

Il M., invece, quale capocantiere della ditta D. Fi. s.r.l., società di cui era dipendente il B., era tenuto ad intervenire al fine di impedire che il B. (dipendente della Del F. s.r.l.) si collocasse in una posizione assolutamente vietata dalle norme di sicurezza e tale mancato intervento ha avuto autonoma efficienza causale nella realizzazione dell'evento.


Abnorme, eccezionale ed imprevedibile sarebbe stata poi la condotta della vittima, B.F., che, scendendo da altro veicolo, improvvisamente, si era posta al di sotto di un carico sospeso, apprestandosi a guidare lo stesso senza alcuna ragione, sebbene altri fossero addetti a tale operazione.
 

 

Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.


 

La sentenza impugnata spiega molto bene le ragioni per cui si deve ritenere sussistente la responsabilità di C.C. in ordine al reato ascrittogli.
 

La stessa è conforme a quella emessa nel giudizio di primo grado e, pertanto, le due decisioni costituiscono un compendio motivazionale complesso rispetto al quale non è dato di riconoscere la denunciata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, come ritenuto dal ricorrente. Le censure che investono la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza nel testo scritto dei vizi denunziati.

 

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso del C. che manca di qualsiasi considerazione per la confermata e integrata motivazione del Tribunale di
Lecce-sezione distaccata di Tricase - da parte della Corte di Appello della stessa città, costitutiva del complesso motivazionale censurato, e lungi dall'individuare specifici difetti di risposta che costituirebbero la complessiva contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula fatti che intenderebbero ridisegnare il grave infortunio in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso appare infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici della Corte di Appello di Lecce a ritenere che il gravissimo infortunio si sia verificato a causa della condotta dell'imputato, che ha consentito che tutte le operazioni di carico e di scarico fossero effettuate senza rispettare le più elementari norme di sicurezza.

E' infatti pacifico che l'incidente si sia verificato a causa del cedimento della catena di acciaio impiegata nella circostanza per l'imbragatura dell'apparecchiatura apripista, che, oltre ad essere insufficiente per quanto concerne la tollerabilità della portata utile, si presentava in pessimo stato di uso e di conservazione.

La difesa del C. sosteneva peraltro che i giudici di merito avevano, senza fornire adeguata motivazione, valorizzato la testimonianza del capo cantiere M.C., (sebbene nei suoi confronti fossero emersi elementi penalmente rilevanti) il quale aveva dichiarato di avere manifestato all'autista del mezzo, C.A., le sue perplessità in merito alla possibilità di caricare l'escavatore con la gru, ricevendo peraltro dal C. la risposta che quello era il normale modo di operare, mentre non avevano tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni dei testi a discarico che avevano dichiarato che, presso la società C. s.r.l., cui apparteneva il mezzo in questione e di cui il C. era dipendente, venivano effettuati i corsi di formazione e che, quindi, i dipendenti della predetta società erano a conoscenza delle norme di sicurezza e, in particolare, di quella di non avvicinarsi al raggio di azione di una gru in movimento.

 

Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente osservato che non era sufficiente effettuare i corsi di formazione al fine di istruire i lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità di adottare determinate misure di sicurezza,essendo precipuo compito del datore di lavoro esercitare un controllo pressante e specifico affinchè i lavoratori rispettassero le norme in questione e si adeguassero alle misure in esse previste.

Non c'è quindi una sostanziale contraddittorietà tra le dichiarazioni del M. e del C. e quelle dei testi a discarico atteso che, se anche i corsi di formazione fossero stati effettuati il datore di lavoro, nè un suo preposto avevano in effetti vigilato che il C. osservasse le norme di sicurezza e i mezzi usati fossero conformi alle norme antinfortunistiche.


Non è condivisibile poi l'assunto della difesa del C. secondo cui, vertendosi in una ipotesi di "nolo a caldo", essendo stati sia il mezzo che l'autista, noleggiati alla società D. Fi., non sussisterebbe la responsabilità del C., amministratore della società noleggiante C.. s.r.l..

Si osserva sul punto che i giudici di merito hanno correttamente chiarito, citando anche pertinente giurisprudenza, che lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se era necessario nei confronti dei dipendenti dell'impresa, ancor più si imponeva nei confronti di coloro che prestavano lavoro alle dipendenze di altri e che venivano per la prima volta in contatto con un ambiente e con delle strutture non conosciute e che, quindi, potevano riservare insidie, come in effetti è accaduto nella fattispecie di cui è processo in cui la vittima B.F. era dipendente della D. Fi. s.r.l..
 

Anche a proposito della pretesa imprevedibilità del comportamento del B., sostenuta dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata ha
correttamente affermato che la condotta della vittima non poteva ritenersi abnorme, nè eccezionale, dal momento che tale condotta (l'eccessivo avvicinamento del lavoratore al raggio di azione di una gru in movimento) era tra quelle prevedibili, che dovevano appunto essere impedite attraverso il rispetto e l'osservanza delle norme sulla sicurezza.
 

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore
delle parti civili liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che
liquida in Euro 1385,00 "in favore di B.A. e in Euro 1662,00 in favore di B.F. e B.M. L.; oltre accessori come per legge.